Il danno all’immagine risentito da un Consorzio pubblico a seguito di concussione, corruzione, truffa e falso in atto pubblico, dall’intervenuto pagamento di tangenti per un valore complessivo di circa mezzo miliardo di lire, nonché dalla diffusione a mez

Lazzini Sonia 23/11/06
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Sentenza n. 677/2006 del 28 luglio 2006 – Sezione giurisdizionale per la regione Liguria 
 
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Sentenza n. 677/2006 del 28 luglio 2006 – Sezione giurisdizionale per la regione Liguria – Consorzio Autonomo del Porto di Genova – Dipendenti – Danno erariale per illeciti commessi nell’esecuzione di un appalto di opere pubbliche – Danno all’immagine – Sussistenza 
 
 * A cura dell’Ufficio Stampa della Corte dei Conti
 
 
 
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
 
Presidente: *********** – Relatore: ***********
 
FATTO
Il Procuratore Regionale, con atto di citazione depositato in data 27 settembre 2005, regolarmente notificato, previa rituale contestazione degli addebiti, ai sensi dell’ art. 5, comma 1, del decreto legge 15 novembre 1993, n° 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n° 19, ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte i signori S. P. e P. S., dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, per sentirli condannare al risarcimento in favore dell’Autorità Portuale di Genova
 
il primo, della somma di euro 227.880,75 (duecentoventisettemilaottocentoottanta/75), di cui euro 23.611,37 in concorso con il secondo (ai fini del rapporto interno lo S. è chiamato a rispondere nella misura dell’ 80% di tale somma, pari a euro 18.889,10);
 
il secondo, della somma di euro 23.611,37 (ventitremilaseicento-undici/37) in concorso con S. P. (ai fini del rapporto interno il P. è chiamato a rispondere del 20% di tale somma, pari a euro 4.722,27), oltre, per tutti, a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alle spese di giudizio.
 
Espone il requirente che gli illeciti oggetto del presente giudizio vennero commessi in occasione dell’ esecuzione di un appalto di opere pubbliche (realizzazione di fabbricati, infrastrutture di servizio, pavimentazione di strade e piazzali nel bacino portuale di Voltri) affidato dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova all’ impresa Omissis. S.p.A., avente sede in Milano, con contratto in data 31.07.1989. Per tali opere l’incarico della direzione dei lavori, inizialmente affidato alla società OMISSIS, venne attribuito – successivamente al 10.09.1990 – all’ Ing. S. P., dipendente del C.A.P., coadiuvato – oltrechè da altro tecnico – dal Geom. P. S., anch’ egli dipendente del C.A.P., con funzioni, tra l’ altro, di assistenza nel controllo dei lavori e di tenuta del “libretto delle misure”.
 
Nel corso dei lavori l’ Ing. S. costrinse o indusse la società appaltatrice a consegnargli nel periodo compreso fra i primi mesi del 1991 e l’agosto 1993 la somma di circa lire 200‑220.000.000 e nel mese di marzo 1994 la somma di lire 10.000.000, il tutto in contanti.
 
Il medesimo, inoltre, inducendo a concorrere nell’illecito anche il Geom. P., convenne con l’ appaltatore che questi in cambio di prestazioni non eseguite (venne fatta figurare trattata con rullatura e spianatura una superficie più estesa di quella effettivamente oggetto di tale lavorazione per un maggiore importo contabilizzato di lire 139.263.797 al lordo del ribasso d’ asta) acquistasse attrezzature informatiche per uffici del C.A.P. e altri beni per uso personale dello S..
 
In relazione ai fatti sopra descritti, con sentenza n. 271 in data 16.04.1996, divenuta irrevocabile il 07.05.1996, il G.I.P. presso il Tribunale di Genova ha applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a S. P. la pena complessiva di anni due di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena, per vari reati, ed in particolare:
 
·1) per il reato di concussione continuata, perché, abusando dei poteri connessi all’incarico di Direttore dei lavori del cosiddetto “cantiere B.”, all’interno dell’area del costruendo Porto di Voltri, costringeva o induceva indebitamente il procuratore della “Omissis. S.p.A.”, C. M., e l’amministratore unico della medesima società appaltatrice, B. G., a consegnargli nel periodo compreso fra i primi mesi del 1991 e l’agosto 1993 la somma di circa lire 200 – 220.000.000 in contanti e nel mese di marzo 1994 la somma di lire 10.000.000, nonché ad acquistare materiale elettronico dalla società Omissis Elettronica per un valore pari a lire 65.500.000 + IVA e dalla società Xxx & ********* per un valore di lire 118.760.000 + IVA;
 
·2) per concorso nei reati continuati e aggravati di falso in atto pubblico e di truffa per aver formato, in concorso con P. S. e con altri, il libretto delle misure n. 3, il registro di contabilità n. 1, il sommario del registro di contabilità e lo stato d’avanzamento n. 6, relativi alle opere della perizia PV 68/variante generale – Lotto 7/G ed il certificato n. 6 per il pagamento della 6^ rata all’impresa B., attestando falsamente il compimento di lavori di spianamento e rullatura in realtà non effettuati ed inducendo in errore gli uffici del C.A.P. competenti al pagamento dell’impresa B. con danno di lire 138.000.000;
 
·3) per il reato di corruzione per aver ricevuto da ***** della ditta Omissis S.r.l. apparecchiature elettroniche, acquistate presso la ditta Xxx, del valore di complessive lire 83.894.000 + IVA, quale prezzo per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, cioè per favorire la scelta della ditta Omissis come subappaltatrice della B..
 
Inoltre, con sentenza n. 756/96 in data 18.07.1996, irrevocabile il 19.10.1996, il G.I.P. presso il Tribunale di Genova ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a P. S. la pena complessiva di mesi sei di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena, per concorso nei reati continuati e aggravati di falso in atto pubblico e di truffa per avere, in concorso con altri, fra i quali l’Ing. S. P., per i medesimi fatti di cui al capo 2 della surriferita sentenza n. 271 del 1996.
 
In citazione il requirente sostiene che gli illeciti comportamenti sopra descritti hanno cagionato all’Autorità Portuale di Genova un danno patrimoniale di euro 23.611,37 (ventitremilaseicentoundici/37), corrispondenti a lire 45.717.982,80, oltre a rivalutazione e interessi, a causa del prezzo pagato dal C.A.P. per lavori di spianamento e rullatura in realtà non effettuati dall’impresa B., di cui debbono rispondere, in considerazione del diverso apporto causale, l’Ing. S. nella misura dell’80 per cento ed il geom. P. nella misura del 20 per cento (nei rapporti interni) ed entrambi in solido fra loro per l’intero, trattandosi di responsabilità contestata a titolo di dolo.
 
Il suindicato danno patrimoniale e stato rideterminato in euro 23.611,37 – da euro 71.271,05 contestate in sede di invito a dedurre – a seguito delle osservazioni svolte dai convenuti nelle deduzioni e nel corso della richiesta audizione.
 
Lo S. deve inoltre rispondere del danno non patrimoniale di euro 204.269,38, corrispondenti a lire 395.502.670, oltre a rivalutazione e interessi, per il detrimento causato all’ immagine dell’ Ente di appartenenza in seguito al grave discredito ingenerato nella pubblica opinione dalla conoscenza dei fatti delittuosi in questione, danno determinato nell’ ammontare corrispondente al valore delle “tangenti” percepite dal medesimo in denaro e beni di uso personale.
 
Precisa a quest’ultimo riguardo il requirente che “l’ammontare complessivo di lire 395.520.670 è costituito da tangenti in denaro per l’ importo di lire 230.000.000 e beni ottenuti per uso personale per l’ importo di lire 165.520.670 (materiale elettronico di cui alle fatture della ditta Xxx n. 8 del 28.01.1992 e n. 37 del 30.03.1992 per complessive lire 99.833.860 e di cui alla fattura della ditta Xxx n. 695 del 16.06.1992 per la parte relativa alle fatture della ditta Xxx n. 636/92 del 09.05.1992 di lire 21.633.010 e della ditta Xxx n. 64 del 29.05.1992 di lire 44.053.800)”.
 
A supporto delle richieste di condanna il Procuratore regionale ha depositato, oltre alle sentenze penali emesse nei confronti dei convenuti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. , gli atti del procedimento penale rilevanti, tra cui le dichiarazioni ammissive e le chiamate in correità degli stessi convenuti, di cui ha riportato in citazione ampi stralci.
 
In particolare ha prodotto:
 
dichiarazioni rese da S. al p.m. penale in date 22.04.1994, 27.04.1994 e 02.05.1994;
 
dichiarazioni rese da P. S. alla P.G. in date 16.06.1994 e 02.05.1995;
 
dichiarazioni rese da B. G. al p.m. penale in data 21.06.1994, da C. M. al p.m. penale in data 02.06.1994; da ***** (amministratore delegato della società OMISSIS) alla P.G. in data 04.08.1994, da B. G. nel corso dell’ udienza dibattimentale del 14.01.1997 e nella nota rubricata alle pagine da n. 67 a n. 71 degli atti di cui al pp. n. 2370/94/21, da C. G. alla P.G. in data 28.07.1994, da C. L. alla P.G. in data 02.08.1994 e all’udienza dibattimentale del 14.01.1997, da G. M. alla P.G. in data 02.08.1994, da ***** all’ udienza dibattimentale del 14.01.1997.
 
Infine, il Procuratore regionale ha svolto in citazione alcune considerazioni volte a contrastare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dallo S., in sede di controdeduzioni all’invito a dedurre, con riferimento alla natura di ente pubblico economico del C.A.P. di Genova, di cui il convenuto era all’epoca dipendente.
 
Sul punto, premesso che fra i compiti del Consorzio, al punto 2 del secondo comma dell’ art. 1 della legge istitutiva (R.D. 16 gennaio 1936, n. 801), vi è l’ “esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie”, sostiene il requirente che l’opera pubblica in questione, la quale rientra nelle opere per l’ampliamento del porto nella zona di Voltri, da attuarsi, ai sensi della legge 20 dicembre 1967, n. 1251, ad opera del Consorzio, è riconducibile non ad una “scelta imprenditoriale” del Consorzio, ma all’adempimento di un preciso obbligo di legge, stabilito nell’ interesse pubblico generale.
 
E’, pertanto, indubitabile che l’esecuzione dei lavori in questione sia rientrata per il C.A.P. nell’esercizio di pubbliche funzioni con connesso esercizio di poteri autoritativi, condizione alla quale la Suprema Corte di Cassazione subordinava – fino ad un recente passato – il riconoscimento della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sul danno arrecato nell’ esercizio delle loro attribuzioni da amministratori e dipendenti degli enti pubblici economici.
 
Tale orientamento restrittivo della Suprema Corte, sottolinea il requirente, è stato peraltro recentemente superato dalle Sezioni Unite che, con l’ ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003, seguita da altre decisioni conformi (da ultimo ord. 10973 in data 21.04.05 – 25.05.05), hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa relativamente ai dipendenti di enti pubblici economici, a far data dall’entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
Nella specie, dunque, la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei convenuti sussisterebbe anche sotto tale ulteriore profilo, in quanto la condotta illecita dello S. per le modalità, con cui si è svolta, sarebbe da considerare un unicum – e, quindi, essendosi dispiegata fino al marzo 1994 (percezione dell’ ultima trance della tangente), da ricondurre interamente sotto il vigore delle legge n. 20/94.
 
In data 24 maggio 2005 si è costituito l’Avv.***************i per ****..
 
Il difensore eccepisce quanto segue.
 
1) Inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, in ordine ai fatti antecedenti all’entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
Sul punto, anzitutto, contesta che l’attribuzione al C.A.P. del compito di realizzare opere pubbliche applicando la normativa sui lavori pubblici rilevi al fine di affermare la giurisdizione contabile per i comportamenti dannosi antecedenti alla legge n. 20/1994, in quanto la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche non costituisce esercizio di pubblico potere.
 
Parimenti infondata sarebbe la pretesa del Procuratore regionale di ricondurre, in considerazione dell’episodio verificatosi nel marzo 1994, anche i fatti precedenti sotto la giurisdizione contabile, ai sensi della legge 20/94, perché il comportamento di S. costituirebbe un unicum.
 
Il principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.) renderebbe irrilevanti le modifiche legislative sopravvenute alla proposizione della domanda, che privano il giudice adito della giurisdizione.
 
Il predetto principio non può però essere invocato al contrario, per affermare la giurisdizione dei giudice che ne era inizialmente privo.
 
In coerenza con tali principi, la Corte di cassazione ha stabilito che le pretese collocate a cavallo della data in cui la materia è passata dall’una all’altra giurisdizione devono ritenersi rispettivamente attribuite a entrambe le giurisdizioni ratione temporis (v. Cass. civ., SS.UU., 29.12.2004, n. 24073), e non già al giudice diventato successivamente competente.
 
Nel caso di specie, quindi, il giudice ordinario sarebbe competente a conoscere delle pretese risarcitorie del C.A.P. per eventi antecedenti al gennaio 1994, mentre il giudice contabile sarebbe competente a conoscere se mai esclusivamente degli eventi successivi.
 
2) La prescrizione, essendo oggetto del giudizio fatti risalenti nel tempo.
 
3) Inammissibilità della contestazione relativa alla fattura Xxx n. 64 in data 29.5.1992 di lire 44.053.800 per omessa contestazione della stessa in sede di invito.
 
4) Infondatezza della domanda di risarcimento del danno per le contabilizzazioni di lavori di spianamento e rullatura, sulla base della relazione di accompagnamento al Conto Finale che dichiara un credito dell’Amministrazione di Lire 45.717.982,80.
 
Sostiene il difensore che non è sufficiente esporre un credito per differenza fra pagamenti e lavori effettivamente eseguiti, dal momento che l’amministrazione ha avuto modo di accorgersi del problema prima della chiusura dei conti e agio di soddisfare il proprio credito con gli strumenti contrattuali.
 
5) Inaccoglibilità della domanda di risarcimento del danno sotto il profilo della percezione di dazioni in natura, perché non provata nel quantum.
 
Il Procuratore regionale non ha provato quali delle dazioni in natura, riconducibili ai comportamenti delittuosi contestati al proprio difeso, siano state destinate all’ufficio tecnico dei C.A.P. (computer, stampanti ed altro materiale elettronico) e quali a vantaggio personale.
 
Non possono essere, infatti, addebitate allo S. le forniture acquisite dall’Ufficio, da cui l’Amministrazione avrebbe tratto un indubbio vantaggio.
 
Chiede, in via istruttoria, di essere ammesso a provare per testi, deducendo specifici capitoli di prova, l’avvenuta acquisizione ed utilizzazione da parte della Direzione Tecnica del C.A.P. di Genova delle attrezzature alla stessa destinate.
 
6) Inaccoglibilità della domanda di condanna per danno all’immagine, per mancata prova del quantum del danno.
 
Il danno all’immagine non può essere presunto, ma deve essere provato, dando, fra l’altro, la dimostrazione che l’amministrazione ha sostenuto oneri finanziari, per restaurare la propria immagine scalfita dalla condotta illecita di dipendenti.
 
7) Infondatezza della domanda per gli importi che il convenuto ha restituito all’Erario sotto forma di imposte.
 
A seguito di avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, che ha considerato cespiti reddituali i proventi illeciti di cui trattasi, lo S. fra il 1997 ed il 2000 ha pagato all’erario la somma complessiva di Lire 163.572.000, importo che, ad avviso del deducente, essendo andato a beneficio dell’erario, inteso come “finanza pubblica allargata”, deve essere scomputato da ogni ipotetico danno.
 
Conclude chiedendo di:
 
I)            dare atto dei difetto di giurisdizione della Magistratura Contabile;
 
II)      accogliere la proposta eccezione di prescrizione;
 
III)            respingere la domanda risarcitoria per danni da maggiorate contabilizzazioni di lavori, perché non provata nell’an e nel quantum;
 
IV)            respingere la domanda risarcitoria per danno all’immagine perché non provata;
 
V)            in subordine, riquantificare il quantum previo accoglimento degli argomenti difensivi come sopra esposti.
 
In data 24 maggio 2005 si è costituito anche l’Avv. **************** per P. S..
 
Lo stesso, oltre a fare proprie le deduzioni svolte dallo S. nella propria comparsa di risposta sia in punto di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti che in punto di responsabilità, ha sottolineato il vantaggio che il Consorzio avrebbe tratto dalla utilizzazione del materiale informatico fornito dall’impresa B., il cui valore sarebbe superiore alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti del P..
 
Ha, pertanto, concluso chiedendo di respingere la domanda avanzata dalla Procura Regionale nei confronti di P. S. per insussistenza del danno contestato.
 
All’odierna udienza, gli avvocati ******* e ********, intervenendo in difesa, rispettivamente, dello S. e del P., hanno illustrato le argomentazione svolte nelle proprie difese scritte, insistendo, il primo, in particolare, sul difetto di giurisdizione di questa Corte, quanto meno con riferimento alle condotte poste in essere dal proprio assistito anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 20 del 1994.
 
L’Avv. ******** ha inoltre chiesto di rivedere la percentuale del danno attribuita al P., atteso che, sulla base delle stesse dichiarazioni rese in sede penale dallo S., il proprio assistito si è limitato ad eseguire le disposizioni da lui impartite.
 
Il Pubblico ministero, da parte sua, oltre a ribadire tutte le tesi accusatorie svolte nell’atto introduttivo del giudizio, ha controdedotto con riferimento all’eccezione di prescrizione, richiamando tutti gli atti interruttivi intervenuti nella vicenda.
 
Considerato in
 
 
 
DIRITTO
 
 
In via pregiudiziale va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dei convenuti con riferimento alla natura di ente pubblico economico del Consorzio.
 
Al riguardo occorre, anzitutto, premettere che, ai fini della determinazione della giurisdizione, non è rilevante il momento in cui sono state poste in essere le singole condotte, ma quello in cui si è prodotto il danno per l’Amministrazione (Cass ord. n. 10979 del 9 giugno 2004); ciò anche argomentando dall’art. 1 della legge n. 20 del 1994, che in tema di prescrizione fa riferimento al “fatto dannoso” ed al “danno”.
 
Alla luce di tale precisazione, nel caso in questione, la prima fattispecie di danno dedotta, cioè quella afferente il nocumento patrimoniale, si è verificata con la contabilizzazione dei lavori non eseguiti nello “stato finale” (artt. 1/7 e 1/8), compilato in contraddittorio con l’impresa in data 28.1.1994; solo in tale momento, infatti, il danno è divenuto certo ed attuale per il Consorzio (vedasi, peraltro, Corte conti, ****** n. 2/2003/QM, secondo cui il termine ultimo per la prescrizione va fissato al successivo momento del collaudo, il quale rende definitivi i rapporti derivanti dal contratto di appalto); la seconda fattispecie di danno, rappresentata dalla lesione dell’immagine dell’Amministrazione, si è perfezionata non nel momento in cui sono state percepite tangenti, come sostenuto dalla difesa, ma nel momento in cui la vicenda penale è stata divulgata.
 
Detto momento, il quale normalmente viene individuato dalla giurisprudenza nel “clamor fori” conseguente al rinvio a giudizio penale del responsabile, nella specie, sulla base degli articoli di stampa prodotti in giudizio, risulta essersi verificato in epoca successiva alla pubblicazione delle sentenze penali del 16.4.1996 e del 18 luglio 1996, di applicazione delle pene patteggiate nei confronti dello S. e del P. (Corte conti, Sez. II, 9 ottobre 2003, n. 285; Sez. III, 16 ottobre 2001, n. 274; Sez d’Appello Sicilia 9 marzo 2005, n. 161).
 
Trattandosi, dunque, in entrambi i casi, di fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994 n. 20, non è necessario accertare se la responsabilità contestata sia connessa all’esercizio di poteri autoritativi di natura pubblicistica, che, per costante giurisprudenza, implica da sempre l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità per danno erariale ad enti pubblici economici (Cfr. Cass. SS.UU. 16 novembre 1999, n. 781).
 
Ed infatti, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno recentemente stabilito che “sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa per fatti commessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, ultimo comma, della legge n. 20 del 1994, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici” (ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003. Cfr. ordinanze n. 3899 del 26 febbraio 2004, n. 10979 del 9 giugno 2004 e n. 10973del 21.4.2005).
 
La Suprema Corte di Cassazione è approdata a tale soluzione interpretativa comportante l’attribuzione generalizzata della giurisdizione alla Corte dei conti in materia di danno erariale ad enti pubblici economici, muovendo dalla evoluzione della nozione di Pubblica Amministrazione – secondo cui la stessa esplica attività amministrativa non solo quando svolge pubbliche funzioni ed esercita poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall’ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali, ancorché in forme privatistiche – e dal mutato quadro normativo di riferimento (in particolare, dall’art. 1, c. 1, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19, che ha istituito in tutte le regioni sezioni giurisdizionali della Corte dei conti; dall’art. 1, ult. comma, della l. 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639, secondo cui la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministratori ed enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, limitatamente, tuttavia, a fatti commessi successivamente alla data in vigore della presente legge, e dall’art. 7 della l. 27 marzo 2001 n. 97, secondo cui la sentenza penale di condanna nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, deve essere comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti al fine di promuovere l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato).
 
Ancora in via preliminare, la Sezione è chiamata a giudicare sull’eccezione di intervenuta prescrizione genericamente sollevata dalla difesa dello S..
 
L’eccezione è infondata.
 
Nella specie, per quanto concerne il danno patrimoniale, ricorrendo l’ipotesi del doloso occultamento di danno erariale, ai sensi dell’art. 1 comma 2° della legge n. 20 del 1994, ai fini dell’individuazione del “dies a quo”, dal quale far decorrere la prescrizione quinquennale, deve aversi riguardo al momento in cui con la sua scoperta è divenuto obiettivamente conoscibile il fatto dannoso; onde, questo va individuato nella data del 14 luglio 1995, in cui è stato chiesto dal P.M. penale il rinvio a giudizio degli odierni convenuti.
 
Per quanto concerne il danno da lesione all’immagine dell’Ente, tale momento deve invece essere spostato al 16 aprile 1996, data in cui, con la pronuncia della sentenza di applicazione della pena allo S., sono divenuti di pubblico dominio i fatti posti a fondamento del procedimento penale, così acquistando l’idoneità a ledere l’immagine e il prestigio del CAP, anche se, solo nel febbraio 1997, sulla base delle produzioni delle parti, risulta essersi infatti verificato, con la diffusione della notizia, il cd. “clamor fori”.
 
Considerato che il termine prescrizionale è stato interrotto da atti di costituzione in mora dell’Autorità Portuale di Genova, ricevuti da entrambi i convenuti in data 29 giugno 2000, e dagli inviti a dedurre della Procura, notificati il 10 giugno 2005 allo S. e il 13 giugno 2005 al P., nel febbraio 2006, in cui fu notificato ai medesimi l’atto di citazione, la prescrizione era ben lungi dal venire a maturazione; di conseguenza, l’eccezione va rigettata.
 
Passando al merito, con l’atto introduttivo del presente giudizio il requirente imputa innanzi tutto ai convenuti un danno patrimoniale di euro 23.611,37 (ventitremilaseicentoundici/37), pari a lire 45.717.982,80, corrispondente al prezzo pagato dal C.A.P. per lavori di spianamento e rullatura in realtà non effettuati dall’impresa B., chiamando a rispondere dello stesso, in considerazione del diverso apporto causale, l’Ing. S. nella misura dell’80 per cento ed il geom. P. nella misura del 20 per cento (nei rapporti interni) ed entrambi in solido fra loro per l’intero.
 
