Il controllo sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria ove già non assoggettati a controllo per sorteggio (art. 48, co. 2, d.lgs. 163/06), è fase successiva alle operazioni di gara

Lazzini Sonia 02/06/11
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Sorteggio dei requisiti di ordine speciale – art. 48 del codice dei contratti – sul primo e secondo classificato la richiesta di documenti è fase successiva all’aggiudicazione – cristallizzante il risultato scaturente dalla comparazione delle offerte – l’inadempimento sulla dimostrazione dei requisiti speciali comporta l’escussione della cauzione provvisoria

il controllo sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria ove già non assoggettati a controllo per sorteggio (art. 48, co. 2, d.lgs. 163/06), è fase successiva alle operazioni di gara

Col ricorso introduttivo la ricorrente non si duole della illegittimità del provvedimento originario di aggiudicazione, quanto delle determinazioni assunte dalla stazione appaltante nella successiva fase della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163/06, lamentando il fatto che Soresa, pur avendo rilevato la sussistenza di cause di esclusione del R.T.I. BETA, non abbia rilevato anche la presenza di circostanze che, a dire della ricorrente, avrebbero dovuto comportare la esclusione dalla gara anche del R.T.I. ControinteressataReply.

In proposito, tuttavia, va osservato che, una volta selezionata la migliore offerta ed intervenuta l’aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante all’esito della verifica di legittimità sugli atti della commissione, la procedura di gara risulta esaurita e ciò che ad essa segue, vale a dire il controllo sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria ove già non assoggettati a controllo per sorteggio (art. 48, co. 2, d.lgs. 163/06), è fase successiva alle operazioni di gara, che non riguarda tutti i concorrenti ma unicamente i migliori due offerenti ed integra l’efficacia dell’aggiudicazione stessa ai soli fini della stipulazione del contratto (art. 11, commi 8 e 9, d.lgs. 163/06).

Il concorrente che intende contestare l’esito a lui sfavorevole della selezione delle offerte ha dunque l’onere di impugnare tempestivamente il provvedimento di aggiudicazione, in quanto esso cristallizza il risultato scaturente dalla comparazione delle offerte; la consolidata giurisprudenza ha, d’altronde, sempre riconosciuto l’immediata impugnabilità anche dell’aggiudicazione provvisoria (discutendo invece dell’esistenza di un onere, a pena di improcedibilità, di impugnare anche quella definitiva) cui si riconosce pacificamente natura immediatamente lesiva, perché anch’essa inibisce all’impresa non aggiudicataria l’ulteriore partecipazione al procedimento (C.d.S., sez. V, 7 maggio 2008, n. 2089; sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6420; sez. V, 24 marzo 2001, n. 1708).

L’omessa impugnazione nel termine decadenziale del risultato delle operazioni di gara ne determina l’inoppugnabilità, precludendo all’interessato la sua ulteriore contestazione e con essa l’accesso alle fasi successive verso la stipula del contratto.

Così come il concorrente escluso nel corso del procedimento di gara non è legittimato a contestare gli esiti successivi di una procedura per lui conclusa e che perciò lo vede ormai estraneo (in disparte la discussa configurabilità, in determinati casi, di un interesse strumentale a far cadere l’intera gara, nella prospettiva di una sua integrale ripetizione), parimenti il concorrente che (nel caso di specie) si è “classificato” al terzo posto non è legittimato ad impugnare gli atti della stazione appaltante che si collocano a valle del provvedimento di aggiudicazione non oppugnato, il quale ha definito e chiuso nei suoi confronti il procedimento di selezione del contraente privato.

