Il decreto ministeriale di annullamento della autorizzazione paesaggistica deve essere preceduto dall’avviso del procedimento al fine di consentire al destinatario della autorizzazione stessa di avere la chiara ed esatta cognizione dell’avvio della nuova

Lazzini Sonia 28/09/06
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 4603 del 20 luglio 2006 ci insegna che:
 
< Né può condividersi nel caso in esame l’assunto di parte appellante circa la ritenuta equipollenza all’avviso di procedimento – oltre che dell’invio, in data 29 marzo 1995, dell’ atto autorizzatorio da parte della Regione per quanto quanti innanzi detto e per il fatto ulteriore che in esso manca comunque l’indicazione del termine iniziale del procedimento, del nominativo del responsabile e della unità organizzativa competente – della nota della Soprintendenza in data 25 maggio 1995, indirizzata per conoscenza alla società interessata, di trasmissione al Ministero della documentazione relativa al progetto dei lavori assentiti con l’autorizzazione regionale, nota anch’essa priva delle necessarie indicazioni circa il termine iniziale del procedimento, il responsabile dello stesso e la competente struttura amministrativa, e, comunque, pervenuta in ritardo (in data 5.6.1995) alla ricorrente in primo grado, come dalla stessa affermato e non contestato dal Ministero appellante (cioè oltre cinquanta giorni dopo l’inizio del procedimento e sette giorni prima dell’adozione del provvedimento impugnato), senza potere assicurare, quindi, alla destinataria di contraddire efficacemente alle determinazioni assunte dall’Amministrazione.
 
     Sulle base delle considerazioni che precedono, attesa la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento nel caso in questione, il decreto di annullamento impugnato con il ricorso originario deve ritenersi dunque, come correttamente statuito dal TAR, viziato di illegittimità per violazione del principio generale stabilito dall’art. 7 della legge n.241/1990, nonché per violazione della richiamata disposizione di cui al D.M. n. 495/1994>
 
A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ANNO   2001
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n.10098 del 2001 proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali (ora per i beni e le attività culturali), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
 
contro
 
la società **** di **** **** & *********, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************* e *********** ed elettivamente domiciliata in Roma via P.A. ******* n. 78, presso il secondo;
 
e nei confronti
 
della Regione Lombardia, in persona del presidente p.t., non costituito;
 
nonché
 
del Comune di Desenzano del Garda, in persona del Sindaco p.t., non costituito;
 
per l’annullamento
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 605/2000 in data 29 giugno 2000, resa tra le parti;
 
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
     Visto l’atto di costituzione in giudizio e vista la memoria della società appellata;
 
     Visti gli atti tutti della causa;
 
     Alla pubblica udienza del 16 maggio 2006, relatore il Consigliere ***************, uditi l’avv. **** per delega dell’avv. ****** e l’avv. dello Stato *******;
 
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
     I. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, la s.a.s. **** impugnava il provvedimento del Ministero per i beni culturali e ambientali in data 12.6.1995 concernente l’annullamento dell’autorizzazione regionale ex art.7 L. n.1497/1939 relativa ad un intervento di manutenzione straordinaria eseguito dalla ricorrente in un fabbricato di sua proprietà, sito in piazza Malvezzi di Desenzano del Garda.
 
     A sostegno del gravame, l’istante deduceva, con tre motivi di diritto, le seguenti censure:
 
     1) violazione dell’art. 82, comma 9, D.P.R. n.616/1977, come modificato dalla legge n.431/1985; tardività;
 
     2) violazione della legge n.241/1990; sviamento di potere, per non avere l’Amministrazione consentito al privato di intervenire nel procedimento amministrativo de quo, in mancanza di adeguata comunicazione;
 
     3) violazione dell’art. 82 D.P.R. n.616/1977; sviamento di potere; incoerenza della motivazione.
 
     Con successivi motivi aggiunti la stessa ricorrente deduceva, altresì, la censura di:
 
     violazione dell’art.8 L. n.431/1985 (e art.82 D.P.R. n.616/1977) e conseguente incompetenza.
 
     L’Amministrazione intimata, costituitasi nel giudizio, resisteva al ricorso chiedendone la reiezione.
 
     Con sentenza 29.6.2000 n.605/00, il Tribunale adito accoglieva il proposto gravame, avendo ritenuto fondati e assorbenti due dei motivi dedotti dalla società predetta; e precisamente: il secondo, relativo alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, e il terzo, con cui era stato denunciato il fatto che nessuna incidenza sui valori tutelati poteva derivare da opere manutentive, del tutto contenute nella sagoma dell’edificio, come quelle oggetto del provvedimento impugnato.
 
     Nei riguardi della anzidetta pronuncia il Ministero ha interposto l’odierno appello, sostenendone la erroneità e chiedendone l’annullamento, attesa l’infondatezza, a suo avviso, dei due mezzi di impugnativa anzidetti.
 
     Nel giudizio di secondo grado si è costituita la società appellata che, con un’articolata memoria, ha controdedotto ai rilievi ex adverso svolti, concludendo per il rigetto del proposto ricorso.
 
     II. L’appello è infondato.
 
     II. 1. Con un primo profilo di doglianza, il Ministero appellante deduce essenzialmente, ed in primo luogo, la insussistenza nella specie dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di annullamento, trattandosi di una fase procedimentale di controllo che segue necessariamente e indefettibilmente alla richiesta di autorizzazione da parte del soggetto privato.
 
     Il rilievo mosso concerne in definitiva una problematica in ordine alla quale la Sezione ha avuto più volte occasione di pronunciarsi, risolvendola in senso negativo rispetto la tesi dedotta dal Ministero ricorrente.
 
     Si è infatti osservato, in proposito, che il potere di annullamento riconosciuto al Ministero per i beni culturali e ambientali dall’art. 82, ultimo comma, D.P.R. n. 616/1977 – ora art. 151 D.Lgs. n. 490/1999 – viene esercitato in una fase endoprocedimentale successiva, che ha natura di secondo grado e che è di competenza di un diverso organo rispetto a quello che ha rilasciato l’autorizzazione; sicchè deve ritenersi sussistente l’obbligo di comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI 29.5.2002, nn. 2983 e 2984; 2.9. 2003, n.4866 e, tra le più recenti, 31.3.2005 n.361; 27.6. 2005, n.3384).
 
     Peraltro, il rispetto degli obblighi di comunicazione derivanti dal citato art. 7 nel caso in esame consegue anche dal D.M. 13 giugno 1994, n. 495 – all’epoca dei fatti oggetto della controversia (giugno 2005) già vigente – con il quale l’Amministrazione per i beni culturali e ambientali ha disciplinato l’applicazione dei principi dettati dalla L. n. 241/1990; in particolare consegue a quanto espressamente previsto nell’art. 4 del citato D.M., circa la necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento volto all’annullamento della autorizzazione paesaggistica, ove sono fatte salve soltanto eventuali ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità (esigenze che nel caso di che trattasi certamente non ricorrono).
 
     Ritiene, dunque, il Collegio che debba anche nella fattispecie ribadirsi l’indirizzo della Sezione, sulla base del quale il decreto ministeriale di annullamento della autorizzazione paesaggistica deve essere preceduto dall’avviso del procedimento al fine di consentire al destinatario della autorizzazione stessa di avere la chiara ed esatta cognizione dell’avvio della nuova fase, onde metterlo nelle condizioni di potere effettivamente interloquire con l’Amministrazione e di dare il proprio apporto partecipativo ad un procedimento che, potendo concludersi con l’annullamento dell’ autorizzazione già rilasciata, potrebbe determinagli un evidente nocumento.
 
     Né può condividersi nel caso in esame l’assunto di parte appellante circa la ritenuta equipollenza all’avviso di procedimento – oltre che dell’invio, in data 29 marzo 1995, dell’ atto autorizzatorio da parte della Regione per quanto quanti innanzi detto e per il fatto ulteriore che in esso manca comunque l’indicazione del termine iniziale del procedimento, del nominativo del responsabile e della unità organizzativa competente – della nota della Soprintendenza in data 25 maggio 1995, indirizzata per conoscenza alla società interessata, di trasmissione al Ministero della documentazione relativa al progetto dei lavori assentiti con l’autorizzazione regionale, nota anch’essa priva delle necessarie indicazioni circa il termine iniziale del procedimento, il responsabile dello stesso e la competente struttura amministrativa, e, comunque, pervenuta in ritardo (in data 5.6.1995) alla ricorrente in primo grado, come dalla stessa affermato e non contestato dal Ministero appellante (cioè oltre cinquanta giorni dopo l’inizio del procedimento e sette giorni prima dell’adozione del provvedimento impugnato), senza potere assicurare, quindi, alla destinataria di contraddire efficacemente alle determinazioni assunte dall’Amministrazione.
 
     Sulle base delle considerazioni che precedono, attesa la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento nel caso in questione, il decreto di annullamento impugnato con il ricorso originario deve ritenersi dunque, come correttamente statuito dal TAR, viziato di illegittimità per violazione del principio generale stabilito dall’art. 7 della legge n.241/1990, nonché per violazione della richiamata disposizione di cui al D.M. n. 495/1994.
 
     II. 2. L’accertata esistenza del suesposto vizio procedurale consente al Collegio di dichiarare l’assorbimento dell’altro motivo di gravame, con il quale l’Amministrazione ricorrente ha censurato la statuizione della sentenza impugnata che ha accolto il rilievo circa la violazione, da parte dell’Amministrazione stessa, della disciplina del vincolo paesaggistico e circa il superamento dei limiti del controllo di legittimità, con compimento di valutazioni di merito.
 
     II. 3. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto e, per l’effetto, la sentenza in epigrafe specificata deve essere confermata.
 
     Le oscillazioni giurisprudenziali all’epoca dell’introduzione della presente controversia giustificano la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
 
P.Q.M.
 
     il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
 
     Spese compensate.
 
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
     Così deciso in Roma, il 16 maggio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – il……………….20/07/2006………………
 

Lazzini Sonia

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