Il danno civilistico rappresenta il pregiudizio subito da un soggetto in conseguenza di un fatto illecito o di un inadempimento contrattuale, ed è il presupposto per ottenere un risarcimento nel sistema della responsabilità civile. La disciplina del danno si fonda sul principio generale di cui all’articolo 2043 del Codice Civile, che sancisce l’obbligo di risarcire il danno ingiusto causato ad altri.
Tuttavia, il concetto di danno si è evoluto nel tempo, con una distinzione fondamentale tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, a cui si aggiungono ulteriori categorie elaborate dalla giurisprudenza. Il risarcimento non ha solo una funzione riparatoria, ma anche deterrente, in quanto mira a prevenire comportamenti illeciti e a tutelare i diritti dei cittadini.
Indice
1. Tipologie di danno civilistico
Il danno civilistico si distingue in due grandi categorie:
- Danno patrimoniale – È il pregiudizio di natura economica subito dal soggetto danneggiato. Si suddivide ulteriormente in:
- Danno emergente: la perdita economica subita (es. costi di riparazione di un bene danneggiato).
- Lucro cessante: il mancato guadagno conseguente al danno subito (es. perdita di reddito per un professionista a causa di un incidente).
- Danno non patrimoniale – Comprende i pregiudizi che non hanno un’immediata quantificazione economica, ma incidono sulla persona. Questa categoria comprende:
- Danno biologico: la lesione dell’integrità psico-fisica della persona, accertata medico-legalmente.
- Danno morale: la sofferenza interiore subita dal danneggiato a causa del fatto illecito.
- Danno esistenziale: l’alterazione delle abitudini di vita e della personalità del soggetto danneggiato.
La distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale è essenziale nella pratica giuridica, poiché le modalità di prova e quantificazione sono differenti.
2. Principi del risarcimento del danno
Il sistema civilistico italiano prevede alcuni principi cardine nella valutazione e liquidazione del danno:
- Principio della integralità del risarcimento – Il risarcimento deve coprire interamente il danno subito, senza determinare un arricchimento ingiustificato per il danneggiato.
- Principio della personalizzazione del danno – Il giudice deve tener conto delle specifiche circostanze del caso concreto per adeguare il risarcimento alla reale sofferenza o perdita subita.
- Principio della causalità – Il danno deve essere la conseguenza diretta e immediata dell’illecito o dell’inadempimento, secondo l’articolo 1223 del Codice Civile.
- Principio della prova – Spetta al danneggiato dimostrare l’esistenza e l’entità del danno subito.
La giurisprudenza ha inoltre sviluppato criteri di liquidazione equitativa, soprattutto per il danno non patrimoniale, in assenza di parametri certi per la quantificazione.
3. Danno contrattuale ed extracontrattuale
Un’ulteriore distinzione riguarda la fonte del danno, che può derivare da un inadempimento contrattuale o da un fatto illecito extracontrattuale:
- Danno contrattuale – Si verifica quando una parte non adempie correttamente a un’obbligazione assunta con un contratto. L’articolo 1218 del Codice Civile stabilisce che il debitore è responsabile per l’inadempimento, salvo prova contraria. Il risarcimento copre sia il danno emergente che il lucro cessante.
- Danno extracontrattuale – Si verifica in assenza di un rapporto contrattuale tra le parti ed è disciplinato dall’articolo 2043 del Codice Civile. Il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno subito.
La differenza principale tra le due tipologie riguarda l’onere della prova: nel danno contrattuale è il debitore a dover dimostrare l’assenza di colpa, mentre nel danno extracontrattuale è il danneggiato a dover dimostrare l’illecito subito.
4. Giurisprudenza e applicazioni pratiche
Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha affinato i criteri di risarcibilità del danno civilistico. Alcune pronunce significative:
- Cass. Civ., Sez. Unite, n. 26972/2008 – Ha riconosciuto la distinzione tra danno biologico, morale ed esistenziale, chiarendo che il danno non patrimoniale non è ristretto alle ipotesi di reato, ma può derivare da qualsiasi lesione ingiusta di diritti fondamentali.
- Cass. Civ., Sez. III, n. 7513/2018 – Ha confermato il principio per cui il danno non patrimoniale deve essere risarcito in modo unitario, evitando duplicazioni.
- Cass. Civ., Sez. III, n. 21939/2020 – Ha ribadito l’obbligo di prova rigorosa per la liquidazione del danno patrimoniale, in particolare per il lucro cessante.
Le applicazioni del danno civilistico riguardano molteplici ambiti, dalla responsabilità medica ai danni da circolazione stradale, fino ai danni da violazione della privacy e ai danni ambientali.
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