Il controllo degli atti del commissario ad acta

sentenza 01/04/10
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Le determinazioni assunte dal commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice amministrativo, sono suscettibili di essere impugnate soltanto nelle forme e nei modi di cui al giudizio di ottemperanza.

Il che comporta l’inammissibilità dei ricorsi proposti in via di cognizione di legittimità ordinaria, a meno che non si possano configurare come impugnazione di determinazione amministrativa autonoma rispetto al giudicato.

Ed invero, ai fini dell’individuazione dei rimedi di reclamabilità dei provvedimenti del Commissario ad acta è necessario scomporre la sua attività in due parti, individuando quella di stretta attuazione del comando vincolato del giudice da quella ulteriore di esercizio dei poteri amministrativi: nel primo caso, gli atti dell’organo commissariale rivestono valenza giurisdizionale e come tali sono sottoposti all’ordinario controllo del giudice; nel secondo, le relative attività possono costituire oggetto dei normali rimedi impugnatori in sede di legittimità.

 

N. 04737/2010 REG.SEN.

N. 10760/1999 REG.RIC.

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

 


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10760 del 1999, proposto da:
Soc Impresa di Costruzioni Lemme di ************ & C Sas + 1, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, v.le Tiziano, 80; Concordato Preventivo delle Costruzioni Lemme;

contro

Ministero dei Lavori Pubblici, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Commissario Da *****************;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

DEL DECRETO MINISTERIALE 28/1/99 – PAGAMENTO SOMME.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Lavori Pubblici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il primo referendario ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con atto del 18-5-2971 è stato stipulato un contratto di appalto tra il Ministero dei Lavori Pubblici e impresa di costruzioni ***** per lavori relativi al porto di La Spezia. Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale sono state iscritte riserve che hanno dato seguito ad un contenzioso davanti al giudice ordinario che si è concluso con la sentenza della Corte d’Appello di Roma n° 3348 del 20-12-1993, con la quale l’Amministrazione è stata condannata al pagamento della somma si lire 270.360.860 oltre interessi. In presenza di inerzia dell’Amministrazione, è stato proposto ricorso in ottemperanza r.g. n° 6014/98 per l’esecuzione del giudicato della Corte d’Appello; nel giudizio di ottemperanza è stato nominato il Commissario ad acta, che ha emesso il mandato di pagamento del 28-1-1999 con il quale il Ministero ha disposto il pagamento della somma di lire 408.021.400, comprensiva di interessi. Tale mandato, emesso dal Commissario, è stato oggetto di contestazione nello stesso giudizio di ottemperanza n° 6014/98. Il Tribunale con sentenza n° 340 del 2000 respingeva le censure mosse agli atti del Commissario. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello deciso con sentenza n° 980 del 2001 nella quale è stata accolta la censura relativa alla illegittima compensazione del credito della impresa ricorrente con un credito della Amministrazione relativo ad altro rapporto tra le parti; sono state invece respinto le altre censure proposte relative alle modalità di calcolo degli interessi .

Con il presente ricorso, notificato il 15-7-1999, è stato altresì impugnato il mandato di pagamento del 28-1-1999 per i seguenti motivi:

violazione degli artt 324 del codice di procedura civile e 2909 del codice civile, violazione del giudicato, in quanto l’Amministrazione avrebbe operato una compensazione di somme;

violazione dell’art 1243 del codice civile;

violazione degli artt 55 e 169 della legge fallimentare;

violazione degli artt 35 e 36 del Capitolato generale di appalto, in relazione al calcolo degli interessi.

Si è costituita l’Amministrazione resistente eccependo la inammissibilità del ricorso.

All’udienza pubblica del 27-1-2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile sotto vari profili .

Con la presente impugnazione la società ricorrente propone le medesime censure che sono state già oggetto di reclamo avverso il mandato emesso dal Commissario ad acta al giudice dell’ottemperanza, risolte prima dal Tribunale con sentenza n° 340 del 2000 e poi dal Consiglio di Stato con sentenza n° 2007 del 2003, che ne ha anche in parte riconosciuto la fondatezza.

Tali censure, erano già al momento della proposizione del presente ricorso, inammissibili in questa sede di merito, in quanto relative alla esecuzione del giudicato e alla correttezza degli atti emessi dal Commissario ad acta. Come è noto, infatti, le determinazioni adottate dal commissario “ad acta”, quale organo ausiliario del giudice amministrativo, sono suscettibili di impugnazione soltanto nelle forme e nei modi di cui al giudizio di ottemperanza , donde l’inammissibilità dei ricorsi proposti in via di cognizione di legittimità ordinaria (Consiglio Stato , sez. VI, 21 aprile 1999 , n. 481), a meno che non si possano configurare come impugnazione di determinazione amministrativa autonoma rispetto al giudicato. La giurisprudenza ritiene, infatti, che ai fini dell’individuazione dei rimedi di reclamabilità dei provvedimenti del Commissario ad acta è necessario scomporre la sua attività in due parti, individuando quella di stretta attuazione del comando vincolato del giudice da quella ulteriore di esercizio dei poteri amministrativi: nel primo caso, gli atti dell’organo commissariale rivestono valenza giurisdizionale e come tali sono sottoposti all’ordinario controllo del giudice; nel secondo, le relative attività possono costituire oggetto dei normali rimedi impugnatori in sede di legittimità (cfr T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 febbraio 2007 , n. 1230).

Nel caso di specie, peraltro, neppure si può operare secondo tale orientamento. Le questioni proposte riguardano, infatti, non solo l’esecuzione di un giudicato puntuale, in quanto relativo ad una sentenza di condanna di pagamento di somme, ma altresì il giudicato di una sentenza del giudice ordinario, rispetto alla quale eventuali domande autonome sarebbero prive di giurisdizione.

Infatti, se le domande proposte con il presente ricorso dovessero essere considerate al di fuori della sede del giudizio di ottemperanza, ovvero domande autonome o autonome censure avverso il mandato di pagamento e non questioni relative alla esecuzione del giudicato, sarebbero inammissibili per difetto di giurisdizione. Questo Tribunale ha, infatti, potuto conoscere della vicenda in quanto si trattava di esecuzione del giudicato di una sentenza del giudice ordinario.

Come è noto, con riferimento alle sentenze di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro da parte del Giudice Ordinario, l’interessato ha la facoltà di scegliere tra l’esecuzione forzata secondo le norme del codice di procedura civile e l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo (Consiglio Stato , sez. VI, 14 dicembre 2009 , n. 7809).

Pertanto, nell’ambito della cognizione, questo giudice non è fornito di giurisdizione, riguardando questioni relative all’esecuzione di rapporti contrattuali.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.

In relazione alla complessità della vicenda in fatto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, sezione, III, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

*************, Presidente

****************, Consigliere

Cecilia Altavista, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE                IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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