Il danno esistenziale alla prova delle sezioni unite

Rossi Stefano 10/04/08
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La sentenza interlocutoria della Corte di Cassazione, sezione III, 25 febbraio 2008 n. 4712 costituisce sicuramente una tappa fondamentale nel processo di affermazione della figura del danno esistenziale: per la prima volta infatti le sezioni Unite della Corte si troveranno a dover dibattere e decidere apertamente della natura e struttura della responsabilità civile nel nostro ordinamento, provvedendo alla sua ridefinizione e indicandone i confini anche in relazione agli aspetti di natura probatoria.
Il pomo della discordia è rappresentato dalla figura del danno esistenziale, connotato da prese di posizione nette e spesso inconciliabili in sede giurisprudenziale (e ancor più in sede dottrinale) sulla sua configurabilità o meno come voce autonoma di danno. [1]
Dopo una ricca e articolata ricostruzione del percorso che ha portato all’affermazione della categoria del danno esistenziale come vera protagonista, nell’ultimo decennio, del dibattito culturale sul contenuto ultimo del danno non patrimoniale, la sentenza si sofferma su alcune questioni irrinunciabili che espressamente propone all’attenzione delle sezioni Unite: tra le tante questioni sollevate si è inteso appuntare l’attenzione in particolare sul tema della  tripartizione delle categorie del danno non patrimoniale, sui caratteri morfologici del danno esistenziale ed infine sulla tavola di valori la cui lezione legittima il risarcimento del predetto danno.
 
1)      Rispetto alla tripartizione delle categorie del danno non patrimoniale operata dalla Corte Costituzionale nel 2003, è lecito ed attuale discorrere, a fianco del danno morale soggettivo e del danno biologico, di un danno esistenziale, con esso intendendosi il danno derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti, e consistente nella lesione al fare a-reddituale del soggetto, diverso sia dal danno biologico (cui imprescindibile presupposto resta l’accertamento di una lesione medicalmente accertabile) sia dal danno morale soggettivo (che attiene alla sfera dell’intimo sentire)?
 
Con le sentenze della Corte di Cassazione. 31 maggio 2003 n. 8827 e 8828 e la successiva sentenza della Corte Costituzionale 11 luglio 2003 n. 233 si è portato a compimento un vasto ed elaborato processo di razionalizzazione degli orientamenti interpretativi in materia di risarcimento del danno alla persona, affermando determinati principi che tuttora costituiscono imprescindibili punti di riferimento sia nel dibattito dottrinale che nella quotidiana prassi giudiziaria. [2]
Seppure fosse già stata da tempo elaborata in sede dottrinale (con recepimento da parte di isolata giurisprudenza di merito e di sporadiche sentenze della Cassazione) la figura di un nuovo tipo di danno, denominato “esistenziale”, le intervenute decisioni della Consulta e della Cassazione hanno accolto pienamente la nuova fattispecie ed hanno stabilito che una lettura costituzionalmente orientata delle nostre norme codicistiche, in particolare dell’art. 2059 c.c., fa sì che si debba riconoscere nell’ordinamento una più moderna o nuova ripartizione dei danni risarcibili da atto illecito, facente perno sulla dicotomia tra a) danno patrimoniale (consistente nella perdita di un bene o utilità monetariamente quantificabile) e b) danno non patrimoniale, slegato da oggettive quantificazioni monetarie.
A sua volta il danno patrimoniale sub a) è suddivisibile nelle due specie del a.1) danno emergente e del a.2) danno da lucro cessante. Il danno non patrimoniale sub b) è a sua volta strutturato nelle tre sottospecie del danno morale soggettivo (c.d. pretium doloris o patema d’animo), inteso come sofferenza interiore di carattere temporaneo o transeunte, turbamento dello stato d’animo della vittima, di cui si afferma ora espressamente la risarcibilità indipendentemente dal vincolo o collegamento all’ipotesi del reato, sganciando il danno de quo dal collegamento a fatti o atti con riconosciuta rilevanza penale ex art. 185 c.p. (b.1); del danno biologico inteso in senso stretto, come sola lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, lesione accertata da una valutazione medica (art. 32 Cost.), in armonia con la nuova definizione di tale interesse rinvenibile anche nell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 di riassetto dell’INAIL e nell’art. 5 della l. n. 57/2000 (che introduce la griglia degli importi risarcitori del danno biologico di lieve entità da incidenti stradali; il danno biologico è anche qui qualificato come lesione all’integrità psico-fisica “suscettibile di accertamento medico legale”) (b.2); del danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (b.3). [3]
Quindi in sintesi, i capisaldi della giurisprudenza sul tema (confermati nella sentenza della Cassazione, sez. un., 24.03.2006, n. 6572) consistono nell’affermazione di una netta bipartizione fra danni patrimoniali e non patrimoniali, nella riconduzione in quest’ultimo ambito anche del danno biologico; nella precisazione della risarcibilità, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., del danno non patrimoniale, inteso come «ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica», e tale da ricomprendere, senza in esso esaurirsi, il danno morale soggettivo. Siffatto pregiudizio non patrimoniale, collocato nella prospettiva del danno-conseguenza (e considerato come danno subito in via diretta ed immediata anche da parte dei soggetti diversi dalla vittima c.d. «primaria»), nei casi in cui la lesione abbia riguardato «valori della persona costituzionalmente garantiti» deve essere risarcito indipendentemente dal limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.