La lesione del suo interesse si compie con l’atto di aggiudicazione in favore di un altro concorrente, atto che, giova ripetere, l’impresa ha facoltà ed onere di impugnare tempestivamente, senza che le successive vicende riguardanti l’aggiudicatario possano determinare la sopravvenienza di un titolo a ricorrere; e l’attualità della lesione (in disparte il fatto che nel presente giudizio è stato impugnato un provvedimento successivo) esclude che, in tal caso, si verifichi il possibile paradosso evidenziato dalla giurisprudenza (C.G.A. Reg. Sic., 26 febbraio 1987, n. 61) che per prima ha riconosciuto la configurabilità di un c.d. interesse sopravvenuto, cioè di un interesse processuale che sorga in un momento successivo a quello della piena conoscenza dell’atto lesivo e faccia decorrere da quel momento il termine per la impugnazione (paradosso consistente nella scelta tra la proposizione di un ricorso inammissibile per mancanza di interesse attuale o di un ricorso irricevibile per tardività, qualora si impugni il provvedimento solo dopo la lesione della propria sfera giuridica).

Non a caso, all’indomani del provvedimento di aggiudicazione definitiva (determinazione n. 37 del 5 maggio 2009), la questione, posta anche col ricorso introduttivo del presente giudizio, della sussistenza in capo alla Controinteressata 3 s.r.l., società mandante del raggruppamento ControinteressataReply, del requisito ex art. 38, co. 1 lett. f), d.lgs. 163/06, e la questione della regolarità della partecipazione alla gara del raggruppamento BETA, anche per le ragioni che ne hanno poi sorretto il successivo provvedimento di esclusione assunto con determinazione n. 88 del 22 settembre 2009, sono state tempestivamente e reciprocamente sollevate dal R.T.I. ControinteressataReply e, con ricorsi incidentali, dal R.T.I. BETA nell’ambito dei giudizi nn. 2670/09 e 3296/09 promossi dalle società Controinteressata 2 e ControinteressataReply avverso l’aggiudicazione attendere l’esito della verifica dei requisiti (i ricorsi, riuniti al n. 4915/09 successivamente proposto dal R.T.I. BETA contro la determinazione n. 88 del 22 settembre 2009, sono stati definiti da questa Sezione con sentenza n. 8333 del 3 dicembre 2009).

In definitiva, l’odierna ricorrente, non avendo impugnato il provvedimento di aggiudicazione, non è legittimata ad impugnare i successivi atti, che hanno riguardato interessi di soggetti ormai terzi e le hanno giovato (nel senso di farla “progredire” in graduatoria) solo di riflesso; non potendo invocare quindi la sopravvenienza di un nuovo interesse sostanziale che le consenta ora di far valere presunti vizi di legittimità della partecipazione del concorrente che l’ha preceduta, vizi che avrebbe potuto sollevare qualora avesse a suo tempo contestato, impugnando l’aggiudicazione, l’omessa esclusione delle due migliori offerte (potendo, ora come allora, far uso del diritto di accesso agli atti di gara per riscontrare la sussistenza o meno di cause invalidanti).

Incidentalmente, può infine osservarsi che, diversamente opinando, qualora il ricorso meritasse accoglimento, non potrebbe negarsi, mutatis mutandis, il sopravvenire di un analogo interesse del concorrente (nel caso di specie) in origine quarto graduato ad impugnare il provvedimento di aggiudicazione della gara al concorrente ex terzo graduato, intanto divenuto primo, invocando ad esempio le stesse cause di esclusione a carico di quest’ultimo qui fatte valere dalle società resistenti col ricorso incidentale, e così a ritroso in un meccanismo senz’altro incompatibile con l’interesse pubblico ad una celere definizione della procedura di selezione del contraente privato.

Il ricorso introduttivo, per le predette ragioni, va dunque dichiarato inammissibile.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1905 del 12 aprile 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

N. 01905/2010 REG.SEN.

N. 05534/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5534 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della determinazione del Direttore Generale di ********* S.p.A. n. 88 del 22 settembre 2009, limitatamente alla aggiudicazione al Rti ControinteressataReply – Controinteressata 2 – Controinteressata 3 della procedura ristretta per l’affidamento di un servizio di rilevazione e gestione dati della spesa farmaceutica delle AA.SS.LL. della Regione Campania

– (quanto al solo ricorso per motivi aggiunti) della comunicazione di ********* S.p.A. del 1° luglio 2009, prot. 4834, con la quale si richiedeva al RTI controinteressato di integrare la documentazione già trasmessa in data 15 maggio 2009 relativamente alla società Controinteressata 3 S.r.l.;

– di ogni altro atto preordinato, conseguente, connesso e, comunque, richiamato e/o defnitivo;

nonché per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Ricorrente Italia S.r.l., in proprio e nella specificata qualità;.

 

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio della ******à Regionale per la Sanità S.p.A., della ControinteressataReply S.p.A., della ALFA. – Centro Elaborazione Dati Organizzazione e Consulenza Aziendale S.r.l. e della Controinteressata 3 S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalle società controinteressate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 la relazione del dott. ******************** e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 23 ottobre 2009 e depositato il successivo giorno 27, la Ricorrente ITALIA S.r.1., in proprio e nella qualità di mandataria speciale con rappresentanza del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la RICORRENTE 2. S.p.A., originariamente classificatosi al terzo posto in una gara indetta dalla ******à Regionale per la Sanità – SO.RE.SA. – s.p.a. per l’affidamento, per anni sei, del “servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle ASL della regione Campania” (codice CIG 0179690CDD), da aggiudicarsi col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato, formulando istanza di sospensione cautelare e domanda risarcitoria, la determinazione n. 88 del 22 settembre 2009 del direttore generale della stazione appaltante con la quale, annullata l’originaria aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I. Consorzio Interuniversitario BETA – Input Data s.r.l. – Interdata s.r.l. – La Nouvelle soc. coop. a r.l., la gara è stata aggiudicata al costituendo R.T.I. ControinteressataReply s.p.a. – ALFA. s.r.l.- Controinteressata 3 s.r.l., che aveva formulato la seconda miglior offerta.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso SO.RE.SA. s.p.a., ControinteressataReply s.p.a., Controinteressata 3 s.r.l. e ALFA. s.r.l..

Con atto notificato il 25 novembre 2009 e depositato il giorno seguente, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti di ricorso.

Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2009 la causa è stata cancellata dal ruolo delle istanze cautelari.

Le imprese controinteressate hanno proposto ricorso incidentale, notificato il 7 dicembre 2009 e depositato il successivo giorno 11.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno prodotto scritti difensivi.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Per una miglior comprensione della complessa vicenda giova premettere una breve ricostruzione dei fatti di causa.

Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 6 giugno 2008, la ******à Regionale per la Sanità – SO.RE.SA. – s.p.a. (d’ora innanzi: Soresa) indiceva una procedura ristretta per l’affidamento del “servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica 1. delle ASL della regione Campania” (codice CIG 0179690CDD), da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito della gara risultava miglior offerente il costituendo R.T.I. Consorzio Interuniversitario BETA – Input Data s.r.l. – Interdata s.r.l. – La Nouvelle soc. coop. a r.l., al quale il servizio veniva aggiudicato in via definitiva con determinazione n. 37 del 5 maggio 2009 del direttore generale di Soresa.

Seconda miglior offerta risultava essere quella formulata dal costituendo R.T.I. ControinteressataReply s.p.a. – ALFA. s.r.l.- Controinteressata 3 s.r.l.

Al termine del procedimento di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, con determinazione del direttore generale n. 88 del 22 settembre 2009, Soresa annullava la aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. BETA ed aggiudicava la gara al raggruppamento ControinteressataReply.

Con nota del 23 settembre 2009, prot. 0007106, Soresa comunicava al raggruppamento Ricorrente ITALIA S.r.1. – RICORRENTE 2. S.p.A. che in ragione di ciò risultava essere secondo in graduatoria e gli richiedeva la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Col ricorso in esame, notificato il 23 ottobre 2009, la Ricorrente ITALIA ha impugnato la determinazione del 22 settembre 2009 di aggiudicazione della gara in favore del costituendo R.T.I. ControinteressataReply s.p.a. – ALFA. s.r.l. – Controinteressata 3 s.r.l.

Con unico motivo di gravame, la ricorrente lamenta che la stazione appaltante non abbia disposto l’esclusione dalla gara anche del raggruppamento ControinteressataReply, per carenza in capo alla mandante Controinteressata 3 s.r.l. del requisito di ordine generale di cui all’art. 38, co. 1 lett. f), del d.lgs. 163/06 (in relazione ad un preteso inadempimento di un contratto di appalto con altra amministrazione) e per difetto dei requisiti di fatturato specifico richiesti dal disciplinare di gara (in quanto vi sarebbe stata una duplicazione di fatturato dichiarato, ricavato da una medesima attività).

Con motivi aggiunti, notificati il 25 novembre 2009, la ricorrente ha censurato il medesimo provvedimento deducendo anche la violazione delle prescrizioni della lettera di invito alla gara, per inosservanza sia del termine ivi stabilito per la presentazione della documentazione a comprova dei requisiti tecnici e finanziari, sia delle formalità ivi richieste per la presentazione delle certificazioni di buona esecuzione delle forniture dichiarate in sede di gara.

Le società controinteressate ControinteressataReply, Controinteressata 2 e Controinteressata 3 hanno proposto ricorso incidentale per far valere, a loro volta, l’asserita sussistenza di motivi di esclusione dalla gara del costituendo raggruppamento Ricorrente ITALIA S.r.1. – RICORRENTE 2. S.p.A. al dichiarato fine di ottenere una declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, poiché, in caso di accoglimento di quello incidentale, ad esso resterebbe preclusa la possibilità di conseguire l’affidamento dell’appalto per cui è causa.

Per altro verso, nelle note di udienza depositate il 18 novembre 2009 le società del raggruppamento ControinteressataReply hanno proposto una eccezione preliminare di inammissibilità del gravame principale, sostenendo che la ricorrente Ricorrente ITALIA avrebbe dovuto sollevare la questione della carenza dei requisiti in capo ad esso – ed unitamente ai motivi di esclusione dell’originario aggiudicatario R.T.I. BETA – mediante tempestiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione del maggio 2009 in favore del predetto R.T.I. BETA, essendosi, in difetto, consumato per acquiescenza l’interesse azionato nel presente giudizio, trattandosi di doglianze interamente ed ontologicamente attinenti alla fase del procedimento di gara.

Nella memoria difensiva depositata il 20 febbraio 2010, la stazione appaltante ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, sostenendo che, non essendo stati proposti per gravare nuovi provvedimenti adottati in pendenza di ricorso tra le parti, bensì per dedurre ulteriori profili di illegittimità della determinazione dirigenziale impugnata con il ricorso introduttivo, essi sarebbero dovuti essere notificati nel termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo, vale a dire entro il 22 novembre 2009, non valendo a rimettere in termine la ricorrente il fatto che la conoscenza dei nuovi profili di doglianza sarebbe seguita ad un accesso agli atti di gara avvenuto soltanto il 17 novembre 2009: ciò in quanto per denunciare a mezzo di motivi aggiunti ulteriori vizi del provvedimento già impugnato sarebbe stato necessario che il ricorrente non ne fosse a conoscenza, al momento della proposizione dell’atto introduttivo, per causa a lui non imputabile, mentre, nel caso di specie, l’istanza di accesso era stata proposta quasi quaranta giorni dopo aver conosciuto il provvedimento.

Tanto premesso, il ricorso principale ed i motivi aggiunti sono inammissibili, per le ragioni di seguito illustrate.

Col ricorso introduttivo la ricorrente non si duole della illegittimità del provvedimento originario di aggiudicazione, quanto delle determinazioni assunte dalla stazione appaltante nella successiva fase della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163/06, lamentando il fatto che Soresa, pur avendo rilevato la sussistenza di cause di esclusione del R.T.I. BETA, non abbia rilevato anche la presenza di circostanze che, a dire della ricorrente, avrebbero dovuto comportare la esclusione dalla gara anche del R.T.I. ControinteressataReply.

In proposito, tuttavia, va osservato che, una volta selezionata la migliore offerta ed intervenuta l’aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante all’esito della verifica di legittimità sugli atti della commissione, la procedura di gara risulta esaurita e ciò che ad essa segue, vale a dire il controllo sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria ove già non assoggettati a controllo per sorteggio (art. 48, co. 2, d.lgs. 163/06), è fase successiva alle operazioni di gara, che non riguarda tutti i concorrenti ma unicamente i migliori due offerenti ed integra l’efficacia dell’aggiudicazione stessa ai soli fini della stipulazione del contratto (art. 11, commi 8 e 9, d.lgs. 163/06).

Il concorrente che intende contestare l’esito a lui sfavorevole della selezione delle offerte ha dunque l’onere di impugnare tempestivamente il provvedimento di aggiudicazione, in quanto esso cristallizza il risultato scaturente dalla comparazione delle offerte; la consolidata giurisprudenza ha, d’altronde, sempre riconosciuto l’immediata impugnabilità anche dell’aggiudicazione provvisoria (discutendo invece dell’esistenza di un onere, a pena di improcedibilità, di impugnare anche quella definitiva) cui si riconosce pacificamente natura immediatamente lesiva, perché anch’essa inibisce all’impresa non aggiudicataria l’ulteriore partecipazione al procedimento (C.d.S., sez. V, 7 maggio 2008, n. 2089; sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6420; sez. V, 24 marzo 2001, n. 1708).

L’omessa impugnazione nel termine decadenziale del risultato delle operazioni di gara ne determina l’inoppugnabilità, precludendo all’interessato la sua ulteriore contestazione e con essa l’accesso alle fasi successive verso la stipula del contratto.

Così come il concorrente escluso nel corso del procedimento di gara non è legittimato a contestare gli esiti successivi di una procedura per lui conclusa e che perciò lo vede ormai estraneo (in disparte la discussa configurabilità, in determinati casi, di un interesse strumentale a far cadere l’intera gara, nella prospettiva di una sua integrale ripetizione), parimenti il concorrente che (nel caso di specie) si è “classificato” al terzo posto non è legittimato ad impugnare gli atti della stazione appaltante che si collocano a valle del provvedimento di aggiudicazione non oppugnato, il quale ha definito e chiuso nei suoi confronti il procedimento di selezione del contraente privato.

La lesione del suo interesse si compie con l’atto di aggiudicazione in favore di un altro concorrente, atto che, giova ripetere, l’impresa ha facoltà ed onere di impugnare tempestivamente, senza che le successive vicende riguardanti l’aggiudicatario possano determinare la sopravvenienza di un titolo a ricorrere; e l’attualità della lesione (in disparte il fatto che nel presente giudizio è stato impugnato un provvedimento successivo) esclude che, in tal caso, si verifichi il possibile paradosso evidenziato dalla giurisprudenza (C.G.A. Reg. Sic., 26 febbraio 1987, n. 61) che per prima ha riconosciuto la configurabilità di un c.d. interesse sopravvenuto, cioè di un interesse processuale che sorga in un momento successivo a quello della piena conoscenza dell’atto lesivo e faccia decorrere da quel momento il termine per la impugnazione (paradosso consistente nella scelta tra la proposizione di un ricorso inammissibile per mancanza di interesse attuale o di un ricorso irricevibile per tardività, qualora si impugni il provvedimento solo dopo la lesione della propria sfera giuridica).

Non a caso, all’indomani del provvedimento di aggiudicazione definitiva (determinazione n. 37 del 5 maggio 2009), la questione, posta anche col ricorso introduttivo del presente giudizio, della sussistenza in capo alla Controinteressata 3 s.r.l., società mandante del raggruppamento ControinteressataReply, del requisito ex art. 38, co. 1 lett. f), d.lgs. 163/06, e la questione della regolarità della partecipazione alla gara del raggruppamento BETA, anche per le ragioni che ne hanno poi sorretto il successivo provvedimento di esclusione assunto con determinazione n. 88 del 22 settembre 2009, sono state tempestivamente e reciprocamente sollevate dal R.T.I. ControinteressataReply e, con ricorsi incidentali, dal R.T.I. BETA nell’ambito dei giudizi nn. 2670/09 e 3296/09 promossi dalle società Controinteressata 2 e ControinteressataReply avverso l’aggiudicazione attendere l’esito della verifica dei requisiti (i ricorsi, riuniti al n. 4915/09 successivamente proposto dal R.T.I. BETA contro la determinazione n. 88 del 22 settembre 2009, sono stati definiti da questa Sezione con sentenza n. 8333 del 3 dicembre 2009).

In definitiva, l’odierna ricorrente, non avendo impugnato il provvedimento di aggiudicazione, non è legittimata ad impugnare i successivi atti, che hanno riguardato interessi di soggetti ormai terzi e le hanno giovato (nel senso di farla “progredire” in graduatoria) solo di riflesso; non potendo invocare quindi la sopravvenienza di un nuovo interesse sostanziale che le consenta ora di far valere presunti vizi di legittimità della partecipazione del concorrente che l’ha preceduta, vizi che avrebbe potuto sollevare qualora avesse a suo tempo contestato, impugnando l’aggiudicazione, l’omessa esclusione delle due migliori offerte (potendo, ora come allora, far uso del diritto di accesso agli atti di gara per riscontrare la sussistenza o meno di cause invalidanti).

Incidentalmente, può infine osservarsi che, diversamente opinando, qualora il ricorso meritasse accoglimento, non potrebbe negarsi, mutatis mutandis, il sopravvenire di un analogo interesse del concorrente (nel caso di specie) in origine quarto graduato ad impugnare il provvedimento di aggiudicazione della gara al concorrente ex terzo graduato, intanto divenuto primo, invocando ad esempio le stesse cause di esclusione a carico di quest’ultimo qui fatte valere dalle società resistenti col ricorso incidentale, e così a ritroso in un meccanismo senz’altro incompatibile con l’interesse pubblico ad una celere definizione della procedura di selezione del contraente privato.

Il ricorso introduttivo, per le predette ragioni, va dunque dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso introduttivo segue l’inammissibilità anche dei motivi aggiunti, per una duplice quanto indipendente ragione: che anche i motivi aggiunti sono rivolti a far valere vizi di una fase procedimentale successiva all’esito conclusivo delle operazioni di gara, non oppugnato, e perciò, per quanto detto, estranea alla ricorrente; e comunque che, qualora non sia possibile la conversione dei motivi aggiunti in ricorso autonomo – come non è possibile nel caso di specie, in quanto essi sono stati notificati il 25 novembre 2009, decorso il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato (avvenuta il 22 settembre 2009) – il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti simul stabunt simul cadent, non potendo ritenersi ammissibile l’integrazione dell’oggetto di un giudizio che sia esso stesso inammissibile.

Ciò si risolve, infine, nella inammissibilità anche del ricorso incidentale proposto dalle tre società controinteressate, alla cui disamina non vi è interesse.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione prima, dichiara inammissibili il ricorso in epigrafe (n. 5534/09), i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale. —

Spese compensate. —

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

**************, Presidente FF

********************, Primo Referendario, Estensore

****************, Primo Referendario

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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