Il contratto di mandato, definizione e caratteri

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Il mandato, in diritto, è un istituto giuridico in forza del quale un soggetto detto mandatario assume l’obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante.

Nel diritto romano, si trattava di un contratto consensuale bilaterale imperfetto, perché le obbligazioni sorgevano di sicuro per il mandatario, non sempre per il mandante.

Si sviluppò nell’ambito del ius gentium, secondo il quale un soggetto conferiva un incarico a un altro soggetto, il quale si impegnava a eseguirlo gratuitamente.

Al mandatario non era dovuto nessun compenso, se si conveniva un compenso e ne ricorrevano gli estremi, il rapporto si faceva rientrare nella locatio operis.

L’incarico poteva essere dato sia per il compimento di negozi giuridici sia per atti fattuali, come pulire e fare la spesa.

Si poteva trattare di un mandato nell’interesse esclusivo del mandante (mea gratia) o di un mandato nell’interesse di terzi (mandatum aliena gratia).

Non vennero concessi effetti giuridici al mandato nell’interesse del mandatario (tua gratia). a esso si attribuì il significato di semplice suggerimento.

Il riconoscimento giuridico, cioè la tutela civile del mandato, avvenne con la creazione, prima, di un actio mandati in ius ex fide bona in favore del mandante (detta anche actio mandati directa) e poi di un’actio mandati contraria che sanzionavano le obbligazioni che derivavano dal mandato.

Diritti e obblighi in capo alle parti potevano essere così sintetizzati:

A carico del mandatario , contro il quale era data al mandante, all’occorrenza, l’actio directa, si configurò l’obbligazione di eseguire fedelmente l’incarico ricevuto e trasmetterne all’altra parte i vantaggi (diritti soggettivi).

Nel mondo romano era ammessa esclusivamente la rappresentanza indiretta e perciò il rappresentante agiva per conto del rappresentato, ma in nome proprio e doveva poi trasferire o riversare gli effetti del negozio da lui concluso nella sfera giuridica del rappresentato.

Per costringere il rappresentante a questo atto, esisteva proprio l’actio mandati.

Il mandatario rispondeva per dolo (in caso di inadempimento o cattivo adempimento) e, avendo violato la fiducia del mandante, su di lui gravava l’infamia.

A carico del mandante, contro il quale era data al mandatario, all’occorrenza, l’actio contraria- sorgeva l’obbligo di rimborsare le spese sostenute nell’esecuzione dell’incarico, risarcire gli eventuali danni che allo stesso mandatario ne fossero derivati; assumere su di sé gli eventuali debiti che il mandatario avesse contratto a proprio nome.

Il mandato si estingueva per rinuncia del mandatario e salvo il mandato potesse ancora essere espletato e non fosse iniziata l’esecuzione.

Per pura revoca del mandante, il contratto cessava anche se era iniziata l’esecuzione.

Faceva però eccezione il mandato di credito, che recava vantaggio al mandatario.

Esso veniva utilizzato in funzione di garanzia delle obbligazioni da mutuo (fin dall’età repubblicana).

La persona che accetta di farsi garante assume il ruolo di mandante, e dà incarico al (futuro) creditore, che assume il ruolo di mandatario, di dare una determinata quantità di denaro in mutuo a un terzo.

Si contrae in questo modo un mandatum pecuniae credendae, al creditore, una volta data la somma a mutuo, spetta sia l’actio certae creditae pecuniae contro il debitore sia l’actio mandati contraria contro il mandante (erano cumulative, l’una non escludeva l’altra).

Grazie al cosiddetto beneficium excussionis al garante convenuto in giudizio prima del debitore principale, venne riconosciuto il diritto di pretendere che venisse prima escusso il debitore principale, che cioè il creditore agisse prima contro costui anche in via esecutiva (è in questo senso che si parla di escutere).

Una volta che il debitore adempie, l’actio mandati contraria non ha più senso, perché il creditore mandatario ha recuperato le spese, viceversa il pagamento delle spese occorse nell’esecuzione del mandato da parte del mandante non libera il debitore.

Il mandante garante, anche se legittimato all’adempimento, può subordinare il pagamento alla cessione, da parte del mandatario creditore, dell’actio certae creditae pecuniae contro il debitore principale, in modo da potersi rivalere su di lui (gode cioè del beneficium cedendarum actionum).

È il contratto con il quale una parte (mandatario) assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell’interesse (o per conto) dell’altra parte (mandante).

Può includere la rappresentanza attraverso il conferimento di una procura, in virtù della quale gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al mandante.

La rappresentanza può anche essere impropria o indiretta, e i terzi non hanno rapporti con il mandante.

Il mandatario che agisce ai fini dell’acquisto o la vendita di beni opera con l’istituto della commissione, e, come commissionario, acquista diritti assumendo obblighi verso il committente, derivanti dal negozio giuridico. In virtù del mandato ricevuto (commissione) il commissionario ha poi l’obbligo di trasferire, con successivo negozio, al mandante il diritto acquistato in nome proprio, ma nell’interesse del mandante.

È un principio fedelmente applicato per gli immobili e i beni mobili iscritti nei pubblici registri.

In caso di inadempimento il mandante può chiedere al Giudice l’attuazione del trasferimento mediante sentenza costitutiva.

Il mandatario è obbligato, ai sensi dell’articolo 1710 del codice civile a eseguire l’attività giuridica con la diligenza del buon padre di famiglia, non eccedendo i limiti fissati dal mandato, nonché, al termine dello stesso, a comunicare al mandante l’esecuzione del mandato e a rendere il conto del suo modo di agire (ex artt. 1710 e ss. c.c).

Secondo una deternìminata giurisprudenza è nullo il patto che esonera il mandatario dall’obbligo di rendiconto in quanto, in sostanza, si tratterebbe di una clausola di esonero dalla responsabilità per dolo o colpa grave vietata dall’articolo1229 codice civile.

Il mandatario risponde dell’attività compita dal suo sostituto se non sia stato autorizzato, e se sia stato autorizzato alla nomina senza individuazione del sostituto risponderà se non abbia diligentemente provveduto alla scelta del sostituto.

Il mandatario è obbligato a contenere la sua attività nei limiti del mandato e dell’eventuale procura conferita.

In caso di eccesso dai limiti del mandato, sarà possibile che non vengano ecceduti i limiti della procura, in questa ipotesi, salva la responsabilità del mandatario, il contratto sarà efficace per il mandante che non potrà opporre al terzo i limiti del mandato non conformi ai limiti della procura.

Adesso il mandatario che abbia ecceduto dai limiti della procura il contratto concluso con il terzo sarà inefficace ma potrà essere ratificato dal mandante.

In caso di mandato conferito a più mandatari, salvo patto contrario, ciascuno dei mandatari può eseguire l’attività giuridica e il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari.

Il mandante può accettare l’esecuzione disgiunta di un mandato conferito congiuntamente a una pluralità di mandatari.

Nel diritto internazionale il mandato è uno strumento giuridico creato dall’articolo 22 del patto istitutivo della Società delle Nazioni per la tutela delle popolazioni incapaci di autogovernarsi. Vengono distinti tre tipi di mandati in base al grado di sviluppo delle popolazioni, la collocazione geografica del territorio, le sue condizioni economiche.

Dott.ssa Concas Alessandra

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