Il datore di lavoro, anche la pa, deve tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti: competente il giudice civile se il luogo è aperto anche al pubblico

Lazzini Sonia 22/05/08
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Nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile, il nesso causale del danno con l’attività svolta dal lavoratore consente di ipotizzare, per un fatto che, violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell’azione extracontrattuale di responsabilità ex art.2043c.c., (spettante alla cognizione del giudice ordinario nel caso di infortunio occorso a pubblico dipendente), e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro, anche pubblico, dall’art.2087 c.c.
 
Il Consiglio di Stato con la decisione numero 969 del 2007 del 22 febbraio 2007 in tema di giurisdizione del giudice civile per responsabilità extracontrattuale di un’amministrazione nei confronti di un proprio dipendente che si è fatto male scivolando su una rampa inclinata d’accesso alla zona dell’ascensore posta al primo piano di un edificio pubblico,  ci insegna che:
 
<la responsabilità contrattuale dell’imprenditore derivante dal mancato adempimento dell’obbligo, stabilito dall’art.2087 c.c., di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, può concorrere con la responsabilità extracontrattuale dello stesso datore di lavoro, che sussiste qualora dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro. In tali ipotesi, il danneggiato ha a disposizione due distinte azioni, tra cui, quella extracontrattuale, pone carico del danneggiato stesso la prova della colpa o del dolo dell’autore della condotta lesiva ed estende il diritto al risarcimento anche ai danni non patrimoniali, in particolare ai danni morali nel caso in cui detta condotta integri gli estremi di un reato>
 
per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria:
 
<ove operi l’assicurazione obbligatoria del datore presso l’INAIL –come avviene pacificamente nella fattispecie in esame – permane la responsabilità del datore di lavoro solo se l’infortunio sia da ascriversi ad un fatto-reato del datore di lavoro o di un suo preposto, cioè ad un fatto comportante la sua responsabilità extra-contrattuale ex artt. 2043 cc. e 185, secondo comma, c.p. (v. Cassa.civ.,sezioni unite, dec. 25.5.1999 n.291), laddove nulla in tal senso rinvenibile in ricorso e nelle successive memorie delle parti, oltre che nella documentazione esistente in atti.>
 
in particolare, per quanto riguarda il comportato pubblico:
 
< la quale la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo di lavoro antecedente al 30 giugno 1998, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
 
     Al fine di tale accertamento, secondo la Suprema Corte, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell’azione né la semplice prospettazione della inosservanza dell’art.2087 c.c., né la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorché il richiamo all’uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell’illecito.
 
     L’irrilevanza del richiamo di siffatta normativa dipende infatti da tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, ossia da una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso.
 
La natura contrattuale non può essere posta in dubbio solo laddove la condotta dell’amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica dei soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, poiché l’ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e si svolge.>
 
Ma allora, in caso di un’impiegata che cade dalle scale della propria amministrazione, qual è il giudice competente?
 
Il Consiglio di Stato nella specifica fattispecie, decreta che competente è il giudice civile in quanto gli ambienti sono aperti al pubblico:
 
< Ed infatti l’accesso ad un edificio pubblico è per definizione consentito, in linea di principio, alla generalità degli utenti a cui l’ente pubblico detentore, nel caso un’Università, rende il proprio servizio; si presume, infatti, che possano accedere agli edifici universitari un numero indefinito di persone, salva la predisposizione di un sistema di controllo che verifichi il possesso di determinati requisiti (ad esempio; la qualità di studente o di familiare di appartenenti al personale docente o non docente). Ma anche in quest’ultimo caso, l’accesso è del pari normalmente consentito a soggetti che non intrattengono con l’ente un rapporto di pubblico impiego, e rispetto ai quali, comunque, gli obblighi di salvaguardia delle condizioni di sicurezza dell’accesso si atteggiano in modo del tutto coincidente con quello riguardante il personale dipendente>
 
quindi:
 
< Si riscontra dunque proprio la condizione di radicamento della giurisdizione ordinaria indicata dalla Suprema Corte, nel senso che il richiamo all’art.2087 c.c. nonchè alle disposizioni degli artt.4, 8 e 374 del DPR 27 aprile 1955, n.547, non definisce, di per sé, come contrattuale la natura giuridica della condotta lesiva tenuta in ipotesi dall’amministrazione, ma risulta strumentale alla dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di lesioni e/o della configurabilità dell’illecito.
 
Per contro, l’elemento materiale di detto illecito ha un’idoneità lesiva che può esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei dipendenti dell’amministrazione, senza che sia prospettabile in via principale l’ingiustizia del danno come conseguenza della violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di impiego si esplica, e rimanendo lo stesso, appunto, mera occasione dell’evento dannoso.
 
     Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul capo di domanda inerente la eventuale responsabilità extracontrattuale laddove la sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui respinge ulteriori pretese avanzate a titolo di responsabilità contrattuale>
 
A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello proposto da *** ************* rappresentata e difesa dall’avv. ************** ed elettivamente domiciliata in Roma via ************ 50, presso l’avv. ******************;
 
contro
 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia in persona del Rettore p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;
 
per l’annullamento
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna Sezione I n.1559 del 5 ottobre 2005.
 
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
     Visto l’atto di costituzione in giudizio della Amministrazione appellata;
 
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
     Visti gli atti tutti della causa;
 
     Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007 relatore il Consigliere ************************.
 
     Uditi l’avv. dello Stato ***** e l’avv. *********** per delega dell’avv. ******; 
 
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
     Con la sentenza in epigrafe il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso proposto da *** *************, già dipendente dell’Università di Modena e Reggio Emilia all’epoca dei fatti, inteso all’accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni per l’infortunio verificatosi il 1.3.1993 a seguito di caduta comportante politrauma con fratture varie per scivolamento su una rampa inclinata d’accesso alla zona dell’acensore posta al primo piano di un edificio dell’Università stessa.
 
 
     L’adito Tribunale premetteva che:
 
     a seguito di ricorso del patronato ACLI del 14.7.1993 che –rispetto all’infortunio sul lavoro in oggetto – richiedeva il riconoscimento di postumi valutabili in misura del 13%, è stata disposta visita collegiale medica che si concludeva in data 8.2.1995 con verbale concorde di riconoscimento di postumi valutati in misura del 5% per sub-lussazione coccigea;
 
in data 31.5.1996 il predetto Patronato presentava istanza di prima revisione in aggravamento con richiesta del riconoscimento di postumi in misura del 13% ed a seguito di nuova visita collegiale medica in data 13.11.1996 era concordato e confermato il riconoscimento di postumi valutati in misura del 5% per sub-lussazione coccigea e trauma contusivo spalla destra;
 
in data 29.5.2003 il patronato INCA presentava istanza di seconda revisione in aggravamento con richiesta del riconoscimento di postumi in misura del 16% ed a seguito di visita medica di accertamento in data 5.5.2004 era confermata come invariata l’entità dei postumi permanenti, valutati sempre in misura del 5%;
 
in data 3.6.2004 il patronato INCA proponeva ricorso avverso tale decisione e veniva disposta visita collegiale medica conclusasi il 14.4.2005 con esito discorde (nel senso che il medico I.N.A.I.L. ritiene ancora valutabile il danno in misura del 5%, mentre il medico del Patronato non concorda);
 
pertanto –risultando definito ai sensi dell’art.104 T.U. n.1124/1965 il relativo procedimento amministrativo- poteva solo essere proposto avverso esso un contenzioso giudiziario innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria dall’interessata, in quanto l’I.N.A.I.L. confermava la propria valutazione nella misura del 5% e tale valutazione non ha mai dato diritto ad alcun riconoscimento economico in quanto l’inabilità permanente è sempre risultata inferiore all’11% e come tale –ai sensi dell’art.74 T.U. cit. – non suscettibile di indennizzo;
 
la normativa di riferimento applicabile alla fattispecie in oggetto è quella prevista dall’attuale Testo Unico approvato con d.P.R. 30.6.1965 n.1124.
 