Come rilevato da Patrizia Ziviz [4] «il punto fondamentale che va sottolineato, con riguardo ad una classificazione del genere, è che si tratta di una tassonomia imperniata su voci non omogenee: all’interno della stessa spiccano, da un lato, poste per le quali il dato distintivo concerne la tipologia dei riflessi negativi presi in considerazione vale a dire il danno morale, quale riferimento delle ripercussioni di carattere sofferenziale, ed il danno esistenziale , cui vengono ricondotte le compromissioni della sfera esterna di esplicazione della vittima e, dall’altro lato, una figura come quella del danno biologico, in relazione alla quale il dato qualificante riguarda il tipo di interesse (l’integrità psico-fisica) colpito in capo alla vittima. Se una chiara demarcazione di carattere contenutistico è, allora, in grado di contrapporre le prime due categorie, di percezione meno immediata appare invece il criterio di distinzione che traccia i confini tra il danno biologico e le altre voci non patrimoniali.
Sotto questo aspetto, si tratta anzitutto di rilevare come siano le evoluzioni interpretative in materia di lesione alla salute a rendere evidente la diversità di contenuti che differenzia danno biologico e danno morale. La contrapposizione di carattere ontologico tra le due categorie appare fuori discussione proprio alla luce del percorso che ha portato alla creazione del danno biologico: il quale, fin da principio, è stato strutturato come voce distinta ed autonoma rispetto al patema d’animo. Mentre quest’ultima voce riguarda la componente di sofferenza psicologica legata all’invalidazione subita, il danno biologico comprende tutte le ripercussioni che incidono sulla sfera di esplicazione della persona scaturite dalla menomazione, compreso il dolore di carattere fisico.
Quanto alla differenziazione tra danno biologico e danno esistenziale, questa non appare invece suscettibile di manifestarsi sul piano delle compromissioni riconducibili alle due figure: è infatti la stessa genesi del danno esistenziale, anzi, a rendere palese il parallelismo sussistente tra di esse. La categoria in questione è stata, in effetti, elaborata sulla scorta dell’esigenza di riproporre su scala generale il modello applicato in materia di violazione dell’integrità psico-fisica, e fornire a fronte di altri tipi di torto un autonomo riscontro risarcitorio ai riflessi negativi incidenti sulle attività realizzatrici della persona.
Stando così le cose, appare evidente che entrambe le figure coinvolgono lo stesso genere di ripercussioni negative, sicché una distinzione tra le stesse non può essere fondata sul piano contenutistico. La differenza tra danno biologico e danno esistenziale appare rimessa esclusivamente alla considerazione dell’interesse colpito in capo alla vittima: mentre all’origine del primo si pone la lesione della salute, fonte di un danno esistenziale sarà la violazione di qualsiasi altro interesse suscettibile di riverberarsi in maniera negativa sulla sfera di esplicazione dell’individuo.
Il problema va affrontato distinguendo il caso in cui tale richiesta riguardi un illecito il quale mostri di aver leso una pluralità di situazioni giuridiche, da quella in cui tale domanda venga posta a fronte della sola lesione dell’integrità psico-fisica del danneggiato. Ove si ricada in un caso del primo tipo per cui il torto sia tale da aver colpito sia la salute della vittima che un suo diverso interesse sembra fuori di dubbio la possibilità di una liquidazione distinta quanto alle voci del danno esistenziale e di quello di carattere biologico. »
Il nuovo assetto stabilito dalla giurisprudenza, traguardato con riferimento al dibattito inerente al danno esistenziale, non comporta un significativo mutamento delle posizioni già assunte al riguardo: si ripropongono, accresciute dei nuovi temi, le argomentazioni che militano a favore o contro la figura in esame. [5]  
Così si sostiene, da un lato, che il nuovo e contraddittorio impulso all’operatività dell’art. 2059 c.c. appariva privo di giustificazione, dal momento che il danno agli aspetti dinamici dell’esistenza era compensabile in virtù della diretta applicazione dell’art. 2043 c.c. [6]; dall’altro, si osserva che l’ampliamento della sfera dei danni non patrimoniali – cui il giudice avrebbe dovuto fare complessivamente riferimento, anche allo scopo di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie – rendeva riduttiva ed inadeguata la figura del danno esistenziale. [7]
Di certo, l’autonomia ontologica del danno esistenziale è ormai innegabile, apparendo di intuitiva evidenza la distinzione dal danno biologico, e neppure può ritenersi seriamente contestabile la diversa consistenza di tale pregiudizio – stante la sua obiettiva rilevabilità in quanto attinente alle palpabili alterazioni delle condizioni di vita della vittima – rispetto al danno morale soggettivo. [8]
 
2)      I caratteri morfologici del danno esistenziale così rettamente inteso consistono nella gravità dell’offesa del diritto costituzionalmente protetto, ovvero nella gravità e durevolezza delle conseguenze dannose scaturenti dal comportamento illecito?
