Il decreto ingiuntivo può essere notificato oltre il termine di cui all’art. 644 c.p.c.?

Redazione 11/01/17
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Trib. Milano, Sez. IV Civ., Dott.ssa Terni, 20 dicembre 2016, n. 13923

Il decreto ingiuntivo può essere notificato oltre il termine di cui all’art. 644 codice di rito qualora la notifica non sia stata eseguita tempestivamente a cagione della chiusura dell’Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti per festa patronale.

La fattispecie.  Con atto di citazione la società a cui veniva notificato decreto ingiuntivo si opponeva al medesimo eccependo la tardività della notifica e, per l’effetto, ottenere la declaratoria di inefficacia del titolo concesso. Quindi, si costituiva in giudizio la società opposta la quale rilevava di aver preventivamente esperito tentativo di notifica nei termini ma che lo stesso non era andato a buon fine. In seguito, in prossimità della scadenza del termine, la opposta sosteneva di essersi recata presso l’U.N.E.P. competente trovandolo chiuso a causa della festa patronale in corso. Pertanto, alla prima udienza l’adito Giudice, ben lungi dal decidere sull’eccezione preliminare sollevata, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie difensive. Esaminate le istanze istruttorie e ritenute le stesse superflue il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni.

 

Il quesito.  Al Giudice del Tribunale di Milano viene chiesto di esprimersi, in via preliminare, sulla ammissibilità della proroga del termine di cui all’art. 644 c.p.c. qualora questo cada in una data in cui si celebri la festa patronale.

Argomentazioni e motivi. Ai sensi dell’art. 644 c.p.c. “il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia”.

Pertanto, qualora al destinatario venga notificato il decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione lo stesso è giustificato a proporre opposizione.

Infatti, come ha chiarito la Suprema Corte “il ricorso per la dichiarazione d’inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi degli art. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi” (Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3552).

Dunque, nel caso di specie, sarebbe stato ipotizzabile ottenere una pronuncia ai sensi dell’art. 188 c.p.c. in relazione alla prima notifica posto che quest’ultima risultava negativa per spedizione del plico in luogo ove il destinatario era sconosciuto.

Diversamente, la società opposta notificava nuovamente il decreto, con esito positivo, adducendo che la tardività della notifica era da imputare al fatto che in data 7 dicembre l’Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti era chiuso per la festa di Sant’Ambrogio e, pertanto, la stessa era costretta a ripresentarsi il 9 dicembre.

Ne consegue che il Giudice deve valutare se la festa patronale è riconosciuta come giorno festivo idoneo a giustificare la proroga dei termini ai sensi dell’art. 155, comma terzo, codice di rito.

Al riguardo, gli Ermellini, inaugurando un consolidato indirizzo giurisprudenziale, hanno sostenuto che “il carattere di “festività” viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni e, pertanto, la ricorrenza della festa del Santo Patrono della città non può essere considerata nell’elenco delle festività” (Cass. Civ., Sez I, 14 dicembre 1998, n. 12533; cfr. C.G.A. Sicilia, Sez. Giur., 12 aprile 2007, n. 261; Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2001, n. 1725).

Disattendendo tale orientamento, l’adito Giudice ha ritenuto invece che “poiché sia il giorno 7 dicembre 2015, giorno della festività di San Ambrogio tutti gli Uffici UNEP competenti per la Corte di Appello di Milano restano chiusi, come il successivo giorno festivo dell’8 dicembre 2015, la notifica (n.d.r. consegnata all’Ufficiale Giudiziario il 9 dicembre 2015 oltre il termine di sessanta giorni dal deposito del decreto) risulta essere stata tempestivamente effettuata”.

 

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