     2 – Ciò premesso, doveva essere altresì rilevato come la normativa sopraindicata (*************** n.1124 contenente Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) da un lato prescrive (art. 2, cpv.) che “l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”; dall’altro stabilisce espressamente (art.10) che “l’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro” (primo comma), che “nonostante l’assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato” (secondo comma) e che “permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile” (terzo comma).
 
     Ne discende conseguentemente che ove operi la sopraindicata assicurazione obbligatoria –come avviene pacificamente nella fattispecie in esame – permane la responsabilità del datore di lavoro solo se l’infortunio sia da ascriversi ad un fatto – reato del datore di lavoro o di un suo preposto, cioè ad un fatto comportante la sua responsabilità extra-contrattuale ex artt. 2043 cc. e 185, secondo comma, c.p. (v. Cassa. civ., sezioni unite, dec. 25.5.1999 n.291), laddove nulla in tal senso è rinvenibile in ricorso e nelle successive memorie delle parti, oltre che nella documentazione esistente in atti.
 
     Con altre parole, mediante il pagamento del contributo assicurativo all’istituto di previdenza (I.N.A.I.L.) il datore di lavoro ha trasferito a carico di quest’ultimo le conseguenze economiche del rischio professionale al quale è esposto il proprio dipendente (sul punto. v. anche T.A.R. Puglia, Bari, sez.I, dec. 10 ottobre 2000 n.3949). Sulla necessità di evitare, nella materia in esame, una duplicazione dei benefici e di oneri a carico della finanza pubblica del tutto ingiustificata, v. altresì C.d.S., sez. V, dec. 24.9.2003, n. 5442. Era infine aggiunto che non risultava comunque applicabile “ratione temporis”, alla fattispecie, in esame la normativa richiamata da parte ricorrente nell’ultima memoria in data 29.6.2005 (D.lgs. n. 38 del 23.2.2000, in attuazione della L. n.144/1999), poiché –ai sensi dell’art.13, secondo comma, ******* cit. –essa atteneva esclusivamente ad infortuni sul lavoro o malattie professionali verificatisi e denunciati a decorrere dall’entrata i vigore del D.M. di approvazione della nuova tabella delle menomazioni, laddove nella fattispecie in esame la pretesa risarcitoria era stata azionata con riferimento ad un infortunio verificatosi nel 1993 (in una ipotesi analoga,v. T.A.R. Puglia, Bari, dec. cit.).
 
     Appella l’interessata deducendo i seguenti motivi:
 
 
     I- VIOLAZIONE DELL’ART.10 DPR 30 GIUGNO 1965 N.1124.
 
     1) Il presunto esonero da responsabilità del datore di lavoro, nel 1993, valeva solo per il danno patrimoniale.
 
     Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni subiti dall’infortunato lavoratore e la limitazione dell’azione risarcitoria di quest’ultimo al c.d. danno differenziale, non riguardano quelle componenti del danno che non formano oggetto della copertura assicurativa, quali il danno alla salute o biologico, ed il danno morale di cui all’art.2059, l’integrale risarcimento dei quali può sempre essere richiesto autonomamente e non a titolo di danno differenziale. L’esonero di cui all’art.10 DPR n.1124 del 1965, dunque, non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all’art.2059, entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro. Solo con l’art.13 del D.lgs.23 febbraio 2000, n.38, la cui inapplicabilità al caso di specie è stata espressamente rilevata a pag.7 della sentenza qui appellata, il danno biologico è stato ricondotto alla copertura assicurativa obbligatoria ed è, pertanto, rientrato nella regola di esonero di cui all’art.10 DPR citato. Il Tar ha errato, non tenendo conto che l’Università, datore di lavoro, ha trasferito all’INAIL le conseguenze economiche del rischio professionale dei propri dipendenti solo con riferimento al danno patrimoniale e non certo con riferimento al danno morale e al danno biologico.
 
