Il diritto all’oblio, definizione e caratteri

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Con la locuzione “diritto all’oblio”, in diritto si intende una particolare forma di garanzia che prevede la non diffondibilità, senza particolari motivi, di precedenti pregiudizievoli dell’onore di una persona, in particolare i precedenti giudiziari di una persona.

In base a questo principio, non è legittimo diffondere statistiche relative a condanne ricevute o altri caratteri di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari che si possono ricollegare a fatti di cronaca, e anche in questi casi la pubblicità del fatto deve essere proporzionata all’importanza dell’evento e al tempo trascorso dall’accaduto.

La giurisprudenza ha da tempo affermato che “è riconosciuto un ‘diritto all’oblio’, cioè il diritto a non restare esposti a tempo indeterminato ai danni che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un altro interesse pubblico all’informazione.

Un analogo principio è stato applicato anche a personaggi che hanno avuto grande notorietà”.

Si tratta del diritto di un individuo ad essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca.

Un individuo che abbia commesso un reato in passato, ha il diritto di richiedere che lo stesso non venga più divulgato dalla stampa e dagli altri canali di informazione, a condizione che il pubblico sia stato ampiamente informato sul fatto e che sia trascorso un tempo sufficiente dall’evento, da fare diminuire il pubblico interesse all’informazione per i casi meno eclatanti.

Questo principio, alla base di una corretta applicazione dei principi del diritto di cronaca, parte dal presupposto che, quando un determinato fatto è stato assimilato e conosciuto da un’intera comunità, cessa di essere utile per l’interesse pubblico, smette di essere oggetto di cronaca e ritorna ad essere fatto privato.

Quando l’interesse pubblico si affievolisce sino a scomparire, si cerca di tutelare la reputazione delle persone coinvolte nel fatto restituendo loro il diritto alla riservatezza, se la lesione personale, per i protagonisti in negativo della vicenda, all’inizio è giustificata dalla necessità di informare il pubblico, non lo è più dopo che la notizia risulta largamente acquisita.

Questo diritto difende indirettamente anche le vittime, perché ogni volta che un caso viene rievocato finisce per pesare di riflesso su chi lo ha dolorosamente subito nel ruolo di parte lesa (ad esempio nel caso delle violenze sessuali).

Un altro fattore da tenere in considerazione è relativo all’articolo 27, Comma 3 della Costituzione, a a norma del quale:

“Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”, cioè il principio della funzione rieducativa della pena.

Il diritto all’oblio favorirebbe, in questo senso, il reinserimento sociale dell’accusato, il suo ritorno alla società civile.

Sull’esistenza del diritto all’oblio, di recente si è espressa positivamente anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 16111 del 2013 (Cassazione Civile).

Nel caso di specie la Corte ha affermato che, per reiterare legittimamente notizie relative a fatti remoti nel tempo, è necessario il rilevante collegamento con la realtà attuale e la concreta utilità della notizia, da esprimersi sempre nei vincoli della c.d. “continenza espositiva”.

In Italia il principio del diritto all’oblio si concretizza grazie al Garante per la protezione della privacy, il quale nel 2005 ha provato ad individuare una soluzione tecnica per garantire la trasparenza sull’argomento ed evitare che si creino, attraverso i motori di ricerca, delle gogne elettroniche.

Il Garante ha esaminato un caso nel quale a un soggetto era stata erogata una sanzione da parte di un ente pubblico.

Sul proprio sito web l’ente aveva indicato la violazione e il nome del violatore.

L’interessato aveva richiesto che fosse tolto il suo nome, invocando il diritto alla riservatezza.

Il garante stabilì:

“che l’ente continui a divulgare sul proprio sito istituzionale le decisioni sanzionatorie relative all’interessato e la sua società, ma, trascorso un congruo periodo di tempo, collochi quelle di vari anni or sono in una pagina del sito accessibile esclusivamente dall’indirizzo web.

Questa pagina, ricercabile nel motore di ricerca del sito, dovrà essere esclusa dalla diretta reperibilità nel caso si consulti un comune motore di ricerca, anziché il sito stesso”.

Il Garante della privacy ha applicato il principio del diritto all’oblio anche nel caso di una persona offesa.

A distanza di tempo, periodicamente, la stampa riprendeva l’accaduto.

La persona offesa ha chiesto e ottenuto che della vicenda non se ne dovesse più parlare.

Il diritto di riprodurre fatti negativi, purché veritieri, da parte di organi di stampa e simili, trova un limite nel principio della pertinenza.

I fatti possono essere riproposti, anche a distanza di tempo, se hanno una stretta relazione con recenti fatti di cronaca e se vi è un interesse pubblico alla loro diffusione.

Un primo tentativo di regolamentare le fattispecie di diritto all’oblio è stato effettuato dal governo francese in un accordo con gli editori, attraverso la discussione della Charte du droit à l’oubli dans les site collaboratifs et les moteurs de recherche.

Un caso concreto si è verificato in Germania con la richiesta da parte di due fratelli condannati per omicidio.

Hanno presentato richiesta di cancellazione dei loro nomi da Wikipedia in tedesco.

L’iniziativa del garante della privacy spagnolo, sulla scia di un provvedimento precedente dell’Autorità italiana, si è indirizzata soprattutto all’affermazione della responsabilità dei motori di ricerca.

Il Commissario Ue , per la Giustizia e i Diritti fondamentali, Viviane Reding, nel gennaio 2012 ha proposto una riforma globale per la tutela della privacy degli utenti sul web che dovrebbe essere trasformata in legge dagli stati membri entro il 2015.

I fornitori di servizi online saranno obbligati a passare dalla regola dell’opt-out (le informazioni personali dell’utente, a meno di una sua esplicita richiesta, appartengono al fornitore) a quella dell’opt-in (le informazioni personali appartengono esclusivamemente all’utente, è lui a decidere come utilizzarli).

La Reding ha affermato che:

“La protezione delle informazioni personali è un diritto fondamentale degli europei, eppure non sempre i cittadini sentono di avere il pieno controllo delle proprie informazioni personali.

Le nostre proposte creeranno fiducia nei servizi online visto che saremo più informati sui nostri diritti e avremo un maggiore controllo di queste informazioni”.

Il contenuto della proposta, dovrebbe prevedere la possibilità di chiedere “che le proprie informazioni personali siano cancellate o trasferite altrove e non siano più elaborate se non siano più necessarie in relazione alle finalità per le quali erano state raccolte”.

Questo prevede, per ogni cittadino, il pieno accesso alle proprie informazioni, in qualunque momento.

Maggiore trasparenza e controllo sulle informazioni, obbligo di tenere aggiornato ogni cittadino sul trattamento e la gestione delle proprie informazioni da parte di aziende con sede locale in Europa.

I gestori dovranno indicare il tipo di informazioni che possiedono, gli scopi per i quali verranno utilizzate, l’eventuale trasferimento a terzi e il periodo di conservazione nel database, e ogni utente dovrà fornire un consenso esplicito all’utilizzo delle proprie informazioni da parte delle aziende.

La Commissione prevede multe sino a 500 000 euro per i trasgressori.

Obbligo dei social network di provare che la conservazione di una determinata informazione è necessaria e di avvertire tempestivamente l’utente (alert entro un giorno) se le sue informazioni vengano rubate.

I cittadini europei non potranno richiedere la rimozioni delle informazioni a loro relative dai database delle testate giornalistiche.

In molti non sono d’accordo sulla riforma varata dall’Ue e i presupposti alla base del diritto all’oblio che toglierebbe alla rete la sua essenza originaria.

Internet è diventato un grande archivio di informazione, unico nel suo genere, nel quale ogni cosa si conserva e niente si dimentica.

In prima linea tra i contestatori c’è Vinton Cerf, pioniere di Internet, secondo il quale le normative sul diritto all’oblio al vaglio dell’Unione Europea costituiscono un pericolo per la libertà di espressione sulla quale si fonda il mondo di Internet.

Il diritto ad essere dimenticati online è la possibilità di cancellare, anche a distanza di anni, dagli archivi online, il materiale che può risultare sconveniente e dannoso per soggetti che sono stati protagonisti in passato di fatti di cronaca, e anche su questo argomento il dibatttito è vivace.

Vint Cerf in relazione a questo, affermò:

“Non potete uscire di casa e andare alla ricerca di contenuti da rimuovere sui computer della gente perché volete che il mondo si dimentichi di qualcosa, non penso che sia praticabile”.

L’estensione del diritto all’oblio al mondo del web si è rivelata un’azione più difficile del previsto, fonte di dibattiti e controversie.

Risulta difficile stabilire sino a quanti anni di distanza dai fatti può essere esercitato il diritto dell’individuo a ottenere la cancellazione delle proprie informazioni, o quali siano gli elementi che, anche a distanza di tempo, potrebbero giustificare la persistenza di queste informazioni, negli archivi online.

Esistono interrogativi anche riguardo alle informazioni memorizzate e nei motori di ricerca e nelle reti sociali.

I motori di ricerca rendono accessibili, virtualmente, per un periodo di tempo indeterminato, notizie (di cronaca o vicissitudini giudiziarie) che altrimenti sarebbero difficili da reperire.

Una estensione del diritto all’oblio potrebbe pregiudicare la gestione delle informazioni personali dei social network su Internet.

Dott.ssa Concas Alessandra

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