Il requirente imputa, inoltre, al solo S. un danno non patrimoniale di euro 204.269,38, corrispondenti a lire 395.502.670, per il detrimento causato all’ immagine dell’ Ente di appartenenza in seguito al grave discredito ingenerato nella pubblica opinione dalla conoscenza dei fatti delittuosi in questione, danno determinato nell’ammontare corrispondente al valore delle “tangenti” percepite dal medesimo in denaro e beni di uso personale.
 
La pretesa risarcitoria trae origine dagli episodi delittuosi oggetto del procedimento penale, definito, per quanto interessa in questa sede, con le due sentenze, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Genova ha applicato pene patteggiate ex art. 444 c.p.p. agli odierni convenuti S. (sent. n. 271 del 16.04.1996) e P. (sent. n. 756 del 18.07.1996); al primo, per i reati di concussione continuata, corruzione e ad entrambi per concorso nei reati continuati e aggravati di falso in atto pubblico e di truffa.
 
Risulta dagli atti del procedimento penale acquisiti al presente giudizio che l’ing. S., prima genericamente (interr. del 22.4.1994) e poi in termini dettagliati (interrogatori del 27.4.1994 e del 2.5.1995) riferì al P.M. che, quale Direttore dei lavori del cosiddetto “cantiere B.”, all’interno dell’area del costruendo Porto di Voltri, si era messo d’accordo con il procuratore della “Omissis. S.p.A.”, C. Marco, per rivedere il contratto originario, apportando una variante al progetto, che avrebbe comportato l’esecuzione di opere meno onerose, fermo restando l’originario prezzo pattuito.
 
Per tale interessamento – il progetto di variante fu successivamente approvato dagli organi competenti – l’ing. S. precisò nel corso dei diversi interrogatori, cui fu sottoposto, di avere concordato con il C. un compenso di lire 250 milioni e di avere ottenuto dallo stesso la somma complessiva di circa 220 milioni, in contanti e in più rate di importi diversi, da 10 a 20 milioni, nell’arco di oltre due anni fra il 1990 ed il 1992, oltre a 10 milioni verso fine febbraio/inizio marzo del 1994.
 
Lo stesso, relativamente ad un altro episodio, nell’interrogatorio del 27 aprile 1994, riferì: “L’ufficio tecnico del CAP si trovava sprovvisto di computer e mi misi d’accordo con C. perché B. comprasse dei computer e li fornisse al mio ufficio; andai da Xxx a Savona, persona che conosco, il quale ha comprato una macchina fotografica con obiettivo, un proiettore da dispositive Hasselblad, due pezzi presi da Xxx, il tutto per un valore di una sessantina di milioni e poi lo ha fatturato a B.. Tutte queste cose le ho tenute io. B. ha comprato dei computer, penso sempre da Xxx e li ha dati al mio ufficio del CAP. Il valore dei beni forniti da B. in questa occasione ammonta a circa 150 milioni, quelli di B. non sanno che io ho approfittato di questa loro fornitura per ottenere le cose che interessavano a me. Il relazione a questa fornitura di materiali al Cap, B. ha ottenuto una contropartita che concordai con C. (ne è informato anche il geom. S. P., allora mio dipendente): come ho detto prima, nella revisione del contratto originale B. doveva fare un riempimento ridotto (da 2 miliardi a 400 milioni, circa) e doveva comunque provvedere alla rullatura della zona delle strade; in realtà, B. ha fatto opere che valevano 100 milioni circa di meno, sia per il riempimento che per la rullatura. Io ho accettato che documentalmente risultassero come eseguiti i lavori di importo maggiore.”
 
Nel corso del medesimo interrogatorio, lo stesso confessò anche di aver ricevuto da ***** della ditta Omissis S.r.l. apparecchiature elettroniche, acquistate presso la ditta Xxx, del valore complessivo lire 99.833.860 al lordo IVA, come confermato dal F. (interrogatorio alla P.G. del 4.8.1994) per favorire la scelta della ditta Omissis come subappaltatrice della B..
 
Il P., da parte sua, nel corso delle indagini preliminari, dichiarò alla Polizia giudiziaria: “durante l’esecuzione dei lavori l’Ing. S. mi ha chiesto di far figurare sul “libretto delle misure” una quantità di “spianamento” e “rullatura” superiore a quanto effettivamente effettuate dalla B.. Le suddette quantità circa mq. 68.000, sono quelle indicate a pag. 1 del libretto delle misure n. 3. Il quantitativo segnato in più ha provocato una differenza inizialmente di circa 110.000.000, cifra che è sicuramente aumentata con le “revisioni di prezzo” successive, non so quantificare di quanto. Ricordo che l’Ing. S. mi disse che la suddetta operazione era dovuta al fatto che la società B. avrebbe fornito al Cap dei materiali per gli uffici, in particolare computers.”
 
Lo stesso P., successivamente, nell’interrogatorio davanti al P.M. in data 2.5.1995, nel tentativo di minimizzare la propria partecipazione all’illecito, precisò di essersi dichiarato indisponibile ad una prima richiesta dell’ing. S. di falsificare i registri di contabilità di cantiere e di avere provveduto al calcolo dei lavori di prima spianatura e di prima rullatura, senza averli visti effettuare, sulla base di precise direttive – contenenti l’indicazione del prezzo e della superficie trattata – impartite dall’ing. S., che il medesimo riteneva di non avere competenza per disattendere.
 
Dette dichiarazioni ammissive hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dal geometra C. nell’interrogatorio del 2.6.1994 e dal titolare dell’Impresa, B. G., nell’interrogatorio al P.M. penale in data 21.6.1994.
 
Inoltre ulteriori conferme di tutte o talune circostanze sono rinvenibili nella dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, da numerosi dipendenti della ditta B. e del CAP.
 
