Il D.Lgl. 286/98 sull’immigrazione (a margine del decreto 19 luglio 2005 del Giudice di Pace di Messina).

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Riguardo alla questione della espulsione di cittadini rumeni dal nostro Paese, si segnala il decreto del giudice di pace di Messina in data 19.07. 2005 il quale, pronunciandosi sull?eccezione di merito di applicabilit? del T.U. sull?immigrazione (D.lgv. 286/98) nel caso di specie ai cittadini rumeni, quali cittadini di un Paese che a far data dal 01.01.07 diverr? membro dell? UE, ha osservato che la Romania in quanto futuro Stato UE, ha stipulato una serie di negoziati che regolamentano tra l?altro, la libera circolazione delle persone.

Ci? considerando che nell?ottobre 2004 i 25 paesi membri dell?UE hanno firmato il trattato che adotta la Costituzione europea e la normativa di detto T.U. sull?immigrazione trova, quindi, applicazione unicamente ai cittadini degli Stati extra U.E. ed agli apolidi.

 

 

Orbene, essendo la Romania tra i firmatari degli accordi sudetti riguardanti la libera circolazione delle persone, ? legittimo ritenere, secondo un orientamento gi? espresso, ad esempio, dal tribunale di Livorno (sent. n.1122 del 15.10.04) e dallo stesso giudice di Messina, che ?se la normativa di cui al D.lgs. 286/98 sull?immigrazione non si applica ai cittadini di stati gi? membri dell?UE (ved. Cass. pen. sez. III 27.01. 00 n.439) in via analogica tale esclusione deve applicarsi, stante l?identit? di ratio, anche ai cittadini degli stati candidati, il cui ingresso nell?UE sia gi? fissato a data certa e rispetto a cui esiste gi? una regolamentazione della libera circolazione?.

Tra gli ulteriori profili di particolare interesse di questo provvedimento, si evidenzia anche la necessit? di una puntuale motivazione da parte della P.A. nel caso di adozione di un provvedimento di espulsione, non essendo legittimo disporre in ogni caso l?espulsione quando la persona si trovi senza permesso di soggiorno (ved. Trib. Messina 15.12.2000 e Cons. Stato sez. IV 20.05.1999 n. 870).

In un ottica di salvaguardia dei diritti di difesa del cittadino straniero, si sottolinea all?attenzione degli operatori del diritto, come il giudice abbia ritenuto necessaria, a pena di nullit?, la traduzione del provvedimento di espulsione dovendosi, l?art. 13 del T.U. interpretarsi nel senso conforme alle sentenze della Corte Costituzionale nr. 198 e 227 del 2000; la legge infatti, prosegue il giudice nel suo ragionamento, deve consentire allo straniero di difendersi comprendendo realmente le accuse mosse nei suoi confronti (Cass. civ. 7 luglio 2000 n.9078 e 12 luglio 2000 n.9266). A sostegno di tale tesi infatti, la corte costituzionale ha ribadito che l?art. 27 del patto delle N.U. del 16.12.1966 prevede, come modo di essere e strumento della propria identit? culturale, la garanzia dell?uso della propria lingua nella comunicazione…nei rapporti con l?Autorit? non appartenente alla stessa comunit? linguistica (corte Cost. 29.01. 1996 n.15). Pertanto ? da reputarsi nullo un provvedimento notificato all?interessato in lingua inglese sulla base della semplice adduzione dell?impossibilit? di reperire un interprete di lingua madre quando il provvedimento venga notificato anche pochi giorni dopo il fermo.

Infine in ordine al? profilo della legittimazione della P.A. a costituirsi in giudizio, riveste particolare importanza la statuizione secondo la quale, in assenza di apposita delega prefettizia, il dirigente dell?Ufficio non pu? stare in giudizio in luogo della Prefettura.

DECRETO

 

 

Con ricorso depositato in cancelleria in data 30.06.05 da ?????. nel rispetto del d.lgs. 286/1998 in opposizione al ‘Decreto di espulsione dal Territorio Nazionale con accompagnamento alla frontiera emesso dal Prefetto in data 27.06.05, il ricorrente, cittadino rumeno, eccepiva

 

 

preliminarmente la nullit? del provvedimento in quanto illegittimo, poich? emanato in violazione dell’art. 1 T.U. DLgs 25.07.1998 n. 286, secondo il quale il T.U. deve essere applicato ai cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi;

 

 

Il ricorrente ancora eccepiva, la nullit? del decreto e degli atti consequenziali per violazione di legge oltrech? per violazione del diritto di difesa, avendo le Autorit? opposte notificato il decreto di espulsione in lingua italiana e inglese, lingua non conosciuta dall’istante;

 

 

All’udienza fissata da questo giudice ex art. art. 13 c. 8 e 13 bis D.Igs. 286/98 nessuno si costituiva per il resistente inviando tuttavia la documentazione relativa al decreto di espulsione.