     2) Erroneo rilievo d’ufficio della eccezione relativa la preteso esonero.
 
     La deduzione del datore di lavoro circa l’esonero da responsabilità per infortunio occorso al proprio dipendente, costituisce eccezione in senso proprio e non mera difesa, secondo la Cassazione (Sez Civ., III, 22 maggio 1996, n.4740), sicchè sulla stessa il giudice non può pronunciare d’ufficio, come ha fatto erroneamente il Tar.
 
     3) Inopponibilità dell’esonero da responsabilità ex art.10 DPR 30 giugno 1965, n.1124, perché l’infortunio non ha dato luogo ad alcun indennizzo INAIL.
 
     La Cassazione (Sez.lav. 29 marzo 1995, n.3740) ha altresì precisato con specifico riferimento al danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, che l’esonero da responsabilità del datore di lavoro previsto dall’art.10, comma 1, citato, non trova applicazione quando si determina un’inabilità lavorativa inferiore al minimo previsto per l’indennizzabilità. Ciò si è verificato nel caso di specie, dove il Tar ha rilevato che l’inabilità è risultata inferiore all’11% e come tale non era suscettibile di indennizzo.
 
     4) Quanto al merito della questione:
 
     A) la natura della responsabilità.
 
     Siamo certamente di fronte ad una responsabilità di natura contrattuale dell’Università, come ha sempre riconosciuto la giurisprudenza in tutti i casi di mancata predisposizione e adozione di tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore.
 
     B) l’omissione di cautele e la violazione di obblighi da parte del datore di lavoro
 
     Il CTU ha affermato che la rampa inclinata di accesso all’ascensore dove la ricorrente è scivolata e caduta non era conforme alla normativa antinfortunistica e, in particolare, alle prescrizioni di carattere generale di cui agli artt. 4, 8, e 374 del DPR 27 aprile 1955 n.547, e alle prescrizioni specifiche di cui al DM 15 giugno 1989, n.236, art.4.1.11, in relazione agli art. 4.1.100, 8.1.2, 8.2.2, 8.1.10 e 8.1.11.
 
     In particolare: la pendenza della rampa era eccessiva; non esisteva alcun corrimano (che poi fu installato successivamente); la pavimentazione non era antisdrucciolevole; la rampa, pur direttamente accessibile dall’esterno, non era dotata di zerbini o tappeti che avrebbero potuto impedire, almeno ridurre, l’introduzione di umidità e sporco nel passaggio delle persone dall’esterno all’interno.
 
     Si elenca quindi la normativa applicabile, in specie in tema di eliminazione delle barriere architettoniche per i disabili, in relazione alla risultanze della CTU. In particolare si rileva quanto segue:
 
     B.1) la pendenza eccessiva della rampa.
 
     Violazione della varia disciplina di specie applicabile al tempo dei fatti, Circolare del Ministero dei lavori pubblici 19 giugno 1968, n.4809. “norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale”, punto 2.2.3.(*****:generalità), DPR 27 aprile 1978, n.384, “regolamento di attuazione dell’art.27 della l.30 marzo 1971, n.118, a favore di mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”(abrogato dal DPR 5021996, in data successiva all’infortunio), artt.1 e 10, la pendenza della rampa era dell’8,89% superiore all’8% prescritto dalla normativa in questione.
 
     B.2) la mancanza del corrimano.
 
     La medesima Circolare del Ministero dei lavori pubblici, punto 2.2.3, “specificazioni”, e il DPR 27 aprile 1978, citato, imponevano la installazione di un corrimano da ambedue i lati della rampa, mentre nel caso si riscontra un solo corrimano, installato in data successiva a quella dell’infortunio.
 
     B.3) la pavimentazione non era antisdrucciolevole.
 
     La stessa Circolare e lo stesso DPR, come rilevato dalla CTU, imponevano che i pavimenti fossero antisdrucciolevoli, che la pavimentazione dovesse essere omogenea, assicurando nel tempo la perfetta planarità del pavimento, mentre gli zerbini non devono costituire variazione di livello anche minime, col che ne era regolato l’uso, onde erano presupposti come normale accorgimento volto a scongiurare possibili cadute. D’altra parte il posizionamento di uno zerbino può certamente dirsi suggerito dalla tecnica di prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro e negli edifici pubblici, come impone la Cassazione nel precisare l’obbligo di prevenzione di cui all’art.2087 c.c.
 
     Il DM 14 giugno 1989, n.236, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’eccessibilità l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, art.4.1.2. e 8.1.2., prescrivono pavimenti non sdrucciolevoli e complanari, con dislivelli eventuali inferiori a 2,5 cm, normativa richiamata anche dal DM 14 giugno 1989, n.236. Il CTU ha così concluso che la rampa non fosse pienamente conforme alla normativa antinfortunistica e in particolare alle prescrizioni di carattere generale di cui al DM n.2361989, mentre rilevava che risultava che precedenti scivolamenti si fossero verificati anche senza il prodursi di infortuni, ma costituendo ciò motivo di stimolo per l’Università per l’adozione di accorgimenti minimi per preservare l’incolumità dei dipendenti e dei visitatori.
 
     Non è perciò contestabile la mancanza dei requisiti essenziali della rampa, e, inoltre, il comportamento totalmente omissivo dell’Università per quel che riguarda la manutenzione della stessa. L’intervento di ristrutturazione del 1989 doveva conformarsi alla normativa in vigore, mentre l’Università ha munito la rampa di un corrimano nonché di strisce antisdrucciolevoli solo dopo il grave infortunio della ricorrente. Alla luce delle risultanze della CTU e della CT di parte è evidente la responsabilità dell’Università per l’infortunio non solo per l’inosservanza delle norme dettate in tema di infortuni sul lavoro, ma anche per la mancata adozione di adeguati sistemi di sicurezza e carenza di prevenzione in genere. Se l’intervento di ristrutturazione fosse stato realizzato nel rispetto della normativa in vigore o, per lo meno, se l’Università avesse vigilato sull’operato dell’impresa di pulizie dalla stessa incaricata e avesse adottato, secondo la diligenza, del buon padre di famiglia, un comune zerbino, dal momento che la porta di accesso alla rampa si affacciava sull’esterno, l’incidente non sarebbe accaduto. La responsabilità contrattuale dell’Università è dunque provata e documentata.
 
     C) Il nesso causale.
 
     L’inclinazione della rampa è sicuramente un fattore determinante il verificarsi dell’evento. A ciò si aggiunga che il coefficiente di attrito dinamico era inferiore a quanto previsto su superficie asciutta, a maggior ragione con la rampa bagnata. A ciò aggiungasi la ceratura delle piastrelle proprio il giorno prima del verificarsi del sinistro e la mancanza del corrimano cui la ricorrente avrebbe potuto appigliarsi evitando la caduta, considerando anche che, trasportando 7-8 lettere, non impegnava entrambe la mani e avrebbe potuto aggrapparvisi in caso di scivolamento. La rampa costituiva un grave e costante pericolo, considerata nell’insieme dei suoi requisiti minimi non presenti. Se fossero state rispettate le misure di sicurezza obbligatorie la ricorrente non sarebbe scivolata e, anche se fosse scivolata, avrebbe avuto qualcosa a cui aggrapparsi.
 
     D) quantificazione del danno.
 
     Tenuto conto della più recente evoluzione giurisprudenziale, che rende fisiologico che possano prospettarsi quantificazioni differenti anche nei diversi gradi di un medesimo giudizio, il danno da risarcire si articola nelle seguenti voci:
 
     D.1) Danno biologico.
 
     I postumi permanenti sono quantificabili nella misura del 13%, come evidenziato dal parere medico-legale del 5 giugno 1993 prodotto dalla ricorrente, e dal parere specialistico in data 14 giugno 1995 e 17 maggio 1996. In base alle tabelle di Milano, avendo la ricorrente 50 anni, il danno biologico ammonta a Euro 20.611,00, liquidazione aumentabile dal giudice sino al 30% al fine di personalizzare il danno alla gravità del caso concreto (cioè fino a 26.794,30 Euro).
 
