Il D.L. Semplificazione prevede misure finalizzate al sostegno e alla diffusione dell’amministrazione digitale

Scarica PDF Stampa
Il Titolo III del D.L. Semplificazione intitolato “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale” introduce modifiche in tema di: cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione; sviluppo dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni e utilizzo digitale nell’azione amministrativa; gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali; innovazione.

Il decreto semplificazione si pone l’obiettivo di disporre un forte impulso al processo di transizione al digitale.

In linea con il contesto internazionale, l’Italia sta vivendo un processo di trasformazione e innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese in un’ottica di semplificazione, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali. L’effetto delle nuove tecnologie, nella prospettiva digital first, porta ad un sistema maggiormente efficiente e ad accorciare le distanze tra Pubblica Amministrazione e utenti, facilitando l’accesso ai servizi.

 

Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione

Analizzando il Capo I rubricato “cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione”, all’articolo 24 si susseguono una pluralità di disposizioni, come: l’estensione dell’ambito del diritto di accesso digitale; il domicilio digitale; gli indici nazionali dei domicili digitali; sistema pubblico di identità digitale (SPID) e carta d’identità elettronica; gestori dell’identità digitale accreditati. Si prevede un forte impulso alla digitalizzazione attraverso l’introduzione di una scadenza per le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, dal 28 febbraio 2021, viene disposto l’utilizzo esclusivo delle identità digitali e della carta di identità elettronica, ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedano ai servizi on-line.  Inoltre, viene introdotto l’obbligo di rendere fruibili i servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (app IO) entro il 28 febbraio 2021. Viene differito al 28 febbraio 2021 l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Inoltre, dal 28 febbraio 2021 è posto per le amministrazioni il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Infine, viene posta specifica previsione circa il rinnovo anticipato per le carte d’identità elettroniche.

L’articolo 25 reca una serie di novelle che hanno ad oggetto la conservazione dei documenti informatici e la gestione dell’identità digitale, apportando una serie di modifiche al Codice dell’amministrazione digitale.

L’articolo 26 disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, istituita dall’articolo 1, commi 402 e 403 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

L’articolo 27, ai commi 1 e 2, individua tre strumenti di identificazione per l’effettuazione della verifica dell’identità dell’utente, tramite: credenziali attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata all’utente; Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID); carta di identità elettronica.

L’articolo 28 interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni.

L’articolo 29 apporta modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici” al fine di estendere gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio superiore ad un determinato importo.

Infine, l’articolo 30, riferito all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), determina il venir meno dell’esclusività in capo ai Comuni della funzione di rilascio della certificazione.

Lo sviluppo dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni e l’utilizzo digitale nell’azione amministrativa

Il capo II rubricato “norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l’utilizzo digitale nell’azione amministrativa” all’articolo 31 detta plurime disposizioni che incidono sul CAD dettando disposizioni in materia di lavoro agile. Concernono inoltre l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), nonché, per un profilo procedimentale, il difensore civico digitale. Inoltre, escludono le centrali di committenza dall’obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, in caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Infine, viene disciplinata la Centrale per l’innovazione tecnologica per l’amministrazione generale, istituita presso il Ministero dell’interno.

L’articolo 32 prevede un codice di condotta tecnologica, chiamato a definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. Viene introdotto l’articolo 13-bis del CAD, intitolato “Codice di condotta tecnologica ed esperti”. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche.

La gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

Il Capo III rubricato “strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali” all’articolo 33 dispone in ordine alla disponibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, predisponendo un meccanismo di responsabilità per i dirigenti inadempienti. Dispone, inoltre, un obbligo per i concessionari di servizi pubblici, di rendere disponibili all’amministrazione concedente i dati acquisiti nella fornitura del servizio agli utenti.

L’articolo 34 riscrive l’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale riguardante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già introdotto nel Piano triennale per l’informatica 2017-2019.

L’articolo 35, infine, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro CED.

L’innovazione

Il Capo IV rubricato “Misure per l’innovazione” all’articolo 36 definisce un procedimento speciale facoltativo e semplificato per il rilascio di autorizzazioni presso la Presidenza del Consiglio per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, se attinenti alla trasformazione digitale ed alla innovazione tecnologica.

L’ articolo 37 prevede, infine, disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, intervenendo sulla vigente disciplina relativa all’obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese. Tale obbligo prevede ora che le imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza.

Il comma 1 abroga infine la vigente disciplina relativa all’uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale.

L’innovazione tecnologica nell’articolo 76 del Decreto Cura Italia

Novità introdotte sull’innovazione tecnologica risultano anche nel Decreto c.d. Cura Italia, il quale prevede all’articolo 76 l’introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica attraverso un gruppo di esperti per lo sviluppo di trasformazione, in particolare regola che “Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID19 con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro delegato , fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti , in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.”

La trasformazione digitale

La trasformazione digitale non riguarda solo gli informatici, non attiene solo allo strumento utilizzato dalla Pubblica Amministrazione, ma rappresenta un nuovo modo di intendere ed operare della stessa e necessita di un insieme di competenze tecnologiche, giuridiche e organizzative.

Il livello di digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni è ancora indietro. Tuttavia, il quadro normativo disciplina ampiamente tale aspetto ed anche gli strumenti tecnologici esistenti sono oggi evoluti. In tale contesto si inserisce il Decreto Semplificazione, ponendosi l’obiettivo di disporre un forte impulso al processo di transizione al digitale.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato numerose volte, in particolare, di recente, è stato modificato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Attraverso il decreto legislativo 217/17 il CAD è stato ulteriormente razionalizzato nei suoi contenuti n.: è stata sottolineata con maggior forza la natura di carta di cittadinanza digitale della prima parte del CAD con disposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese i diritti all’identità e al domicilio digitale, alla fruizione di servizi pubblici online e mobile oriented, a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e a effettuare pagamenti online; è stata promossa l’integrazione e l’interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice; è stata garantita maggiore certezza giuridica alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata – ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse possano, a certe condizioni, produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza prevedere l’intervento di un giudice caso per caso; è stata rafforzata l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e promosso l’innalzamento del livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale, sia istituendo presso l’AgID l’Ufficio del Difensore civico per il digitale, sia aumentando la misura delle sanzioni irrogabili qualora i fornitori di servizi fiduciari violino le norme; è stato promosso un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico riconducendolo tra le finalità istituzionali di ogni amministrazione.

Il Responsabile per la transizione al digitale

La figura cardine del processo di transizione al digitale presso le Pubbliche Amministrazioni è il responsabile per la transizione al digitale.

L’articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale obbliga tutte le amministrazioni ad individuare un ufficio per la transizione alla modalità digitale – il cui responsabile è il RTD – a cui competono le attività e i processi organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un’amministrazione digitale e all’erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità.

L’ufficio ed il responsabile risultano disciplinati dalla Circolare n. 3 del 1/10/2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione dove vengono individuate le principali funzioni, tra cui quella di garantire la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini.

Il responsabile ha funzioni di coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazioni e fonia per assicurare standard tecnici e organizzativi.

Ha, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi sia interni che esterni forniti dai sistemi informativi e funzioni di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica.

Ha funzione di reingegnerizzazione dei processi e gli compete l’analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per migliorare la soddisfazione degli utenti e la qualità dei servizi.

Altra funzione molto importante del responsabile per la transizione al digitale, infine, è la pianificazione ed il coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici telematici e di telecomunicazioni per garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda al digitale.

Volume consigliato

Dott.ssa Laura Facondini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento