Il diritto alla disconnessione

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Via libera del Parlamento europeo all’emanazione di una direttiva UE che regolamenti il diritto alla disconnessione per il lavoratore in smart working

Tra gli innumerevoli dilemmi sorti in periodo di pandemia si pone anche quello del famigerato bourn-out da lavoro a distanza.

Da un anno a questa parte, infatti, il “lavoro agile”  svolto da casa ha subito un incremento esponenziale e, se da una parte lavorare da remoto ha prodotto una smaterializzazione di orari e luoghi di lavoro (con conseguente contenimento di spese di trasporto anche a beneficio dell’ambiente), dall’altra ha indotto ad interrogarsi su alcuni aspetti delicati in punto di sfruttamento del lavoratore e più in generale, della tutela dei diritti umani.

Anche se il lavoro digitale a distanza rappresenta una soluzione smart che permette di gestire al meglio le tempistiche del lavoratore ed ottimizzarne la resa produttiva, i risvolti negativi non tardano a manifestarsi; l’orario di lavoro subisce spesso una dilatazione significativa invadendo la vita privata delle persone e gli spazi di recupero indispensabili al rigenero fisiologico.

E-mail che sopraggiungono nel cuore della notte, richieste da evadere in pochi minuti durante il week-end, videochiamate improvvise nella pausa pranzo, sono solo alcuni degli esempi tipici di quel sovraccarico lavorativo di cui spesso è vittima il lavoratore e che, in molti casi, sfocia addirittura in un esaurimento fisico e mentale.

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Il lavoro agile nella legislazione italiana

Il tema non è del tutto nuovo al nostro legislatore nazionale che in parte se ne era già occupato con la  legge n. 81/2017 [1]. La legislazione in materia, però, non giunge a configurare un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore alla disconnessione dagli strumenti informatici, aprendo, piuttosto, alla sola possibilità di regolamentarne i termini attraverso la contrattazione individuale tra le parti del rapporto.

D’altronde, affidare interamente la questione alla libera negoziazione dei privati, esporrebbe al rischio di una mancata attuazione effettiva della disconnessione digitale ed alla possibilità di uno sbilanciamento degli interessi a vantaggio del profitto aziendale. Non dimentichiamo, infatti, che il lavoratore subordinato è pur sempre soggetto al potere di comando del datore e, in assenza di una tutela espressa in materia, al lato pratico potrebbe avere difficoltà a rivendicare i propri spazi, anche per timore di ritorsioni.

Vale la pena ricordare che il diritto alla disconnessione riguarda essenzialmente la fetta dei lavoratori in smart working e non anche coloro che svolgono il cosiddetto “telelavoro” (o home working). Lo smart working, a differenza del telelavoro, si caratterizza per una modalità di svolgimento della prestazione che potremmo definire “mista”, svolta solo in parte a distanza perché il lavoratore dovrà comunque recarsi fisicamente sul luogo di lavoro a cadenze concordate.Il telelavoro, invece, rappresenta una modalità di prestazione lavorativa svolta interamente da casa e che, in Italia, segue una disciplina giuridica specifica contemplata da un accordo interconfederale del 2004.

Diritto alla disconnessione: i recenti interventi legislativi del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, mosso dall’urgenza di colmare quella che si palesava essere una sostanziale lacuna legislativa, ha provveduto, con risoluzione del 21 gennaio scorso, a collocare la disconnessione digitale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona, incaricando la Commissione europea di emanare una direttiva comunitaria allo scopo di uniformarne i requisiti minimi di regolamentazione.[2]

Il quadro normativo di riferimento dovrà stabilire, in maniera chiara, le condizioni del lavoro a distanza e assicurare la predisposizione, da parte delle imprese, di strumenti tecnologici adeguati. Inoltre, la scelta di lavorare da remoto dovrà sempre costituire una possibile alternativa rimessa alla libera volontà del dipendente, il quale, poi, dovrà usufruire degli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori, senza discriminazione alcuna.

Dal provvedimento legislativo emergono i contenuti del diritto alla disconnessione, definito come il diritto riconosciuto ai lavoratori di astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroniche lavorative, come telefonate, email e altri messaggi, al di fuori del loro orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi ufficiali e annuali, i congedi di maternità, paternità e parentali nonché altri tipi di congedo, senza conseguenze negative”

In particolare, a finire sotto ai riflettori del Parlamento, è stata la lunga lista delle ripercussioni nocive che l’iper-connessione produce sulla salute degli individui; lavorare per ore seduti davanti ad uno schermo causa affaticamento della vista, indebolimento dell’apparato muscolo-scheletrico e genera un sovraccarico di ansia e stress che spesso conduce alla riduzione delle capacità cognitive della persona.

Allo stato attuale, manca ancora un apparato sanzionatorio a presidio della normativa sul diritto di disconnessione, ma il panorama parrebbe in costante evoluzione visto anche un recente disegno di legge presentato alle camere per l’approvazione, in cui compare l’indicazione delle multe in cui si potrebbe incorrere in caso di inottemperanza (si va dai 500 euro in su).

Ben consapevoli di come lo smart-working e lo sfruttamento del lavoro digitale non sia destinato a scomparire in seguito alla cessazione dell’emergenza da pandemia, ma anzi, verrà presumibilmente implementato, il Parlamento sottolinea altresì come il diritto alla disconnessione debba essere attuato in maniera efficace per divenire “una componente attiva della cultura del lavoro nell’Unione”.

La contrattazione collettiva e gli accordi interconfederali del 1° marzo 2021

Le associazioni sindacali Cifa e Confsal hanno siglato in data 1° marzo 2021, l’Accordo Interconfederale Nazionale per la Regolamentazione del Lavoro Agile [3]. Attraverso la stipulazione di un contratto collettivo le aziende disporranno, per la prima volta, di un importante strumento per orientarsi nella gestione dello smart working. Recependo le indicazioni europee in materia, l’Accordo contempla anche un’apposita sezione in cui è previsto e regolamentato il diritto alla disconnessione.

Tale orientamento suggerisce che, con tutta probabilità, non si è di fronte ad un semplice fenomeno transitorio, improntato ad una modalità atipica di svolgimento del lavoro dipendente; l’impressione è piuttosto quella che si è giunti alle soglie di una svolta epocale che inaugura una nuova era digitale per l’economia mondiale.

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Note e sitografia

[1] Legge n. 81 del 2017 Smart working

[2] Risoluzione Parlamento Europeo del 21 gennaio 2021 Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021

[3] Accordo interconfederale C.I.F.A. e (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) CONF.S.A.L.(Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori)    Accordi interconfederali 1 marzo 2021

 

 

 

Isabella Mascioni

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