Il Contributo Unificato, individuazione e determinazione degli importi: le direttive ministeriali

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L’ art. 9 1 DPR 115/02 prevede il contributo unificato di iscrizione a ruolo per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile,amministrativo e tributario per come già disposto dall’art. 9, comma 2°, legge n. 488 del 21 dicembre 1999.

A far data del 1° marzo 2002 la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari vengono sostituiti dal nuovo contributo unico.2

Si ha un nuovo tipo di pagamento.

Pagamento, all’atto dell’iscrizione della causa, di importi determinati per scaglioni, svincolato nella sua determinazione dall’Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa 3

Importi inoltre unici al contrario della tassa di iscrizione in misura forfettaria che vedeva una parte riferibile alle imposte di bollo e l’altra ai diritti di cancelleria. 4

Il contributo unificato, principalmente nella parte relativa agli importi ex articolo 13 DPR 115/02, ha subito negli anni varie modifiche 5, ricordiamo:

  • legge n. 342/2000

  • decreto legge 11 marzo 2002 n 28 convertito con legge 11 maggio 2002 n 91,

  • legge n 311 del 29 dicembre 2004 ( finanziaria anno 2005),

  • legge 23 dicembre 2009 n. 191 ( legge finanziaria 2010)

  • decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge 111/2011,

  • decreto legge 6 luglio 2011 n 98, convertito con legge 111/2011 che non si è limitato ad aumentare alcuni degli importi previsti dall’ articolo 13 T.U. spese di giustizia ma ha abrogato alcune esenzioni di cui all’articolo 10 DPR 115/02, prevedendo ad esempio il pagamento del contributo in materia di separazione tra i coniugi e, con i limiti reddituali, il pagamento del contributo unificato nel processo di lavoro, assistenza e previdenza,

  • decreto legislativo n 150/2011, anche la modifica dei riti e ha inciso, sul pagamento del contributo unificato

  • la legge 12 novembre 2011 n 183 ( c. detta legge di stabilità 2012) con la quale si è previsto tra l’altro l’aumento della metà del contributo unificato nei casi di impugnazione (appelli, reclami) , addirittura il raddoppio per i ricorsi in Cassazione, e il pagamento di un contributo integrativo o autonomo in base alla posizione processuale, nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.

La complessità dell’istituto, i dubbi interpretativi, generati da una parte dai continui interventi in materia e dall’altra dalla miriade di procedimenti giurisdizionali che “scontano” il pagamento sulla base del rito 6 e/o speciali che dispongono, il più delle volte prevedendone l’esenzione 7, hanno trovato, non sempre in maniera chiara e definitiva, soluzione nelle innumerevoli circolari e note del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze che richiamiamo nelle tabelle allegate.

 

1) Disposizioni ministeriali casi in cui è dovuto il contributo unificato

  • Contributo unificato nei procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/08/2008.0048948.U “ ..si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato..”

  • Ai sensi della circolare senza numero DAG direzione giustizia civile del 13gennaio 2006 “..in caso di presentazione di istanza ai sensi dell’articolo 351 commi 2 e 3 cpc (SOSPENSIONE ESECUTIVITA’ SENTENZA PRIMO GRADO)…al riguardo si rappresenta che indipendentemente dalla natura del provvedimento- da ritenersi senz’altro cautelare ( sent. Corte Costituzionale n 312 del 4.7.2002) l’appellante nel chiedere una pronuncia anticipata sulla revoca dell’esecutività della sentenza, dà il via ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale sembra naturale e giusto che egli sia tenuto a versare proprio il corrispondente contributo unificato di euro 62,00..”

  • Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:

1.      nell’ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;

2.      nell’ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.

  • Ai sensi della circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia è dovuto il contributo unificato nei ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell’amministratore dei beni sequestrati

  • Ai sensi della circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia è dovuto il contributo unificato nei giudizi di appello avverso i procedimenti del giudice di pace anche se quest’ultimi erano in esenzione(conferma. risoluzione Agenzia Entrate n 48/E del 18 aprile 2011)

  • Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l’esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l’avvocato agisca per il recupero delle stesse L’esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.

  • Ai sensi della circolare dg_DAG 07/10/2005.022290.U l’opposizione a decreto di pagamento ex art 84 e 170 T.U ( liquidazioni ad ausiliari, difensori, consulenti tecnici di parte, custodie imprese per demolizione) è soggetto al pagamento del contributo unitario pari ad € 70

  • Ai sensi della circolare 29 settembre 2043 n 1/1046/44/SC/u-04, Min. Giust. Dip, Dir. Gen. Giustizia Civile è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza

  • Ai sensi della circolare DAG 15/022007.0020047., Min. Giust. Dir. Gen. Giustizia civile Ufficio I è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace

  • Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare ( art.612 cpc) il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell’esecuzione

  • Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia l’opposizione all’esecuzione( art. 619cpc) e l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 cpc) quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda.

  • Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia deve precisarsi che, riguardo ai procedimenti esecutivi, la ricevuta di versamento attestante il pagamento del contributo unificato non deve essere consegnata all’ufficiale giudiziario ma va depositata alla cancelleria competente

  • Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia è soggetto al contributo unificato il reclamo avverso i procedimenti cautelari attivati in corso di causa

  • Ai sensi della circolare 20 giugno 2006 n 66030 del Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso e il rimborso spese in favore dell’amministratore dei beni sequestrati  è soggetto al pagamento del contributo unificato

  • Ai sensi della circolare 6 maggio 2003 prot. n 1/5830/U/03 , Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ufficio I SONO ASSOGGETTATI al pagamento del contributo unificato i ricorsi in materia di onorari di avvocato (legge 794/42) il ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l’opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell’interesse del procedimento In Tema di opposizione alla liquidazione degli onorari la natura del giudizio è pacificamente individuata tra quelli della volontaria giurisdizione.Il procedimento in questione è del tutto distinto da quello di merito che lo ha occasionato e segue regole di impugnazione e di definizione dei tutto autonome rispetto al procedimento originario. Tale autonomia, evidentemente, deve riflettersi anche ai fini della previsione del pagamento del contributo unificato. Conclusivamente, deve ritenersi che nelle ipotesi di ricorso avverso il rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per i procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento previsti dall’art. 170 del citato Testo Unico sulle spese di giustizia sia dovuto il pagamento del contributo unificato, previsto dall’alt. 13, lett, a) del medesimo Testo Unico.Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti nel “ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio” (art. 13, n 18, D.M. n 264 del 27 marzo 2000) ( NOTA BENE essendo i presenti provvedimenti inquadrati nell’ambito dei procedimenti regolamentati dal rito sommario di cognizione ( ex decreto legislativo 150/2001) scontano il contributo unificato in base al valore diminuito alla metà)

  • Ai sensi della nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 è dovuto il contributo unificato nei ricorsi avverso il diniego all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per le opposizioni ex art 170 DPR 115/02 proposte nel procedimento presso il Tribunale di Sorveglianza

  • Ai sensi della Circolare DAG.07/10/2005.0022051.U nei giudizi instaurati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale sono applicabili le medesime agevolazioni fiscali previste per la Cassa per il mezzogiorno la quale usufruiva in materia di tasse sugli atti giudiziari del trattamento delle amministrazioni dello Stato pertanto il contributo unificato andrà prenotato a debito ..

  • PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE EUROPEA circolare ministeriale DAG02/09/10/2010.0113135.U

  • Ai sensi della circolare DAG.08/10/2010.0128408-U nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico è dovuto il contributo unificato per l’importo previsto per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II,capo VI del codice di procedura civile, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’articolo 13 del DPR 30 maggio 2002 n 115

  • Ai sensi della nota DAG 18/11/2005.0038650.U i ricorsi ex art. 16 punto 4 DPR 16/09/04 n 203 relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato pagano il contributo unificato ( nd =quello relativo alle camere di consiglio)