     D.2) Danno morale.
 
     Esso è dovuto se sia ravvisabile una fattispecie di reato, a prescindere da un procedimento penale e dal suo esito, ed è quantificabile nella metà del danno biologico, Euro 13.397, 15, essendo per la Corte di Cassazione preferenziale il sistema proporzionale, al fine di personalizzare il risarcimento in questione, con eventuali consequenziali correttivi in aumento (integrazione in via equitativa).
 
     D.3) Invalidità temporanea assoluta.
 
     I medici legali hanno accertato che la sig.ra *** ha patito 82 giorni di immobilità assoluta, e in base ai criteri del Tribunale di Milano, la somma da liquidare è di Euro 5.333,00, ottenuta moltiplicando il numero delle giornate per l’importo liquidabile “pro die” a titolo di danno biologico da inabilità temporanea assoluta.
 
     D.4) Danno esistenziale.
 
     La ricorrente fu costretta a rimanere supina a letto, dopo l’infortunio, per 30 giorni, come da certificati prodotti; per 22 giorni fu costretta ad indossare una fasciatura semirigida, e, successivamente, potè riabilitarsi solo dopo molte settimane e le necessarie cure fisioterapiche. Lo stesso INAIL riconobbe la schiacciamento delle vertebre e assegnò alla ricorrente, per due volte, il busto ortopedico. Non potè inoltre praticare alcuna attività sportiva né dedicarsi ad alcun tipo di svago personale e sociale. Non potrà andare in bicicletta per il resto della sua vita come era invece solita fare. Il danno esistenziale, sulla base dei criteri del Tribunale di Milano, è pari alla somma liquidata a titolo di danno biologico elevata fino a due terzi (Euro 44.657,17).
 
     D.5) Spese mediche documentate.
 
     L’ammontare complessivo è pari a Euro 1.537,75.
 
     Si è costituita l’Università resistente deducendo l’infondatezza dell’appello, e, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità civile, l’esigenza del rinvio al giudice di primo grado per la definizione dei danni lamentati eo di disporre direttamente CTU.
 
DIRITTO
 
     Nel caso in esame, la ricorrente e attuale appellante, sia con il ricorso introduttivo in primo grado, sia con l’atto di appello, ha fatto valere un diritto al risarcimento del danno connesso ad un infortunio avvenuto durante il passaggio per una rampa inclinata di accesso ad un edificio dell’Università di cui la medesima danneggiata era dipendente al tempo dei fatti oggetto di causa, quantificando voci di danno che hanno, eccezion fatta per le spese mediche documentate, carattere non patrimoniale, (non involgendo la diminuzione della capacità lavorativa, ma attinendo al danno biologico, anche quanto all’inabilità temporanea e al danno esistenziale, nonchè al danno morale ex art.2059), dopo aver comunque chiesto ed ottenuto l’equo indennizzo (v.decreto rettoriale del 4 settembre 1995).
 
     In riferimento alla causa petendi così tratteggiata, deve ritenersi che, avuto riguardo al ricorso introduttivo, come sviluppato altresì in sede di appello, la ricorrente abbia introdotto, in relazione al medesimo fatto, un cumulo di domande aventi ad oggetto un’azione di responsabilità dedotta sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale.
 
     Ed infatti, nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile, il nesso causale del danno con l’attività svolta dal lavoratore consente di ipotizzare, per un fatto che, (come nel caso), violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell’azione extracontrattuale di responsabilità ex art.2043c.c., (spettante alla cognizione del giudice ordinario nel caso di infortunio occorso a pubblico dipendente), e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro, anche pubblico, dall’art.2087 c.c.
 
     Con riferimento a quest’ultimo tipo di responsabilità, e quindi a quello che può essere definito il primo capo di domanda proposto dall’attuale appellante, va condiviso quanto statuito dal primo giudice, per cui ove operi l’assicurazione obbligatoria del datore presso l’INAIL –come avviene pacificamente nella fattispecie in esame – permane la responsabilità del datore di lavoro solo se l’infortunio sia da ascriversi ad un fatto-reato del datore di lavoro o di un suo preposto, cioè ad un fatto comportante la sua responsabilità extra-contrattuale ex artt. 2043 cc. e 185, secondo comma, c.p. (v. Cassa.civ.,sezioni unite, dec. 25.5.1999 n.291), laddove nulla in tal senso rinvenibile in ricorso e nelle successive memorie delle parti, oltre che nella documentazione esistente in atti.
 
     Con l’atto di appello, come accennato in precedenza, per la verità, la ricorrente adduce la persistenza del proprio diritto al risarcimento proprio con riferimento al danno biologico e al danno morale ex art.2059 c.c., adducendo, appunto, che l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile opera soltanto nell’ambito della copertura assicurativa e non comprende il danno biologico, che non ha carattere patrimoniale, nelle sue varie proiezioni, e il danno morale.
 
     Tale qualificante presupposto dell’azione esercitata, nella prospettazione fornita dall’appello in esame, può certo dar luogo ad una contestazione inerente ad ulteriori obblighi risarcitori del datore di lavoro, ma non li rende correttamente riconducibili all’azione contrattuale di cui all’art.2087 c.c., quanto piuttosto all’azione extracontrattuale ex art.2043 c.c., come sopra accennato.
 
     Come già premesso, la responsabilità contrattuale dell’imprenditore derivante dal mancato adempimento dell’obbligo, stabilito dall’art.2087 c.c., di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, può concorrere con la responsabilità extracontrattuale dello stesso datore di lavoro, che sussiste qualora dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro. In tali ipotesi, il danneggiato ha a disposizione due distinte azioni, tra cui, quella extracontrattuale, pone carico del danneggiato stesso la prova della colpa o del dolo dell’autore della condotta lesiva ed estende il diritto al risarcimento anche ai danni non patrimoniali, in particolare ai danni morali nel caso in cui detta condotta integri gli estremi di un reato.
 
     Proprio a tutti questi elementi caratterizzanti l’azione extracontrattuale fa riferimento la prospettazione dell’appellante, laddove, sul piano della responsabilità contrattuale, avente riguardo al danno patrimoniale costituito dalla diminuzione della capacità lavorativa e di guadagno, non muove sostanziali contestazioni alle specifiche affermazioni della sentenza di primo grado.
 
     In particolare, la ricorrente assume anche una lesione al diritto all’integrità fisica connesso al danno biologico, spettategli, senza dubbio, indipendentemente dal rapporto di lavoro (quantomeno per la legislazione vigente al momento dei fatti in causa), argomenta al fine di comprovare la colpa dell’Amministrazione resistente, -laddove, com’è noto, la responsabilità contrattuale è fondata sulla presunzione di colpa stabilita dall’art.1218 c.c. e consente solo una prova liberatoria nei termini indicati dallo stesso art.2087 c.c.-, ed infine, allega che nella condotta dell’Amministrazione stessa sia ravvisabile una fattispecie di reato, e ciò al fine di estendere il diritto al risarcimento anche al danno morale.
 
     L’azione esercitata nel caso in esame va dunque qualificata in parte qua, come extracontrattuale, come tale rientrante nella cognizione del giudice ordinario, ed estranea alla giurisdizione esclusiva in materia di rapporto di pubblico impiego.
 
     Sotto altro profilo, connesso agli elementi qualificanti dell’azione su evidenziati, va altresì richiamata, la giurisprudenza delle S.S.U.U. della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza del 2 luglio 2004, n.12137, per la quale la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo di lavoro antecedente al 30 giugno 1998, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
 
     Al fine di tale accertamento, secondo la Suprema Corte, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell’azione né la semplice prospettazione della inosservanza dell’art.2087 c.c., né la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorché il richiamo all’uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell’illecito.
 
     L’irrilevanza del richiamo di siffatta normativa dipende infatti da tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, ossia da una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso. La natura contrattuale non può essere posta in dubbio solo laddove la condotta dell’amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica dei soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, poiché l’ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e si svolge.
 
     La estraneità della domanda in esame al test di rilevanza in termini di azione contrattuale così elaborato dalla Suprema Corte è nel caso particolarmente evidente.
 
     Ed infatti l’accesso ad un edificio pubblico è per definizione consentito, in linea di principio, alla generalità degli utenti a cui l’ente pubblico detentore, nel caso un’Università, rende il proprio servizio; si presume, infatti, che possano accedere agli edifici universitari un numero indefinito di persone, salva la predisposizione di un sistema di controllo che verifichi il possesso di determinati requisiti (ad esempio; la qualità di studente o di familiare di appartenenti al personale docente o non docente). Ma anche in quest’ultimo caso, l’accesso è del pari normalmente consentito a soggetti che non intrattengono con l’ente un rapporto di pubblico impiego, e rispetto ai quali, comunque, gli obblighi di salvaguardia delle condizioni di sicurezza dell’accesso si atteggiano in modo del tutto coincidente con quello riguardante il personale dipendente.
 
     A conferma di ciò le disposizioni invocate dall’appellante e originaria ricorrente, quali individuate peraltro dalla CTU disposta in prime cure, riguardano obblighi di salvaguardia fondati non sulla qualità di datore di lavoro dell’amministrazione convenuta, bensì attinenti a prescrizioni poste a tutela generale della sicurezza a carico dei proprietari e detentori degli edifici, pubblici ed anche privati (Circolare del Ministero dei lavori pubblici 19 giugno 1968,n.4809. “norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale”, punto 2.2.3.(*****:generalità), DPR 27 aprile 1978, n.384, “regolamento di attuazione dell’art.27 della l.30 marzo 1971, n.118, a favore di mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”, abrogato dal DPR 5021996, in data successiva all’infortunio, artt.1 e 10, DM 14 giugno 1989, n.236, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’eccessibilità l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, art.4.1.2. e 8.1.2., che prescrivono pavimenti non sdrucciolevoli e complanari, con dislivelli eventuali inferiori a 2,5 cm, normativa richiamata anche dal DPR 24 luglio 1996, n.503).
 
     Tutte dette norme, infatti, impongono all’amministrazione in possesso dell’immobile l’adozione di misure di sicurezza, (per quanto qui in rilievo, anche in tema di passaggi su rampe e scale in genere), che non distinguono la qualità di pubblico dipendente, o di utente, o comunque di soggetto interessato al passaggio, dei beneficiari e che non sono poste quindi in relazione alla corrispondente qualità di datore di lavoro dell’amministrazione ( in tal senso cfr; anche SS.UU.n.9835 del 2001).
 
     Si riscontra dunque proprio la condizione di radicamento della giurisdizione ordinaria indicata dalla Suprema Corte, nel senso che il richiamo all’art.2087 c.c. nonchè alle disposizioni degli artt.4, 8 e 374 del DPR 27 aprile 1955, n.547, non definisce, di per sé, come contrattuale la natura giuridica della condotta lesiva tenuta in ipotesi dall’amministrazione, ma risulta strumentale alla dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di lesioni e/o della configurabilità dell’illecito. Per contro, l’elemento materiale di detto illecito ha un’idoneità lesiva che può esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei dipendenti dell’amministrazione, senza che sia prospettabile in via principale l’ingiustizia del danno come conseguenza della violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di impiego si esplica, e rimanendo lo stesso, appunto, mera occasione dell’evento dannoso.
 
     Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul capo di domanda inerente la eventuale responsabilità extracontrattuale laddove la sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui respinge ulteriori pretese avanzate a titolo di responsabilità contrattuale.
 
     La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
 
P.Q.M.
 
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo alla domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale. Conferma nel resto l’impugnata sentenza.
 
     Compensa le spese di giudizio.
 
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
     Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il….22/02/2007
 

Lazzini Sonia

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