Il controllo nella riforma della giustizia ordinaria

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          La delibera n. 54/2008 della Sezione regionale di controllo per il Molise, con la quale è stato esaminato l’affidamento delle consulenze e incarichi a personale estraneo alle pubbliche amministrazioni disponendone la trasmissione della delibera stessa presso la Procura regionale della Corte dei conti, evidenzia alcune criticità del sistema nel rapporto controllo/giurisdizione.
         Nel richiamarsi all’art.46 del decreto legislativo n. 112 del 25/06/08, con cui è stata stabilita la riduzione delle consulenze e collaborazioni nella P.A., vengono analizzati gli incarichi conferiti sia dalla Regione che dagli altri Enti pubblici posti nell’ambito regionale lamentando varie anomalie come la non indicazione della mancanza di personale adatto o dell’impossibilità oggettiva alla sua utilizzazione o ancora la mancanza di progetti specifici, nonché l’anomalia dell’ammontare delle consulenze.
         La trasmissione degli atti alla Procura regionale interviene dopo alcune delibere di richiamo, si risolve tuttavia in un’ottica diversa da quella collaborativa posta all’art. 7, c. 6 dalla L. n. 131/03, si può osservare che si tratta di ipotesi diverse disciplinate dalla legge, resta comunque la contraddizione nel ruolo che assume il controllo senza che vi sia un filtro terzo nel passaggio alla Procura degli atti.
         Il Giano bifronte che si viene a creare da una parte cerca la collaborazione, dall’altra assume funzioni ispettive passive sul territorio in questo strutturato organicamente con le Procure e la Giurisdizione nello stesso momento in cui si cerca di distinguere tra Procura e Giurisdizione, si viene in tal modo a creare uno stretto rapporto tra Controllo e Giurisdizione senza che sia previsto un filtro dibattimentale terzo, né che i due ruoli siano in qualche modo divisi.
         Il dibattito che in questi giorni si sta svolgendo sulla riforma della giustizia ordinaria ricomprende in realtà anche le modalità di funzionamento della magistratura contabile e la visione che della funzione del Controllo che si vuole avere.
         Finora si è proceduto per una serie di tentativi, ma il settore finanziario degli enti locali è piuttosto sensibile in quanto base del potere politico, sottoposto a mille tentazioni per l’ambiguità dei rapporti tra amministrazione e politica mai definiti ed espressione di diverse visioni amministrative, da servizio pubblico a fonte di rendita, le risorse pubbliche quale pura attività finanziaria staccata da una reale attività economica del territorio a disposizione delle oligarchie locali e quindi indirettamente di quelle nazionali.
         In questa situazione vi è un ondeggiare della funzione di controllo dall’aspetto collaborativo, anche talvolta eccessivo e dubbio, a quello repressivo con valenza giustizialista, gli stessi mali della giustizia ordinaria vengono quindi a ribaltarsi sulla funzione del controllo, nasce pertanto prepotente la necessità di ridefinire stabilmente e non occasionalmente i rapporti tra Controllo e Procura, rapporti che dovranno ricomprendere anche l’aspetto organizzativo del personale di magistratura oltre che una procedura definita e garantista nell’attività di controllo finanziario.

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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