  • Opposizione a fermo amministrativo Pagamento del contributo unificato. Circolare prot. n DAG.26/06/2006.0068642.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I Il Tribunale di Reggio Calabria con la nota prot. n. 1342/06 del 20 aprile 2006, trasmessa da codesta Corte con la nota in epigrafe, ha chiesto di conoscere se l’opposizione al fermo amministrativo (art. 86 del DPR 602/73) deve essere assoggetta al pagamento del contributo unificato e agli altri diritti previsti dal DPR 115/02, nonché, alla definizione del giudizio, all’imposta di registro. Riguardo a tale problematica deve rispondersi positivamente. E’ infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da “ogni imposta e tassa” previsti per i giudizi di opposizione all’ordinanza-ingiuzione di cui all’art. 23 della legge 689/8 1 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo.Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall’art. 57 del citato DPR 602/73, dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione)Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da “ogni imposta e tassa” prevista per il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81.Per l’opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l’imposta di registro.

  • Provvedimenti del Tribunale che rendono esecutivo il lodo arbitrale di cui all’art. 825 c.p.c. Contributo unificato. . circolare prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I Questa Direzione Generale ritiene , che il procedimento di cui all’art. 825 c.p.c., essendo soggetto al pagamento del contributo unificato previsto dall’art. 13 comma 1 lett. B) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, non deve essere sottoposto al pagamento dell’imposta di bollo. Invero l’articolo 18 stabilisce che “l’imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato”.

  • Circolare DAG08/09/2010.0114831.U Procedimento di esdebitazione “ ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall’art. 128 dlvo 5/2006….si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l’importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d’ufficio di cui all’art. 30 testo unico spese di giustizia

  • Il nuovo procedimento sommario di cognizione.(Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)”… si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall’art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contribu­to unificato prevista dall’art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.

Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell’art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione siste­matica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l’integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.

Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell’art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposi­zioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.

I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell’adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili conten­ziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».

Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all’art. 702-quater c.p.c., il ontributo unificato è dovuto per intero.”

2) Disposizioni ministeriali casi in cui non è dovuto il contributo unificato

 

  • Ai sensi della circolare n 3 del 13 maggio 2002 non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell’ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo

  • Ai sensi della circolare dag.02/04/2010.0049204.U nelle cause per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533

  • Ai sensi della circolare 18 marzo 2003 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia vi è esenzione dal contributo unificato per i procedimenti per correzione di errori materiali tale procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo ( Cass.civ. Sez I sent. 13075/03).

  • La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc non è soggetta al pagamento del contributo unificato Circ Min DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U

  • Ai sensi della circolare 22 ottobre 2003 n 1/13395/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia attesa la natura amministrativa del procedimento non è dovuto il contributo unificato per le iscrizioni e le annotazioni( dei giornali e dei periodici) nel registro di cui all’art. 5 legge 8 febbraio 1948 n 47 ( cosiddetto registro stampa ) . Si ritiene tuttavia dovuta l’imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative”

  • Ai sensi della nota 16 giugno 2008 nelle procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese la natura amministrativa della procedura fanno ritenere esente dal pagamento di oneri tributari il procedimento ai sensi dell’articolo 2 e 3 DPR 247/2004

  • Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze “… a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi torna applicabile l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..”

  • Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:

1.      nell’ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;

2.      nell’ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.

Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l’esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l’avvocato agisca per il recupero delle stesse L’esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti

  • Ai sensi della nota 18 ottobre 2004 prot. 1/11162/44/SC/U-04 “quando essendovi all’origine della controversia un contratto di locazione il thema decidendum riguardi in aggiunta alla risoluzione del contratto in questione anche la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno non produce quale suo effetto quello di far cessare il favor processuale accordato alla controversia in ragione della sua natura che prende corpo nell’applicazione del riro laboristico secondo quanto previsto dall’art. 447bis cpc. Pertanto anche in considerazione del fatto che la previsione di cui all’art. 13,comma4, DPR 115/02 non sembra lasciare spazio per alcuna interpretazione il contributo dovuto nel caso di specie deve ritenersi quello di € 103,30”

  • Ai sensi della circolare DAG 02/2010.0049204.U Min. Giust Dir Gen Giust. Civile nel nelle cause per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali dinnanzi ai Giudici di Pace ( legge 69/09) non è dovuto il contributo unificato

  • Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l’ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l’esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare

  • Ai sensi della circolare 7 marzo 2006 n 27213/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. civ. L’istanza di chiusura del fallimento, rientrando nell’ambito della procedura fallimentare non è soggetta al pagamento del contributo unificato

  • Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4 le domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie sono esenti dal contributo unificato

  • Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I le domande di ammissione allo stato passivo presentate nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, non sono soggette al pagamento del contributo unificato

  • pagamento del contributo unificato dell’istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento cx art. 119 L.F. circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I E’ stato chiesto di conoscere se l’istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70M0 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all’art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002.Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell’art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come “decreto motivato”, pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l’art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura” si è dell’avviso che il predetto provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare.D’altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di “denaro per gli atti richiesti dalla legge” [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito

  • ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 TUTTE le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato

  • A seguito della riforma delle procedure concorsuali (dlvo 5/06) il regime delle insinuazioni tardive è stato equiparato al regime delle insinuazioni tempestive e come quest’ultime non sono soggette al pagamento del contributo unificato ( Ispettorato generale Min giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.

  • Ai sensi della circolare 20 giugno 2006 n 66030 del Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. i giudizi di riparazione per ingiusta detenzione non sono soggetti al pagamento del contributo unificato

  • Ai sensi della circolare Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003 non è soggetta a contributo unificato l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

  • Ai sensi della Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell’Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. nei Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministra­zioni di sostegno gli atti successivi all’apertura della curate­la per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all’istanza che ha dato luogo all’amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall’imposta di bollo.

3) Disposizioni ministeriali casi di riduzione del contributo unificato

 

  • Ai sensi della circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U ai sensi dell’articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l’articolo48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia

  • Ai sensi della circolare 14 luglio 2005 n DG 14/07/2005.1543, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nella ipotesi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.

  • Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni

  • Ai sensi della circolare DG 07/02/201.0015598.U nei procedimenti cautelari promossi in corso di causa il contributo unificato è ridotto a metà

  • Il nuovo procedimento sommario di cognizione.(Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)”… si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall’art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contribu­to unificato prevista dall’art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.

Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell’art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione siste­matica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l’integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.

Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell’art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposi­zioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.

I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell’adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili conten­ziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».

Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all’art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.”

 

4) Disposizioni ministeriali contributo unificato giudizio con Concessionario

  • Ai sensi della circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ….Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia sono “annotati” dal concessionario come prenotati a debito e riscossi dallo stesso in prededuzione sul ricavato dell’esecuzione (art. 157 del T.U.). Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito. L’ufficio, all’esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.). Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.).

  • Conforme Prot. n I/3230/VF/41 del 2 marzo 2005 Ministero della Giustizia dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Ufficio I – diretta al tribunale di Benevento Quesito relativo al recupero delle somme prenotate a campione civile nelle cause promosse per la insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento e definite con la condanna del Concessionario stesso al pagamento delle speseE’ stato chiesto di conoscere, da parte del Sig. Presidente del Tribunale di Benevento, quale debba essere il comportamento dell’Ufficio in presenza di cause promosse dal Concessionario per l’insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento definite con la condanna del medesimo al pagamento delle spese.Omissis Pertanto le spese prenotate debbono considerarsi irripetibili laddove il soggetto soccombente e quello delegato alla riscossione si trovino a coincidere.Conseguentemente, i crediti sopra menzionati debbono essere annullati per insussistenza, a mente di quanto disposto dall’art. 220 del D.P.R. n. 115/2002, con provvedimento da assumere dal Funzionario di cancelleria addetto al servizio.Infine, si ritiene che i procedimenti iscritti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 siano disciplinati dall’art. 157 del D.P.R. medesimo, come peraltro già sopra accennato, e che pertanto l’annotazione e la conseguente prenotazione a debito delle spese e del contributo unificato debbano essere operate dal Concessionario, all’uopo delegato

  • Nota 6 maggio 2008 Prot. n. m_dg.DAG.06/05/2008.62754.U  – Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Art. 157 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico delle spese di giustizia Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto istruzioni in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali nelle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. La procedura delineata dall’art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico delle spese di giustizia, diversamente dalla normativa previgente, “attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate” (relazione al Testo Unico delle spese di giustizia).Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: il contributo unificato le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio (art. 30 D.P.R. 115/02) i diritti di copia. Dall’applicazione di tale articolo, coordinato con l’art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà. L’unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell’agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge. Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verifichino se dall’omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l’intervento dello scrivente Ministero.