 

 

All’udienza il ricorrente, preso atto della ‘costituzione’ della resistente, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del Dirigente dell’Ufficio immigrazione firmatario degli atti inviati.

 

 

Tutto ci? premesso il ricorso proposto da ??????..? fondato e deve ritenersi accolto;

 

 

Quanto all’eccezione dedotta preliminanuente con il ricorso, questo Giudice ritiene che, il cittadino straniero, presente nel territorio italiano anche senza permesso di soggiorno, ha diritto all’applicazione delle norme di rango costituzionale che impongono il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, e tra questi il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi , cos? come espressamente richiamato nel D. Lgv. 286/98.

 

 

La valutazione della validit? dell’atto di espulsione consente a questo Giudice di sindacare la legittimit? dello stesso non solo per la sussistenza del potere e della conformit? del provvedimento alle norme, ma anche per la congruenza del potere esercitato dall’amministrazione rispetto allo scopo, valutando la regolarit? e logicit? dell’atto attraverso l’esame della motivazione.

 

 

La giurisprudenza di merito ha ampiamente sostenuto che l’obbligo di motivazione imposto all’autorit? procedente nel decreto di espulsione, ? finalizzato ad imporre all’autorit? di esaminare comparativamente gli interessi che vengono in rilievo nella fattispecie e quindi anche la sussistenza di interessi giuridicamente rilevanti del cittadino straniero a restare in Italia.

 

 

Il Consiglio di Stato si ? espresso nello stesso senso ritenendo che la mancanza di permesso di soggiorno o il mancato rinnovo del permesso concesso, non legittimano sempre ed in ogni caso l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale, dovendo l’autorit? procedente valutare le ragioni di ordine pubblico che consigliano l’eventuale allontanamento (cos? Trib. Messina 15.12.2000 e Cons. di Stato sez. IV 20.05.1999 n. 870).

 

 

Con il decreto d? espulsione impugnato veniva accertata la data d’ingresso nel territorio italiano da parte del cittadino ???????. avvenuta in data 18.02.05, e quindi accertata la violazione dell’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno negli otto giorni lavorativi. Nessuna motivazione

 

 

veniva data neI provvedimento impugnato su altri- elementi che potessero ritenersi rilevanti nella fattispecie, come ad esempio la possibilit? per lo straniero di sanare la situazione, o eventuali fatti che potessero giustificare la violazione accertata, elementi che sono stati al contrario valutati da questo Giudice che ha il potere di sindacare la legittimit? dell’atto anche sotto il profilo della non contrariet? del provvedimento alle garanzie di difesa dello straniero.

 

 

Non ? da considerare infatti che con il decreto di espulsione il soggetto viene privato della possibilit? di rientrare nel territorio dello stato per cinque anni. Tale provvedimento quindi incide sulla libert? di spostamento della persona in relazione alle necessit? di lavoro, di studio e cio? di

 

 

beni costituzionalmente protetti. Tali considerazioni assumono maggiore spessore in relazione alla posizione dei cittadini rumeni rispetto al nostro stato e rispetto agli stati dell’Unione Europa di cui la Romania con data certa del 1.01.2007 si trover? a far parte. Lo stesso assunto ? a fondamento della decisione del Tribunale di Livorno che con sentenza n. 1122 del 15.10.2004 ha ritenuto che per i cittadini della Romania in guanto stato candidato U.E. . occorre tener conto che in vista del suo ingresso ha stipulato una serie di negoziati che regolamentano fra l’altro, la libera circolazione delle persone. I negoziati proseguono considerato che nell’ ottobre 2004 i 25 paesi membri dell’ U.E. hanno firmato il Trattato che adotta la Costituzione europea e l’atto finale, e i paesi candidati tra i quali la Romania hanno firmato tale atto finale.

 

 

Pertanto, se la normativa di cui al D.lgv. 286198 sull’immigrazione non si applica ai cittadini di stati gi? membri dell’U.E. (v. Cass. Pen. Sez. III 27.01.00 n. 439) in via analogica tale esclusione deve applicarsi, stante l’identit? di ratio.anche ai cittadini degli stati candidati, il cui ingresso nell’U.E. sia gi? fissato a data certa e rispetto a cui esiste gi? una regolamentazione della libera circolazione.

 

 

Anche la seconda eccezione proposta dall’istante deve ritenersi fondata nel merito; infatti la Cassazione in pi? pronunce ha ribadito che l’art. 13 c. 7 D.lvo 286/98, che impone all’amministrazione procedente di comunicare all’ interessato ogni atto concernente l’espulsione unitamente alla traduzione in una lingua a lui conosciuta e, solo ove ci? non sia possibile, in lingua

 

 

francese, inglese o spagnola, “va interpretato, conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 198 e 227 del 2000, nel senso che la mancata traduzione nella lingua propria dell’interessato, o in lingua a lui nota, lede il diritto di difesa, salvo il casi in cui sia dovuta ad impossibilit? preventivamente giustificata”.

 

 

Nel decreto di espulsione notificato all’istante, depositato in atti, si legge che non ? stato possibile fornire all’interessato una traduzione nella lingua conosciuta per l’impossibilit? di reperire un interprete della lingua conosciuta dallo stesso, ma ? evidente che si tratta di una motivazione

 

 

generica, risolvendosi piuttosto in una mera clausola di stile. Risulta infatti che l’istante ? stato fermato in data 21.06.05 in ???????.,mentre il verbale di notifica del decreto di espulsione ? stato redatto alla presenza dello stesso istante in data 27.06.05, pertanto sei giorni dopo con

 

 

la possibilit? dunque di reperire un interprete di lingua rumena.

 

 

Il giudice pu? dunque concludere dichiarando la nullit? del decreto, avendo dall’indagine condotta rilevato che le modalit? della comunicazione, e considerate le circostanze della predetta, abbiano inibito la comprensione del testo necessaria per l’esercizio del diritto di difesa. E’ infatti significativo che la legge imponga la traduzione nella lingua conosciuta dall’espellendo, ‘esplicitando la ratio che ? quella di assicurare comprensione e difesa (Cass. Civ. 7 luglio 2000 n. 9078, e 12 luglio 2000 n.9266). Ancora a sostegno ditale tesi, la Corte Costituzionale ha ribadito che l’art. 27 del Patto delle N. U. del 16.12.1966 prevede, come modo d’ essere e strumento della propria identit? culturale . ..la garanzia dell’uso della propria lingua nelle comunicazione … .nei rapporti con Autorit? non appartenenti alla stessa comunit? linguistica (Corte Costituzionale 29 gennaio 1996 n. 15).

 

 

In ultimo sull’eccezione, svolta dall’istante riguardo alla carenza di legittimazione del firmatario dell’atto, ? fondata in quanto la difesa svolta dal Dirigente dell’Ufficio ? priva dell’apposita delega necessaria per la costituzione dell’amministrazione in base al principio secondo il quale l’Autorit? che ha emesso l’atto pu? stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionario appositamente delegato, pertanto va dichiarata la contumacia della Prefettura di Messina.

 

 

P?r quanto sopra esposto il provvedimento impugnato deve essere annullato, considerato lo stesso illegittimo, per carenza dei presupposti di legge e per carenza di valutazione degli interessi del cittadino straniero.

 

 

Quanto alle spese processuali, considerato che lo straniero ? stato ammesso al gratuito patrocinio a spose dello Stato, si liquidano in complessive Euro 520,00 di cui Euro 250,00 per diritti ed Euro 270,00 per onorari oltre 12,50 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

 

 

P.Q.M.

 

 

Visto l’art. 13 del D.lgs. 286/1998 cos? come modificato dalla L.271/2004.

 

Accoglie il ricorso proposto da ??????. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Messina in data 27.06.05, e per l’effetto lo dichiara nullo.

 

Ammette l’istante al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

 

 

Liquida le spese processuali in favore del difensore nominato in complessive Euro 520,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

 

 

Manda alla cancelleria per la comunicazione del provvedimento al P.M.?

 

 

Messina, 19 luglio 2005.

 

 

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(Avv.Massimiliano Strimpelli del Comitato per il patrocinio penale dell?********** -12/05)

 

Strampelli Massimiliano

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