Il Delitto Di Ricostituzione Del Partito Fascista

Redazione 27/08/01
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di “Marco Quadrelli”

Premessa:
Nell’iniziare a trattare questo delicato argomento (i miei lettori
sanno che mi piace trattare quasi esclusivamente, anche dal punto di vista
giuridico, argomenti di frontiera comunque scomodi e quasi tabù), sapevo
che mi sarei trovato di fronte ad una mole documentaria di tendenza
repressiva.
Leggendola, invece, mi sono accorto con stupore, che l’intento del
legislatore non è quello di “de-monizzazione”, bensì quello di
“educazione”.
Il tema è quello relativo alla determinazione dell’ambito di
applicazione delle norme finalizzate alla prevenzione ed alla repressione
del delitto di riorganizzazione del partito fascista. E’ attuale, sia
alla luce dei fatti accaduti che delle argomentazioni presenti in questa
conferenza.
Gli interrogativi che in coda a questo intervento porrò, mireranno a
domandarsi sul significato e sull’utilità della permanenza nel nostro
sistema giuridico di tale apparato repressivo, avvalorato dalla
scarsissima applicazione giurisprudenziale della normativa in esame,
soprattutto per quanto attiene al reato associativo.
Si tratta, pertanto, di chiarire il significato di tale normativa, nel
più ampio contesto del nostro si-stema giuridico-costituzionale, con
particolare riguardo ai diritti di libertà.

Dai Decreti Luogotenenziali alla XII disposizione transitoria e finale
della Costituzione (cenni):
Già nelle prime norme, configurate come temporanee dal legislatore, si
preoccupavano di impedire il risorgere del disciolto partito fascista.
Si rammentano la soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello
Stato (R.d.l. 29.07.1943 n°668), del partito nazionale fascista (R.d.l.
02.08.1943 n°704), della Camera dei fasci e delle corporazioni (R.d.l.
02.08.1943 n°705), del regi-me corporativo (R.d.l. 09.08.1943 n°721).
L’opera di rinnovamento proseguì con la punizione dei delitti fascisti e
di collaborazionismo, l’avocazione dei profitti del regime e la
repressione delle atti-vità neofasciste.
La nomenclatura “sanzioni contro il fascismo”, derivante dal primo
provvedimento che disciplinò in maniera organica la materia (D.L.Lgt.
27.07.1944 n°159) riflette approssimativamente il contenuto della
legislazione, che accanto a sanzioni penali ed amministrative, prevedeva
anche le relative fattispecie, oltre ad istituti di diritto processuale,
di diritto tributario ed a norme regolanti la devoluzione allo Stato del
patrimonio delle disciolte organizzazioni fasciste.

Si prevedevano sanzioni, consistenti, alternativamente, nella “casa di
lavoro”, “colonia agricola”, “confino di polizia” o nel “campo di
internamento” per coloro i quali commettevano atti diretti a favorire il
risorgere, sotto qualsiasi forma e denominazione, del disciolto partito
fascista od a esaltarne pubblicamente, con qualsiasi manifestazione
scritta o verbale, le persone, gli istituti e le ideologie, ancorché il
fatto non fosse previsto come reato (art.3 D.L.Lgt. 26.04.1945 n°149).
Veniva punito con la reclusione da dieci a venti anni il fatto di
“chiunque ricostituisce sotto qual-siasi forma o denominazione il
disciolto partito fascista ovvero ne promuove la ricostituzione” (D.L.Lgt.
26.04.1945 n°195).
L’entrata in vigore della Costituzione segna la solenne affermazione
del divieto di riorganizzazio-ne del partito fascista, sancita con la XII
disposizione transitoria e finale.
La tutela penale contro le attività neofasciste veniva affidata alla L.
03.12.1947 n°1546, previsto come provvedimento il cui vigore sarebbe
venuto meno non appena rivedute le disposizioni relative alla stessa
materia contenute nel codice penale ed in ogni caso entro il 31.12.1952.

Un’adeguata sistemazione del vasto corpus legislativo inerente le
“sanzioni contro il fascismo”, si può realizzare intorno a tre punti
principali: a) i fatti di promozione, organizzazione e partecipazio-ne al
fascismo in periodo monarchico e repubblicano; b) i fatti di intelligenza
e collaborazione con i tedeschi durante l’occupazione militare; c) le
attività neofasciste (consistenti nella riorganizzazione del disciolto
partito fascista, nell’apologia del fascismo e nel compimento di
manifestazioni usuali al disciolto partito fascista) incriminate per
l’insidia che tendono alle istituzioni democratiche.

I fatti di promozione, organizzazione e partecipazione al fascismo:
Tali fatti furono variamente specificati nelle singole leggi sulle
sanzioni contro il fascismo, costi-tuendo le fattispecie condizionanti di
una sere di conseguenze personali a contenuto sfavorevole:
la decadenza dei senatori (art.8 u.c. R.d.l. 02.08.1943 n°705), quale
incapacità permanente assimilabile nel contesto dell’interdizione perpetua
dai pubblici uffici (art.28 c.p.), anche se non vi era sanzione penale nei
loro confronti, in quanto solo sanzione di diritto costituzionale;
la sospensione dei diritti elettorali e di altri diritti pubblici
soggettivi (coi caratteri alternativi di temporaneità e di permanenza) ai
sensi dell’art.8 c.1 R.d.l. ult. cit.. Tale sanzione non integrava gli
estremi del reato. Tali incapacità vennero meno a seguito dell’entrata in
vigore della Costitu-zione, che nel capoverso della XII disposizione
transitoria, demandò alla legge ordinaria di stabile le limitazioni
temporanee. Vi provvide la L. 1453/1947;
la risoluzione del rapporto di pubblico impiego (che trova applicazione
nei D.L.Lgt. 159/1944, 702/1945 e 48/1948), ovvero il procedimento nel
corso del quale venivano accertati i fatti da cui la risoluzione del
rapporto dipendeva;
la risoluzione del rapporto di lavoro privato. Due le fattispecie: una
relative ad aziende private che svolgevano attività di interesse pubblico
(art.11 D.L.Lgt. 159/1944) e per dirigenti di società di capitale (art.8
c.1 D.L.Lgt. 702/1945);
la cancellazione dagli albi professionali, con norme analoghe alla
risoluzione del rapporto di pubblico impiego;
la radiazione da accademie e da istituti culturali;
l’avocazione dei profitti del regime;
il delitto degli alti gerarchi (art.2 c.1 D.L.Lgt. 159/1944) , di natura
dolosa. Portava, se era riconosciuta l’aggravante alla pena
dell’ergastolo, con privazione dei diritti elettorali, confisca dei beni e
la risoluzione del rapporto di lavoro privato;
il delitto di atti rilevanti (art.3 D.L.Lgt. 159/1944), applicato contro
coloro che avevano organizzato squadre fasciste che avevano compiuti atti
di violenza e devastazione. Erano puniti agli effetti dei disposti di cui
agli artt. 118 e 120 del Codice Zanardelli.

Il collaborazionismo con i tedeschi dopo l’8 settembre 1943:
La materia è disorganica, non enunciando in modo unitario i fatti di
collaborazione. Li specifica, anzi, diversamente, in rapporto ai singoli
effetti che ad essa riconnette. La tipicizzazione fu com-piuta dal
D.L.Lgt. 159/1944 per relationem, con una norma di rinvio alle
disposizioni del codice penale militare di guerra. Fu integrato
dall’art.1 D.L.Lgt. 22.04.1945 n°142 che specificò alcuni fat-ti di
collaborazionismo. Furono disciplinati anche i delitti di
collaborazionismo c.d. presunto.
Molti di tali reati furono amnistiati nel 1946.

Le attività neofasciste:
La repressione delle attività neofasciste costituisce il settore
attuale dell’intero campo di sanzioni contro il fascismo.
Oltre ai già citati D.L.Lgt. n°149 e n°195/1945 che prevedevano pene
per specifici reati, furono completati dalla XII disposizione transitoria
e finale della Costituzione e dalla L. 03.12.1947 n°1546 che al precetto
costituzionale dava attuazione. Ciò sostituiva il disposto dell’art.270
c.p., in quanto norma emanata dal fascismo a presidio delle proprie
istituzioni, ma all’epoca vigente.
Tale ultima Legge fu sostituita dal disposto della L. 20.06.1952 n°645.
la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione:
Tale disposizione afferma che “è vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. L’inciso “sotto
qualsiasi forma” indica che è sufficiente la formazione di un organismo
politico di tipo associativo, anche locale, che al fascismo si ispiri e
che di esso si ponga come continuatore.
Essa trae origine dall’art.17 del Trattato di pace armistiziale, atto
ad impegnare il neonato Governo italiano ad impedire il sorgere di
organizzazioni “che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi
diritti democratici”. Secondo alcuni Autori (Manna, Vinciguerra), tale
vincolo internazionale influì sull’assetto costituzionale (cosa che non è
avvenuta per la Germania).
La Costituzione contiene una precisa opzione in ordine alla libertà
associativa, in base alla quale l’ideologia fascista è l’unico disvalore
politico in contrasto con i valori che hanno dato luogo a tale carta
fondamentale. Donde la XII disposizione finale, anche se rubricata come
“transitoria” ha as-sunto il carattere di “finale”, in quanto propende
chiaramente verso l’individuazione di un vero e proprio limite alla
libertà di associazione, invece che di una mera eccezione (Nuvolone,
Padova 1972).

La Legge 20.06.1952 n°645 (la c.d. “Legge Scelba”):
La L. 645/1952 sostituiva, ma non interamente, la precedente L.
1546/1947 (rimase, infatti in vigore l’art.6, concernente la norma
incriminatrice dell’istigazione pubblica a riorganizzare il partito
fascista). Pertanto il disposto della L. 645/1952, disciplinava in
maniera organica la repressione delle attività neofasciste.
La legge prevede alcuni reati costituiti dalle attività neofasciste,
inserendo specifiche disposizoni processuali e la misura collaterale di
scioglimento del riorganizzato partito fascista.

Il coordinato disposto di cui agli artt.1 e 2 disciplina il delitto di
riorganizzazione del partito fasci-sta. Nell’art.1 si enuncia il
concetto di riorganizzazione, mentre nell’altro assoggetta alla stessa
pena chi promuove od organizza la ricostituzione e chi dirige
l’associazione neofascista una volta ricostituita. Stabilisce una pena
minore per i semplici partecipanti.
Donde, chiunque compie gli atti di esaltare, minacciare od usare
violenza, di denigrazione della democrazia, chi esalta fatti e persone del
fascismo storico, rientra nella fattispecie, in seno alle modalità
esecutive della condotta di chi promuove, organizza, dirige o partecipa
all’associazione stessa. Pertanto vi sono tre fattispecie distinte: a)
promozione/organizzazione; b) direzione di associazione; c) partecipazione.
Il disposto specifica pure che l’associazione/movimento:
deve avere finalità antidemocratiche proprie del partito fascista;
che usi/esalti/minacci violenza quale metodo di lotta politico;
che propugni la soppressione delle libertà garantite dalla
Costituzione/denigri la democrazia e le sue istituzioni;
che denigri i valori della resistenza;
che svolga propaganda razzista;
che rivolga la propria attività all’esaltazione di esponenti, principi,
fatti e metodi propri del partito fascista;
che compia manifestazioni esteriori di carattere fascista.
I tre delitti offendono il medesimo interesse. Sono delitti
obiettivamente politici, con la cui punizione la legge mira a tutelare
l’ordinamento costituzionale e democratico nei confronti del feno-meno
associativo di tipo neofascista.
Comune ad essi è l’elemento associativo, che dev’essere stabile.
La violenza sanzionata è sia quella propugnata in astratto che compiuta
in concreto, sia propria che impropria.
Ma non ogni episodio delle condotte sopra descritte costituisce uno dei
delitti di riorganizzazione del partito fascista. Occorre, infatti che
esso sia idoneo a determinare la costituzione di associazio-ne/movimento
avente le descritte finalità.
La difficoltà sta nel fatto che nessuna organizzazione descrive tali
comportamenti od obiettivi nello statuto: soccorrono, pertanto:
la reiterazione del comportamento;
il n° dei partecipanti,
noti indici di persistenza di condotta.
I delitti descritti hanno la comune connotazione dolosa.

In questa sede non mi soffermerò sui problemi di struttura della norma
penale, sui problemi di legittimità costituzionale, sull’entità delle pene
(principali ed accessorie) e sulle circostanze aggravanti, come su altri
problemi concernenti la tecnica penalistica, in quanto non interessanti in
questa sede. Rinvio, per approfondimenti sul tema, ad una bibliografia
essenziale:
Vinciguerra “Fascismo (Sanzioni)” Enciclopedia del Diritto, vol.XVI, p.914
ss.;
Cass. 15.06.1950 n°868, in Giur.conpl.cass.pen., 1950, II,127;
Peronaci “Attività fascista o diretta alla restaurazione della monarchia”
Enciclopedia Forense, I, Mi, 1958, 579;
C.Cost. 06.07.1966 n°87:
Maggiore “Il delitto di ricostituzione del partito fascista” in Foro
Padano, 1951, IV, 274;
Manzini “Trattato di diritto penale italiano”, p.16 nt.4;
Antolisei “Manuale di diritto penale, Parte speciale”, I°, Mi, 1966, 113;
Siniscalco “La XII disp.trans. Cost. e divieto di manifestazioni fasciste”
in R.I.D.P.P., 1959, 167.

In ordine all’istigazione pubblica alla riorganizzazione del partito
fascista, essa è punita a norma dell’art.6 L.1546 cit., anche a mezzo
stampa.
Vi sono specificati i vari casi: a) istigazione non accolta; b)
istigazione accolta. Pena: da 1 a 8 anni.

La sentenza del Tribunale di Roma del 21.11.1973, tratta del “delitto di
ricostituzione del disciolto partito fascista”.
Nella massima, si può leggere anche “Soggetto attivo ed elemento
materiale”, “Natura giuridica del delitto”, “Reato di pericolo”, “Momento
esecutivo”, “Elemento psichico: dolo generico”.
La massima ufficiale è la seguente:
Soggetto attivo del reato di ricostituzione del disciolto partito
fascista, previsto dalla L.20.06.1952 n°645, che attua la XII Disposizione
finale della Costituzione, è chiunque promuova, organizzi, diriga o
partecipi ad un movimento od ad un’associazione che abbia le
caratteristiche e le finalità di cui all’art.1 L. cit.
La condotta criminosa del delitto di ricostituzione del disciolto partito
fascista consiste nel perseguire finalità antidemocratiche, proprie di
quel partito, nella esaltazione, comunque posta in essere degli esponenti,
dei principi, dei fatti e dei metodi del fascismo e nel compiere
manifestazioni esteriori di carattere fascista. Ne consegue che i beni
giuridici protetti sono la struttura dello Stato, il metodo democratico
della lotta politica e la sopravvivenza delle libertà fondamentali
garantite dalla Costituzione. Trattasi di reato di pericolo ed il suo
momento consumativo si concreta nel promuovere un movimento politico come
sopra specificato, inclusa l’ulteriore fase dell’organizzazione, senza che
abbia giuridica rilevanza il raggiungimento del fine proprostosi dagli
agenti.
Per la commissione del delitto di ricostituzione del disciolto partito
fascista è sufficiente il dolo generico, che consiste nella previsione e
volontà di giungere attraverso il movimento e l’organizzazione, alla
ricostituzione di detto partito, anche se le specifiche finalità del
movimento/assiciazione siano del tutto indifferenti alla determinazione
volitiva dell’agente.
Tale imputazione era rivolta ad una quarantina di persone, accusate di
aver costituito, organizzato, diretto e partecipato al “Movimento Politico
Ordine Nuovo”.
Il P.N.F. fu soppresso con R.D.L. 02.08.1943 n°704 e già con il R.D.L.
134/1944 si provvedeva alla punizione dei delitti ed illeciti del
fascismo. L’art.1 D.Lg.Lgt. 195/1945 prevedeva come reato la ricostuzione
del P.N.F..
Tralasciando l’analisi delle disposizioni di legge che la Corte ha fatto
(si dilunga per parecchie pagine e non ci serve), ci dobbiamo riferire al
disposto di cui alla L. 645/1952, che agli artt.1, 2 e 3 riguardava
fattispecie inerenti quanto posto a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma,
nella sentenza qui in commento.
Il contenuto di tali articoli individua: a) il soggetto attivo del reato;
b) il bene giuridico protetto; c) la condotta criminosa; d) la natura del
reato; e) l’elemento psicologico; f) le sanzioni previste.
Il soggetto attivo del reato risulta dal combinato disposto degli artt. 1
e 2, ed è “chiunque promuova, organizzi, diriga e partecipi ad un
movimento/associazione che abbia le caratteristiche e le finalità indicate
nell’art.1″
Precisazione: “associazione” è organizzazione stabile di più soggetti al
fine di raggiungere un intento comune o tutelare un comune interesse.
“Movimento” non ha qualificazione giuridica, potendo definirsi solo quale
organizzazione embrionale che si distingue dal “partito” solo per la sua
instabilità.
Esse sono però una collettività di soggetti.
Coloro che vi aderiscono possono distinguersi in: a) promotori; b)
organizzatori; c) dirigenti; d) partecipanti.
I promotori, organizzano il momento iniziale della vita associativa,
Gli organizzatori possono non aver partecipato alla fondazione, ma hanno
contribuito allo sviluppo, controllandone i gangli centrali,
i dirigenti ed i partecipanti. Questi ultimi hanno funzione attiva
all’interno del movimento, aderendovi.

Tenuto conto di questo, la Corte, ha richiamato l’art.1 della XII
disp.trans. e finale della Cost., che recita che “è vietata la
riorganizzazione sotto qualsiasi forma…” .
Bisogna quindi esaminare la portata del termine “riorganizzazione”. Si ha
solo con la fedele riproduzione o reiterazione totale (non
parziale/approssimativa) dell’organizzazione vietata e che abbia cessato
di esistere.
Non è sufficiente un’effimera rievocazione ed un rimpianto puramente
verbale, ma deve puntare a dar vita a qualcosa di durevole.
Si possono tuttavia colpire forme embrionali di tali movimenti.
Gli artt.2 e 3 D.Lg.Lgt 159/1944 distingueva l’aver “creato” da chi ha
“contribuito a mantenere in vigore”.
Ma la norma richiamata del 1944 cozza con la Legge 645/1952, in quanto
nella prima si parla di “regime fascista”, mentre nella seconda di
“partito fascista”: il cozzare sta nel fatto che la riorganizzazione di un
partito non può confondersi con quella di un regime, che sono due cose ben
diverse.
Quanto al “partito” si intende un’organizzazione politica che abbia alla
base l’ideologia propria di quel partito e, quindi, non c’entra nulla con
l’età anagrafica dei promotori (eccezione difensiva).
L’art.1 della legge 645/1952 ha fissato le condizioni perché
un’assocaizione/movidmento costituisca riorganizzazione del disciolto
“partito fascista”:
a) perseguire finalità antidemocratiche;
b) rivolgere l’attività all’esaltazione di esponenti, principii, fatti e
metodi propri del partito fascista;
c) il compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Le ipotesi sub b) e c) possono, ove poste individualmente dai singoli,
concretare due reati a sé stanti:
– apologia del fascismo (art.4);
– manifestazioni fasciste (art.5).

Sono stati contestati:
– denigrazione della democrazia e delle sue istituzioni;
– esaltazioni dei principii, metodi e simboli propri del disciolto
partito fascista;
– la minaccia e l’uso della violenza quale sistema di lotta politica.
[Quest’ultimo inciso si applica pienamente anche al metodo “rosso” –
n.d.r.]

I beni giuridici protetti dalla legge sono:
– la struttura democratica dello Stato italiano;
– il metodo democratico nella lotta politica;
– la sopravvivenza delle libertà fondamentali garantite nella
Costituzione.
Questo non può confondersi con la critica anche la più aspra e negatoria
della opposizione democratica, con l’attentato alla democrazia.

Nota finale:
La L. 645/1952 ha inteso dare applicazione all XII disp.trans. e fin.
della Cost., prevedendo nuove fattispecie penali in base ai principi di
libertà associativa sanciti dalla Costituzione.
L’elenco di cui all’art.1 è solo esplicativo del concetto insito nel
reato in esame, onde poter poi meglio identificare le fattispecie degli
artt. successivi, senza sostituirsi alle previsioni del codice penale.
Ciascuno dei delitti indicati in tale legge ha connotazione propria e
distinta da quella dei reati già previsti da altre norme del c.p.. Per
quanto non previsto dalla Legge 645/1952 sovviene il c.p..

Redazione

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