Il diritto al turismo: l’evoluzione normativa in ambito comunitario della disciplina del contratto di viaggio

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Il settore turistico è un mercato, da intendere non solo come luogo per sua natura destinato al libero scambio di beni e servizi, ma anche come complesso di norme giuridiche, ossia come ordinamento entro il quale ogni scambio va regolato.

L’evoluzione del fenomeno turistico ha comportato una profonda trasformazione dei modelli negoziali tradizionali e della normativa di riferimento. Il contratto di viaggio, in particolare, è stato per lungo tempo sprovvisto di una disciplina specifica, individuandosi come unico schema negoziale applicabile quello del c.d. contratto di crociera turistica. La sua tipizzazione, nella duplice articolazione di contratto di organizzazione e contratto di intermediazione è avvenuta a seguito di una convenzione internazionale (Convenzione sui Contratti di Viaggio, di seguito C.C.V.) firmata a Bruxelles, nel 1970, predisposta dall’UNIDROIT (International Institute For The Unification Of Private Law), recepita dall’ordinamento italiano con la legge 27 dicembre 1977 n. 1084, entrata in vigore il 4 ottobre 1979. In particolare:

– il contratto di organizzazione di viaggio, ex art.1 par. 2, è qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare a un’altra, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio. Questa tipologia è tipica del tour operator. Secondo la giurisprudenza si tratterebbe di una sorta di locatio operis;

– il contratto di intermediazione di viaggio, ex art.1 par. 3, è qualunque contratto attraverso il quale una persona si impegna a procurare a un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o più servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi nella località desiderata. Tipica attività svolta da un’agenzia di viaggi. Contratto che sarebbe riferibile al mandato, ex art.1703 Codice civile, in quanto l’agenzia di viaggio deve predisporre e compiere tutti i negozi giuridici previsti a favore del cliente.

La distinzione tra i due tipi contrattuali è stata, comunque, individuata più che nell’oggetto del contratto, nella differente veste giuridica in cui i due operatori agiscono “quando promettono i servizi dai quali il viaggiatore si attende la soddisfazione del proprio interesse”.

Oltre a definire le due differenti figure, la Convenzione disciplina in modo dettagliato anche gli obblighi generali degli organizzatori, intermediari di viaggi e quelli dei turisti, dettando una normativa specifica in ordine alla responsabilità dell’operatore turistico. Le aspettative di una regolamentazione uniforme del contratto di viaggio, però, sono state disattese dall’attuazione pratica della Convenzione, che tutt’oggi alcuni Stati dell’U.E. non hanno provveduto a ratificare. Inoltre, il Governo italiano, all’atto della ratifica, avvalendosi della riserva prevista dall’art. 40 lett. a) della Convenzione, ne ha limitato l’applicabilità ai soli contratti di viaggio internazionale, ossia a quei viaggi da eseguirsi totalmente o parzialmente in uno Stato diverso da quello in cui il contratto è stato stipulato o da dove il turista è partito (art. 10 C.C.V.). La disciplina contenuta nella Convenzione è orientata ad un equo contemperamento degli opposti interessi in gioco: si rinvengono sia norme dettate a favore degli operatori turistici sia norme che impongono al turista particolari doveri di informazione o di comportamento, la cui inosservanza può esporre a responsabilità per danni (artt. 4, 15 n. 3, 16 e 23). Analizzando nello specifico il regime di responsabilità sancito dalla Convenzione, si osserva che esso si ispira alla tecnica che si fonda sul principio della responsabilità presunta, salvo la possibilità per il debitore di fornire la c.d. prova liberatoria. A carico dell’organizzatore di viaggi, la Convenzione prevede una sorta di responsabilità per inadempimento degli obblighi di organizzazione, così come disposto dall’art. 13 della C.C.V.; tale regime di responsabilità opera sia nel caso in cui l’inadempimento dipenda da un fatto personale dell’organizzatore, sia quando esso debba imputarsi ad atti e omissioni compiuti da impiegati dell’organizzatore, qualora agiscano nell’esercizio delle loro funzioni. L’organizzatore, inoltre, ai sensi degli artt. 14 e 15 della C.C.V., è responsabile dei pregiudizi derivanti al viaggiatore dalla prestazione dei servizi erogati in ragione del viaggio che si differenziano in servizi effettuati dall’organizzatore di viaggi e servizi forniti ad opera di terzi. Il discrimine tra le due ipotesi di responsabilità si coglie nel differente regime della prova liberatoria: mentre per esonerarsi dalla responsabilità per pregiudizi causati ai viaggiatori in occasione della prestazione, l’organizzatore di viaggio deve fornire la prova di essersi comportato diligentemente, per i pregiudizi causati al viaggiatore a causa dell’inadempimento totale o parziale di tali servizi non è prevista la possibilità per l’organizzatore di fornire la prova contraria. Si tratta, quindi, di un regime di responsabilità alquanto gravoso per l’organizzatore di viaggio che esprime chiaramente il costante favor viatoris, che ha ispirato l’intera normativa, e che trova la sua maggiore consacrazione nel divieto, ex art. 31 C.C.V., di deroghe alla disciplina della Convenzione nel caso in cui tali deroghe producano una diminuzione della tutela per il viaggiatore.

L’approccio normativo alla materia è così mutato grazie all’Unione Europea, che ha dato al turismo non solo rilevanza economica, ma le ha riconosciuto un valore unificante delle diverse culture. In tal senso vanno anche letti gli interventi legislativi successivi, quali il d.lgs ‘91 n. 392 con attuazione della direttiva 82/470/CE, concernente gli agenti di viaggio e turismo e il d.lgs ‘95 n. 111 di attuazione della direttiva n. 90/314/CE, concernente viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso.

Tra i principi cardine della legge delega n. 146/1994 al governo, figurava espressamente quello secondo cui l’offerta del servizio tutto compreso ed il relativo contratto, dovevano essere disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli per il viaggiatore dettate dalla C.C.V.

La nuova disciplina ha trovato istantanea corrispondenza nella prassi contrattuale.

Dott.ssa Federica Santoro

Santoro Federica

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