Il controllo dell’integrità dei plichi, la loro apertura e l’esame della documentazione amministrativa come la stessa presa visione dell’offerta economica sono attività che vanno effettuate in seduta pubblica, onde perseguire l’interesse alla trasparenza

Lazzini Sonia 16/07/09
Scarica PDF Stampa

Con il proposto ricorso la ricorrente deduce tre ordini di considerazioni censorie alla procedura per come è stata svolta dagli Uffici dell’Amministrazione comunale resistente: in primo luogo sostiene che non siano state adeguatamente osservate le cautele che debbono essere mantenute nel corso di selezioni pubbliche al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza delle operazioni di gara e di par condicio tra i partecipanti. In particolare la ricorrente sostiene che il plico contenente le buste, per come richiesto dalla lex specialis, sarebbe stato aperto in epoca antecedente a quella in cui la commissione di gara ha svolto la sua prima riunione: infatti sul plico risulta apposto il timbro del 17 marzo 2008 mente la commissione si è riunita per la prima volta il giorno 18 marzo 2008; in secondo luogo è poi censurabile il comportamento della commissione che non ha mai svolto una riunione in seduta pubblica: infatti le due uniche riunioni della predetta commissione di cui si ha notizia, quella del 18 marzo 2008 e quella del 26 marzo 2008, si sono tenute in forma riservata e senza la presenza dei partecipanti, anche per constatare la verifica della integrità dei plichi contenenti le buste; in terzo luogo la valutazione delle offerte sarebbe stata realizzata in modo illegittimo sia perché né la lex specialis di gara né la commissione, nei limiti delle proprie competenze, hanno indicato i sub-pesi e le sub- misure nonché i sub-punteggi con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta indicato alla voce B1) inserita nell’allegato n. 4 all’avviso pubblico della selezione, dedicato alla indicazione di criteri di calcolo per l’assegnazione dei punteggi, tenuto peraltro conto che, per tale voce, era prevista l’attribuzione di un punteggio non indifferente e sino a 30 punti. La mancata indicazione dello specifico metodo in base al quale sarebbe stato attribuito quel punteggio, anche con riferimento alle entità numeriche intermedie, manifestava ancor di più l’illegittimità dello svolgimento delle operazioni di gara per il peso specifico che quel punteggio avrebbe potuto avere sull’ammontare complessivo utile a determinare l’aggiudicazione in favore di una delle concorrenti. Sotto altro profilo l’illegittimità della valutazione delle offerte svolta dalla commissione si evidenzierebbe per l’assoluta assenza di qualsivoglia motivazione che abbia accompagnato i punteggi così come attribuiti dalla medesima commissione ai tre progetti presentati dalle concorrenti in gara: qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Nonostante quanto sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione comunale intimata, i mezzi di gravame proposti con il ricorso appaiono sostenuti da concreti e condivisibili elementi di fondatezza, di talché il ricorso va accolto in ragione delle osservazioni qui di seguito espresse. Con riferimento ai primi due motivi di gravame, che possono scrutinarsi congiuntamente, va posta attenzione in particolare alla circostanza, effettivamente disvelata dal contenuto della documentazione depositata in giudizio, che l’intera procedura selettiva non ha mai visto alcuna fase di sviluppo realizzarsi alla presenza dei concorrenti, emergendo infatti lo svolgimento di due sole sedute di gara, entrambe tenute in via riservata dalla commissione in data 18 marzo 2008 ed in data 26 marzo 2008. La giurisprudenza, anche di questo Tribunale è, infatti, complessivamente orientata nel senso sopra delineato, avendo ancora di recente precisato che "il principio di pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente è inderogabile per ogni tipo di gara, almeno per quanto riguarda la fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e di apertura dei plichi stessi" (cfr., testualmente, T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 25 luglio 2008 n. 7421); ulteriormente puntualizzandosi che del principio de quo va predicata l’applicazione "in mancanza di una deroga espressa, in ogni tipo di gara; pertanto, in caso di procedura semplificata le regole dell’evidenza pubblica possono ritenersi attenuate, ma non pure messe da parte", vigendo quindi anche nelle procedure negoziate precedute da gara informale (cfr., in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28 luglio 2008 n. 3046). La predetta giurisprudenza, con orientamento che la Sezione pienamente condivide, ha pure precisato che l’omissione dell’adempimento della pubblica seduta comporta l’invalidità e il conseguente annullamento dell’intera procedura selettiva, compreso il provvedimento terminale di aggiudicazione, anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, poiché il ridetto adempimento è predisposto a tutela non solo della par condicio ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa (cfr. le due sentenze del T.A.R. Lazio e del T.A.R. Lombardia, Milano, poco sopra citate). Parimenti appare fondato il motivo dedotto per terzo e relativo al duplice profilo della mancata motivazione dell’attribuzione dei punteggi nonché della mancanza di indicazione di sub-pesi, sub-punteggi e sub-criteri per individuare il corretto sistema di attribuzione del peso numerico all’offerta presentata dai concorrenti per quel che concerne la voce B1), inserita nell’allegato n. 4 all’avviso pubblico della selezione dedicato alla indicazione di criteri di calcolo per l’assegnazione dei punteggi, tenendosi peraltro conto che, per tale voce, era prevista l’attribuzione di un punteggio non indifferente e sino a 30 punti. Effettivamente l’attribuzione dei punti alle offerte presentate dalle tre concorrenti, per quel che si riscontra dalla lettura dei verbali delle due sedute del 18 e del 26 marzo 2008, non è accompagnata da alcuna indicazione circa il processo valutativo utilizzato per attribuire ciascun punteggio a ciascuna voce delle offerte presentate. La commissione, infatti, nel corso dell’attività valutativa ha attribuito dei punteggi, ma non è dato di discernere, dalla lettura dei ridetti verbali, quale processo logico-tecnico-giuridico abbia posto in essere per raggiungere il risultato numerico attribuito a ciascuna voce. Va premesso che l’Amministrazione procedente ha l’obbligo, nel momento in cui confeziona la lex specialis di gara, di fissare non solo i punteggi da attribuire alle singole voci che costituiranno l’offerta, ma anche di stabilire preventivamente la graduazione ed il meccanismo di conferimento dei punti. Non a caso, l’art. 83, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 stabiliva, già all’epoca in cui fu bandita la selezione, che " Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. [La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando]”, tenendosi conto che il periodo contenuto tra le due parentesi è stato soppresso dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 158 e che all’epoca dei fatti era ancora vigente_ L’accoglimento in forma specifica della domanda risarcitoria proposta, rende non scrutinabile la pure proposta domanda di riconoscimento del danno per equivalente, esaurendosi nel suddetto esito giudiziale di accoglimento l’intera valenza satisfattiva della pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente._ – In virtù di quanto sopra esposto, attesa la fondatezza dei motivi che assistono il gravame proposto dalla cooperativa ricorrente, non può che accogliersi il ricorso e, per l’effetto, disporsi l’annullamento dell’atto di aggiudicazione definitiva impugnato, dichiarando inefficace il contratto, eventualmente e medio tempore, stipulato tra l’Amministrazione resistente e l’odierna controinteressata La domanda risarcitoria è, poi, accolta, nei limiti poco più sopra specificati.