 

5) Disposizioni ministeriali contributo unificato materia di procedimenti esecutivi

  • Ai sensi della circolare 14 gennaio 2004 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di procedimenti esecutivi:

1.  il differimento della vendita a richiesta di parte non è assoggettato al pagamento delle maggiori spese cagionate dal rinvio;

2.   non è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di istanze per la restituzione dei titoli nell’ipotesi in cui il creditore procedente o intervenuto intende rinunciare agli atti del procedimento esecutivo sia prima che sia stata proposta istanza di assegnazione o vendita sia nell’ipotesi del decorso del termine di efficacia del pignoramento ex art. 497 cpc. Si ritiene tuttavia dovuta l’imposta di bollo.

3.  Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi – Sul presupposto che l’attuale disciplina non consente il versamento dei diritti di Cancelleria da parte dell’ufficiale giudiziario al momento del deposito in Tribunale del pignoramento (art. 543 c.p.c.) – come in precedenza era stabilito dalla circolare ministeriale n. 1/97 dell’allora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni – l’omessa costituzione del creditore comporta l’impossibilità del recupero delle spese sostenute.

4. Ricorso per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l’estinzione del processo esecutivo per l’inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) in considerazione del fatto che la legge istitutiva del contributo unificato ha previsto, relativamente ai procedimenti esecutivi, il pagamento del contributo unificato solo al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita (art. 14, primo comma, del testo unico), non si ritiene dovuto il pagamento del contributo unificato per tali tipi di ricorsi nell’ipotesi in cui manchi l’istanza di assegnazione o di vendita.Né può sostenersi che per tali procedimenti debba essere pagato il contributo relativo ai procedimenti in Camera di Consiglio pari ad euro 62,00 (art. 13, lettera a), del testo unico) limitato, appunto, ai processi speciali di cui al libro IV, titolo 11, capo VI del codice di procedura civile. I procedimenti in questione, invece, come noto, sono disciplinati nel libro III del codice dì procedura civile relativo al processo di esecuzione

5.  .Per quel che concerne le spese di notifica e l’imposta di bollo si osserva quanto segue:

Nel caso in cui la parte presenti domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento, il giudice dell’esecuzione, prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art, 562 c.p.c. e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento per estinzione del processo, deve sentire le parti (art. 485 c.p.c.), come disposto dall’ari. 172 disp. att. c.p.c..

La comunicazione del decreto che fissa l’udienza, alla quale devono intervenire il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore, deve essere comunicato a cura della Cancelleria (art. 485, secondo comma, c.p.c.); conseguentemente non si ritiene che possano porsi a carico delle parti le spese per la notifica dello stesso.Si ritiene invece dovuta l’imposta di bollo sull’istanza in quanto trattasi di un procedimento non sottoposto al pagamento del contributo unificato (ex art. 18 del testo unico).

6.non deve essere pagato il contributo unificato nell’ipotesi di deposito dell’istanza ex art. 495 cpc (conversione del pignoramento) intesa ad ottenere dal giudice dell’esecuzione la fissazione dell’udienza per la determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo procedimento bensì si inserisce nella procedura esecutiva in corso per la quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato. Analoga disciplina si ha se la richiesta di conversione è inoltrata prima della presentazione dell’istanza di vendita o assegnazione. Sulla istanza è dovuta l’imposta di bollo. Per ciò che concerne le spese di notificazione valgono le medesime considerazioni svolte sub 4. Infatti, poiché il giudice dell’esecuzione deve sentire le parti in udienza prima di determinare la somma da sostituire al bene pignorato e cioè deve fissare (non oltre 30 giorni dal deposito dell’istanza di conversione) l’udienza (art. 495, terzo comma, c.p.c,) ed il relativo decreto deve essere comunicato alle parti dal cancelliere (art. 485 c.p.c.), nel caso in cui manchi l’istanza di assegnazione o di vendita non sono dovute da parte dell’istante le spese per la notificazione dei biglietti di Cancelleria