Sulla base di una autonoma valutazione degli atti acquisiti dal procedimento penale, risulta pertanto pienamente provata l’avvenuta illecita dazione a favore dello S. di 230 milioni in contanti e di beni in natura – solo in parte illecitamente destinati agli Uffici del CAP – di valore certamente superiore a quello di lire 165.520.670 contestato dalla Procura.
 
D’altra parte, i comportamenti delittuosi e l’avvenuta percezione di tangenti, ampiamente ammessa in sede penale dallo S., non risulta contestata dallo stesso neppure in questa sede.
 
Questo giudice ritiene che vi sia agli atti anche la prova evidente del concorso del P. nella commissione dei reati di truffa e falso per i quali ha patteggiato la pena.
 
Non può certamente valere ad escludere il suo concorso doloso nella commissione dei fatti a lui addebitati, la dichiarazione – al P.M. in data 2 maggio 1995 – di avere provveduto al calcolo dei lavori di prima spianatura e di prima rullatura, senza averli visti effettuare e non sapendo se fossero stati o meno eseguiti, sulla base di precise direttive impartite dall’ing. S..
 
Il P. ribadì infatti nella stessa occasione, dopo le più ampie ammissioni fatte davanti alla G. di F. il 16.6.1994, che era a conoscenza dell’intenzione dello S. di far acquistare dalla B. dei computers e di far recuperare a quest’ultima la spesa sostenuta, riconoscendole proprio quel tipo di lavori, che lui avrebbe dovuto far figurare fittiziamente, come poi in realtà avvenne.
 
Inoltre, l’addetto alla contabilità del cantiere della B., all’epoca già in pensione, sig. C. Lorenzo, in sede di indagini preliminari (verbale del 2 agosto 1994), dichiarò che, dopo avere rilevato difformità tra quanto da lui indicato sui prospetti usati per le misurazioni e quanto riportato sul SAL, ne parlò con il P., il quale, al contrario di altro dipendente del CAP, che aveva glissato sull’argomento, “fu invece più preciso portando a riferimento il discorso dei computers”.
 
Sulla base di tali elementi, non si ritiene pertanto che sussistano motivi per pervenire, anche con riferimento al P., ad un accertamento dei fatti diverso da quello compiuto dal giudice penale nella sentenza patteggiata dallo stesso, la quale implica pur sempre il riconoscimento del fatto reato e costituisce un indiscutibile elemento di prova che bene può essere utilizzato, anche in via esclusiva, dal giudice di merito per la formazione del proprio convincimento (Cass: civ., sez. I, 24/2/2004, 3626).
 
Dagli illeciti comportamenti dello S. e del P., come sopra accertati, è derivato al CAP un danno patrimoniale di euro 23.611,37 (ventitremilaseicentoundici/37), corrispondenti a lire 45.717.982,80, a causa del prezzo pagato dal C.A.P. di Genova per i lavori di spianamento e rullatura in realtà non effettuati dall’impresa B..
 
Detto danno risulta essere stato determinato correttamente nella somma risultante a credito dell’Amministrazione dalla relazione di accompagnamento al conto finale, al netto del ribasso d’asta e tenuto conto di quanto effettivamente corrisposto degli importi contabilizzati per lavori fittiziamente eseguiti.
 
In proposito sono prive di pregio le deduzioni dello S., il quale lamenta la mancanza di prova di tale voce di danno per non essersi tenuto conto della possibilità che l’Amministrazione, “corretta la contabilità prima del collaudo e dello svincolo delle cauzioni e garanzie, abbia potuto recuperare il proprio credito avvalendosi di tali strumenti”.
 
I fatti modificativi o estintivi di un diritto, che nella specie non viene negato nella sua genesi, non possono essere semplicemente allegati come presunzioni, ma, ai sensi dell’art. 2697 c.c., vanno provati da chi li eccepisce.
 
I convenuti debbono rispondere in solido di tale danno in quanto causalmente riconducibile alle loro condotte dolose, oltre che penalmente rilevanti per entrambi.
 
Quanto, invece, al riparto interno tra gli stessi, la Sezione, a parziale modifica della richiesta della Procura, ritiene che lo S. debba risponderne nella misura del 95 per cento del danno, come sopra accertato, ed il P. del 5 per cento.
 
Ritiene, infatti, il Collegio che l’apporto causale dato dal primo al riconoscimento a favore della ditta B. di lavori non effettivamente eseguiti sia stato, sotto ogni profilo, assolutamente prevalente e determinante: fu lo S. ad avere ideato ed attuato la truffa in danno del CAP; fu lo stesso, quale superiore gerarchico del P., ad avere impartito a quest’ultimo precise direttive in ordine alle operazioni da contabilizzare; risulta infine essere stato il medesimo il solo ad aver tratto vantaggio dagli illeciti commessi.
 
Passando, poi, alla richiesta del danno “non patrimoniale”, conseguente alla lesione dell’immagine ed alla perdita di prestigio della Pubblica Amministrazione, va sottolineato che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che il danno risarcibile, rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti, non è ravvisabile esclusivamente in una “diminuzione patrimoniale”, già verificatasi, ma comprende anche i maggiori costi che la pubblica amministrazione sia eventualmente chiamata a sopportare (Cass. Civ. SS.UU. sentenze n. 3970 del 1993, n. 5668 del 25.6.1997, n. 744 del 25.10.1999 e n. 98 del 4.4.2000).
 
Sulla base del riferito orientamento della Suprema Corte, deve, pertanto, essere respinta l’eccezione difensiva circa la mancanza di prova di tale voce di danno per non essere stati provati gli esborsi in concreto effettuati dall’Amministrazione al fine di ripristinare la propria immagine. In tal senso, appare peraltro consolidata la giurisprudenza della Corte dei conti, la quale, in materia di danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, ha evidenziato che non vanno considerati esclusivamente i costi sostenuti ma anche quelli futuri ed eventuali, senza che sia necessario fornire la prova concreta delle spese effettuate (tra le tante: Sez. Giurisd. Piemonte n. 935 e 937/2000; Sez. Terza Giurisd. d’Appello n. 279-A/2001; Sez. Prima Giurisd. d’Appello n. 16-A e 48-A/2002).
 
D’altra parte, non sembra possa dubitarsi che qualsiasi danno inferto ad un bene, sia esso materiale sia immateriale, abbia carattere di certezza, concretezza ed attualità anche se non prontamente riparato o ripristinato (Corte Conti, Sez. Giurisd. Liguria n. 164/R del 28 aprile 2000).
 
Per la stessa giurisprudenza civile è, peraltro, pacifico che la parte danneggiata non ha neppure l’obbligo di impiegare la somma avuta a titolo di risarcimento per effettuare le riparazioni necessarie (Cass. Civ., Sez. III, n. 2402 del 4.3.1998).
 
Inoltre, in tema di danno c.d. “non patrimoniale” relativo alla lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza più recente della Corte dei conti ha precisato che il danno all’immagine ed al prestigio – nozione originariamente elaborata dal giudice civile con riferimento alla sfera giuridica della persona fisica e successivamente estesa alla persona giuridica privata ed ancor più alla persona giuridica pubblica – consiste nella lesione di beni immateriali inidonei a costituire oggetto di scambio e privi di valore di mercato, ma economicamente valutabili (Corte Conti, Sez. giurisd. Umbria 8.6.2001, n. 98; Sez. II d’appello n. 338/A del 6 novembre 2000; Sez. I n. 131/98/A del 12.5.1998).
 
L’evento dannoso, si afferma, “non è più esclusivamente connesso ad una “deminutio patrimonii” ma piuttosto ad un fatto intrinsecamente dannoso proprio perché confliggente con interessi primari direttamente protetti dall’ordinamento costituzionale e finanziario contabile e che pertanto assurgono a beni giuridici la cui lesione può essere risarcibile se è suscettibile di valutazione economica” (Corte Conti, Sez. I d’Appello, n. 64/2002/A del 5.3.2002. Cfr. Corte conti, Sez. Terza d’Appello n. 566 del 28.9.2005; Sez. Liguria n. 1436 del 17.11.2005).
 
Ciò non vuol dire, però, che sia sufficiente la mera potenzialità lesiva del fatto, in quanto è necessario che sia provata l’effettiva lesione dell’immagine del soggetto pubblico che si assume danneggiato, ma, una volta accertata la lesione, il danno è comunque presente e deve essere risarcito in considerazione della concreta dimensione della lesione stessa, da valutare in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., non essendo possibile l’esatta determinazione dell’ammontare di un danno di tale natura.
 
Ciò posto, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che i comportamenti delittuosi tenuti dallo S. abbiano arrecato anche un gravissimo pregiudizio all’immagine ed al prestigio del C.A.P..
 
Accertata, sul piano ontologico, la sussistenza del danno all’immagine, la dimensione di tale danno è rinvenibile anzitutto nella gravità dell’episodio criminoso dedotto, caratterizzato dalla commissione di molteplici e gravissimi delitti (concussione, corruzione, truffa e falso in atto pubblico), dall’intervenuto pagamento di tangenti per un valore complessivo di circa mezzo miliardo di lire, nonché dalla diffusione a mezzo stampa delle notizie attinenti al procedimento penale, che ha visto coinvolti altri dipendenti del C.A.P. ed un dirigente, poi assolto.
 
E tale lesione appare ancor più grave, ove si ponga mente alle modalità con cui gli illeciti furono perpetrati: secondo quanto emerge dagli atti processuali, nel perseguire con pervicace determinazione il proprio fine delittuoso, lo S. non esitò a porre in essere un vero e proprio taglieggiamento in danno dell’Impresa e di coloro che agivano per la stessa.
 
In particolare, il geometra ********, il quale curava per conto della “B.” i rapporti con la Direzione dei lavori del CAP, dichiarò al P.M. nell’interrogatorio del 2 giugno 1994, che l’ing. S., dopo un mese dall’assunzione della Direzione Lavori, gli chiese personalmente di riferire al “nonno” (così veniva chiamato l’Amministratore unico della B.) “che, data l’entità dei lavori, sarebbe stato necessario pagare subito la somma di lire 50.000.000”, precisando che “siccome aveva bisogno di soldi, se non volevamo avere fastidi in cantiere, B. avrebbe dovuto dargli quella somma”.
 
Lo S. continuò ad insistere nelle sue richieste di danaro creando problemi nel cantiere e costringendo in tal modo l’Impresa a versargli periodicamente dal 1991 al 1994 con intervalli di circa un paio di mesi somme non inferiori a 10 milioni per volta. L’ultimo versamento avvenne a lavori ultimati, quando lo S. per sbloccare il pagamento di oltre 300 milioni chiese un “ulteriore sforzo”.
 
Il geometra C. precisò anche che, nel corso dei lavori lo S. avanzò ulteriori richieste che furono però rifiutate, quali quella di sostituirgli le porte di casa con la particolare marca di porte, ******, nonché di un ulteriore versamento di 50 milioni in considerazione dell’alto importo della revisione prezzi.
 
Lo stesso riferì che lo S. avanzava insistentemente le sue richieste di denaro, telefonandogli diverse volte al giorno, ed alla centralinista G. M., cui il C. aveva dato disposizioni di negare la sua presenza in Ditta, disse nel luglio 1992 di riferirgli il seguente messaggio “Dica al geometra C. che la caccia alle anguille è aperta”.
 
Il medesimo ricordò l’episodio, di cui si è sopra riferito, allorché il Direttore dei lavori chiese ed ottenne – grazie alla consueta creazione di un forte clima di tensione nel cantiere – la fornitura di materiale informatico per il CAP, materiale elencato dettagliatamente su carta intestata della ditta fornitrice Xxx per un importo di lire 117.897.000 più IVA.
 