Riportiamo qui seguito la sentenza numero 5607 del 12 giugno 2009 emessa dal Tar Lazio, Roma

 N. 05607/2009 REG.SEN.

N. 10058/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10058 del 2008, proposto da:
“COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO ALFA SANITARIO ONLUS”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. **************** e *************** ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Taranto n. 58, presso lo studio legale “*********. ************* ed altri s.t.p.”;

contro

il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ***************** dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, Via Tempio di Giove n. 21;
la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di

“COOPERATIVA SOCIALE BETA S.r.l.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

MANCATA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DARE VITA ALLA VITA" PER UN PERIODO DI 12 MESI – RISARCIMENTO DANNI – 23 BIS.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2009 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. – Premette la Cooperativa Sociale Servizio ALFA Sanitario Onlus (d’ora in poi, per brevità, Coop. Sociale) di aver partecipato alla selezione bandita dal Municipio XVII del Comune di Roma, in data 6 febbraio 2008, avente ad oggetto l’affidamento della realizzazione e della gestione del progetto “Dare vita alla vita” con convenzione della durata di dodici mesi prorogabili per altri dodici.

Riferisce che alla procedura hanno partecipato anche la Cooperativa Sociale BETA a r.l. (d’ora in poi, per brevità, BETA), odierna controinteressata e la Cooperativa Sociale Vitattiva e che, con determinazione dirigenziale n. 1555 del 25 luglio 2008, il Municipio XVII del Comune di Roma aggiudicava la selezione alla BETA.

Lamentando la illegittimità della procedura posta in essere dall’Amministrazione resistente, chiedeva il giudiziale annullamento degli atti di gara ed il riconoscimento del diritto a vedersi corrisposto il risarcimento dei danni subiti.

2. – Nel silenzio processuale della controinteressata BETA e della Regione Lazio (pure intimata), si costituiva in giudizio il Comune di Roma contestando analiticamente la fondatezza delle avverse affermazioni e, confermando la correttezza dell’attività posta in essere dagli Uffici coinvolti, chiedeva la reiezione del gravame.

3. – Con il proposto ricorso la Coop. Sociale deduce tre ordini di considerazioni censorie alla procedura per come è stata svolta dagli Uffici dell’Amministrazione comunale resistente:

in primo luogo sostiene che non siano state adeguatamente osservate le cautele che debbono essere mantenute nel corso di selezioni pubbliche al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza delle operazioni di gara e di par condicio tra i partecipanti. In particolare la ricorrente sostiene che il plico contenente le buste, per come richiesto dalla lex specialis, sarebbe stato aperto in epoca antecedente a quella in cui la commissione di gara ha svolto la sua prima riunione: infatti sul plico risulta apposto il timbro del 17 marzo 2008 mente la commissione si è riunita per la prima volta il giorno 18 marzo 2008;

in secondo luogo è poi censurabile il comportamento della commissione che non ha mai svolto una riunione in seduta pubblica: infatti le due uniche riunioni della predetta commissione di cui si ha notizia, quella del 18 marzo 2008 e quella del 26 marzo 2008, si sono tenute in forma riservata e senza la presenza dei partecipanti, anche per constatare la verifica della integrità dei plichi contenenti le buste;

in terzo luogo la valutazione delle offerte sarebbe stata realizzata in modo illegittimo sia perché né la lex specialis di gara né la commissione, nei limiti delle proprie competenze, hanno indicato i sub-pesi e le sub- misure nonché i sub-punteggi con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta indicato alla voce B1) inserita nell’allegato n. 4 all’avviso pubblico della selezione, dedicato alla indicazione di criteri di calcolo per l’assegnazione dei punteggi, tenuto peraltro conto che, per tale voce, era prevista l’attribuzione di un punteggio non indifferente e sino a 30 punti. La mancata indicazione dello specifico metodo in base al quale sarebbe stato attribuito quel punteggio, anche con riferimento alle entità numeriche intermedie, manifestava ancor di più l’illegittimità dello svolgimento delle operazioni di gara per il peso specifico che quel punteggio avrebbe potuto avere sull’ammontare complessivo utile a determinare l’aggiudicazione in favore di una delle concorrenti. Sotto altro profilo l’illegittimità della valutazione delle offerte svolta dalla commissione si evidenzierebbe per l’assoluta assenza di qualsivoglia motivazione che abbia accompagnato i punteggi così come attribuiti dalla medesima commissione ai tre progetti presentati dalle concorrenti in gara.

Da qui l’illegittimità della disposta aggiudicazione definitiva in favore della BETA e la richiesta di riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

4. – Nonostante quanto sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione comunale intimata, i mezzi di gravame proposti con il ricorso appaiono sostenuti da concreti e condivisibili elementi di fondatezza, di talché il ricorso va accolto in ragione delle osservazioni qui di seguito espresse.

5. – Con riferimento ai primi due motivi di gravame, che possono scrutinarsi congiuntamente, va posta attenzione in particolare alla circostanza, effettivamente disvelata dal contenuto della documentazione depositata in giudizio, che l’intera procedura selettiva non ha mai visto alcuna fase di sviluppo realizzarsi alla presenza dei concorrenti, emergendo infatti lo svolgimento di due sole sedute di gara, entrambe tenute in via riservata dalla commissione in data 18 marzo 2008 ed in data 26 marzo 2008.

Il Comune di Roma, nella memoria difensiva e nella relazione degli Uffici versata in atti, sostiene che, per un verso trattandosi di procedura negoziata e di valore inferiore alla soglia comunitaria non avrebbero dovuto rispettarsi le formalità imposte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 nella Parte II e dedicate ai c.d. appalti sopra soglia nonché, sotto altro profilo, l’apertura dei plichi sarebbe avvenuta comunque, seppure non in seduta pubblica, ad opera di una commissione presieduta da un dirigente e ciò costituirebbe elemento di garanzia della correttezza delle operazioni.

