Il destinatario di un provvedimento amministrativo non impugnato non è legittimato a pretenderne in giudizio l’annullamento o la sostituzione mediante l’esercizio, da parte dell’autorità emanante, della potestà di autotutela.

Lazzini Sonia 04/03/10
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Il destinatario di un provvedimento amministrativo non impugnato non è legittimato a pretenderne in giudizio l’annullamento o la sostituzione mediante l’esercizio, da parte dell’autorità emanante, della potestà di autotutela.

Invero l’art. 21 quinquies della L. 7.8.1990 n. 241 consente la revoca di un provvedimento amministrativo con effetti durevoli da parte dell’amministrazione mediante l’esercizio di detta potestà, che non è possibile pretendere in giudizio, in quanto la P.A. non è obbligata ad esercitarla, ma ha solo la facoltà di farlo, se valuta che ne ricorrano i presupposti (“il provvedimento amministrativo…può essere revocato”)._Nello stesso senso dispone l’art. 21 nonies della stessa legge (“il provvedimento amministrativo illegittimo….può essere annullato, sussistendone le ragioni di interesse pubblico”) rimettendo la valutazione sulla sussistenza di detto interesse pubblico esclusivamente alla P.A.

E’ principio consolidato in giurisprudenza che l’amministrazione, di fronte a una richiesta di riesame dei propri atti ai fini dell’annullamento in autotutela è titolare di un potere discrezionale rimesso alla più ampia valutazione di merito, coinvolgendo anche profili di opportunità (cfr. CDS VI Sez. 16 dicembre 2008 n. 6234) onde non vi è alcun obbligo di esercitarlo di fronte ad istanze di terzi (cfr. CDS IV Sez. 9 settembre 2009 n. 5408) né sussiste obbligo della P.A. di provvedere di fronte a richieste di riesame di situazioni ormai consolidate per mancata impugnazione di provvedimenti lesivi, onde non può venir invocata – come nella specie – la violazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 che prevede l’obbligo di un provvedimento conclusivo espresso “ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza” il che non accade quando si richieda l’esercizio dell’autotutela (cfr. CDS IV Sez. 7 luglio 2009 n. 4352), onde l’impugnazione del rigetto della domanda di revisione dei richiamati rapporti informativi di cui trattasi va dichiarata inammissibile.

All’irricevibilità ed inammissibilità dell’azione impugnatoria consegue anche quella delle consequenziali azioni di accertamento del diritto a una nuova valutazione e di risarcimento del danno.

 

Lazzini Sonia

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 236 del 3  febbraio 2010 emessa dal Tar Liguria, Genova

 

N. 00236/2010 REG.SEN.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 582 del 2004, proposto da:
Ricorrente Augusto, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso di lui in Genova, via Corsica 10/4;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le dello Stato diGenova, domiciliataria per legge;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

PROVVEDIMENTO DI RIGETTO ISTANZA DI REVISIONE RAPPORTI INFORMATIVI PER GLI ANNI DAL 1995 AL 2000, ACCERTAMENTO DIRITTO AD UNA NUOVA VALUTAZIONE DEI SUDDETTI E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il Presidente, .consigliere **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Il ricorrente, Vice Questore della Polizia di Stato, rappresenta di aver ottenuto, nel rapporto informativo dell’anno 1995, la valutazione di “mediocre” e giudizi più o meno analoghi si susseguivano fino all’anno 2000.

A partire da tale anno tali valutazioni miglioravano fino al giudizio di “distinto”.

Ad avviso del ricorrente tale alternarsi di giudizi è spiegabile con il fatto che egli, nel 1995, è stato sottoposto a procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare, a cui conseguiva un procedimento disciplinare da parte dell’amministrazione, fino a che, nell’anno 2001, egli veniva assolto dalla Corte d’Appello di Genova.

La sottovalutazione del rendimento in servizio del ricorrente nel periodo antecedente alla sentenza di assoluzione era pertanto dovuto al possibile rischio di una condanna penale.

Pertanto, ribadendo una precedente domanda, non riscontrata dall’amministrazione, il ricorrente, in data 10.1.2002 ha chiesto la revisione straordinaria del rapporto informativo, relativo all’anno 1995 e, di conseguenza, di quelli riferentesi agli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.

La domanda in parola è stata rigettata.

Di tale rigetto chiede l’annullamento, deducendo:

1) Violazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 ed eccesso di potere per violazione del principio di autotutela

Illegittimamente viene negata la stessa esistenza dell’istituto della revisione straordinaria, espressione del generale potere di autotutela della P.A. sui propri atti che, se va esercitato contemperando l’interesse pubblico prevalente con quello individuale, non potrebbe essere aprioristicamente negata quando non ne consegua alcun danno per l’amministrazione.

Non potrebbe essere negato che i rapporti informativi degli anni dal 1995 al 2000 risentirebbero della pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, onde sarebbe doveroso modificarli una volta intervenuta l’assoluzione.