 
Proprio dall’esperienza maturata in tema di danno biologico e per colmare la "lacuna" di tutela della persona, presente nell’ordinamento, la dottrina, seguita anche dalla giurisprudenza più attenta, ha elaborato la categoria del danno esistenziale, che consiste nella modificazione peggiorativa dell’insieme delle attività realizzatrici della persona, nell’alterazione di quell’universo di azioni, consuetudini, affezioni, attraverso cui l’individuo costruisce la propria identità, la propria esistenza.
 I fautori di questa nuova figura di danno hanno inteso dare con essa una risposta risarcitoria e, dunque, una tutela a “quel sommerso di mali ingiusti, sofferenze ignote all’ufficialità della responsabilità civile che aspetta di entrare nelle aule e finora esclusi dall’ambito di tutela apprestata dal danno morale e dal danno biologico”.
Dopo il riferimento contenuto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2003 [9], la giurisprudenza della Cassazione, al termine di una ulteriore riflessione, ha definitivamente riconosciuto tale voce di danno specificando che per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l’illecito provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del c.d.danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso.
Tale definizione viene ancor più analiticamente specificata dalla successiva evoluzione della Cassazione, con riferimento al danno tanatologico, puntualizzando come “il danno esistenziale si sostanzia in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell’individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza nel suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all’interno del nucleo familiare sia all’esterno del medesimo, nell’ambito dei comuni rapporti della vita di relazione. E ciò in conseguenza della privazione (oltre che di quello materiale) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell’altro”. [10]
Altra definizione qualifica il danno esistenziale come la privazione, non solo materiale, ma anche del rapporto personale con la vittima primaria nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell’altro, come per i coniugi in particolare previsto dall’art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l’addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall’art. 147 c.c. e ancor prima da un principio immanente nell’ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte cost. 13 maggio 1998, n. 166; Cass. civ., 1 aprile 2004, n. 6365; Cass. civ., 9 giugno 1990, n. 5633), da considerasi in combinazione con l’art. 8 l. adoz. (la violazione dell’obbligo di cura o assistenza morale determina lo stato di abbandono del minore che ne legittima l’adozione); per il figlio dall’art. 315 c.c..
Un’attenta disamina di quelle variabili giuridiche cui la giurisprudenza ha fatto riferimento in relazione al danno esistenziale mostra come a partire dall’ufficiale riconoscimento – avvenuto con Cass. 7 giugno 2000 n. 7713 [11] – della risarcibilità di tale danno , vi sia stato un costante riferimento alla Carta costituzionale per fondare un discorso di tipo risarcitorio. [12]
In estrema sintesi, è opportuno far rilevare come in tale pronuncia si sia parlato di «lesione di diritti» – quelli fondamentali della persona – «collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti», e si sia aggiunto che tale lesione – aderendo ad una logica eventista e non consequenzialista del danno esistenziale – andasse «incontro alla sanzione risarcitoria […] indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa potrebbe comportare».
In particolar modo, la Suprema Corte, in tale occasione – richiamando l’assunto del giudice costituzionale in materia di risarcimento del danno biologico [13] – ha fatto riferimento al combinato disposto dall’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana) con l’art. 2 cost. per affermare la presenza di un danno esistenziale da risarcire.
Identico discorso va fatto in relazione al cambio di rotta che ha interessato la giurisprudenza di legittimità e costituzionale a partire dal 2003, che tanto hanno significato in materia di risarcimento del danno esistenziale ex art. 2059 c.c.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha sottolineato come «nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione – che, all’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo -, il danno non patrimoniale» dovesse «essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona». E ancora: «il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale».
A tale impostazione, la Corte costituzionale ha risposto evidenziando come «in due recentissime pronunce» (Cass. 31 maggio 2003 n. 8827 e 8828, cit.), «che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona», venisse «prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona».
La via da seguire sembra, allora, quella di valorizzare il valore uomo assorbendone la categoria del danno biologico, nella consapevolezza che "non di sola salute vive l’uomo"  sicché il danno esistenziale rivendica la risarcibilità delle conseguenze non patrimoniali della lesione di qualsiasi interesse (non solo della salute) giuridicamente rilevante per la persona.
In altri termini, il danno esistenziale investe la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali: ogni interesse afferente alla persona, leso da un atto ingiusto, appare meritevole di risarcimento, è ciò, anche se non corrisponde al bene-salute, non sia specificamente menzionato dalla Costituzione o non abbia quale presupposto una malattia che sconvolga il normale scorrere della quotidianità della vittima.
Superata ormai da anni la questione relativa alla funzione precettiva e non programmatica dell’art. 2 Cost., con conseguente affermazione della rilevanza costituzionale della persona umana, in tutti i suoi aspetti, questa norma comporta che l’interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell’ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui codesto risultato si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità.
Ancora recentemente [14], ci si è espressi in questi termini: «giova […] premettere come la figura del danno esistenziale sia stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza […] per sopperire alle lacune, riscontrate in tema di protezione civilistica degli attributi e dei valori della persona medesima […] appare evidente come il pregiudizio esistenziale costituisca una voce del danno» non patrimoniale «conformemente, del resto, a quanto riconosciuto, in via di principio, da questa stessa Corte, là dove figura affermato che, nel vigente assetto dell’ordinamento, in cui assume posizione preminente la Costituzione, che, all’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica».
In tale ampia categoria si è fatto rientrare il danno esistenziale, ribadendone l’utilità concettuale e risarcitoria, nonché l’autonomia giuridica rispetto alle altre voci di danno risarcibile.
Orbene, dalla lettura di tali pronunce, non risulta venir fuori una totale, univoca e indifferenziata fiducia per il solo parametro costituzionale, ai fini di un riconoscimento del danno esistenziale per lesione di valori inerenti alla persona umana.
In altri termini, riferirsi alla «preminenza» della Costituzione nell’ambito del sistema delle fonti del diritto, sottolineare il fatto che «anche» le previsioni costituzionali assumano importanza in materia di riparazione del danno non patrimoniale, affermare una lettura «costituzionalmente» orientata delle disposizioni vigenti in materia di risarcibilità dello stesso, non equivale a stabilire che questo (il referente costituzionale) sia l’unico parametro in grado di fondare un riconoscimento del danno esistenziale e dei facere areddituali che esso mira a proteggere.
È vero che la predilezione per il parametro costituzionale risulta insita in ogni discorso che concerne i valori fondamentali della persona. Un conto, però, è parlare di una particolare «tensione», una sorta di «maggior stima» che i giudici sembrano mostrare per una così autorevole fonte normativa, altro è non poter prescindere da tale referente e chiudere a quei parametri – ulteriori rispetto al dato costituzionale – che mostrano di interessarsi alle vicende relative all’individuo e alla propria quotidianità.
Non risulta quindi necessario attribuire copertura costituzionale ad ogni fattispecie idonea ad incrementare gli spazi di tutela risarcitoria della persona. Difatti appare preferibile ricercare gli elementi da porre a fondamento della figura del danno esistenzialenon biologico non nel suggello costituzionale bensì negli spunti forniti a vari livelli dal legislatore: «basta sfogliare i codici o le raccolte di leggi speciali per accorgersi come i materiali da considerare, sotto l’angolo visuale che qui interessa, siano in effetti di vario genere»; ferme restando tutte quelle possibili attività «intriganti, per un verso o per l’altro, sotto il profilo esistenziale » [15] , un’elencazione sarebbe piuttosto lunga, in quanto inquadrerebbe tutti quei profili afferenti alla realizzazione esistenziale di ogni individuo. Il dato che non va sottaciuto, quindi, è che il danno esistenziale può trovare riconoscimento in un’ottica di tutela dei valori della persona che è «anche» ma non «esclusivamente» costituzionale.
 
3)      A quale tavola di valori/interessi costituzionalmente garantita pare corretto riferirsi, oggi, per fondare una legittima richiesta risarcitoria a titolo di danno esistenziale?
 
Come visto la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte ha preso decisamente posizione in senso favorevole alla riconoscibilità e risarcibilità del danno esistenziale, quale categoria unitaria ed autonoma nell’ambito del danno non patrimoniale, danno che, nella definizione formulata dalla scuola triestina deve individuarsi nella “compromissione della sfera di esplicazione di quelle attività che rappresentano un mezzo di realizzazione di un soggetto”.
Il danno esistenziale viene quindi inteso quale categoria unitaria ed autonoma nell’ambito del danno non patrimoniale, categoria nella quale l’alterazione della vita quotidiana del danneggiato costituisce il fattore comune con funzione aggregatrice di tutte le ipotesi di danno discendenti dalla lesione di diritti fondamentali dell’individuo a contenuto non reddituale, ossia di tutti quei pregiudizi attinenti alla sfera personale della vittima, diversi dall’alterazione del suo equilibrio psico-fisico.
E pertanto, posto che il bene giuridico che il danno esistenziale intende tutelare è costituito dalle attività realizzatrici della persona, ossia tutte quelle attività, soprattutto extra-economiche, che costituiscono la quotidianità dell’individuo, e che vengono sconvolte dall’evento lesivo posto in essere, ne consegue che il danno esistenziale presenta caratteri specifici, con una sua fisionomia del tutto distinta: a differenza del danno patrimoniale, prescinde da una diminuzione della capacità reddituale del soggetto; a differenza del danno biologico, sussiste indipendentemente da una patologia (lesione fisica o psichica) suscettibile di accertamento e valutazione medico legale; a differenza del danno morale, inteso come turbamento dello stato d’animo della vittima, non consiste in una sofferenza o in un dolore, ma in un peggioramento della qualità di vita derivante dalla lesione del valore costituzionale “uomo”.
