Il “contrassegno” invalidi e diritto alla sosta (Cass. civ., n. 168/2012)

Scarica PDF Stampa

Massima

I titolari dello speciale contrassegno invalidi possono usufruire dell’esonero dalle limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo indeterminato e dai divieti e limitazioni disposti dall’Autorità competente, ma non hanno il diritto sia alla gratuità della sosta sia alla sosta nella fermata di autobus.

  

1. Premessa

L’art. 12 del d.P.R. 503/1966 prevede che alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai Comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al d.P.R. 495/1992 che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo e che tale contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

L’art. 11 del medesimo provvedimento stabilisce che alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 viene consentita la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, così come definite dal d.lgs. n. 385 del 1992, art. 3 qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Inoltre, l’art. 381 reg. nuovo C.d.S., comma 2, emanato con d.P.R. 495/1992, prevede che, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga; che l’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi” e che il contrassegno è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare con ord. n. 328 del 21 luglio 2000 la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 188 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo C.d.S.), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Cost., in relazione al trasporto di cortesia delle persone disabili, ha richiamato il carattere strettamente personale del contrassegno, non vincolato ad uno specifico veicolo, ed ha di conseguenza ritenuto che il testuale riferimento ai veicoli al servizio delle persone disabili, contenuto nell’art. 188 C.d.S., non può essere interpretato nel senso della implicita esclusione del trasporto di cortesia dal beneficio della sosta senza limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, ma nel ben diverso senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal senso, al servizio della stessa.

 

2. Rassegna giurisprudenziale

Il disabile, detentore dello speciale contrassegno di cui all’art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, non è esentato dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell’autovettura a suo servizio negli spazi di sosta in zona delimitata dalle c.d. “strisce blu”, neppure ove siano indisponibili i posti riservati dall’art. 11, comma 5, del suddetto decreto. Infatti, gli artt. 11, comma 1, del citato d.P.R. e 188 comma 3, del codice della strada prevedono per i titolari di detto contrassegno esclusivamente l’esonero, rispettivamente, da divieti e limitazioni della sosta disposti dalle autorità competenti e dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato, non potendo invocarsi, a sostegno di una diversa interpretazione, l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili, poiché, dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico e non un vantaggio in termini di mobilità, che è invece favorita dalla concreta disponibilità delle aree di sosta (Cass. civ., sez. II, 05/10/2009, n. 21271).

 

La norma di cui all’art. 11 del d.P.R. del 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) il quale prevede che “alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 (che presentano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta) viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”, nonché l’ordinanza del sindaco del comune, secondo cui il contrassegno speciale della circolazione rilasciato ai portatori di handicap consente a questi ultimi la sosta ove vige il divieto a condizione che non sia di intralcio al traffico, debbono ritenersi applicabili limitatamente ai casi in cui la sosta sia stata vietata con apposito provvedimento di autorità competente (ai sensi degli artt. 6, comma 4, lettera d e 7, comma 1, lettera a del codice della strada), e non operano invece in presenza di divieti direttamente previsti dalla legge, come quello di cui all’art. 158, comma 2, lettera d, del Codice della Strada, né in presenza di un provvedimento amministrativo (Cass. civ., sez. II, 24/04/2009, n. 9822).

 

Anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, devono rispettare i divieti imposti dall’art. 158 d. lgs. (nella specie il divieto di fermata e sosta su area riservata allo stazionamento di bus di cui al comma 2 lett. d) della norma citata), per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni; peraltro il combinato disposto degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 384 del 1978, concernente il regolamento di esecuzione dell’art. 27 della legge 118 del 1971, riguardante l’abolizione delle barriere architettoniche e delle situazioni emarginanti al fine di facilitare la vita di relazione alle persone con problemi di movimento, prevede espressamente che per i veicoli al servizio di persone invalide devono essere accordate tutte le facilitazioni nello spostarsi e nel sostare nei centri abitati a condizione che detti veicoli non costituiscano grave intralcio al traffico ed effettive situazioni di pericolosità che sono, tra l’altro, tutti quei comportamenti tenuti in violazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 158 citato, il che é indicato anche nello specifico avviso riportato nella parte posteriore degli stessi permessi per disabili (Cass. civ., sez. II, 22/01/2008, n. 1272).

 

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) per sosta in luogo vietato, il diritto a sostare in deroga ai divieti, previsto in favore dei detentori del “contrassegno invalidi” (rilasciato dai Comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte) presuppone la esposizione (non la mera titolarità) del contrassegno stesso, essendo proprio il contrassegno – il quale ha carattere personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo – che denota la destinazione del veicolo al servizio del disabile (Cass. civ., sez. I, 04/05/2004, n. 8425).

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

Sentenza collegata

36465-1.pdf 101kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Staiano Rocchina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento