Il diritto d’azione del fallito avverso gli atti impositivi invalidi

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1. Il difetto di legitimatio ad processum: tra limiti ed eccezioni.

Il fallimento, procedura concorsuale di natura liquidatoria e giudiziale, costituisce “ quel processo esecutivo rivolto alla realizzazione coattiva del diritto dei creditori 1.

La procedura de qua è preordinata, in ossequio al principio della par condicio creditorum e fatte salve le cause legittime di prelazione che ben potrebbero assistere un credito, alla monetizzazione del patrimonio del fallito2.

La sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata a seguito della fase istruttoria pre-fallimentare, dal Tribunale competente ai sensi dell’art. 9 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, ( di seguito “ L.F. “), produce, a partire dal deposito della decisione3 presso la cancelleria del Giudice procedente, significativi effetti nei confronti del fallito4.

Gli effetti de quibus sono di natura personale, patrimoniale e processuale5.

In merito a questi ultimi, ossia agli effetti di natura processuale, il fallito perde la capacità processuale attiva e passiva relativamente a quelle controversie che vertono in materia di diritti patrimoniali compresi nel fallimento; per le vertenze che, invece, si riferiscono a diritti o azioni a contenuto non patrimoniale, il fallito rimane dotato di legittimazione processuale sia attiva che passiva ( si pensi, a titolo d’esempio, alle azioni di disconoscimento della paternità naturale).

La perdita della capacità processuale, in materia tributaria, impone un’attenta analisi delle diverse situazioni che potrebbero interessare sia la procedura concorsuale che lo stesso imprenditore fallito.

La giurisprudenza di legittimità e quella di merito, infatti, ammettono, senza ombra di dubbi, la possibilità che il fallito impugni, eccezionalmente, gli atti impositivi adottati dall’Amministrazione finanziaria o da altri Enti impositori (Comune, Provincia, Regione, Camera di Commercio e via dicendo) dopo la dichiarazione di fallimento6.

Il legittimo esercizio del diritto d’azione ex art. 24 Cost., diritto atipico7, richiede che: a) la pretesa impositiva consacrata nell’atto d’imposizione tributaria si riferisca a violazioni fiscali, formali o sostanziali, commesse prima della dichiarazione di fallimento; b) il curatore rifiuti espressamente, o per facta concludentia, in assenza di qualsivoglia “valida” ragione giustificativa, di proporre ricorso tributario.

Ne consegue che, onde consentire di adire il Giudice tributario, l’atto impositivo, debitamente motivato8, deve essere, a cura dell’Ente creditore9, notificato non solo al curatore ma anche al fallito, stante la sua posizione di soggetto passivo del rapporto obbligatorio d’imposta, che non viene meno per effetto della dichiarazione di fallimento10.

Il Giudice di Legittimità, con decisione n. 4235/2006, ha statuito che: “a) l’accertamento tributario (anche in materia di Iva), ove inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla “definitività” dell’atto impositivo (Cassazione, sentenze 3667/1997, 14987/2000, 6937/2002); b) nell’inerzia degli organi fallimentari – ravvisabile, ad es., nell’omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto impositivo – il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto degli art. 43 della legge fallimentare e dell’art. 16 del D.p.r.. 636/1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24, comma 1 e 2), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa (Cassazione, sentenze 3667/1997, 14987/2000, 6937/2002) “.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2803/2010, ha confermato il precedente orientamento giurisprudenziale, consolidandolo, nonchè riconoscendo in capo al fallito il diritto di ricorrere avverso atti impositivi inficiati da invalidità ( id est nulli o annullabili).

Diversa, invece, è l’ipotesi che si verifica allorquando l’atto tributario, già notificato11 all’imprenditore commerciale, sia stato tempestivamente impugnato prima della dichiarazione di fallimento.

In tal caso, verificandosi l’interruzione del processo tributario ai sensi dell’art. 40, lett. a)12, del D. Lgs. n. 546/92, il curatore é tenuto13 a riattivare il processo interrotto, senza che debba considerarsi incombente in capo all’Ente impositore l’obbligo di reiterare la notifica del provvedimento impugnato.

Al riguardo, giova ricordare la decisione pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma14, Sez. n. 14, in virtù della quale “ Non sussiste alcun obbligo di una successiva notifica dell’avviso di accertamento nel momento in cui interviene il fallimento, laddove la curatela succede ai rapporti precedenti la data del fallimento, incombendo al curatore di verificare eventuali pendenze tributarie”.

Autorevole dottrina, inoltre, osserva, acutamente, che “..la dichiarazione di fallimento non implica la perdita dello status di contribuente ( e quindi di soggetto passivo del rapporto tributario ) da parte del debitore15.

La notifica dell’atto d’imposizione tributaria anche al fallito permetterebbe a quest’ultimo di valutare la possibilità di opporsi alla pretesa impositiva nell’ipotesi in cui il curatore mostri disinteresse o tenga un ingiustificato comportamento omissivo, o , in via alternativa, di prestare acquiescenza al provvedimento ablatorio obbligatorio16, ove siano condivise le risultanze accertative in esso consacrate.

L’omessa notifica dell’atto impositivo al fallito, comporterebbe, a parere di chi scrive, anche ove il curatore ometta di proporre gravame, la radicale nullità e/o illegittimità dell’atto per violazione, tra gli altri, degli artt. 3, 24 e 97 della Cost., per violazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e degli artt. 6 e 10 della Legge n. 212/2000 ( Statuto dei diritti del contribuente).

Le censure citate potrebbero essere sollevate ed eccepite dal fallito sia in sede contenziosa, innanzi al competente giudice tributario, che in sede di autotutela tributaria17 disciplinata dalla Legge 656/94 ed attuata dal D.M. n. 37/9718.

Il rigetto dell’istanza di annullamento in sede di autotutela potrebbe esporre l’Ente impositore, ove il proposto ricorso tributario fosse poi dichiarato fondato, al rischio di essere condannato al risarcimento del danno ( patrimoniale) subìto dal ricorrente19.

Autorevole Studioso20 ha evidenziato, al riguardo, che “ si stanno delineando limpidamente profili di responsabilità dell’Amministrazione finanziaria nella gestione “ non ponderata” degli strumenti processuali ed amministrativi per il recupero del credito erariale”.

In ordine al giorno a partire dal quale decorre il prescritto termine decadenziale entro cui proporre ricorso tributario, è utile evidenziare che in caso omessa notifica dell’atto impositivo il ricorso è proponibile, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del fallito ( Cassaz. n. 3667/97).

La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, Sez. IV, con sentenza n. 9 del 03/02/2009, ha statuito che “ Il contribuente fallito non è legittimato ( difetto di capacità processuale) ad impugnare l’avviso di accertamento allorchè gli organi del fallimento ( curatore e giudice delegato ) abbiano espressamente ritenuto di non dover proporre l’impugnazione; in tal caso non ricorre, infatti, l’ipotesi del disinteresse degli organi legittimati all’impugnazione dell’atto”.

La decisione de qua, pur conformandosi ad un preciso orientamento giurisprudenziale21, potrebbe rivelarsi, a parere di chi scrive, preclusiva del diritto d’azione, di rango costituzionale, esercitabile dal fallito.

Risulterebbe parimenti violato l’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a mente del quale ogni persona ha il diritto di adire il competente Ufficio Giudiziario, al precipuo fine di tutelare la propria posizione giuridico-soggettiva ( qualificabile come diritto soggettivo, interesse legittimo o altro interesse giuridicamente rilevante ).

Ne consegue che il novellato art. 43 L.F., titolato “ Rapporti processuali”, si rivela, a parere di chi scrive, afflittivo e fortemente limitativo di diritti costituzionalmente tutelati e garantiti, primo fra tutti l’art. 24 Cost., oltre che porsi in serio contrasto con le norme comunitarie.

La lesione del diritto di difesa, sempre a parere di chi scrive, potrebbe rivelarsi ancora più concreta se si considera che il difetto di legittimazione processuale del fallito può essere statuito dal giudice adito solo previa eccezione sollevata dal curatore che abbia spiegato intervento, o sia stato chiamato in giudizio, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546/92.

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito, infatti, che il difetto di legitimatio ad processum può essere sollevato solo dal curatore, non potendo né la parte avversa ( nel caso di specie l’Ente impositore in quanto parte resistente) sollevare l’eccezione ( id est il difetto), né il giudice rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione processuale attiva22 in capo al fallito( Cassaz. n. 6085/2001).

Una recente pronuncia del Giudice di Legittimità ha confermato l’anzidetto orientamento, consolidandolo23.

D’altronde, giova considerare che se per certi versi gli organi della procedura ben potrebbero ritenere insussistenti le censure da sollevare in sede contenziosa, per conseguire l’estromissione dell’atto dalla realtà di diritto, per altri, invece, non è affatto da escludere che la valutazione eseguita dagli organi del fallimento, circa la validità dell’atto tributario, potrebbe rivelarsi erronea nonchè causativa di pregiudizio per il fallimento e per il fallito, che resterebbe esposto “ ai riflessi, anche sanzionatori, che conseguono alla definitività dell’atto impositivo” ( Cassaz. n. 4235/2006).

Gli organi della procedura24 potrebbero, a titolo esemplificativo, non considerare censure, elementi, fatti e circostanze rilevanti ai fini dell’annullamento dell’atto tributario.

Tale omissione, invece, potrebbe essere colmata dal fallito al quale potrebbe giovare la proposizione del ricorso volta a censurare vizi formali o sostanziali insanabili in sede contenziosa e non considerati ( id est non valutati ) dal curatore.

Ergo, a parere di chi scrive, l’eventuale decisione che statuisca il difetto di capacità processuale in capo al fallito dovrebbe richiedere: A) la costituzione del curatore25, intervenuto o chiamato in causa ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546/92; B) la preventiva valutazione, ad opera del giudice tributario, delle “valutazioni” operate dagli organi della procedura in sede di decisione circa l’impugnazione dell’atto o l’acquiescenza al medesimo; C) l’eccezione del difetto di legittimazione processuale, sollevata solo ed esclusivamente dal curatore intervenuto o chiamato in giudizio a norma della citata disposizione.

Solo ove dette “ valutazioni “ appaiano corrette ed immuni da errori valutativi, anche minimi, il giudice tributario, potrà, correttamente, dichiarare il difetto di legittimazione processuale attiva26, fermo restando, comunque, l’onere processuale in capo al solo curatore di sollevare il difetto di legitimatio ad processum.

In caso contrario, le argomentazioni di fatto e giuridiche addotte dal fallito andranno accolte o rigettate, con decisione di merito o di rito, tenendo avulso dal giudizio il difetto di legitimatio ad processum.

Il difetto di capacità processuale, in capo al fallito, è subordinato, in ogni caso, alla mera pendenza della procedura concorsuale.

Infatti, disposta la chiusura della procedura di fallimento27, il fallito riacquista il potere di impugnare gli atti impositivi28 che gli siano notificati dopo la chiusura de qua.

A parere di chi scrive, il riacquisto della legitimatio ad processum coinciderebbe col deposito del decreto29, adottato dal Giudice procedente (id est il Tribunale fallimentare), presso la cancelleria.

Poiché all’adozione del decreto di chiusura, deve seguire la cancellazione dell’impresa dal Registro istituito in attuazione dell’art. 8 della Legge n. 580/9330, non appare giuridicamente illogico sostenere che il fallito possa riacquistare la capacità processuale solo a seguito dell’intervenuta cancellazione.

2. La legislazione comunitaria in materia di insolvenza transfrontaliera: la notifica dell’atto impositivo presso la “dipendenza”.

Quid iuris se l’imprenditore commerciale, dichiarato fallito nel territorio italiano, in quanto ivi è ubicata la sede principale dei suoi affari, possieda una dipendenza in altro Stato dell’Unione Europea, non interessata da alcuna procedura concorsuale?

Gli atti impositivi notificati presso la dipendenza, dall’Ente impositore dello Stato della medesima, potranno essere impugnati dal curatore “italiano” ?

Per poter affrontare l’anzidetta quaestio, giova premettere che a partire dal 31/05/2002 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1346/200031 ( di seguito “Regolamento”), in materia di insolvenze transfrontaliere, tra le quali rientra, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento in parola, anche il fallimento.

Autorevolissima dottrina ha evidenziato, acutamente, che “ Ciò è stato reso possibile grazie alla c.d. comunitarizzazione del diritto internazionale privato e processuale attuata con l’art. 61, lett. c), del Trattato CE, articolo inserito con il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 “.32

L’art. 3 del Regolamento, prescrive che il potere di dichiarare aperta la procedura concorsuale compete sia ai magistrati dello Stato membro all’interno del quale si trova il “centro degli interessi principali del debitore”, che ai giudici dello Stato membro ove trovasi una “dipendenza33 dello stesso imprenditore.

In quest’ultima ipotesi, comunque, è necessario, ai fini della dichiarazione di fallimento, che il centro degli interessi principali si trovi all’interno del territorio comunitario ( id est in un altro Stato membro).

Detta distinzione si rivela particolarmente interessante se si considera che il fallimento dichiarato nello Stato membro ove trovasi la dipendenza, cristallizza, di fatto e di diritto, solo ed esclusivamente i beni presenti nello Stato della medesima.

La sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata, invece, dal Giudice dello Stato ove è presente “il centro degli interessi principali” dell’imprenditore permetterebbe di attrarre, nella massa fallimentare, tutti i beni appartenenti all’imprenditore e presenti in qualsiasi parte del territorio comunitario.

La sentenza de qua è riconosciuta34, anche in virtù del principio di affidamento e di reciproca fiducia in àmbito comunitario35, in tutti gli Stati membri a condizione che l’anzidetta decisione sia efficace nello Stato di apertura della procedura concorsuale.36

Il curatore nominato in Italia, dal competente Tribunale fallimentare, potrà, pertanto, in ossequio all’art. 18 del Regolamento suindicato, “esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura” sino a quando, nello Stato della dipendenza, non sarà aperta una procedura secondaria37 e nominato un curatore38.

Ergo, il curatore nominato in Italia potrà impugnare, ad avviso di chi scrive, anche gli atti impositivi notificati presso la dipendenza dello Stato membro e potrà avvalersi di tutti gli istituti deflativi del contenzioso, disciplinati dal diritto positivo dello Stato della dipendenza.

L’impugnazione, ovviamente, non potrà essere proposta innanzi al Giudice tributario “italiano”, bensì innanzi all’autorità giudiziaria dello Stato della dipendenza, osservando tutte le disposizioni, di diritto sostanziale e processuale, ivi vigenti.

Aperta la procedura secondaria, il potere di impugnare gli atti tributari spetterebbe, a parere di chi scrive, tanto al curatore della procedura principale quanto a quello della procedura secondaria.

Anzi, l’inerzia ingiustificata mostrata dal secondo, potrebbe ben essere colmata dal primo al quale non potrebbe non riconoscersi, quale titolare della procedura principale, il potere di sostituirsi nella medesima posizione giuridico soggettiva del proprio “collega”.

La dottrina ha osservato che “ I rapporti tra i curatori delle procedure […] sono coordinati nel senso della preminenza del curatore della procedura principale rispetto al curatore della procedura secondaria39.

La preminenza de qua potrebbe essere intesa o interpretata, in merito all’impugnazione degli atti tributari, nel senso che la decisione di non proporre impugnazione, presa dal curatore della procedura principale, dovrebbe prevalere sulla volontà contraria del curatore della procedura secondaria.

Avverso gli atti impositivi adottati dagli Enti dello Stato della dipendenza, e presso di questa notificati, il fallito potrà adire il Giudice competente, qualora entrambi i curatori tengano un comportamento meramente inerte e giuridicamente ingiustificato.

Non si potrebbe, in detta ipotesi, non riconoscere al fallito il diritto di spiegare le opportune difese innanzi al competente organo giurisdizionale, allo scopo di conseguire un provvedimento che statuisca la infondatezza della pretesa impositiva ovvero l’invalidità, per violazioni di carattere formale o sostanziale, dell’atto d’imposizione tributaria.

1 U. APICE, S. MANCINELLI – Manuale breve di diritto fallimentare, Milano, 2006, pag. 53.

2 AA. VV. – Diritto Commerciale, Bologna, quinta edizione, 2007, pag. 485.

3 A seguito della novella del 2006 nei soli confronti dei terzi la sentenza dichiarativa di fallimento spiega i propri effetti giuridici a partire dall’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del R. d. 16/03/1942, n. 267, modificato dal D.lgs. n. 5/06.

