Il controinteressato nei concorsi per l’accesso al pubblico impiego

Argenio Diana 08/01/09
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  1. La nozione di controinteressato
Appare assolutamente preliminare partire dalla nozione di controinteressato in senso tecnico. La giurisprudenza, al riguardo, accoglie una definizione (ormai pacifica) che trova chiara affermazione nelle parole dell’Adunanza Plenaria (decisione 8 maggio 1996, n. 2) e che continua ad essere avvallata, a più riprese, anche nelle sentenze più recenti (fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, sent. 11 luglio 2001, n. 3895; Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 luglio 2005, n. 3813; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 19 aprile 2007, n. 3416).
In particolare, ai fini dell’individuazione dei soggetti controinteressati, è richiesta la presenza di due elementi. Da una parte, il cd. “elemento formale”: l’atto impugnato deve riferirsi direttamente ai soggetti coinvolti o, comunque, consentirne un’agevole individuazione “perché indicati in modo non generico” (Cons. Stato, Ad. pl. 28 settembre 1987, n. 22;Cons. Stato,sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462; in dottrina, Mangoni, “Controinteressato e opposizione di terzo nel processo amministrativo”, in Dir. Proc. Amm., 1998, 669). Dall’altra, il cd. “elemento sostanziale”: deve sussistere, in capo al controinteressato, la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ossia di una situazione giuridica soggettiva analoga (ma di segno opposto) a quella che può esser fatta valere da un ricorrente.
I due menzionati elementi devono, tuttavia, ricorrere contestualmente: considerati “parimenti essenziali” (cfr. Cons. Stato, IV, sent. n. 3895/2001), ciascuno di essi – valutato singolarmente – appare “necessario ma non sufficiente” (cfr. Cons. Stato, Ad.Pl., n. 2/1996). Come ancor più precisamente affermato dalTAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 4 gennaio 2007, n. 39, “non basta, perché vi sia una posizione di controinteressato tutelata, il solo dato formale della menzione del soggetto nell’atto, ma occorre il dato sostanziale di un fumus di meritevolezza di tutela nel merito di tale supposto controinteresse”.
  1. I controinteressati nelle procedure concorsuali plurime
Prendendo le mosse proprio dalla sentenza ultima richiamata, appare di tutta evidenza come la verifica in ordine alla sussistenza o meno del “fumus di meritevolezza” del controinteresse non possa prescindere da una valutazione degli interessi effettivamente coinvolti nel singolo caso concreto.
Ciò si rende ancor più necessario, quando la situazione fattuale su cui la vicenda processuale va a trovare fondamento risulti connaturata da singolare specificità: è il caso di quelle che la giurisprudenza chiama “procedure concorsuali plurime”.
Si tratta di concorsi in cui i posti – ancorché contestualmente banditi – sono rivolti a diverse categorie di candidati, vuoi per requisiti soggettivi (ad esempio, in caso di riserve previste da leggi speciali per taluni cittadini), vuoi per requisiti oggettivi (ad esempio, in caso di specifici posti preventivamente suddivisi in base al titolo di laurea o specializzazione conseguita dal candidato).
Un esempio concreto è riscontrabile nella vicenda processuale di cui si è occupato il Consiglio di Stato nel 2003: proprio a fronte di una censura di difetto d’integrità del contraddittorio (peraltro poi respinta), la sezione V è stata chiamata a pronunciarsi in tema di controinteressati nell’ambito di un concorso pubblico per la copertura di 8 posti di ingegnere destinati a cinque diverse aree professionali. Il ricorrente era appunto concorrente nella specifica area dei trasporti (cui erano destinati 2 posti). La Consulta ha in quella sede affermato che “i controinteressati relativamente alla vicenda svoltasi innanzi al giudice di primo grado sono esclusivamente i vincitori della procedura concorsuale relativa all’area dei trasporti” (Cons. Stato, sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462).
Con una fedele trasposizione del principio sancito nella succitata sentenza, è dunque possibile affermare che – nel caso di un concorso plurimo – sono da ritenersi controinteressati non già tutti i candidati indistintamente, ma esclusivamente quei candidati che hanno a suo tempo inoltrato domanda di partecipazione per la stessa tipologia di posti per i quali si è iscritto anche il ricorrente.
  1. La mancata ostensione degli atti da parte della P.A.
Proprio ai fini dell’individuazione di un controinteressato “idoneo” (nel senso spiegato nel precedente punto), il ricorrente – prima della proposizione del ricorso – dovrebbe inoltrare una formale richiesta di accesso agli atti all’Amministrazione procedente, al fine di ottenere una più esatta indicazione delle generalità degli altri candidati.
Infatti, soprattutto nell’ambito delle procedure concorsuali a respiro nazionale, la graduatoria che si intende impugnare suole spesso riportare i soli nominativi dei candidati giudicati idonei.
Procedere dunque ad una loro più esatta identificazione od anche solo all’individuazione del comune di loro residenza diviene cosa talmente ardua da trascendere completamente i confini della “ordinaria diligenza”, con l’immancabile conseguenza di ritrovarsi nell’impossibilità concreta di ottemperare agli obblighi di notifica.
Il problema troverebbe quindi in un preventivo accesso agli atti la sua più semplice soluzione. Questione è che l’Amministrazione molto spesso o nega tale accesso (riportando le più disparate motivazione in un provvedimento esplicito di rigetto) o lascia cadere sulla richiesta un’ipotesi di silenzio-diniego. In entrambi i casi, la mera proposizione dell’istanza d’acceso non libera il (futuro) ricorrente dall’obbligo di notifica ai controinteressati.
E’ infatti circostanza ripetutamente chiarita in giurisprudenza che l’omessa notifica ai controinteressati non appare giustificabile con la mancata ostensione degli atti da parte dell’amministrazione, quando il ricorrente non si sia in alcun modo attivato contro l’inerzia della PA e non abbia avviato le procedure di legge ad hoc previste (sul punto, TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 27 febbraio 2007, n. 1264).
Quindi, sarà compito del ricorrente – a fronte del negato accesso – attivarsi nuovamente, seguendo una delle tre seguenti vie: a) proponendo ricorso avverso il diniego (tacito od espresso che sia) innanzi al TAR competente (anche, in via incidentale, dinnanzi allo stesso giudice amministrativo presso cui pende il merito); b) proponendo autonomo ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, 4° legge 241/1990 e dell’art. 12 d.P.R. 184/2006); c) chiedendo al giudice del merito di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ex R.D. n. 642/1907.
  1. In caso di una graduatoria solo provvisoria, esistono controinteressati?
Ritornando alle parole del Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 5462/2003, si presenta un ulteriore e tutt’altro che trascurabile rilievo: a ben vedere, sono definiti “controinteressati” solo quei soggetti che siano risultati vincitori all’interno di una graduatoria concorsuale finale e definitiva.
E’ infatti jus receptum che nei pubblici concorsi la posizione di controinteressato (e quindi di contraddittore necessario) è riscontrabile solo in quei soggetti che siano risultati idonei in una graduatoria finale di merito, visto che solo in tale occasione “l’eventuale esito positivo (di un’impugnativa) potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, …dei promossi che devono, di conseguenza, essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela delle posizioni così acquisite” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 luglio 2005, n. 3813; in tal senso, anche Cons. Stato, sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 23/2008).
  1. Effettivo controinteresse a fronte dell’impugnazione di una graduatoria finale
In realtà, perché si possa parlare di controinteressati in senso tecnico, neppure basta la mera presenza di una graduatoria finale.
Occorre altresì che, dalla lettura delle doglianze sviluppate nel ricorso, possa evincersi che l’accoglimento di una o più di tali censure sia in grado di ledere in concreto una situazione giuridica qualificata (e non una mera aspettativa di fatto) dell’eventuale controinteressato.
Sul punto, la giurisprudenza ha fornito una ben precisa elencazione dei casi di tale “lesione in concreto”: (a) quando le censure sono dirette alla caducazione dell’intera procedura concorsuale anche per la parte che concerne gli idonei (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 26 novembre 2007, n. 11756; Cons. Stato, sez. VI, sent. 20 aprile 1991, n. 225); (b) quando le censure sono volte alla riassegnazione totale dei punteggi (ed allora l’attribuzione al ricorrente di un punteggio superiore comporterebbe lo scavalcamento del candidato che, originariamente, aveva ottenuto un maggior numero di punti; cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 8 febbraio 2002, n. 1908); (c) quando le censure potrebbero determinare la modificazione dell’ordine della graduatoria (ed allora il ricorso va notificato solo a chi, da tale modifica, deriverebbe una collocazione peggiore; cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 21 marzo 2008, n. 654).
Se nessuna di queste ipotesi trova riscontro nel caso concreto e dunque il ricorso, per come è stato proposto, non è in grado di sovvertire le posizioni di chi si è utilmente collocato in una graduatoria, allora la graduatoria stessa (ancorché definitiva) rappresenta per il ricorrente una mera statuizione di diniego che non vede controinteressati. 
  1. La possibile sopravvenienza di controinteressati cd. Successivi
Appurato che, in un concorso plurimo, gli unici soggetti che possano idoneamente definirsi “controinteressati” sono i candidati che, come il ricorrente, concorrono per una precisa categoria di posti; chiarito che l’individuazione di detti soggetti può risultare ostacolata dalla mancata ostensione di atti da parte dell’Amministrazione; rilevato comunque che, al momento della proposizione del ricorso, può non essere riscontrabile alcun controinteresse diverso da quello dei citati candidati, la difesa può comunque nel frattempo procedere alla notifica del ricorso nei confronti di uno qualsiasi dei candidati, ancorché partecipante per altra tipologia di posto.
Si tratterà, ovviamente, di una scelta difensiva da operarsi più per un adempimento formale che per reale necessità, giacché un simile “controinteressato pro forma” vanta il mero interesse di fatto (e non già giuridico) a prendere contezza della pendenza della vicenda processuale del ricorrente.
Ma occorre sempre essere perfettamente consapevoli che la prospettata assenza di controinteressati al momento dell’instaurazione del giudizio è rebus sic stantibus.
Come noto, accade sovente che, in pendenza di un processo d’impugnazione, il procedimento concorsuale continui il proprio corso, si evolva nelle fasi successive e giunga, infine, al suo momento conclusivo, quando l’Amministrazione adotta atti che attribuiscono a terzi posizioni di vantaggio che non era possibile identificare al momento della proposizione del ricorso (cd. controinteressati successivi).
In tal caso (e solo in tal caso), potrebbe effettivamente rendersi necessaria un’integrazione del contraddittorio. Naturalmente, anche a fronte di tali sopravvenute posizioni di vantaggio, resta doveroso l’espletamento di un vaglio, ancorché sommario e prognostico, in ordine al “fumus di meritevolezza” di una loro tutela nel merito e, quindi, in ordine alla necessità di procedere alla suddetta integrazione del contraddittorio.
 
 7.1. Massime nella più recente giurisprudenza amministrativa – Rassegna TAR
  • Non basta, perché vi sia una posizione di controinteressato tutelata, il solo dato formale della menzione del soggetto nell’atto, ma occorre il dato formale di un fumus di meritevolezza di tutela nel merito di tale supposto controinteresse (TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 4 gennaio 2007, n. 39).
 
  • Il Collegio, richiamandosi ad unanime giurisprudenza, cita in particolare le parole di C.d.S. sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824, (secondo cui) nel caso in cui si è chiesto l’annullamento della graduatoria di un concorso per pubblici impieghi, sono controinteressati (e, pertanto, contraddittori necessari) tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria stessa, indipendentemente dall’esito dell’impugnazione, qualora siano dedotte censure che, se fondate, siano idonee a travolgere interamente tale atto, mentre, se le censure implicano la sola modifica dell’ordine di graduatoria, la posizione di controinteresse alla domanda del ricorrente va riconosciuta solo a coloro che otterrebbero una collocazione deteriore. (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 27 febbraio 2007, n. 1264).
 
  • Tanto meno l’omessa notifica ai controinteressati appare giustificabile con la mancata ostensione degli atti da parte dell’amministrazione; invero, il ricorrente – per contrastare l’inerzia dell’amministrazione – avrebbe potuto adottare i rimedi di cui all’art. 21 bis L. 1034/1971 o, in alternativa, chiedere di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ex R.D. n. 642 del 1907, procedure che non risultano esperite nella circostanza. (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 27 febbraio 2007, n. 1264).

 

  •  Risulta pacifica in giurisprudenza la posizione di controinteresse – in senso giuridico formale – di tutti i soggetti, utilmente collocati in graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione, a seguito di ricorso giurisdizionale (ovvero, di tutti i soggetti collocati in posizione migliore rispetto alla parte ricorrente, o di tutti coloro che siano comunque inclusi nella graduatoria stessa, ove si prospettino censure che implichino rinnovazione dell’intera procedura di valutazione, o totale rassegnazione dei punteggi, o ancora, come nel caso di specie, diversi criteri di formazione della graduatoria stessa. Cfr. 1) C.d.S., sez. VI, sent. 20 aprile 1991, n. 225; 2) C.d.S., sez. VI, sent. 20 luglio 1995, n. 756; 3) C.d.S., sez. VI, sent. 1° febbraio 2001, n. 393; 4) C.d.S., sez. V, sent. 21 ottobre 1995, n. 1470; 5) Cons. Giust. Amm., sent. 14 aprile 2003, n. 135; 6) TAR Marche, Ancona, sent.n. 391/2000). (TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 19 aprile 2007, n. 3416).
 
  • Nel caso di specie, la graduatoria notificata al ricorrente consentiva di conoscere i nominativi di coloro, dai quali il medesimo si considerava illegittimamente scavalcato, ai fini dell’assegnazione in sede ritenuta preferibile, con conseguente necessità di notifica ad almeno uno di tali soggetti. (TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 19 aprile 2007, n. 3416).
 
  • In una graduatoria concorsuale tutti i soggetti in essa inseriti sono titolari di un interesse alla conservazione del posto in graduatoria, anche se non vincitori del concorso, e comunque all’idoneità ovvero alla valutazione positiva di ammissione, ciò soprattutto quando, come nel caso, vengono avanzate censure dirette alla caducazione dell’intera procedura concorsuale; considerato che l’art. 21 della legge n. 1034/71 sanziona l’inammissibilità per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, l’eccezione qui formulata deve essere respinta in quanto il ricorso risulta notificato ad un controinteressato, pur non trattandosi del vincitore del concorso (cfr. 1) TAR Lazio, sez. I quater, sent. 19 aprile 2007, n. 3416; 2) TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 27 febbraio 2007, n. 1264). (TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 26 novembre 2007, n. 11756).
 
  • Le censure del ricorrente non sono dirette a travolgere l’intera graduatoria concorsuale, ma tali da modificare l’ordine della medesima. Per tale ragione il contraddittorio è da intendersi completo. Chi impugna la graduatoria di un concorso a posti di pubblico impiego deve notificare il ricorso a tutti coloro che fanno parte di tale graduatoria qualora le censure dedotte siano in grado, se fondate, di travolgerla tutta. Ove invece l’eventuale fondatezza delle censure possa comportare soltanto la modifica dell’ordine di graduatoria, il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che da tale modifica deriverebbe una collocazione peggiore nella graduatoria stessa, siano essi vincitori oppure soltanto idonei. (TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 21 marzo 2008, n. 654).
 
7.2.Massime nella più recente giurisprudenza amministrativa – Rassegna Consiglio di Stato
  • Ai fini dell’individuazione dei soggetti controinteressati in generale la giurisprudenza consolidata richiede il concorso di due elementi. L’elemento sostanziale, necessario ma non sufficiente, consiste nella titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ossia di una situazione giuridica soggettiva analoga (ma di segno opposto) a quella che può esser fatta valere da un ricorrente.L’elemento formale ricorre allorché l’atto impugnato direttamente si riferisca ai soggetti coinvolti. La giurisprudenza ha peraltro chiarito che non occorre l’indicazione nominativa nell’atto, purchè i soggetti controinteressato siano agevolmente individuati (Ad. pl. 28 settembre 1987, n. 22). (C.d.S., Ad. Pl., sent. 8 maggio 1996, n. 2).

  • Va, però, considerato che l’interesse qualificato, che costituisce la premessa per il riconoscimento della posizione di controinteressato in senso formale, deve essere espressamente tutelato dal provvedimento e oggettivamente percepibile come un vantaggio, indipendentemente dall’interesse perseguito dal ricorrente. (C.d.S., Ad. Pl., sent. 8 maggio 1996, n. 2).

  • Ai fini della soluzione del caso in esame è sufficiente osservare che – secondo la giurisprudenza largamente prevalente – l’interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado è legittimato ad impugnare la sentenza quando risulti titolare di una propria e autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto. Tale giurisprudenza va sicuramente confermata anche alla luce dei principi enunciati nella sentenza n. 177 del 17 maggio 1995, con cui la Corte costituzionale ha introdotto nel processo amministrativo l’istituto dell’opposizione di terzo ordinaria, riconoscendo l’esigenza di tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche incompatibili con quelle definite dalla decisione. (C.d.S., Ad. Pl., sent. 8 maggio 1996, n. 2).

  • Nel caso in cui sia richiesto l’annullamento della graduatoria di un pubblico concorso per l’accesso a pubblico impiego devono ritenersi controinteressati al ricorso, e pertanto contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella stessa graduatoria, indipendentemente dall’esito della impugnativa (Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 1995, n. 756). (C.d.S. sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824).

  • Gli idonei nei pubblici concorsi rivestono la posizione di controinteressati rispetto all’impugnazione della graduatoria di merito, discendendo da tale provvedimento situazioni di vantaggio. Deve ritenersi conseguentemente sussistente per il ricorrente l’onere di notifica del ricorso a tutti gli idonei, pur se talvolta quest’ultimi possono avere interessi convergenti a quelli azionati al fine, ad esempio, della rinnovazione della procedura concorsuale onde poter aspirare ad un migliore posto in graduatoria (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1991, n. 570). (C.d.S. sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824).

  • (I controinteressati) si trovano in una posizione differenziata rispetto a quella del quivis de populo. La sezione non intende discostarsi dall’orientamento maggioritario di questo Consiglio, secondo cui la nozione di controinteressato in senso tecnico, a mente dell’art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero dalla sua immediata individuabilità; quello sostanziale, discendente dal riconoscimento, in capo al controinteressato, di un interesse al mantenimento della situazione esistente che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento, una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 1 dicembre 1998, n. 1516; ad. pl. 8 maggio 1996, n. 2). (C.d.S., sez. IV, sent. 11 luglio 2001, n. 3895).