In questa prospettiva la considerazione, ad esempio, del diritto alla reputazione quale diritto della personalità consente nel contempo di individuare il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente nell’art. 2 Cost.: inteso quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, "aperta" all’evoluzione dell’ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all’obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. (implicitamente su questo punto Corte Cost., sentenza 3 febbraio 1994, n. 13).
Quest’ultima puntualizzazione, che presuppone l’adesione ad una concezione “monastica” dei diritti della personalità (in questo senso v. Cass. 7/2/1996, n. 978; Cass. n. 5658/1998), aiuta a definire, senza perplessità, in termini di diritto soggettivo perfetto, la struttura della situazione soggettiva considerata.
Nell’ambito di questa concezione monistica dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all’immagine, al nome, all’onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto.
Il valore “uomo” costituisce il centro di gravità della voce danno esistenziale e così esemplificativamente – ma non esaustivamente – la lesione di interessi di rango o rilevanza costituzionale, rifluenti nella fattispecie esaminata, è stata riconosciuta in dottrina ed in giurisprudenza nei casi: di danno alla reputazione per effetto di diffamazione; di danno alla professionalità da dequalificazione (o demansionamento) lesiva del diritto costituzionale del lavoratore all’autorealizzazione nel lavoro e nella comunità d’impresa e, più in generale, nella società (art. 2 Cost.); nel danno da infortunio per mancata adozione dei presidi di sicurezza; nel danno alla riservatezza per violazione della privacy e per modalità scorrette nella raccolta di dati personali; nel danno da mancata promozione per violazione delle norme concorsuali o di procedure di procedimentalizzazione contrattualmente concordate nei c.c.n.l. o in accordi aziendali; nel danno da estromissione da concorsi; nel danno da mancata collocazione in graduatorie per l’impiego; nel danno da molestie e/o violenze sessuali; nel danno da irragionevole durata del processo; nel danno da privazione della libertà personale cagionata dall’esercizio di funzioni giudiziarie; nel danno da atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; nel danno alla sfera sessuale preclusiva dei normali rapporti; nel danno da elisione dei rapporti parentali a seguito di perdita di congiunto; nel danno al diritto alla procreazione per interruzione di gravidanza; nel danno da asfissia neonatale determinante la condizione di cerebroleso; nel danno per la mancata fruizione della quiete e del riposo notturno (per immissioni e rumori eccessivi); nel danno per la mancata fruizione delle ferie (c.d. vacanza rovinata) o del riposo settimanale; nel danno da mancata protezione e difesa della persona, e così via.
Danni, tutti quanti compendiabili nella lesione dell’interesse alla bontà o normalità della “qualità della vita” – nei suoi vari aspetti di svolgimento – sia a livello individuale, sia in ambito familiare e sociale. E’ quindi il valore “persona” nelle sue diverse estrinsecazioni ha svolgere un ruolo determinante : l’idea di ‘persona’, infatti, se intesa nel suo senso forte, può individuare, nel tempo presente, un alfabeto di secondo livello in cui ogni lettera già costituisca un’unità di senso. Questo alfabeto è diverso dal semplice linguaggio, perché si dovrà poter, attraverso esso, decostruire tutti i linguaggi – culturali ed etici – in circolo, allo scopo di costituirli in relazione.
La ‘persona’, in un tale contesto di pensiero, non è soltanto la singolarità concreta, né è soltanto la sua originalità, il suo essere un inassorbibile ‘novum’, perché essa è relazione. Non va dimenticato, in proposito, che la persona concreta è pensabile solo secondo il criterio della differenza, non dell’uguaglianza. Dico ‘persona’, ma non posso non intendere ‘persone’. La dicitura di ‘persona’ al singolare è tragicamente equivoca. Dico ‘persona’ in quanto la intendo distinta e differente da ogni altra e, al tempo stesso, intendo la sua relazione con gli altri non in quanto la persona ha relazioni ma in quanto è relazioni.
Non sembri strano, quindi, che ogni persona vada guardata sempre (anche) all’interno della sua rete di relazioni essenziali: i rapporti affettivi, la famiglia, la cultura, l’etnìa, l’appartenenza linguistica e simbolica, la storia. Ogni persona rappresenta, in questo senso, anche il suo mondo, che è parte della sua dignità.
Dalla persona è necessario quindi partire per individuare la tavola di valori necessaria a delimitare l’ambito di sviluppo proprio del danno esistenziale – avendo particolare riguardo al diritto costituzionale, alle sue interpretazioni e trasformazioni.
Infatti le grandi trasformazioni che il diritto costituzionale impone alla Costituzione "vivente" dipendono talvolta da grandi, sconvolgenti fatti storici che premono in modo irresistibile sulla giurisprudenza. È quanto accadde negli anni Trenta in America, quando la crisi travolgente dell’economia richiese un interventismo dello stato incompatibile col modello liberale che stava incorporato nella costituzione americana, e la Corte dovette inserire nelle maglie di questa il nuovo modello "sociale" (che del resto si era già affermato in altri ordinamenti). In altri casi, come ai nostri giorni, il lento evolvere della politica e della cultura esercita una influenza progressivamente forte sui giudici, e determina il graduale loro riallineamento su posizioni interpretative nuove.
In questo quadro, la teoria dell’ordinamento come tutto centrato sull’idea della “ragionevolezza” – oggi prevalente nella riflessione costituzionalistica – sembra auspicare che la giurisprudenza prenda atto dei principi generali iscritti nella nostra Carta così come sono e li collochi in cima, attribuendo contemporaneamente importanza minore alle disposizioni specifiche e specificatrici che nei vari articoli li accompagnano. I principi non dovrebbero peraltro disporsi in una qualche ragionata gerarchia né essere concepiti come un sistema statico e chiuso, bensì come una serie di grandi fonti di ispirazione da cui attingere spunti per la soluzione delle questioni di costituzionalità, in un processo aperto di continua sperimentazione. Semmai, dato il carattere aperto del sistema, una preferenza, in caso di concorrenza tra principi, dovrebbe darsi ai principi che in varia maniera favoriscono il pluralismo nella società. [16]
La teoria della Costituzione come “cornice” rivaluta in particolare la autonomia e il ruolo dei Poteri politici (Governo e Parlamento) nel quadro della divisione dei poteri rispetto alla posizione che assegna loro sia la teoria della Costituzione come “progetto dettagliato di società giusta” sia la teoria dell’imperativo generale della “ragionevolezza”. La legislazione (che il Governo predispone e il Parlamento approva) finisce per essere, per lo meno nelle sue linee fondamentali, nel quadro di quelle teorie, una ricerca delle migliori soluzioni dettate implicitamente dalla Costituzione per far fronte (in modo “giusto” o “ragionevole”) ai problemi principali della vita sociale ed una attuazione, attraverso i precetti specifici della legge, di quella implicita volontà costituzionale. Il tutto sotto la sorveglianza generale di un sindacato di costituzionalità che controlla la “ragionevolezza” delle soluzioni legislative prescelte. [17]
Così, in sintesi, se il diritto giurisprudenziale costituzionale definisce il “nucleo essenziale” intangibile dei valori e principi costituzionali, al di là di quel nucleo, il regolamento concreto delle libertà è rimesso alla legge ordinaria, alla quale spetta, sul terreno del diritto penale, del diritto civile, del diritto processuale, del diritto amministrativo, determinare la specifica, particolare portata di ciascuna di tali libertà, in rapporto alle concorrenti esigenze dell’ordine pubblico, dei diritti altrui, di ogni altro possibile bene a rilevanza costituzionale.
Alla luce di quanto detto è corretto individuare nel nucleo duro della Costituzione, in particolare ricorrendo all’elaborazione relativa all’art. 2 Cost, la tavola dei valori propri della persona ove trarre gli interessi costituzionalmente rilevanti la cui lesione determina l’insorgere del c.d. danno esistenziale.
 
CONCLUSIONI
 
La parola definitiva passa ora alla Corte, ma è indubbio che l’introduzione della figura del danno esistenziale porta con sé almeno tre effetti positivi nel sistema della responsabilità civile.
Innanzi tutto, essa assolve ad una funzione descrittiva del danno così da consentire l’individuazione precisa delle ricadute negative dell’illecito all’interno della sfera giuridica della vittima.
In secondo luogo, il danno esistenziale assolve ad una funzione fondativa. All’interno della macro-categoria del danno non patrimoniale, la richiesta di risarcimento di danno esistenziale , obbliga il pratico (il giudice e l’avvocato) a selezionare le compromissioni della sfera giuridica della vittima diverse dalle ripercussioni di carattere psico-fisico meritevoli di una tutela risarcitoria, alla luce del principio personalistico cui è improntato il sistema.
Infine, il danno esistenziale come più volte si è ricordato svolge una funzione aggregatrice delle diverse fattispecie di danno alla persona a prescindere dalla loro rilevanza sul piano medico così da: 1) consentire l’individuazione per le stesse di uno statuto unitario; 2) evitare la duplicazione di poste risarcitorie; 3) far cessare il deprecabile fenomeno della creazione di nuove voci di danno , che non giova all’omogeneità delle decisioni giudiziali.
 
 
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Stefano Rossi Avvocato in Bergamo – Studio legale Galante
[1] L. Pace, Il danno esistenziale: una battuta d’arresto ?, in Giust.civ., 2007, 2,380; per la scuola triestina se le conseguenze esistenziali di segno negativo derivano dalla lesione dell’integrità psicofisica, allora vanno convogliate nel « danno esistenziale -biologico»; se, invece, non discendono dalla menomazione della salute ma dalla violazione di posizioni d’altro genere (onore, ambiente, privacy ecc.), allora vanno collocate entro il « danno esistenziale non biologico». Il « danno esistenziale », secondo questa ricostruzione, assumerebbe la veste di supercategoria in un nuovo modello risarcitorio in cui il danno biologico altro non è se non «un sottotipo o un emisfero del danno esistenziale ». Nella scuola triestina il « danno esistenziale » è venuto ad assumere contorni ben precisi: esso, riferendosi alle alterazioni della dimensione «esterna» del danneggiato, si distingueva nettamente dal « danno morale» che, invece, riguardava il «dentro» ed ogni eventuale pregiudizio sulla serenità psichica che non rientrasse nel « danno biologico». Tra gli scritti principali in materia, cfr. Cendon , Esistere o non esistere, in Resp. civ. prev., 2000, 1251-1333; Cendon , Ziviz, Il risarcimento del danno esistenziale , Milano 2003, 65-71, 317-323; Ziviz, Continua il cammino del danno esistenziale , in Resp. civ. prev., 2000, 938 s.; Cendon , Ziviz, Vincitori e vinti ([…] dopo la sentenza n. 233 del 2003 della Corte costituzionale), in www.dannoallapersona.it. L’approccio torinese (che ha come principale esponente Monateri), al contrario, ritiene che il danno esistenziale si affiancherebbe al danno biologico fino a poter riguardare qualsiasi pregiudizio non economico, comprese eventuali ripercussioni di ordine psichico che non avessero raggiunto la soglia della malattia. L’importante, secondo l’impostazione torinese, è che si riconosca l’esigenza di reagire a un’aggressione ingiusta, produttrice di un mutamento in negativo dei valori dell’individuo. In altri termini, il danno esistenziale sarebbe una sorta di danno non patrimoniale che, liberato dai limiti tradizionali di cui all’art. 2059 c.c., si riferisse ai diversi peggioramenti della qualità della vita conseguenti a un evento di danno, compresi i turbamenti psichici transeunti. Il danno esistenziale si distingueva quindi dal danno morale da reato subito, non già in funzione dei suoi contenuti naturalistici, bensì, perché diversi erano i riferimenti giuridici che li determinavano: mentre il danno esistenziale riguarda le diverse alterazioni negative che il danneggiato abbia patito sia sul fronte del «fare» che sul versante del «sentire», a causa della lesione ingiusta del suo interesse, il danno morale da reato subito è strettamente connesso al tipo di condotta tenuta dal danneggiante, tanto da essere collegato, sia pure in astratto, al concetto di «sanzione penale». Tra gli scritti principali in materia, cfr. Monateri, Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale , in Danno resp., 1999, 5; Id., La responsabilità civile, Torino 1998. La categoria del danno esistenziale fu avversata fin dai suoi albori dalla scuola pisana (avente il suo principale punto di riferimento in Busnelli). L’alternativa proposta era sostanzialmente quella della riaffermazione del «doppio binario»: in primis il danno biologico sarebbe dovuto rimanere nell’art. 2043 c.c., in quanto danno patrimoniale; in secondo luogo, i danni non patrimoniali, compreso il danno esistenziale come mera categoria descrittiva, racchiusi entro un nuovo art. 2059 c.c., sarebbero stati soggetti a un requisito inedito, quello della «gravità dell’offesa» che andrebbe apprezzata sia dal punto di vista oggettivo, quale fatto materiale illecito col suo evento lesivo, sia dal punto di vista soggettivo, quale intensità del dolo e della colpa. In questo quadro, quindi, il danno esistenziale così come il danno morale sarebbe stato risarcibile solo allorquando fosse individuabile un’offesa seria e di un certo spessore. Tra gli scritti principali in materia, cfr. Busnelli, Interessi della persona e risarcimento del danno , in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, 4 ss.; Id., Chiaroscuri d’estate. La Corte di cassazione ed il danno alla persona, 2003, 826 ss.; Id., Il danno alla persona al giro di boa, in Danno resp., 2003, 270 ss.
[2] P. Campanile, L’autonomia ontologica del danno esistenziale, in Giust.civ., 2007, 6, 1427; senza pretesa di completezza: Bilotta, Il danno esistenziale: l’isola che non c’era, in Danno resp., 2001, 393; Rago, Il danno esistenziale, ivi, 2002, 329; Cassano, Danno non patrimoniale. Il danno alla p.a. come danno esistenziale?, ivi, 2001, 1191; Monateri, Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, ivi, 1999, 5. In senso contrario in particolare, Ponzanelli, Sei ragioni per escludere il risarcimento del danno esistenziale, in Danno resp., 2000, 693; Critica del danno esistenziale a cura di Ponzanelli, Padova 2003; Zeno-Zencovich, Law &Comics: Paperon de’ Paperoni, Gatto Silvestro, Bugs Bunny, Wile Coyote e la responsabilità civile, in Danno resp., 1999, 356; Roppo, La responsabilità civile e l’anima, ivi, 2002, 100; Rossetti, Danno esistenziale: adesione, iconoclastia od epoché, ivi, 211.
[3] M. Meucci, Il danno esistenziale nel rapporto di lavoro, Riv.it.dir.lav., 3, 2004.
[4] P. Ziviz, Le relazioni pericolose : i rapporti tra danno biologico e danno esistenziale, in Resp.civ e prev., 2007, 4, 790.
[5] Ponzanelli, Gli «esistenzialisti» dopo la svolta del 2003 e la sentenza della Cassazione penale sul caso Barillà, in Danno resp., 2004, 966. Per un’analisi dell’impatto delle decisioni in esame e di C. cost. 11 luglio 2003 n. 233, cit. sul dibattito inerente al danno esistenziale, cfr. Ziviz, Bilotta, Danno esistenziale: forma e sostanza, in Resp. civ. prev., 2004, 1299.
[6] Bonanni Caione, Natura e fondamento della risarcibilità della lesione esistenziale, in Persona e danno, Milano, 2004, 2065 ss. Si osserva, fra l’altro, che l’operazione «si è risolta in una omologazione dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 2043, con sostanziale abrogazione del primo strumento, che rimane esclusivamente a parziale consolazione di quanti continuano a ritenere possibile conservare la consueta ottica bipolare nella ricostruzione della nozione di danno alla persona».
[7] Navarretta, Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali, in Resp. civ. prev., 2004, 3.
[8] L’autonomia ontologica del danno morale costituisce ius receptum: cfr. Cass., sez. un., 21 febbraio 2002 n. 2515 (in Resp.civ e Prev., 2002, I, 567, con nota di Giacalone, Compromissione dell’ambiente e danno morale per turbamento psichico; in Riv. civ. prev., 2002, 384, con nota di Feola, Il prezzo dell’inquietudine: il caso Seveso torna in Cassazione; in Danno resp., 2002, 499 ss.
[9] La Consulta delinea chiaramente e senza equivoci il nuovo sistema risarcitorio affermando "che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 c.c., si identificherebbe col danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827, 8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione del norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti la persona. E dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, dell’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno, spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona". Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, con commento, ex plurimis di Ziviz, Il nuovo volto dell’art. 2059 c.c., in questa Rivista, 2003, 1036; Navarretta, La Corte Costituzionale e il danno alla persona "in fieri", in Foro it., 2003, 2272; Bona, Il danno esistenziale bussa alla porta e la Corte Costituzionale apre (verso il "nuovo" art. 2059 c.c.); Cricenti, Una diversa lettura dell’art. 2059 c.c.; Ponzanelli, La Corte costituzionale si allinea con la Corte di cassazione; Procida,Mirabelli,DiLauro, Il sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 233/03, tutte in Danno resp., 2003.
[10] Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546, in Resp.civ e Prev., 2006, 1439, con nota di Ziviz.
[11] In Foro it., 2001, I, 187, con nota di D’Adda, Il cosiddetto danno esistenziale e la prova del pregiudizio; in Resp. civ. prev., 2000, 923, con nota di Ziviz, Continua il cammino del danno esistenziale ; in Danno resp., 2000, 835, con note di Monateri, «Alle soglie»: la prima vittoria in Cassazione del danno esistenziale , e di Ponzanelli, Attenzione: non è danno esistenziale , ma vera e propria pena privata.
[12] A. Mascia, La cristallizzazione del danno esistenziale nel diritto vivente, in Giust.civ., 2007, 6, 1469.
[13] C. cost. 14 luglio 1986 n. 184, in Foro it., 1986, I, 2976, secondo la quale la «Costituzione, garantendo principalmente valori personali, svela che l’art. 2043 c.c. va posto soprattutto in correlazione agli articoli della Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto, va letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell’illecito. L’art. 2043 c.c., correlato all’art. 32 cost., va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento […] di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana».
[14] Cass. 4 ottobre 2005 n. 19354, in Diritto e giustizia, 2005, n. 46, 16 ss., con nota di Di Marzio, Danno esistenziale , ancora contrasti nonostante il «conforto» costituzionale (la Suprema Corte lo ammette nei fatti ma lo nega in teoria).
[15] P.Cendon , Esistere o non esistere, in Persona e danno a cura di Cendon , Milano 2004, 1726.
[16] G. Zabrebelsky, Il diritto mite. Legge, diritti e giustizia, Einaudi, 1992.
[17] G. Bognetti, Teorie della Costituzione e diritto giurisprudenziale. Relazione al Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2001.
[18] Bilotta, Il prisma del danno patrimoniale, in Resp.civ e Prev., 2005, 4-5.
 
 

Rossi Stefano

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