Il direttore dei lavori

Redazione 21/04/11
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Il direttore dei lavori si occupa della fase esecutiva dell’intervento edilizio ed in tale veste egli deve verificare che l’opera venga realizzata in conformità al permesso di costruire e secondo le modalità in esso indicate. Egli deve costantemente accertarsi della rispondenza dell’opera realizzata a quella approvata e, a maggior ragione, sarà responsabile se la concessione manchi del tutto; risponderà, sia pure a titolo di mera colpa, per non essersi sincerato della legalità dell’opera della quale gli era stata commessa la direzione. Con l’art. 29 del TU è stata dettata una particolare prescrizione (già prevista nell’art. 6 della l. 47/1985) che consente al direttore dei lavori, il quale si accorge che a sua insaputa sono stati commessi degli abusi consistenti nella violazione delle prescrizioni del permesso di costruire (fatta esclusione delle varianti in corso d’opera), di evitare un suo coinvolgimento contestando tale evenienza agli altri soggetti e fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.

La norma prende atto del fatto che, generalmente, uno stesso direttore dei lavori segue più cantieri e non è infrequente che il committente, a sua insaputa, faccia pressioni o comunque induca l’impresa costruttrice ad apportare delle modifiche rispetto al progetto. Consentendo al direttore dei lavori di estraniarsi rispetto all’abuso edilizio, si finisce per coinvolgerlo maggiormente nell’osservare la normativa trasformandolo in una sorta di supporto all’attività di vigilanza che il comune è tenuto a svolgere. La norma non si applica per quelle difformità per le quali è possibile ricorrere alla Dia inquadrandole come varianti in corso d’opera.

Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente, o il responsabile del competente ufficio comunale, dovrà segnalare al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, il quale sarà così passibile di sospensione dall’albo professionale per un periodo che va dai tre mesi ai due anni.

Il recesso tempestivo dalla direzione dei lavori è pienamente scriminante per il professionista e la “tempestività” ricorre quando il recesso intervenga non appena l’illecito edilizio obiettivamente si profili, ovvero appena il direttore dei lavori abbia avuto conoscenza che le corrette direttive da lui impartite siano state disattese o violate.

Il direttore dei lavori è responsabile, invece, nei casi di irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opere edilizie, avendo egli l’obbligo di sovrintendere con necessaria continuità a quelle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.

 

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

Cass. pen., sez. 3, sent. 23 giugno 2009, n. 34879 Ud. (dep. 9/09/2009) Rv. 244927: il direttore dei lavori non risponde degli illeciti edilizi se presenta denuncia di detti illeciti ai competenti uffici dell’Amministrazione comunale e se rinuncia all’incarico osservando per entrambi gli adempimenti l’obbligo della forma scritta.

Cass. pen., sez. III, sent. del 20 gennaio 2009, n. 14504 Ud. (dep. 2.4.2009) Rv. 243474: in tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l’ipotesi d’esonero prevista dall’art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l’attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d’irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.

Cass. pen., sez. III, sent. del 26 aprile 1994, n. 4779 (Ud. 4.2.1994) Rv. 199113: in tema di penale responsabilità per violazioni edilizie, dal combinato disposto degli artt. 6 e 20 legge 28 febbraio 1985, n. 47 è posto, a titolo di colpa, a carico del direttore dei lavori il fatto da altri commesso nel caso in cui, nel corso della realizzazione dell’opera, si avveda di violazioni alle prescrizioni e ometta l’adempimento dei doveri a lui prescritti dalla prima delle due norme. Tuttavia è necessario che lo stesso sia cosciente della esecuzione illecita e, volutamente o per negligenza, non ponga in essere quanto gli si impone, dovendosi individuare la ratio della disposizione nell’intendimento del legislatore che la denuncia dell’abuso in corso valga come remora per il committente a continuare in esso. Si tratta di un reato “proprio”, dirigendosi il precetto non a “chiunque”, ma a quel soggetto che, in relazione all’attività edilizia in corso, rivesta la qualifica di direttore dei lavori, sicché qualora l’attività sia cessata, è la stessa qualifica che è venuta meno, conseguendone che colui il quale l’aveva rivestita, avendola dismessa, torna a divenire estraneo alla previsione normativa ( Tale situazione la S.C. ha ritenuto essersi verificata nella fattispecie esaminata, nella quale, al momento dell’accertamento della difformità, questa si era già definitivamente compiuta senza nessun contributo volitivo da parte dell’imputato direttore dei lavori, che di essa, anzi, nemmeno era cosciente e, di fatto, lo stesso incarico professionale si era esaurito).

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