  • (Il ricorrente, arrivato idoneo al 7° posto su 5 disponibili, aveva impugnato la graduatoria finale del concorso per titoli ed esame). Per costante giurisprudenza (che il collegio condivide e fa propria), nel caso di impugnazione di una graduatoria concorsuale, qualora il ricorrente deduca censure che, se fondate, determinerebbero la modifica dell’ordine di graduatoria, il ricorso va notificato a tutti coloro che, a seguito di tale modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore, anche se sono risultati idonei (Sez. VI, 20 aprile 1991, n, 225; Cons. giust. amm., 25 gennaio 1989, n. 3; Sez. VI, 2 marzo 1987, n. 82). Nella specie, col ricorso di primo grado sono state dedotte non solo censure volte alla riduzione del punteggio da parte del candidato collocatosi al quinto posto e odierno appellante principale, ma sono state anche formulate censure volte all’attribuzione all’originario ricorrente di un punteggio superiore …e che, se fondate, comporterebbero lo scavalcamento del candidato che ha ottenuto (un maggior numero di) punti e non è stato intimato in giudizio. (C.d.S., sez. VI, sent. 8 febbraio 2002, n. 1908).

  • (La ricorrente originaria si era collocata in posizione non utile nella prova d’ammissione all’iscrizione a facoltà universitaria e con varie censure aveva impugnato la relativa graduatoria). L’eventuale accoglimento di una o più di tali censure comporterebbe il travolgimento di tutta o parte della procedura concorsuale, ivi compresa la graduatoria finale, con conseguente sovvertimento delle posizioni acquisite da chi si è utilmente collocato nella graduatoria stessa. Un siffatto effetto incisivo (risulta) discendente naturaliter dalla semplice lettura delle doglianze sviluppate… E’ evidente, quindi, che, come è giurisprudenza pacifica (cfr. da ultimo, Cons. St., VI Sez., 8.4.2002, n. 1908), il gravame avrebbe dovuto essere notificato (…) a tutti i controinteressati come sopra individuati, laddove la ricorrente risulta aver evocato in giudizio un solo nominativo, onde il primo giudice avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio. (…) il mancato espletamento di un siffatto incombente può essere, presumibilmente, ricondotto ad esigenze di economia processuale… (C.d.S., sez. VI, 17 luglio 2002, n. 4713).

  • (Di un soggetto) deve affermarsi la qualità di controinteressato, (quando) la sua posizione giuridica viene certamente incisa dall’accoglimento dell’avverso ricorso (Cons. Giust. Amm., sent. 14 aprile 2003, n. 135).

  • Costituisce principio generale in materia di concorsi, che nel caso di impugnativa di una graduatoria a posti di pubblico impiego, il ricorso deve essere notificato a tutti i graduati qualora il ricorrente deduca censure che se fondate travolgerebbero l’intera graduatoria anche per la parte in cui concerne gli idonei (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1908; sez. VI, 20 aprile 1991, n. 225). Sono legittimi contraddittori gli ufficiali che pur non iscritti in quadro, sarebbe travolti dall’accoglimento della censura di macroscopica illogicità dell’operato complessivo della commissione di avanzamento (cfr. sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1723). (C.d.S., sez. IV, sent. 4 marzo 2003, n. 1198).

  • Come chiarito da questa Sezione nel giudizio amministrativo assume la veste di controinteressato il soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o agevolmente individuabile in base allo stesso, che vanti un interesse contrario alla rimozione del provvedimento gravato dalla quale potrebbero discendere effetti negativi per la propria sfera giuridica (Cons. Stato, sez. V, sent. 21 gennaio 1992, n. 72). (C.d.S., sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462).

 

  • Nel caso che ci occupa la procedura concorsuale era plurima, avente ad oggetto cinque distinte aree professionali diverse, fra cui quella relativa all’area dei trasporti ; ne deriva che, sebbene i criteri posti per la prima prova scritta siano stati comuni per tutti i concorrenti, i soli controinteressati relativamente alla vicenda svoltasi innanzi al giudice di primo grado sono esclusivamente i vincitori della procedura concorsuale relativa all’area dei trasporti. (C.d.S., sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462). Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 8 posti di ingegnere destinati a diverse aree professionali; il ricorrente era concorrente nella specifica area dei trasporti cui erano destinati 2 posti.