Un principio di tal genere sarebbe rinvenibile nell’art. 27 del DPR n. 737/1981 che, per il personale della dell’amministrazione di pubblica sicurezza, prevede, all’interno della disciplina dei procedimenti disciplinari, la possibilità di riapertura del procedimento stesso per il riesame della sanzione inflitta. Lo stesso principio sarebbe perciò applicabile anche nel caso di specie.

2) Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90

Il provvedimento impugnato fornirebbe una (apparente) motivazione solo per quanto riguarda il rigetto dell’istanza di revisione del rapporto informativo per l’anno 1995, di cui peraltro non si considerano i riflessi sulle valutazioni successive, mentre, con palese contraddittorietà, non ne viene data alcuna riguardo agli anni dal 1996 al 2000, pure richiesta dal ricorrente;

3) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 e 63 del DPR 24.4.1982 n. 335. Eccesso di potere per difetto di presupposto.

Si sottolinea che la discrasia fra il punteggio di 27/30 riportato nell’anno 1994 dal ricorrente e il giudizio di “mediocre” riportato nell’anno successivo non avrebbe potuto che portare alla conclusione che essa era determinata solo dal procedimento penale iniziato nel 1995 e non troverebbe un idoneo presupposto nel suo rendimento, meritevole di più favorevole valutazione.

Dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati deriverebbero il diritto del ricorrente ad una nuova compilazione dei rapporti informativi impugnati e quello al risarcimento del danno per le minori entrate e per la mancata possibilità di progressione di carriera, che può essere liquidato anche in via equitativa.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, controdeducendo.

All’odierna udienza la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è in parte irricevibile e in parte inammissibile.

Vengono infatti impugnati i rapporti informativi, sfavorevoli per il ricorrente, e indubbiamente per lui lesivi, per gli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, l’ultimo dei quali è stato comunicato al ricorrente il 27.11.2001, senza che nei loro confronti il Ricorrente si sia gravato nei termini.

Nemmeno può trovare favorevole scrutinio da parte del Collegio il tentativo, per rientrare nei termini, di proporre istanza, in data 10.1.2002, per una revisione delle valutazioni contenute in detti rapporti, negativamente riscontrata con atto notificato il 20.2.2004 e qui impugnato.

Invero con la predetta domanda si sollecita l’esercizio dell’autotutela da parte dell’amministrazione in ordine ai predetti rapporti, che non esprimerebbero una corretta valutazione del servizio prestato dal ricorrente, ma sarebbero, in tesi, influenzati dalla pendenza di un procedimento penale a suo carico, risoltosi appena nel 2001 con l’assoluzione.

Peraltro il destinatario di un provvedimento amministrativo non impugnato non è legittimato a pretenderne in giudizio l’annullamento o la sostituzione mediante l’esercizio, da parte dell’autorità emanante, della potestà di autotutela.

Invero l’art. 21 quinquies della L. 7.8.1990 n. 241 consente la revoca di un provvedimento amministrativo con effetti durevoli da parte dell’amministrazione mediante l’esercizio di detta potestà, che non è possibile pretendere in giudizio, in quanto la P.A. non è obbligata ad esercitarla, ma ha solo la facoltà di farlo, se valuta che ne ricorrano i presupposti (“il provvedimento amministrativo…può essere revocato”).

Nello stesso senso dispone l’art. 21 nonies della stessa legge (“il provvedimento amministrativo illegittimo….può essere annullato, sussistendone le ragioni di interesse pubblico”) rimettendo la valutazione sulla sussistenza di detto interesse pubblico esclusivamente alla P.A.

E’ principio consolidato in giurisprudenza che l’amministrazione, di fronte a una richiesta di riesame dei propri atti ai fini dell’annullamento in autotutela è titolare di un potere discrezionale rimesso alla più ampia valutazione di merito, coinvolgendo anche profili di opportunità (cfr. CDS VI Sez. 16 dicembre 2008 n. 6234) onde non vi è alcun obbligo di esercitarlo di fronte ad istanze di terzi (cfr. CDS IV Sez. 9 settembre 2009 n. 5408) né sussiste obbligo della P.A. di provvedere di fronte a richieste di riesame di situazioni ormai consolidate per mancata impugnazione di provvedimenti lesivi, onde non può venir invocata – come nella specie – la violazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 che prevede l’obbligo di un provvedimento conclusivo espresso “ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza” il che non accade quando si richieda l’esercizio dell’autotutela (cfr. CDS IV Sez. 7 luglio 2009 n. 4352), onde l’impugnazione del rigetto della domanda di revisione dei richiamati rapporti informativi di cui trattasi va dichiarata inammissibile.

All’irricevibilità ed inammissibilità dell’azione impugnatoria consegue anche quella delle consequenziali azioni di accertamento del diritto a una nuova valutazione e di risarcimento del danno.

Il ricorso dev’essere pertanto, nel suo complesso, dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo

 

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti dell’amministrazione, che liquida in complessivi € 1500 (mille e cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il giorno 12 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

****************, Presidente, Estensore

***************, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

 

IL PRESIDENTE           ESTENSORE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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