Ai sensi della circolare Giustizia prot. 6/157/035/2011/CA nel processo esecutivo per consegna e rilascio( ex art. 605 cpc e segg) il pagamento del contributo unificato si effettua presso la cancelleria competente e non in mani dell’ufficiale giudiziario

 

6) Disposizioni ministeriali contributo unificato materia di usucapione speciale piccola proprietà rurale

Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale – Esenzione del bollo

(Circolare n. 4/4392/19.801/7 A,, in data 12 luglio 1986, del Min. G.G., Aff. civ., Uff. IV, ) ( vedi da ultimo anche

Questa Direzione Generale, al fine di rispondere ai quesiti proposti da vari uffici giudiziari sull’argomento in oggetto indicato e per garantire l’uniformità di comporta­mento, ha investito della questione il Ministero delle Finanze nella cui primaria compe­tenza la materia rientra. Detto Ministero, condividendo l’avviso precedentemente espresso dall’Ispettorato Generale e da questa stessa Direzione Generale, ha formulato le determinazioni che sono di seguito riportate: «codesto Ministero ha partecipato alla scrivente il quesito avanzato da talune cancellerie giudiziarie circa il trattamento tribu­tario, con riferimento all’imposta di bollo, da riservare agli atti delle procedure instau­rate per la regolarizzazione del titolo di proprietà ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 346 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale).

In proposito si fa presente — conformemente all’avviso espresso da codesto Dica­stero — che nella connata legge n. 346/1976, non essendo stata riprodotta la disposizio­ne di generale regime di favore tributario recata dall’art. 5 della precedente abrogata legge 14 novembre 1962, n. 1610, non è rinvenibile alcuna particolare statuizione per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta di bollo, atteso che detto art. 5 per i trasferi­menti immobiliari di cui sia richiesta la regolarizzazione entro il 31 dicembre 1980 a norma della legge in oggetto, si limita a dichiarare esenti da qualunque «soprattassa e pena pecuniaria» dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, registro, bollo, ipoteca­rie e catastali.

Ciò non esclude tuttavia che ai fini dell’imposta di bollo, la esenzione possa ritener­si operante quando, pur in attuazione della citata legge n. 346/76, si dia luogo a trasferi­menti di terreni destinati alla formazione o all’arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici, secondo l’ipotesi normativa recata dall’art. 21 della Tabel­la B — allegata alla legge disciplinare l’imposta di bollo — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente viene diretta per conoscenza anche all’Ispettorato Com.le delle Tasse e delle II.II. sugli AA. de l’Aquila, che con nota n. 5079 del 5/4/82 parimenti ha inter­pellato la scrivente su questione analoga».

Tutto ciò premesso si pregano le SS.LL. di voler portare la presente a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti per la sua puntuale osservanza.

 

1 1.“ è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall’art. 13 e salvo le esenzioni previste dall’art. 10.”

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche’ per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e’ dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.”;

2 circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario”

3 nella vecchia iscrizione a ruolo gli importi variavano per Ufficio giudicante ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti)

4 circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia

5 fra abrogazioni, modifiche, cancellature poco o nulla si è salvato dall’originaria formulazione dell’art. 9 legge 488/99 e allegata tabella.

6 si pensi ad esempio ai riti camerali, alla volontaria giurisdizione, alla esecuzione mobiliare e immobiliare, ai procedimenti sommari

7 Si pensi ad esempio ai procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministra­zioni di sostegno, alle azioni popolari e alle controversie in materia di eleggibilita’, decadenza ed incompatibilita’ nelle elezioni comunali, provinciali e regionali, alle azioni di eleggibilita’ e incompatibilita’ nelle elezioni per il Parlamento europeo, alle Impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo , ai procedimenti in materia di opposizione al trattamento sanitario obbligatorio

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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