Il decreto governativo sulle professioni e gli avvocati

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Il nuovo decreto governativo, ribadito pomposamente di liberalizzazione del mercato in relazione a specifiche professioni, configura un atto, almeno per quanto riguarda la categoria degli avvocati, dal chiaro significato di punizione e svilimento e che non porterà alcun vantaggio in favore dei “consumatori”, diversamente da quanto sostenuto.
Si tratta di un intervento assolutamente demagogico, populistico, che mira ad attaccare sul piano economico la categoria forense, in ossequio ad un’imperante negativa visione dell’avvocato che viene nella migliore delle ipotesi visto come prezzolato azzeccagarbugli interessato solo alla parcella
Il nuovo governo si fa concreto portavoce di questa inaccettabile impostazione, eludendo la necessità e la possibilità di un serio dibattito sulla funzione sociale dell’avvocato e, altresì, non considerando che la categoria abbisogna, invece, da anni, interventi strutturali in relazione a gravi problemi quali l’accesso alla professione, la preparazione dei giovani, i concreti sbocchi occupazionali, la riforma delle competenze degli ordini professionali e via discorrendo, solo per citare quelli più importanti.
L’unica scelta che si riesce a partorire, invece, è quella di una vera e propria deregulation, del tutto simile a quella che negli anni scorsi fu fatta in relazione ai trasporti aerei o ferroviari.
In buona sostanza, la filosofia (ma forse uso un termine troppo nobile) di fondo del provvedimento governativo è proprio solo quella di arrivare nel campo del diritto all’applicazione del principio del low price, applicato con risultati catastrofici in altri settori.
Non importa, quindi, che, così, si vada incontro ad un inevitabile scadimento della qualità del servizio prestato dall’avvocato, non importa che la logica che verrà a sottendere alle scelte dei meno abbienti sia quella di pagare il professionista il meno possibile, mentre dovrebbe essere quella di pretendere la migliore assistenza possibile!
Importa solo gettare un poco di fumo negli occhi, in quanto ciò che maggiormente sta a cuore a chi ci governa è, in realtà, la criminalizzazione della classe forense, che viene additata al ludibrio pubblico come categoria tesa solo al guadagno ed all’evasione fiscale.
Si tratta di un progetto che trova attuazione sotto la falsa egida di un’altrettanto falsa liberalizzazione della concorrenza, assolutamente inapplicabile in concreto.
In primo luogo si deve ribadire che, con le scelte intervenute, si mortifica oltre modo la professionalità dell’avvocato civilista o penalista od amministrativista che sia.
Non ci si faccia fuorviare dal proclama in base al quale l’abrogazione dei minimi tariffari configurerebbe uno strumento teso a favorire la concorrenza tra i professionisti del diritto. Nulla di più falso!
E’, invece, vero che, così facendo, si inducono gli avvocati (soprattutto i giovani che hanno bisogno di inserirsi nell’ambito forense) ad una vera e propria disperata corsa al ribasso, al fine di potere acquisire clientela.
Un calmiere dei prezzi avrebbe potuto avere significato, solo ove si fosse in presenza di tariffe eccessive.
Se si pensa, però, che le tariffe forensi vigenti risalgono a qualche anno fa (e, quindi, non sono affatto aggiornate) e che, soprattutto, il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari ha sempre trovato congrua ed esclusiva giustificazione nella volontà di prevenire forme di indecoroso mercimonio, che indubbiamente potevano togliere dignità al singolo ed alla categoria, si comprende come la scelta governativa sia assolutamente inaccettabile.
Essa mira solo ad impoverire la classe forense, non tanto e non solo sul piano strettamente economico, ma, soprattutto, a creare un vero e proprio appiattimento della categoria professionale verso il basso, sul piano dell’immagine e del prestigio della stessa, già fortemente minato da un immaginario collettivo che, supportato talora irresponsabilmente da taluni media, è portato a valutare sempre con negativo sospetto il ruolo di difensore dell’avvocato.
La mancanza di una cultura nazionale della funzione costituzionale di difesa dei diritti dei cittadini, cui l’avvocato quotidianamente assolve, ha permesso il radicalizzarsi di posizioni giustizialiste, che sono portate a vedere nella figura dell’avvocato solo un negativo personaggio da fiction e non, invece, fondamentalmente l’unica risposta di libertà alla preponderante invadenza dello Stato nei confronti delle posizioni soggettive dei cittadini.
In questo contesto, il pericolo della codificazione e legalizzazione del fenomeno dell’accaparramento della clientela è tangibile.
Vi potrebbero essere avvocati che giungano ad offrire tipologie di importanti servizi a prezzi stracciati (cioè del tutto inadeguati all’attività da svolgere), quale specchietto delle allodole per richiamare clienti, con al conseguenza che costoro non potranno mai sapere se la cifra richiesta risponda ad un corretto rapporto qualità-prezzo.
Vi saranno certamente soggetti-utenti che saranno attratti irresistibilmente dal richiamo della sirena di uno pseudo risparmio, senza potere preventivamente comprendere e valutare, in relazione al compenso richiesto, la effettiva qualità del servizio professionale.
Se è vero che questo è un problema che si incontra talora anche ai giorni odierni, appare evidente che esso, con la soluzione introdotta, è destinato non a scomparire, bensì ad acuirsi, soprattutto quando il cliente si possa accorgere che l’inadeguatezza del compenso può divenire comodo alibi per giustificare un esito infausto della causa.
Non si dimentichi, poi, che, allo stato, la figura dell’antico avvocato “so-tutto-io”, cioè del professionista che si occupava di qualsiasi tipo di questione dal sinistro stradale, alla causa societaria, alla vicenda penale è una figura fortunatamente in via di lenta, ma progressiva estinzione.
Sicchè appare necessario, anche per schizofrenica bulimia del nostro legislatore che sforna leggi e leggine, spesso contraddittorie ed incomprensibili, con una cadenza quasi quotidiana, che l’avvocato sia aggiornato e specializzato.
Come si può conciliare un simile multiforme dovere, che impone, quindi, una valorizzazione anche economica dell’opera del professionista, con una scelta che dimostra una crassa ignoranza del legislatore di come sia impostata la vita degli studi legali?
In secondo luogo, come si può pretendere che un avvocato possa fare un preventivo di spesa e pattuire con il cliente preventivamente il proprio compenso?
L’attività del difensore e, soprattutto, quella giurisdizionale (giacchè quella extragiudiziale e di consulenza risponde a criteri parzialmente differenti che non è il caso di affrontare in questa sede) è incentrata, in primis, su di un carattere eminentemente intellettuale, cui fanno corollario un insieme di elementi di natura variabile ed indipendente.
Sia in materia civile, che in materia penale non è seriamente possibile per un avvocato potere prevedere tutti gli sviluppi che un giudizio, nelle sue plurime fasi potrà avere, sì da potere preventivare e pattuire in modo preciso costi ed onorari.
La natura strettamente ed esclusivamente intellettuale della prestazione forense, a differenza di altre dove si deve fare i conti anche con l’acquisto di materiali di consumo o di usi ed ammortamenti di macchinari tecnologici specifici (ad esempio il dentista), non permette di potere adempiere al cervellotico onere che si vorrebbe imporre.
Si pensi a fattori imponderabili, quali le modifiche legislative che possono intervenire in corso di causa, le lungaggini dei processi, che nella stragrande maggioranza dei casi dipendono da carenze strutturali del sistema giustizia e che vedono innocenti gli avvocati, i quali contrariamente a quanto sostenuto da taluno (o in malafede o disinformato) non traggono alcun vantaggio – semmai solo svantaggi – dal procrastinare l’esito di un giudizio.
Quale rilevanza economica si può conferire a simili condizioni?
In terzo luogo, si deve osservare che viene ribaltato in toto un principio cardine delle libere professioni e cioè che l’obbligazione che l’avvocato (ma anche il medico ed altri) assume verso il cliente non è più di mezzo, bensì diviene di risultato.
Per usare una parafrasi sportiva non conta più giocare bene e con competenza, ma conta solo vincere.
Anzi, conta talmente tanto, che si ipotizza una possibile pattuizione di un premio a vincere, accordo che sino ad oggi ufficialmente era del tutto vietato dalle norma professionali.
Ecco il vero de profundis della professionalità dell’avvocato, che, per vero, non è che godesse di ottima salute, ma che viene definitivamente affossata con queste scelte.
L’avvocato che avrà seguito il processo, la causa, la pratica con abnegazione, serietà, impegno, ma non avrà ottenuto il risultato favorevole per cui il consumatore l’ha assunto, varrà meno del collega che, invece, per fortuna o contingenze favorevoli abbia centrato l’obbiettivo di garantire il risultato al cliente.
Anzi, foschi scenari si potranno aprire, giacchè se si dovesse addivenire ad un libera contrattazione si potrebbe giungere alla costituzione di un notevole contenzioso fra clienti ed avvocati, in tema di inadempimento contrattuale, a seguito del mancato raggiungimento del risultato pattuito.
Ma, poi, v’è da domandarsi come si faccia a pattuire un risultato od un premio a vincere, quasi che una causa, il cui esito – come detto – dipende da tanti fattori diversi ed autonomi, (non ultimo quello umano, attese le costanti modifiche giurisprudenziali e la estrema soggettivizzazione e varietà di opinioni dei giudici di merito, anche sul medesimo tema giuridico all’interno del medesimo ufficio giudiziario), sia paragonabile ad una competizione sportiva?
Pericolosa e possibile conseguenza di questo stato di cose è, quindi, quella di un inasprimento di una esasperata causidicità, che già deriva dall’annuale immissione in circolo di un numero di avvocati superiore alle necessità dell’utenza.
In conclusione una ultima breve notazione.
Sembrerebbe che una delle maggiori preoccupazioni del governo sia quella di regolamentare le modalità con cui gli avvocati vengono pagati
Il mezzo cui non si dovrebbe più fare ricorso è il contante, (tutti gli altri sono ancora ammessi perché pare che fortunatamente non sia stato ancora vietato il pagamento del professionista), in quanto gli avvocati sono evasori fiscali per antonomasia e tale divieto permetterebbe di potere ricostruire i pagamenti effettuati dai clienti.
Al di là della sconsolata ironia, va detto che si tratta di una decisione indecente, che mai prima d’ora neppure nei paesi totalitari pare essere mai stata presa.
Vi è solo da domandarsi come dovrà fare la persona priva di conto corrente perchè protestato o la vecchina che tiene i danari sotto il mattone, a remunerare l’avvocato.
Dovranno forse recarsi alle Poste (per fare un esempio) fare un fila magari chilometrica, perdendo tempo ed accollarsi le relative spese per pagare, magari con un vaglia, la parcella all’avvocato che vive nella loro stessa città, per lasciare la traccia del pagamento?
Si tratta di tempo e di danaro che le organizzazioni dei consumatori, che tanto plaudono a queste cervellotiche decisioni, non hanno affatto valutato o non hanno considerano proprio!
E’ questo il corretto metodo di lotta all’evasione, in pendenza di spesa di decine di milioni di euro nel finanziamento dei partiti, o per mantenere le poltrone di parlamentari e la giungla di ministri e sottosegretari?
Ma via.
Un‘ultimissima notazione a definitiva chiusura; non siamo in presenza di una scelta di liberalizzazione della professione, bensì dell’annientamento della libera professione per antonomasia.
Si tratta di uno scopo perseguito con scientificità, abbassando quella difesa immunitaria dell’avvocatura, (consistente nell’alto livello culturale generico e specifico degli iscritti), dividendo radicalmente la categoria, creando una lotta intestina senza quartiere per acquisire clienti, informata all’unica preoccupazione che gli avvocati possano guadagnare troppo e possano risultare di ostacolo a processi di normalizzazione legislativa in corso (si pensi solo in materia penale al preannuncio di illiberali misure in tema di prescrizione; di restaurazione dell’incostituzionale sistema di impugnazioni previgente; di radicale epurazione delle nullità processuali; di cedimento) tendenti a rafforzare il già esteso potere della Magistratura.
Dimenticano, però, i nostri governanti che la professione di avvocato non può essere ridotta al pagamento di parcelle, che essa – sinonimo di libertà – non può essere da nessuno irreggimentata (non lo è stata neppure sotto regimi totalitari nel mondo) e che la libera concorrenza esiste dalla notte dei tempi ed ha sempre posto in luce la professionalità e la serietà.
Sappia il legislatore che un ronzino non può divenire un purosangue, neppure nel caso in cui vengano cambiati gli handicaps della corsa.
Avv. Carlo Alberto Zaina

Zaina Carlo Alberto

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