Il diritto del bambino di essere tutelato

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IN CHE MODO IL LEGISLATORE, CHE AGISCE IN MATERIA, DEVE TENERE CONTO DELLE DIFFERENZE DI GENERE?

 

Nel periodo dell’infanzia, numerose possono essere le fonti di rischio nocive per il corretto sviluppo dell’individuo. Nonostante vengano spesso citati a titolo di esempio, problemi quali la pedofilia, il lavoro infantile e la prostituzione minorile non sono le sole piaghe del corpo infantile. Negli ultimi decenni, crescente è la necessità imprescindibile del bambino di essere protetto e “trattato con giustizia” dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro, dalla comunità sociale, dalle sue organizzazioni e dai suoi enti, ma altrettanto  rilevante è anche il dovere del Legislatore, seppur nel rispetto della parità di genere, in virtù della quale uomini e donne dovrebbero ricevere pari trattamento,  di tenere conto delle differenze di genere che, fin dall’età evolutiva, caratterizzano ciascun individuo. I più recenti studi sociologici, al passo con i progressi culturali, socio-politici ed economici, propongono una suddivisione degli individui che oltrepassa la distinzione biologica e che si basa, invece, su due differenti aspetti dell’identità: il sesso (dato dal corredo genetico) ed il genere (rappresentato dal costrutto culturale). Si tratta di elementi in stretta relazione fra loro, dal momento che i caratteri biologici permettono il prodursi delle identità di genere. Per questo motivo, definire le differenze fra sesso e genere maschile e sesso e genere femminile è fondamentale. Il Legislatore, che agisce in materia di tutela del fanciullo, nella prospettiva di tenerne conto, può e deve trarre spunto dai contributi che ogni Nazione offre, sia mediante l’operato dei suoi enti e le varie organizzazioni intergovernative, sia mediante l’applicazione di vari strumenti di tutela giuridica, come la stipulazione di convenzioni di natura internazionale. 

Una base di partenza normativa di grande rilevanza è quella data dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, in data 20 novembre 1989 (evento, peraltro, celebrato  il 20 novembre di ogni anno, in quasi tutti i paesi del mondo, con la Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza). Si tratta di uno strumento di tutela giuridica degno di nota in quanto, oltre esprimere un consenso su quali debbano essere gli obblighi della Comunità Internazionale nei confronti dei bambini, è anche un mezzo volto a sancire, a livello internazionale, le differenti tipologie di diritti umani: civili, culturali, sociali, politici ed economici, con un occhio di riguardo per la tutela della protezione contro l’abuso e lo sfruttamento. Non a caso, vi hanno aderito ben 196 Stati. L’Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con L. N. 176. e, ad oggi, ha presentato al  Comitato sui Diritti dell’Infanzia ben quattro Rapporti.

La concezione, a firma Freudiana, secondo cui nel bambino vi sono i germi di tutte le perversioni dell’età adulta spiega perché sia necessaria una completa tutela di ogni tappa evolutiva, al fine di formare correttamente la personalità dell’infante e adolescente che si appresta a vivere le altre fasi della vita. Quest’ultimo aspetto è un fondamento da non sottovalutare: infatti il Legislatore, con il primo articolo della sopra citata Convenzione “intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore ai diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”.

I 54 articoli della Convenzione, seguiti da ben 3 protocolli opzionali (sui bambini in guerra, sullo sfruttamento sessuale,  sulla procedura per i reclami), approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite rispettivamente nel 2000, i primi due, e nel 2011, seguono quattro principi fondamentali: principio di non discriminazione (art. 2), principio di superiore interesse del bambino in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica (art. 3), principio del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6), in virtù del quale ciascuno Stato si impegna ad applicare tutte le sue risorse disponibili, compresa la cooperazione tra Stati, ed infine l’obbligo di ascoltare i minori in tutti i procedimenti decisionali che li riguardano, soprattutto in ambito legale, tenendo in adeguata considerazione le loro opinioni (art. 12). Sulla scia di quest’ultimo principio, non solo la Convenzione di New York, ma anche successive fonti sovranazionali e nazionali hanno permesso la codificazione del diritto all’ascolto e portato il sistema giudiziario ad un nuovo approccio nei procedimenti che riguardano il minore, al fine di conciliare le posizioni processuali di diritto soggettivo con la tutela di tutti gli interessi e i diritti a lui spettanti. Inoltre, l’articolato della Convenzione, oltre una prima parte, contenente l’enunciazione dei diritti (artt. 1-41),  individua, in una seconda parte (artt. 42- 45), gli organismi preposti e le modalità ai quali ricorrere per l’adempimento degli obblighi convenzionali ed il monitoraggio basato sulla redazione di rapporti periodici da parte degli Stati contraenti e sotto il controllo del Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e, in una terza parte, ai sensi dell’art. 46, apre la convenzione “alla firma di tutti gli Stati”, mentre con i restanti articoli descrive le procedure di ratifica.

Ispirata alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, che pone sullo stesso piano, in termini di genere, i bambini, ed a sua integrazione, la Carta dei diritti della Bambina, documento unico nel suo genere, redatto dalla BPW (Business and Professional Women) Europa, a seguito della drammatica condizione femminile denunciata a Pechino nella conferenza mondiale sulle donne del 1995, li distingue in termini di caratteristiche e bisogni, ponendo riguardo alle diversità fisiche ed emozionali. Elemento comune a quello caratterizzante uno dei presupposti che precedono il testo del protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell’Infanzia, trattante il tema della “vendita di bambini, prostituzione dei bambini e pornografia rappresentante bambini” e volto a sottolineare la consapevolezza che fra le categorie particolarmente vulnerabili e maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale vi sono proprio le bambine. Vi è un sovrannumero anomalo fra le vittime, che tende ad ampliare i suoi confini. La Carta dei diritti della bambina, la cui versione originale è stata presentata ed approvata  durante il IX Congresso della BPW Europa, tenutosi a Reykjavik nel 1997, a seguito di un seminario tenuto da Janice Brancroft sul tema “il futuro della bambina in Europa”, richiede un aggiornamento, in vista delle numerose leggi sopravvenute in tutto il mondo che hanno reso diritto ciò che prima era solo una semplice necessità.