  • Come chiarito da questo Consesso, i vincitori di concorso sono controinteressati rispetto al ricorso con il quale si impugna la graduatoria e devono, quindi, essere destinatari di notifica, al fine di essere messi in grado di far valere le proprie ragioni a difesa del risultato ultimamente conseguito (Consiglio Stato, sez. IV, 5 giugno 1998, n. 904). (C.d.S., sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462).

  • Il ricorso proposto contro la graduatoria di un concorso deve essere notificato a tutti i vincitori, che assumono la veste di controinteressati, avendo un interesse qualificato a mantenere la posizione conseguita (Consiglio Stato, sez. VI, 28 aprile 1998, n. 559). (C.d.S., sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462).

  • La sezione non intende discostarsi dall’orientamento maggioritario di questo Consiglio, secondo cui la nozione di controinteressato in senso tecnico, a mente dell’art. 21, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero dalla sua immediata individuabilità; quello sostanziale, discendente dal riconoscimento, in capo al controinteressato, di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento, una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (cfr. 1) Cons. St., sez. IV, n. 1198 del 2003; 2) sez. VI, 11 luglio 2001, n. 3895; 3) sez. IV, 1 dicembre 1998, n. 1516; 4) Ad. pl., 8 maggio 1996, n. 2). (C.d.S., sez. IV, 18 luglio 2005, n. 3813).

  • La controversia portata all’esame del giudice di primo grado, ed ora in appello, aveva, invero, ad oggetto la graduatoria di merito formulata dall’Amministrazione… La rinnovazione del giudizio conseguente ad un suo eventuale esito positivo …potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, degli (…) all’epoca promossi che dovevano e devono, di conseguenza, essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela delle posizioni così acquisite. (C.d.S., sez. IV, 18 luglio 2005, n. 3813).

  • (circa l’affermazione secondo cui vi sarebbe un controinteressato solo in caso di graduatoria finale, cfr. contra C.d.S. sez. VI, sent. 8 settembre 2006, n. 5238)

  • L’esistenza di un soggetto controinteressato nell’ambito del ricorso proposto dal concorrente escluso dalla gara si configura, infatti, non solo nel caso di contestualità tra l’esclusione e l’aggiudicazione, ma anche in quello in cui, al momento della proposizione del ricorso, siano noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura selettiva (C.d.S., sez. V, sent. 19 marzo 2007, n. 1308).

  • (E’ controinteressato quel soggetto) che per le circostanze esposte (quindi, in concreto) aveva una posizione particolarmente qualificata ad opporsi al rimedio giurisdizionale proposto. Soggetti interessati al mantenimento dell’atto impugnato e riceventi svantaggio dal provvedimento giurisdizionale chiesto col ricorso. Controinteressati, in quanto riceventi dal provvedimento impugnato il beneficio consistente nella salvaguardia della loro posizione, quantomeno di legittimi aspiranti. L’atto stesso non si limitava dunque ad una mera statuizione di diniego che normalmente non vede controinteressati. (C.d.S., sez. VI, sent. n. 23 del 2008, decisa in data 13 novembre 2007).

  • L’esistenza di un soggetto controinteressato nell’ambito del ricorso proposto dal concorrente escluso dalla gara si configura solo in caso di con testualità tra l’esclusione e l’aggiudicazione (o atto conclusivo della procedura concorsuale) ovvero nel caso in cui, al momento della proposizione del ricorso, siano noti al soggetto escluso gli ammessi alla procedura selettiva (Consiglio Stato, sez. V, 19 marzo 2007, n. 1308). (C.d.S., sez. IV, sent. 27 novembre 2007, n. 6049).
 
 
avv.Diana Argenio
Foro di Bologna

Argenio Diana

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