Il decreto di revoca della nomina ad Assessore adottato dal Sindaco non può trovare giustificazione nell’accordo in ordine all’alternanza alla carica di assessore raggiunto in seno ad una delle forze politiche di maggioranza

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E’ questo il principio con cui il Tar Lecce con l’ordinanza in commento, richiamando la propria costanza giurisprudenza in materia, ha sospeso il decreto di revoca dell’incarico di assessore.
Per il TAR Lecce, in particolare, il decreto di revoca della nomina ad Assessore adottato dal Sindaco non può certamente trovare giustificazione nell’accordo in ordine all’alternanza alla carica di assessore raggiunto in seno ad una delle forze politiche che sostengono il Sindaco.
Secondo il GA, a prescindere da ogni problematica relativa alla validità di un simile accordo (validità che si presenta altamente problematica, in considerazione dell’innegabile contrasto di un simile accordo con interessi pubblicistici di indubbio rilievo, come quello al buon andamento dell’amministrazione o al rispetto della volontà del corpo elettorale), la Sezione non può, infatti, mancare di rilevare come nella fattispecie siano del tutto assenti, a differenza di altre vicende decise dal T.A.R., quei rischi per la compattezza della maggioranza che potrebbero giustificare un provvedimento di revoca (nella fattispecie concreta è, infatti, del tutto indubbio come la problematica dell’alternanza tra i due assessori costituisca una vicenda puramente interna ad una delle componenti della maggioranza e non influisca per nulla sulla determinazione di detta forza politica di sostenere l’attuale amministrazione comunale).
 
Avv. ****************
 
 
 
 
 
 
N. 00788/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01377/2009 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2009, proposto da:
*****************, rappresentato e difeso dagli avv. *************, **********************, con domicilio eletto presso ************* in Lecce, via G. Oberdan n. 11;
contro
Comune di Alliste, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso ****************** in Lecce, via Zanardelli 7;
nei confronti di
****************, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Sindaco di Alliste n. 75 del 14 agosto 2009; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui la nota sindacale prot. . 6619 del 3 agosto 2009 di comunicazione di avvio del procedimento e, ove occorra, della deliberazione di C.C. di Alliste n. 25 del 14 settembre 2009 di comunicazione revoca carica assessorile.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Alliste;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 il dott. *********** e uditi altresì gli Avv. ********* e ***** per il ricorrente e l’Avv. Vantaggiato per l’Amministrazione resistente;
 
Considerato:
-che, nelle sentenze 593 e 1620 del 2009, la Sezione ha già rilevato come la revoca dell’assessore sia caratterizzata da una natura essenzialmente differente dal provvedimento di nomina (che è espressione di pura scelta politica) e costituisca comunque un modo per dare applicazione alle previsioni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento della p.a. previste dall’art. 97 della Costituzione; in questa prospettiva, la revoca può essere pertanto giustificata da fatti tali da porre in pericolo l’efficienza dell’azione amministrativa o da fatti di apprezzabile rilevanza politica, fatta comunque salva la necessaria garanzia di una effettiva collegialità e della possibile discussione delle scelte amministrative;
-che, in questa prospettiva, il decreto di revoca della nomina ad Assessore adottato dal Sindaco di Alliste non può certamente trovare giustificazione nell’accordo in ordine all’alternanza alla carica di assessore raggiunto in seno ad una delle forze politiche che sostengono il Sindaco tra l’attuale ricorrente e il Sig. ****************; a prescindere da ogni problematica relativa alla validità di un simile accordo (validità che si presenta altamente problematica, in considerazione dell’innegabile contrasto di un simile accordo con interessi pubblicistici di indubbio rilievo, come quello al buon andamento dell’amministrazione o al rispetto della volontà del corpo elettorale), la Sezione non può, infatti, mancare di rilevare come nella fattispecie siano del tutto assenti, a difererenza di altre vicende decise dal T.A.R., quei rischi per la compattezza della maggioranza che potrebbero giustificare un provvedimento di revoca (nella fattispecie concreta è, infatti, del tutto indubbio come la problematica dell’alternanza tra i due assessori costituisca una vicenda puramente interna ad una delle componenti della maggioranza e non influisca per nulla sulla determinazione di detta forza politica di sostenere l’attuale amministrazione comunale);
-che, sempre nella prospettiva ricostruttiva più volte delineata dalla Sezione, si presentano sostanzialmente irrilevanti le vicende relative alle obbligazioni assunte dal ricorrente in assenza dei necessari impegni di spesa; la documentazione depositata in giudizio evidenzia, infatti, chiaramente come si tratti di somme di modesto importo e necessarie per soddisfare necessità improvvise che l’Amministrazione comunale di Alliste non ha sostanzialmente contestato, limitandosi alla formale rilevazione della sola mancanza dell’impegno di spesa;
-che, quindi, la revoca delle funzioni assessorili conferite al ricorrente non appare essere in linea con una corretta ricostruzione dei limiti del potere di revoca dell’incarico di Assessore;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, dispone la sospensione del decreto 14 agosto 2008 n. 75 del Sindaco di Alliste di revoca delle funzioni di assessore conferite al ricorrente.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
************, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
***************, Referendario
L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2009
IL SEGRETARIO

Matranga Alfredo

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