4 Un risalente orientamento giurisprudenziale, ante riforma, considerava dispiegati, nei confronti del fallito, gli effetti della sentenza dichiarativa sin dal momento della delibazione in camera di consiglio e non già dalla data di deposito della sentenza ( Tribunale di Palermo, 24/03/1972, in Dir. Fall., 1973, II, 772).

5 U. APICE, S. MANCINELLI – Op. cit., pag. 47.

6 La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 242 del 9/01/2009, ha statuito la legittimità dell’iscrizione nei ruoli straordinari, ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.P.R. n. 602/73, di tutti i debiti tributari del fallito maturati ante fallimento. Per il Giudice di legittimità la dichiarazione di fallimento costituisce di per sé una situazione di pericolo per il recupero dei tributi dovuti dal contribuente fallito.

7 G. BALENA, Elementi di diritto processuale civile, Bari, 2006, pagg. 6-7.

8 Sulla motivazione dell’atto impositivo “ N. D’AMATI – A. URICCHIO, Corso di Diritto Tributario, Padova, 2008, pag. 193; F. TESAURO, Istituzioni di Diritto Tributario, Parte Generale I, Nona Edizione, Torino, 2006, pagg. 210 e ss.

9 Amministrazione finanziaria o altro Ente dotato di ius impositionis.

10 In tal senso: Cassazione civile, Sez. I, 28/04/1997, n.3667; Commissione Tributaria Centrale, n. 3579/99.

11 La notifica degli atti tributari deve avvenire in ossequio agli artt. 60 ( Notificazioni), del D.P.R. N. 600/73, 26 ( Notificazione della cartella di pagamento) del D.P.R. N. 602/73, e 6 ( Conoscenza degli atti e semplificazione) della Legge 212/2000 ( Statuto dei diritti del contribuente).

12 La disposizione in questione contempla, tra le cause interruttive del giudizio tributario, anche “ ..la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti..”.

13 Conformemente all’art. 43 D. Lgs. n. 546/92.

14 Sentenza n. 289/14/2009, dep. Il 23/07/2009.

15 U. APICE, S. MANCINELLI, Op. cit., 53; Secondo gli Autori “ Da ciò consegue che, a prescindere da eventuale inerzia del curatore i ricorsi tributari possono essere intrapresi dal fallito anche dopo la sentenza di fallimento, essendo quest’ultimo eccezionalmente abilitato alla propria tutela avverso gli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria”.

16 Sulla natura dei provvedimenti ablatori obbligatori, R. VILLATA, in AA. VV., Diritto Amministrativo, Parte Generale I, Bologna, 2005, pagg. 861 e ss.

17 Giova rammentare il ruolo di grande rilievo che ricopre il Garante del contribuente nel corso dei procedimenti di secondo grado. A mente dell’art. 13, comma sesto, della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) “ Il Garante del contribuente […………] attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente “.

18 Sulla responsabilità risarcitoria dell’Ente impositore, in caso di mancato accoglimento dell’istanza di annullamento in autotutela relativa ad un atto poi dichiarato invalido, si veda: Cassazione, sentenza 5120 del 3/03/2011.

19 In tal senso, Cassazione sentenza n. 698 del 19/01/2010;

20 F. D’AYALA VALVA – Lo stato della giurisdizione tributaria in “ MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA PUGLIA”, Bari, 2010, pag.11.

21 Cassazione, n. 8860/1994.

22 A. GRAZIANI, G. MINERVINI, U. BELVISO, Manuale di diritto commerciale, Padova, 2004, pag. 741.

23 La Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con sentenza n. 3638 del 13/02/2009, ha statuito il principio secondo cui “la perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto, e per essa al curatore, è concesso eccepirla, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre l’eccezione né il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di capacità”.

24 L’inerzia ingiustificata del curatore, a cospetto di un atto tributario palesemente invalido, potrebbe persino sfociare in un provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell’art. 37 L.F., fermo restando la possibilità di esperire un’azione di danno, anche ai sensi dell’art. 38 L.F., nei riguardi del curatore che abbia tenuto una condotta meramente negligente e causativa di nocumento. D’altronde, lo status di pubblico ufficiale che l’art. 30 L.F. conferisce al curatore, “ per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni”, non esclude ( a parere di chi scrive) la valutazione di profili di responsabilità penale connessi alla citata qualità.

25 Non è affatto da escludere, a parere di chi scrive, che possa essere proprio il fallito a sollevare il difetto di capacità processuale del curatore. A mente dell’art. 25, punto 6, R.d. n. 267/42, novellato a seguito della riforma del 2006, il giudice delegato “ autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi..”. Il curatore, ad avviso di chi scrive, potrebbe formalizzare in giudizio l’istanza di deposito dell’autorizzazione citata ( oltre ad averla formulata in atto), a seguito della quale il Giudice tributario dovrebbe fissare un termine entro il quale eseguire il deposito anzidetto. Il difetto di legittimazione processuale, pertanto, potrebbe essere statuito a seguito di mancanza di autorizzazione o di inosservanza del termine per il deposito.

26 Definendo, così, il giudizio con una decisione meramente processuale.

27 L’art. 118 L.F., indica le ipotesi di chiusura della procedura fallimentare.

28 Per le sole violazioni tributarie commesse prima dell’apertura della procedura giudiziaria e liquidatoria. Per le violazioni fiscali commesse in pendenza di fallimento, invece, l’Ente impositore ( a parere di chi scrive) non potrebbe formulare, nei riguardi del fallito, alcuna pretesa impositiva, salva l’ipotesi in cui, soddisfatti i creditori concorsuali ed estinti i debiti ammessi in prededuzione, al fallito siano stati assegnati ( in proprietà) i beni “residui”.

29 Il decreto deve essere motivato, ai sensi dell’art. 119 L.F., ed è soggetto alle stesse forme di pubblicazione stabilite dall’art. 17 L.F..

30 L’art. 118 L.F., dispone che “Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese..”. La disposizione citata prescrive, a carico del curatore, un vero e proprio obbligo di facere che va adempiuto, a parere di chi scrive, senza indugio alcuno, solo dopo che ne sia stata disposta la chiusura a norma dell’art. 119 L.F..

31 GUCE 30.06.2000, L 160, p. 1; l’art. 249, comma secondo, del Trattato CE, dispone che il regolamento “ è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile” negli Stati membri – Autorevole dottrina ha definito il Regolamento come atto che “.. contiene norme generali ed astratte, le quali vanno osservate dagli Stati e da chiunque (…) operi all’interno degli Stati membri e quindi all’interno dell’area comunitaria” ( B. Conforti – Diritto Internazionale, Napoli, 2002, 171).

32 V. STARACE, La disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza: giurisdizione ed efficacia delle sentenze straniere, in Rivista di diritto internazionale, 2002, pag. 296.

33 A parere di chi scrive, il concetto di “dipendenza” contenuto nel Regolamento, coinciderebbe col concetto di “ stabile organizzazione” di cui all’art. 162 del D.P.R. 917/86.

34 Il riconoscimento ( id est l’efficacia) è subordinato alla preventiva iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 17, comma secondo, del R.d. n. 267 del 16/03/1942.

35 Vedasi il Regolamento n. 44/2001, in materia di “competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.

36 Si veda art. 16, Regolamento n. 1346/2000; la disposizione citata consente che la decisione giudiziale sia riconosciuta direttamente in tutti gli altri Stati membri, ad eccezione della Danimarca, senza che sia necessario alcun procedimento di delibazione o exequatur. Costituirà causa ostativa al riconoscimento automatico, la contrarietà della decisione all’ordine pubblico nazionale.

37 L’art. 29, del Regolamento n. 1346/2000, conferisce, al curatore della procedura principale ( aperta nello Stato ove si trova il centro principale degli interessi), il potere di domandare che sia disposta l’apertura della procedura secondaria ( nello Stato della dipendenza).

38 La nomina del curatore, nello Stato della dipendenza, crea, ex art. 17 del Regolamento, un rapporto di costante collaborazione tra i due curatori ( rispettivamente della procedura principale e di quella secondaria). Aperta, quindi, la procedura secondaria, questa sarà disciplinata dalla legge in vigore nello Stato della dipendenza.

39 V. STARACE, Op. cit., pag. 302.

Gennaro Di Gennaro

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