Il crimine dei colletti bianchi e le mafie nel diritto svizzero

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Profili di Storia del Diritto e della Criminologia.

 

I Dottrinari francofoni e germanofoni dell’ Ottocento vicini all’ ideologia socialista parlavano di <<criminalità economica >>, intesa come delitto tipico della borghesia, che aveva imposto, in tutta Europa, un sistema criminogeno fatto di un capitalismo ingiusto e cinico. BONGER (1905), nella Letteratura criminologica olandese, affermava che << la delinquenza dei possidenti è il risultato della massimizzazione della logica della speculazione e della capitalizzazione >>. Il predetto Autore osservava la criminalità economica sotto almeno tre aspetti differenti: una << delinquenza di cupidigia >>, ovvero la ricerca ossessiva del lucro con ogni strumento possibile, una << delinquenza situazionale >>, composta da continue frodi finalizzate a superare crisi temporanee, e, infine, una << delinquenza [ economica ] professionale >>, stabilmente organizzata per guadagnare, ad ogni costo, denaro di provenienza tanto lecita quanto illecita. Anche il francese ROZENGART (1929) condivideva e proponeva tale tripartizione. Tuttavia, il vero e proprio fondatore dell’ espressione << white collar crime >> è stato SUTHERLAND (1945), che teorizzò scientificamente la nozione di << crimine dei colletti bianchi >> negli Anni Trenta del Novecento, avanti all’ Assemblea Generale della Società Americana di Sociologia. SUTHERLAND (1945 ; 1949) sosteneva che esistono << associazioni differenziali >>, ovvero << occasioni attraverso le quali il comportamento criminale diventa oggetto di un processo d’ apprendimento, come tutti gli altri comportamenti umani >>. SUTHERLAND (ibidem ; ibidem) aveva censito gli illeciti civilistici ed amministrativi di circa 70 grandi imprese commerciali statunitensi condannate, nei primi Anni del Novecento, per frode finanziaria, corruzione, concorrenza sleale, conflitto d’ interessi e violazioni delle Norme federali americane relative alla tutela dei brevetti e dei marchi. Secondo Sutherland, esiste una criminalità delle cc.dd. << classi sociali superiori >> agita da cc.dd. << persone rispettabili >> con una cultura elevata e con professioni all’ apparenza insospettabili. Trattasi di una criminalità << dei colletti bianchi >>, non meno socialmente dannosa degli altri delitti, pur se sottovalutata, poco visibile e << oggetto di un trattamento privilegiato >> da parte della Criminologia, troppo impegnata ad analizzare ed a far sanzionare il meno pericoloso <<street crime >> [crimine di strada ].

Lo white collar crime, negli Anni Venti e Trenta del Novecento, venne affiancato dall’ altrettanto importante concetto di << criminalità organizzata >>. Dal 1919 al 1933, ovverosia durante la proibizione delle bevende alcooliche negli USA, la Polizia federale coniò il neologismo << organised crime >>, che indicava il sistema mafioso siculo-statunitense di commercio clandestino di alcoolici. Dopodiché, a partire dagli Anni Settanta del Novecento, SMITH (1991) qualificò come << organised crime >> il traffico illecito, nazionale ed internazionale, di eroina e cocaina. Nel corso degli ultimi 10 / 20 anni, la criminalità organizzata si è congiunta al crimine dei colletti bianchi, dando vita ad un vero e proprio impero professionale fatto di malavita, corruzione, riciclaggio e contrabbando. Attualmente, gli abusi di potere dei colletti bianchi si sono estesi a livello globale, in America, in Italia, ma anche in Francia (AUBERT 1993), in Svizzera ed in Germania (PIETH & FREIBURGHAUS 1993).

 

Definizioni giuridiche e criminologiche.

 

La difficoltà definitoria maggiore discende dal fatto che la criminalità organizzata è sempre congiunta alla criminalità dei colletti bianchi, e viceversa.