Detta deposizione, rilevantissima sotto il profilo dell’apprezzamento della gravità della lesione all’immagine dell’Amministrazione, risulta pienamente credibile per la precisione dei particolari riferiti e per i numerosi riscontri rinvenibili nelle testimonianze rese dai dipendenti della “B.”, G. M., C. L., G. M., A. G. ed altri, nonché, nella sostanza, nelle dichiarazioni ammissive dello stesso S..
 
Sulla base dei suindicati elementi di valutazione, questa Sezione ritiene di dovere determinare, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in via equitativa, in € 200.000,00 il nocumento inferto all’immagine del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.
 
Quanto su esposto in ordine alla configurazione della responsabilità per danno non patrimoniale dello S., rende evidente l’inconsistenza della dedotta eccezione di “inaccoglibilità della domanda di risarcimento del danno sotto il profilo della percezione di dazioni in natura, perché non provata nel quantum”, per non avere il Procuratore regionale determinato esattamente quali delle dazioni in natura, riconducibili ai comportamenti delittuosi a lui contestati, siano state destinate all’ufficio tecnico del C.A.P. (computer, stampanti ed altro materiale elettronico) e quali a vantaggio personale.
 
In proposito, non v’è chi non veda come nella specie la domanda attrice non sia rivolta al ristoro di un danno patrimoniale connesso alla percezione di tangenti, ma al ristoro della lesione dell’ “immagine” dell’Amministrazione, rappresentando le dedotte tangenti semplicemente uno degli elementi da assumere come parametro per l’accertamento della sua entità e per la quantificazione del danno da risarcire a tale titolo.
 
Entrambi i convenuti lamentano, inoltre, la mancata valutazione, nella determinazione del danno, del vantaggio che il Consorzio avrebbe tratto dall’utilizzo dei computers acquistati dalla “B.” e destinati agli Uffici dello stesso.
 
L’ eccezione è infondata.
 
Pur prendendo atto della chiarissima formulazione usata dal legislatore all’art. 1, comma 1 bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 3, comma 1 bis, del testo del decreto legge 23.10.1996, n. 546, coordinato con la legge di conversione n. 639/1996, il quale impone di tener conto “dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrativa in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”, il Collegio ritiene che la valutazione degli stessi non possa essere estesa fino al punto di considerare oggetto di compensazione l’utilitas derivante dalla illecita detenzione di beni costituenti il frutto di gravissimi reati.
 
Parimenti infondata è la pretesa dello S. di vedersi scomputato dal calcolo del danno cagionato alla propria amministrazione, quanto dal medesimo pagato a seguito di accertamento dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette per i compensi illeciti percepiti.
 
Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza della Corte dei conti l’orientamento secondo il quale l’istituto della “compensatio” trova applicazione quando sia il danno che il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto illecito (ex plurimis: Corte Cass. 6.10.1997, n. 9704; 18.11.1997, n. 11440; 10.2.1998, n. 1347; Corte dei conti: ****** 6.6.1997, n. 54; Sez. I 27.11.2002, n. 416 Sez. II 12.5.1997, n. 48; Sez. II 6.10.1997, n. 164; Sez. II 27.11.1997, n. 231; Sez. II 6.11.2000, n. 338 ; Sez. II 122 del 20.3.2006; Sez. III 21.4.1997, n. 136 ; Sez. III 13.11.1997, n. 327; sezione terza 1 aprile 2003 n. 141, sezione prima 12 settembre 2001, n. 261/A, sezioni riunite 24 gennaio 1997 n. 5/A).
 
Nel caso di specie, per contro, quello che viene opposto in compensazione come vantaggio per l’Erario trova la propria causa in fatti autonomi e distinti, rappresentati da accertamenti adottati dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio della propria potestà impositiva, cui peraltro il convenuto ha ritenuto di aderire senza attivare gli strumenti giurisdizionali posti a garanzia della correttezza e legalità dell’azione degli Uffici fiscali.
 
Risulta, d’altra parte, evidente come la valutazione di siffatta pretesa utilitas da parte del giudice contabile sarebbe in contrasto con il vigente sistema di riparto della giurisdizione.
 
Dunque, per le considerazioni suesposte, in parziale accoglimento della domanda attrice, S. e P. vanno condannati, per il danno patrimoniale dolosamente cagionato, al pagamento in favore dell’Autorità portuale di Genova, il primo in ragione del 95 per cento ed il secondo del 5 per cento e in solido per l’intero (ex art. 1, comma quinquies, L. n. 20/1994), della somma di euro 23.611,37 (ventitremilaseicentoundici/37), oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 28 gennaio 1994 fino al deposito della presente sentenza.
 
S. P. deve, inoltre, essere condannato, per il danno non patrimoniale inferto al CAP di Genova – ora Autorità portuale – al pagamento della somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00), oltre a rivalutazione monetaria, a decorrere dal 16 aprile 1996 fino al deposito della presente sentenza.
 
Le spese seguono la soccombenza in proporzione al totale degli importi per cui è condanna.
 
 
 
PER QUESTI MOTIVI
 
 
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale della Liguria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento della domanda attrice,
 
condanna, per danno patrimoniale, i signori S. P. e P. S. al pagamento in favore dell’Autorità portuale di Genova, il primo in ragione del novantacinque per cento ed il secondo del cinque per cento ed entrambi in solido tra loro per l’intero, della somma di euro 23.611,37 (ventitremilaseicentoundici/37), oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 28 gennaio 1994 fino al deposito della presente sentenza;
 
condanna, inoltre, per danno non patrimoniale, il sig. S. P. al pagamento in favore dell’Autorità portuale di Genova della somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00), oltre a rivalutazione monetaria, a decorrere dal 16 aprile 1996 fino al deposito della presente sentenza.
 
Dalla data di deposito della presente sentenza sulle somme risultanti saranno dovuti gli interessi legali fino al pagamento.
 
Condanna, inoltre, i medesimi al pagamento, in solido e nella misura percentuale per cui è complessivamente condanna, delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro 644,08 (seicentoquarantaquattro/08).
 
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13 giugno 2006.
 
Deposito in Segreteria: 28 luglio 2006
 
     

Lazzini Sonia

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