Il “diritto al link” in ambito giornalistico nella nuova direttiva europea sul copyright

Redazione 14/06/19
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Il discorso relativo al link con incorporamento trova una disciplina autonoma e peculiare con riferimento all’ambito giornalistico, in relazione alla possibilità che il collegamento ipertestuale ad una notizia sia accompagnato dall’anteprima di una porzione del testo-fonte o da un’immagine tratta dal sito originario, come avviene di regola presso i servizi che si configurano come aggregatori di notizie on line. Attualmente, “Google News” rappresenta una delle principali realtà che rientrano in tale tipologia, ma anche i social network svolgono funzioni parzialmente analoghe.

Questo tipo di servizio è divenuto recentemente oggetto di un inquadramento normativo a sé stante, a seguito dell’approvazione, avvenuta il 26 marzo 2019, della direttiva europea “sul diritto d’autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale”, destinata ad essere recepita dai Paesi membri, la quale, all’articolo 15, tratta espressamente tale profilo, con riferimento particolare ai link “con anteprima” che conducono a notizie giornalistiche riproducendo, già in sede di richiamo, una parte delle medesime. Tale articolo è intitolato “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online”. La presenza di una disposizione così mirata, in deroga ad un quadro normativo generale che di per sé, come si è visto, consente senza limitazioni il diritto al link e all’incorporamento, è da ricondursi alle forti conflittualità emerse in relazione alle caratteristiche proprie dei servizi di aggregazione automatica delle notizie provenienti dalle diverse testate on line. In particolare, da un lato i gestori dei servizi di aggregazione di notizie, ritengono che debba essere garantita la libertà di rinvio tramite link a siti terzi (infatti essi forniscono un’anteprima ma non riportano l’intero testo degli articoli); questa tesi si fonda quindi sull’idea che un servizio di questa natura agevoli sia i lettori nella ricerca delle notizie, sia gli editori di testate on line nell’ottenere la più ampia visibilità dei propri contenuti.

Sul versante opposto vi è la posizione di una parte degli editori delle testate giornalistiche on line, i quali sostengono che l’uso – anche solo attraverso link con anteprima testuale e fotografica – dei propri contenuti dovrebbe essere considerato come un riutilizzo soggetto a copyright, quindi praticabile solo a seguito del pagamento di un compenso, soprattutto nel caso in cui i gestori dei servizi di aggregazione di news traggano un profitto da questa attività. Nell’assenza di norme specifiche sulla questione (e pur nella presenza di una giurisprudenza orientata alla libertà di link e di incorporamento), il legislatore europeo è dunque intervenuto, attraverso la direttiva del 2019, introducendo una disposizione che accoglie parzialmente il punto di vista di chi richiedeva l’esplicitazione di un “copyright sul link” nell’ambito giornalistico, e dunque limitando la possibilità di offrire liberamente il servizio di aggregazione di notizie.

Il copyright sul link

La disposizione, nella versione approvata definitivamente dal Parlamento europeo a marzo 2019, è così formulata al primo paragrafo dell’articolo 15:

“Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabiliti in uno Stato membro i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/Ce per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione”.
Gli articoli della direttiva 2001/29 a cui si fa rinvio, individuano le prerogative tipiche del titolare del copyright. In particolare l’articolo 2 stabilisce che:
“Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole; e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite”.
Invece, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del 2001, individua in capo ai medesimi soggetti “il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico”. I destinatari della nuova norma del 2019, cioè coloro che dovranno ottenere il consenso dagli editori, sono identificati come “i prestatori di servizi della società dell’informazione”, espressione in sé stessa generica ma che, nel contesto specifico in cui è formulata la regola, coincide con i soggetti che offrono il servizio di aggregazione di notizie. A questo proposito, la norma pone, nei capoversi successivi, tre limiti che, ne circoscrivono l’ambito applicativo. Si tratta di una disposizione che evidentemente riflette gli esiti del dibattito che ha accompagnato l’emanazione della direttiva, nel quale era emerso il rischio di una portata eccessivamente ampia delle nuove norme, che avrebbero configurato una generale “tassa sul link”.

Dunque oggi la direttiva contiene delle disposizioni per cui:
“I diritti di cui al primo comma non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori. La protezione accordata a norma del primo comma non si applica ai collegamenti ipertestuali. I diritti di cui al primo comma non si applicano all’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico”.

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Quindi, anzitutto si esclude l’applicabilità in ambito non commerciale, ovvero, per esempio, il richiamo alle notizie nei blog personali, che continua ad essere consentito. In secondo luogo, si esclude l’applicazione ai soli collegamenti ipertestuali, dunque il semplice link alle notizie permane, in ogni caso, lecito. Infine, si esclude il caso in cui il link sia accompagnato da “singole parole” o “estratti molto brevi”. Su quest’ultimo punto la norma appare indeterminata, perché non indica in quale misura un breve estratto possa esse consentito, per cui la questione è rimessa alle norme attuative degli Stati membri o, in assenza di criteri, alla discrezionalità dei giudici in caso di controversie. Il fatto, comunque, che la norma parli di “estratti molto brevi” lascia intendere che non possa essere presente un’anteprima articolata, e che quest’ultima non possa essere accompagnata da fotografie tratte dall’articolo citato, come di regola avviene nei siti di news aggregation. Qualora, dunque, non si rientri nelle ipotesi escluse dalla norma, e ci si trovi invece nella fattispecie principale (i servizi che offrono rassegne-stampa automatiche come prodotto commerciale), occorre osservare che la disposizione in sé stessa non configura un divieto assoluto di aggregazione di notizie tramite anteprima delle medesime, quanto piuttosto l’obbligo, nel caso in cui ciò avvenga, di corrispondere un compenso agli editori delle testate giornalistiche, di cui una quota deve essere destinata agli autori degli articoli. Quest’ultimo aspetto è esplicitato nell’ultimo paragrafo dell’articolo 15 della direttiva:

Gli Stati membri provvedono affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione”.

Il diritto al link

L’entrata in vigore della norma in questa forma, dunque, genera una parziale deroga al “diritto al link” enucleato dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell’Unione europea, prevedendo la necessità dell’autorizzazione e il pagamento di un equo compenso alle testate giornalistiche di cui si “aggregano” i contenuti tramite richiami ipertestuali accompagnati da estratti delle notizie. È possibile, al riguardo, osservare che una norma analoga a quella ora esaminata è già in vigore nell’ordinamento della Spagna, dove è stata inserita attraverso la Legge n. 21 del 4 novembre 2014. A seguito della sua applicazione, il servizio Google News non è più presente nel territorio di tale Paese. L’entrata in vigore della direttiva, e il suo conseguente recepimento nei Paesi membri, dovrebbe dunque implicare l’ampliamento del medesimo schema legislativo in tutta l’Unione europea.

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