 Gli interpreti e la Giurisprudenza definiscono le mafie come un << gruppo >> etnico-familiare, oppure come un’ << associazione per delinquere >> professionale, tendenzialmente segreta e violenta. Sotto il profilo finalistico, è << criminalità organizzata >> una banda, una cricca, una consorteria che mescola attività legali ed azioni illegali in maniera tale da nascondere tutto ciò che è illecito dietro una parvenza di perfetta legalità e di intatta professionalità. Le mafie << dei colletti bianchi >> si infiltrano senza sosta nella Macro-economia di uno Stato sino al punto di soffocare e cancellare il normale equilibrio di concorrenza perfetta di un Sistema IS / LM. Il gruppo criminale organizzato reca modalità di azione e di pianificazione di tipo aziendale, poiché nulla è lasciato al caso. Di solito, le bande organizzate si distinguono per almeno tre caratteristiche tipiche: la violenza contro persone e/o beni materiali, il contrabbando di droghe, armi ed altre sostanze e, in terzo luogo, il riciclaggio di denaro sporco in attività apparentemente normali, come l’ edilizia, la ristorazione ed il turismo. Le quantità colossali di denaro possedute dalle mafie rendono possibile a tali gruppi delinquenziali di adattarsi ad ogni mutamento politico, ordinamentale, giuridico, istituzionale o sociologico, in tanto in quanto le grandi associazioni per delinquere oltrepassano i singoli confini nazionali infiltrandosi in qualunque Sistema ed a prescindere da qualsivoglia cambiamento storico. Giustamente, SIEGEL (1995) sottolinea la natura collettiva e mai individuale dei lemmi << organised crime >> e << organisational criminality >>, ovversia <<il concetto di criminalità organizzata indica un insieme di crimini di natura diversa che si iscrive in una dinamica di confronti e di alleanze collettive … non si tratta di atti criminali individuali ed isolati >>

Egualmente difficile risulta rinvenire una definizione autentica ed unanime delle espressioni <<criminaloità economica >> e di << criminalità dei colletti bianchi >>. Senz’ altro, anche nel caso dello white collar crime, l’ oggetto d’ analisi è il mondo della vita economica e del commercio, degli affari, della finanza, delle imprese pubbliche, private, oppure a partecipazione mista. Tuttavia, a differenza di quanto accade nei contesti mafiosi, il deviante economico non usa la violenza materiale, bensì strumenti semi-legali come l’ usura, la corruzione, il peculato, le frodi fallimentari, l’ evasione fiscale e le truffe. Il criminale << in colletto bianco >> intende accumulare profitti attraverso un vero e proprio dominio economico spinto sino alle estreme conseguenze, ma la violenza non è mai palesemente fisica o materiale.

 Una delle più grandi difficoltà, nella Criminologia degli ultimi due Secoli circa, consta nel riuscire a dimostrare che anche lo white collar crime provoca danni raramente reversibili, seppur nel lungo periodo. Il crimine economico, in Occidente, è tollerato o, meglio sottovalutato, dalle varie Magistrature e dai Legislatori nazionali. Essi faticano a focalizzare il pericoloso inquinamento e lo squilibrio cagionato da un Ordinamento macro-economico adulterato, non spontaneo e non più conforme alle Norme del libero mercato e della libera iniziativa economica.

 

Legami e commistioni tra mafie e white collar crime.

 

In modo politicamente scorretto e senz’ altro non perbenista, MAILLARD (1998) giustamente asserisce che << è indubitabile che ci sono certi legami indissolubili che uniscono la criminalità organizzata e la criminalità economica nella loro continua ricerca di profitti. Un’ evidenza balza agli occhi, ma dirlo è ancora tabù: la finanza moderna e la criminalità organizzata si rinforzano a vicenda >>. A livello meta-geografico, nell’ ultima trentina d’ anni, gli Ordinamenti colonizzati dalle mafie sono stati colpiti anche dal crimine dei colletti bianchi. Commentando le commistioni inconfessabili tra mafie e potere economico deviato, DEBUYST (1998) afferma che << il carattere morale o immorale di un comportamento perde il suo significato di fronte alle possibilità di un guadagno. Crimine organizzato e crimine economico hanno entrambi un carattere professionale, anzi sussiste una professionalità spinta all’ estremo, come dimostra il ricorso ai mezzi finanziari e speculativi più moderni, più sottili e difficilmente controllabili >>. Queste astuzie contabili, ragionieristiche e tributarie, unite all’ uso illegittimo della forza, sono rese ancor più pericolose ed incontenibili a causa del fenomeno della globalizzazione, che massimizza la natura internazionale della <<macro-criminalità >>. Paradossalmente, l’ economia legale risulta oggi più facilmente controllabile dell’ economia illegale, ammesso e non concesso di poter stabilire un confine certo tra legalità ed illegalità nel contesto della finanza contemporanea. Ormai è financo scontato e semplicistico riconoscere che << le organizzazioni criminali mescolano capitali economici, potere politico e potere sociale, mobilitando svariate risorse, come l’ economia, la politica, la società e le forze armate >> (CARTIER-BRESSON 1997). Oggi non esiste più la piccola impresa di provincia che evade moderatamente i tributi ed opera frodi. Allo stato attuale, lo white collar crime si fonda su grandi multinazionali miliardarie che superano i confini nazionali e, soprattutto, i confini del ciclo economico legale. Basti pensare al contrabbando ed al riciclaggio, ove mafie e colletti bianchi sono perennemente alleati al fine di nascondere ciò che è illecito all’ interno di sistemi all’ apparenza leciti. In un certo senso, SMITH (1991) ha parzialmente smetito e superato SUTHERLAND (1945 ; 1949), nel senso che, dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989, non è più possibile scindere la criminalità organizzata da quella finanziaria. L’ unica differenza consiste nel diverso modo di manifestarsi, ovverosia lo white collar crime impiega violenze ed abusi di potere a prima vista legittimi e tendenzialmente immateriali. Anche nel contesto e nelle Opere della Criminologia francofona degli Anni Ottanta del Novecento, il << totalitarismo >> e la << guerra fredda >>, prima del dissolvimento dell’ ideologia sovietica, erano percepiti come i principali avversari delle democrazie occidentali, allorquando, viceversa, le mafie e la criminalità economica avevano ed hanno un potere destabilizzante più pericoloso, seppur molto discreto e quasi impercettibile (REVEL 1983).

Al giorno d’ oggi, << la Democrazia, almeno per il momento e in Occidente, non è minacciata da sistemi politici esterni. [ La Democrazia ] sta nutrendo dentro se stessa delle forze che la stanno corrodendo e che la possono rendere priva di significato. … queste forze sono poteri oscuri ed invisibili, che vanno contro l’ essenza stessa della Democrazia. Il grande filosofo e giurista italiano Norberto Bobbio citava, tra questi “poteri invisibili “, la mafia, la camorra, le logge massoniche ed i servizi segreti deviati >> (ARON 2007). Molti Autori (ARNAUD 2004 ; MARZANO 2011) hanno evidenziato che, soprattutto nell’ Italia degli Anni Novanta del Novecento, esistevano ed esistono << zone grigie >> nelle quali prosperano le mafie, ma anche il meno evidente fenomeno delle devianze dei colletti bianchi. Il caso emblematico dell’ Italia dimostra che una Macro-economia alterata dal crimine reca all’ auto-negazione della Legalità. Un commercio prepotente fatto di grandi magazzini, di faraonici centri commerciali e di mega-store annichilisce la libera inziativa economica, la concorrenza e la spontaneità di ogni forma di mercato sano, indipendente ed ordinato.

 

Aspetti meta-geografici.

 

Sotto il profilo criminologico, l’ << organised crime >> reca sempre un legame tra << la Famiglia >>, nel senso camorristico e ‘ndraghetistico, e la criminalità dei colletti bianchi (LABORDE 2005). Ciononostante, le rappresentazioni romanzate non debbono fuorviare, in tanto in quanto, sin dai tempi di Sutherland, lo white collar crime costituisce una realtà criminogena violenta ed assolutamente negativa.

Un ulteriore errore possibile sarebbe quello di pensare alla criminalità economica dell’ Ottocento e del primo Novecento come una serie di gruppi non strutturati e non duraturi, allorquando, viceversa, le mafie italo-americane presentavano e presentano, sin dalle loro origini, una gerarchia ben ordinata e ben predisposta per la commissione di reati fortemente anti-sociali ed anti-giuridici. Questa organizzazione sistematica, precisa e pure spregiudicata è stata oggetto d’ analisi, negli USA, da parte della Chicago Crime Commission del 1919. Essa analizzò e descrisse, per la prima volta, il crimine organizzato proveniente dall’ Irlanda e dalla Sicilia. Anzi, sin dai primi decenni del Novecento, esisteva una stretta simbiosi tra colletti bianchi e mafie. Tali gruppi malavitosi, in origine, erano capaci di coniugare delitti violenti, come la rapina e l’ omicidio volontario, con forme di criminalità imprenditoriale (frodi commerciali, contrabbando e riciclaggio). Non si trattava per nulla di << uomini d’ onore >> pronti a fare giustizia ai poveri, bensì di indivuidui spietati inclini alla violenza fisica ed all’ uso illecito di armi da fuoco (FINCKENAUER 2007). In buona sostanza, eravamo e siamo davanti ad << un crimine capace di organizzarsi, poiché se un gruppo criminale rimane impunito per lungo tempo, esso avrà la tendenza naturale e spontanea di istituzionalizzarsi e di formalizzare i rapporti tra i propri membri. Il crimine organizzato cammina sempre verso un radicamento, diventando una vera e propria organizzazione formale >> (FINCKENAUER 2007. Si vedano pure le teorie simili di KO-LIN CHIN 2003).

Un’ altra dispercezione socio-criminologica è quella di sottovalutare la notevole capacità mimetica dello << white collar crime >> e, parallelamente, dell’ << organised crime >>, giacché, per quanto possa apparire strano, << le classi sociali più pericolose sono quelle più laboriose … Sutherland ha proposto un cambiamento radicale di prospettiva … egli ha dimostrato che i dirigenti della politica, dell’ economia e della finanza – i colletti bianchi – possono anch’ essi commetere dei crimini >> (CHEVALLIER 1984). E’ tutt’ oggi profondamente erroneo non percepire la pericolosità sociale delle classi sociali cc.dd. << elevate >>. Esse delinquono senza violenze fisiche e senza gesti eclatanti, eppure si tratta di reati da non sottovalutare. Bisogna respingere una certa Criminologia ingenua che ipostatizza soltanto la cronaca nera e la delinquenza di strada, detta, all’ anglofona, << street crime >>. Molti Dottrinari del Nord-America e dell’ Europa non hanno sufficientemente approfondito il carattere professionale, premeditato e quasi imprenditoriale dello white collar crime. Provvidenzialmente, tuttavia, nell’ ultima quarantina d’ anni, alcuni lungimiranti Autori hanno affermato la coincidenza sostanziale e la contestualità operativa sussistenti tra la criminalità organizzata e la criminalità dei colletti bianchi (BLACK 2005 ; GASSIN 2007 ; PINATEL 1975)

E’ necessario, anche oggi, ribadire con vigore che << non esistono differenze fondamentali tra i criminali che stanno in alto ed i criminali che stanno in basso >>, poiché una concussione o un atto di corruzione è anti-giuridico tanto quanto una lesione personale grave (BONGER & HORTON 2008). La criminalità finanziaria non dev’ essere sottovalutata, nemmeno da parte delle varie Magistrature nazionali, poiché <<non si vede perché il mondo dei dirigenti economici sarebbe meno capace di associarsi e di organizzarsi per delinquere rispetto ai “ semplici “ criminali dei bassi fondi >> (RUGGIERO & PONSAERS 2003)

 

Conclusioni.

 

La criminalità organizzata ed il crimine dei colletti bianchi purtroppo si nutre, specialmente in Svizzera, di quella che SIMON (1976) definiva << inefficienza informativa dei mercati finanziari >>. In effetti, le Normative nazionali contro il riciclaggio sono oggi facilmente aggirabili, anche in Ordinamenti, come quelli della Confederazione e della vicina Italia, gravemente e quotidianamente esposti al rischio di infiltrazioni mafiose tanto interne quanto sovrannazionali. Statuire un semplice << diritto di segnalazione >> (comma 2 Art. 305 ter StGB) è ridicolo, perché l’ intermediario finanziario reca e recherà sempre la ratio anti-giuridica di massimizzare il lucro tutelando l’ anonimato del cliente e, inoltre, << ogni limite legale è percepito come un ostacolo alla libera concorrenza >> (SIMON, ibidem). Altrettanto inservibili o, perlomeno, astratti sono l’ International Accounting Standards Board in Europa ed il Financial Accounting Standards Board negli USA. Le esigenze concrete prevalgono sui Principi generali sterili e retorici. Di recente, il criminologo francofono MORIN (2006) non ha esitato a dichiarare che, nel contesto dello white collar crime, << esistono due vie separate. La via della deontologia (l’ ubbidienza alla regola) e la via del fine (l’ ubbidienza alla finalità). La finalità del profitto prevale sull’ ubbidienza alle regole deontologiche. I mezzi non morali corrompono le finalità morali. La ricerca del profitto, in un sistema capitalista a-morale, prevale. I mezzi utilizzati per pervenire all’ arricchimento individuale, nel capitalismo, inducono a comportamenti dove l’ ubbidienza al profitto prevale sull’ ubbidienza alle regole morali >>. Le mafie ed i colletti bianchi si disinteressano totalmente del rispetto verso gli equilibri macro-economici, nel senso che << la lotta alla criminalità finanziaria è un continuo scontro tra la protezione della collettività e l’ interesse individuale di creare ricchezze personali >> (ELIAS 1997 – edizione originale del 1939). Anche l’ anglofono MANNE (1981) parla di una ipostatizzazione dell’ << arricchimento personale >> e delle << operazioni speculative >>. Il mondo del crimine organizzato e degli intermediari finanziari conniventi sorride sarcastico di fronte all’ enunciazione intellettualoide di Regole etiche supreme. Il problema di fondo, pertanto, è quello di creare Norme effettivamente cogenti in un contesto, come quello dei colletti bianchi, nel quale non esiste alcun senso civico ed alcuna tutela del << bene comune >> (BOURDIEU 1994)

Un’ altra tematica interessante è quella delle asimmetrie informative. La criminalità economica tende a sfuggire dalle normali regole della libera concorrenza. Per cui, privatizzare, anticipare, secretare e manipolare le informazioni provenienti dai mercati costituisce senz’ altro una fonte di potenziale guadagno. Secondo ELIAS (ibidem) << il crimine economico spinge fino all’ estremo la privatizzazione delle conoscenze e limita l’ informazione pubblica. In effetti, l’ informazione finanziaria, manipolata e strumentalizzata per dei fini privati, consente di rendere non trasparente l’ accesso al mercato >>. In buona sostanza, la cronaca economica non è gradita alle mafie ed ai riciclatori professionali, in tanto in quanto un’ opinione pubblica non informata o informata male non è in grado di paragonare tra di loro le varie offerte commerciali. In tal senso, anche la pubblicità televisiva, se onesta e trasparente, è nemica dello white collar crime. Pure la rete Web ha aiutato, negli ultimi anni, i consumatori a poter scartare offerte commerciali illecite o ingannevoli togliendo potere economico alla finanza deviata. GAYRAUD (2011) rimarca anch’ egli l’ importanza troppo sottovalutata della trasparenza nel commercio, alla luce del fatto che << i colletti bianchi commettono dei crimini invisibili per loro natura (come la corruzione). Questa invisibilità provoca impunità ed istiga al crimine >>

 

 

B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A

 

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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