Le Federazioni BPW (in Italia la federazione è nota ai più come FIDAPA: Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) hanno ottenuto l’adozione della Carta, da parte delle istituzioni, in versione aggiornata ed approvata all’unanimità in data 30 settembre 2016 durante il Meeting delle Presidenti Europee.  Il documento, nonostante sia composto da soli 9 articoli, rappresenta una guida di non secondaria importanza per il Legislatore che agisce in materia e deve tener conto delle più volte richiamate differenze di genere.  

Frequenti sono le violenze fisiche e psicologiche e gli abusi sessuali che hanno fra le loro vittime piccole donne. L’art. 2 della Carta della Bambina impone che la stessa venga “tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali” . Un richiamo al comma 1 dell’art. 19 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia che sancisce l’obbligo degli Stati parti ad “adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale” e all’art. 34 della medesima Convenzione, il quale impegna gli Stati parte                     “a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale”, ricorrendo ad ogni misura adeguata a livello nazionale, bilaterale e multilaterale.                                                                                                                                                 Ancora, crudeli e violente tradizioni culturali compromettono la salute dei più piccoli. Per far fronte al problema, il comma 3 dell’art. 24 della Convenzione ha stabilito che gli Stati parti abbiano l’obbligo di “adottare ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori”. Si tratta di un disagio che, leggendo vari dati di statistica, invade, con particolare insistenza, il mondo femminile.                                       Infatti, l’art. 2 della Carta della bambina impone anche che la stessa venga tutelata “dall’ imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibrio psico-fisico”.

In linea con tale disposizione si collocano, ad esempio, la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione femminile. In Italia, visto il diffondersi crescente del fenomeno, dovuto anche all’alto numero di immigrate nigeriane e somale, il Legislatore è intervenuto con L. N. 7 del 9 gennaio 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il 18 gennaio 2006, e recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”.

La legge, nota anche come “Legge Consolo” (dal nome del suo proponente e primo firmatario, l’Onorevole Giuseppe Consolo), ai sensi degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed in attuazione  a quanto disposto dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella Quarta Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, nasce per “prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine” (Art.1), torture attuate secondo credenze popolari, religiose e sulla base del controllo che l’uomo vuole avere sulla donna, sia a livello sessuale che socio-politico. L’operazione d’ infibulazione, oltre che attuata in maniera violenta, viene praticata senza alcuna anestesia, potendo causare gravi emorragie ed infezioni , perfino mortali. Con la legge è divenuto reato praticare mutilazioni genitali femminili a fini non terapeutici. Prima della sua entrata in vigore si applicavano, in caso di denuncia, gli Artt. 582 e 583 del Codice Penale, disciplinanti il reato di “lesioni personali dolose”. Invece, l’art. 6 della già menzionata legge 7/2006 ha introdotto, ai fini sopra esposti, il nuovo art. 583 bis del codice penale.  Quest’ultimo, con la fattispecie di cui al comma 1, punisce a titolo di dolo generico, poiché si richiede soltanto la realizzazione di tutti gli elementi  del fatto tipico con l’intenzione di porre in essere una violenta manomissione dell’altrui persona. Inoltre, il fatto deve essere cagionato “in assenza di esigenze terapeutiche”, rivolgendosi tale inciso esclusivamente ai sanitari che possono realizzare dei trattamenti terapeutici.

Il comma 2, invece, non si pone in chiave residuale rispetto alla precedente fattispecie, ma interviene in un campo autonomo ed indipendente: non a caso si tratta di lesioni differenti meno gravi (come nel celebre caso trattato dal Tribunale Penale di Verona con la Sentenza N. 979 del 14 aprile 2010) poiché incentrate su fatti lesivi che non raggiungono la soglia delle vere e proprie mutilazioni di cui al comma 1.

Infine, più recentemente, la Legge n. 172 del 2012, dando esecuzione alla Convenzione di Lanzarote, ha introdotto il quarto comma al medesimo articolo disciplinando, qualora il reato sia commesso dal genitore, la sanzione accessoria della decadenza dall’esercizio della potestà genitoriale, mentre, qualora sia commesso dal tutore, l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e all’amministrazione di sostegno.

In conclusione, la tutela dei diritti dell’individuo, durante il periodo dell’infanzia e dell’adolescenza, è un tema che deve continuare ad alimentare la curiosità e la creatività del Legislatore: un giusto riconoscimento dei principi di uguaglianza e di libertà umani può derivare solamente se si riconosce un ampio diritto ad essere diversi. Le diversità umane, fisiologicamente, si manifestano fin dai primi anni di vita e possono rendere alcuni soggetti, specie le donne in quanto particolarmente vulnerabili, maggiormente bisognosi di protezione legislativa.  

 

 

 

Fonti:

  • Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia
  • Legge N. 176 del 27 maggio 1991
  • Carta dei diritti della bambina
  • Legge N. 7 del 9 gennaio 2006
  • Sentenza N. 979 del 14 aprile 2010 del Tribunale Penale di Verona
  • Legge N.172 /2012

Ludovica Zoccali

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