Al contrario di quanto sostiene la difesa comunale deve ribadirsi in questa sede il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il controllo dell’integrità dei plichi, la loro apertura e l’esame della documentazione amministrativa (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17 luglio 2008, n. 1806) come la stessa presa visione dell’offerta economica sono attività che vanno effettuate in seduta pubblica, onde perseguire l’interesse alla trasparenza e consentire anche agli eventuali rappresentanti delle imprese intervenute, di conferire il loro apporto collaborativo alla commissione, apporto che può talora risultare utile a far rilevare eventuali carenze documentali o a chiarire eventuali dubbi in ordine alla posizione dell’impresa di che trattisi. La giurisprudenza, anche di questo Tribunale è, infatti, complessivamente orientata nel senso sopra delineato, avendo ancora di recente precisato che "il principio di pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente è inderogabile per ogni tipo di gara, almeno per quanto riguarda la fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e di apertura dei plichi stessi" (cfr., testualmente, T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 25 luglio 2008 n. 7421); ulteriormente puntualizzandosi che del principio de quo va predicata l’applicazione "in mancanza di una deroga espressa, in ogni tipo di gara; pertanto, in caso di procedura semplificata le regole dell’evidenza pubblica possono ritenersi attenuate, ma non pure messe da parte", vigendo quindi anche nelle procedure negoziate precedute da gara informale (cfr., in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28 luglio 2008 n. 3046). La predetta giurisprudenza, con orientamento che la Sezione pienamente condivide, ha pure precisato che l’omissione dell’adempimento della pubblica seduta comporta l’invalidità e il conseguente annullamento dell’intera procedura selettiva, compreso il provvedimento terminale di aggiudicazione, anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, poiché il ridetto adempimento è predisposto a tutela non solo della par condicio ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa (cfr. le due sentenze del T.A.R. Lazio e del T.A.R. Lombardia, Milano, poco sopra citate).

Il Collegio non trova ragione per non concordare con le suggerite coordinate esegetiche, opportunamente evidenziando solo che oggi il canone della pubblicità, coniato in via pretoria dal giudice amministrativo, è stato tradotto in norma di diritto positivo dall’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 a mente del quale l’affidamento e l’esecuzione di opere, forniture e servizi pubblici deve avvenire nel rispetto dei principi, tra gli altri, di trasparenza nonché in quello di pubblicità, con le modalità indicate dal Codice. Afferendo del resto la pubblicità al principio di trasparenza, ne va predicata l’applicazione in ogni procedura di gara, anche se negoziata e riferita ad un appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria, tenuto conto che l’art. 121 del citato Codice dei contratti pubblici testualmente stabilisce che “Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo”. Ne deriva che, non rinvenendosi nel titolo II della Parte II, alcuna disposizione derogatoria in ordine alla regola della pubblicità delle gare, debbono trovare applicazione anche nelle selezioni per l’affidamento di commesse di importo modesto quelle disposizioni del Codice che assicurano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Merita rammentare, per completezza, che anche in un settore caratterizzato da peculiari esigenze specialistiche come è quello dei settori c.d. ex esclusi, la giurisprudenza ha avuto modo di confermare le surriferite coordinate interpretative, affermando come "la circostanza per cui, nei settori speciali, l’art. 226, d.lgs. n. 163 del 2006, il quale stabilisce il contenuto dell’invito a presentare offerte o a negoziare, non prevede alcuna forma di pubblicità delle sedute, non esclude il rispetto del principio di pubblicità, atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune in ogni procedura concorsuale di scelta del contraente relativa a qualsiasi contratto pubblico di lavori, servizi e forniture" (così, testualmente, Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1856.

6. – La fondatezza del profilo di censura sopra analizzato, rende irrilevante lo scrutinio circa la legittimità o meno dell’asserita apertura del plico contenente le buste presentate dall’odierna parte ricorrente in epoca (sembrerebbe) antecedente allo svolgimento della prima seduta di gara.

7. – Parimenti appare fondato il motivo dedotto per terzo e relativo al duplice profilo della mancata motivazione dell’attribuzione dei punteggi nonché della mancanza di indicazione di sub-pesi, sub-punteggi e sub-criteri per individuare il corretto sistema di attribuzione del peso numerico all’offerta presentata dai concorrenti per quel che concerne la voce B1), inserita nell’allegato n. 4 all’avviso pubblico della selezione dedicato alla indicazione di criteri di calcolo per l’assegnazione dei punteggi, tenendosi peraltro conto che, per tale voce, era prevista l’attribuzione di un punteggio non indifferente e sino a 30 punti.

Effettivamente l’attribuzione dei punti alle offerte presentate dalle tre concorrenti, per quel che si riscontra dalla lettura dei verbali delle due sedute del 18 e del 26 marzo 2008, non è accompagnata da alcuna indicazione circa il processo valutativo utilizzato per attribuire ciascun punteggio a ciascuna voce delle offerte presentate. La commissione, infatti, nel corso dell’attività valutativa ha attribuito dei punteggi, ma non è dato di discernere, dalla lettura dei ridetti verbali, quale processo logico-tecnico-giuridico abbia posto in essere per raggiungere il risultato numerico attribuito a ciascuna voce.

Va premesso che l’Amministrazione procedente ha l’obbligo, nel momento in cui confeziona la lex specialis di gara, di fissare non solo i punteggi da attribuire alle singole voci che costituiranno l’offerta, ma anche di stabilire preventivamente la graduazione ed il meccanismo di conferimento dei punti. Non a caso, l’art. 83, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 stabiliva, già all’epoca in cui fu bandita la selezione, che " Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. [La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando]”, tenendosi conto che il periodo contenuto tra le due parentesi è stato soppresso dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 158 e che all’epoca dei fatti era ancora vigente.

Per quanto sopra il percorso di aggiudicazione posto in essere dall’Amministrazione comunale si mostra doppiamente illegittimo, per i profili qui esaminati, in quanto per una voce recante un punteggio di significativo rilievo nell’economia della valutazione delle offerte l’avviso nulla precisava in termini di assegnazione dei sub-pesi, sub-criteri e sub-punteggi al fine di consentire la più completa e trasparente valutazione delle offerte presentate; nello stesso tempo la commissione, non esternando il percorso motivazionale attraverso il quale è giunta ad attribuire i punteggi alle singole voci che componevano le offerte presentate da ciascuna concorrente, è incorsa per la seconda volta nella violazione della medesima norma codicistica.

8. – Tenuto conto della accoglibilità del ricorso proposto e passando ora all’esame della richiesta risarcitoria, va preventivamente esaminato l’effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria impugnata sul contratto, eventualmente e medio tempore, stipulato tra l’Amministrazione resistente e la controinteressata BETA.

Sul punto il Collegio ritiene di dover confermare il costante avviso della Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 15 settembre 2008 n. 8328) in virtù del quale l’effetto dell’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione sul contratto medio tempore concluso sia ascrivibile nell’alveo della categoria della caducazione, dovendosi ritenere lo stesso inefficace in via sopravvenuta in forza del rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente sottoscritto (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II, 1 luglio 2008 n. 1710 e T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 marzo 2007 n. 263); tenendosi conto, peraltro, che tale orientamento si mostra più aderente a quanto espresso in sede comunitaria nella c.d. seconda direttiva ricorsi (dir. 66/2007/CE), di prossimo recepimento nel nostro ordinamento.

L’Amministrazione è poi tenuta, qualora sussista ancora l’interesse per l’Amministrazione comunale di affidare il servizio in questione, alla riedizione della selezione; in questo modo si realizzerà l’interesse strumentale azionato dalla ricorrente reintegrandola in forma specifica nei sensi auspicati, dovendosi in questi termini accogliere la domanda risarcitoria avanzata dalla medesima parte ricorrente.

L’accoglimento in forma specifica della domanda risarcitoria proposta, rende non scrutinabile la pure proposta domanda di riconoscimento del danno per equivalente, esaurendosi nel suddetto esito giudiziale di accoglimento l’intera valenza satisfattiva della pretesa risarcitoria avanzata dalla Coop. Sociale.

9. – In virtù di quanto sopra esposto, attesa la fondatezza dei motivi che assistono il gravame proposto dalla cooperativa ricorrente, non può che accogliersi il ricorso e, per l’effetto, disporsi l’annullamento dell’atto di aggiudicazione definitiva impugnato, dichiarando inefficace il contratto, eventualmente e medio tempore, stipulato tra l’Amministrazione resistente e l’odierna controinteressata BETA. La domanda risarcitoria è, poi, accolta, nei limiti poco più sopra specificati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in complessivi euro 3.000,00 (euro tremila/00), imponendosi la relativa condanna nei confronti esclusivamente dell’Amministrazione resistente, mentre le spese possono compensarsi, sussistendone giusti motivi di equità, con riguardo alle intimate BETA e Regione Lazio, non costituite formalmente in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, invalidando la convenzione medio tempore stipulata.

Condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della. Soc. Coop. Sociale Servizio ALFA Sanitario Onlus, in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida in complessivi €. 3.000,00 (euro tremila/00) oltre accessori come per legge.

Spese compensate nei confronti delle altre parti intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2009 con l’intervento dei Magistrati:

***********, Presidente

Silvestro ***********, Consigliere

***************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE                  IL PRESIDENTE

 DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento