Il Consiglio di Stato ordina il subentro contrattuale obbligo di nuova cauzione provvisoria (Cons. di Stato N.01699/2012)

Lazzini Sonia 03/12/12
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La ditta ricorrente davanti al Consiglio di Stato vince il ricorso e potrà subentrare al contratto

Il supremo giudice amministrativo quindi obbliga l’amministrazione a procedere alla verifiche di rito, tra le quali vi sono anche la richiesta di dimostrare il reale possesso dei requisiti generali e speciali

Sorge a questo punto una domanda: Sarà ancora valida la cauzione provvisoria?

In caso negativo, il vincitore del ricorso dovrà rivolgersi al proprio assicuratore per richiedere un’altra cauzione provvisoria

Inoltre

Il garante della definitiva sarà d’accordo a rilasciare una fideiussione per un appalto già cominciato da un’altra impresa?

Essendo un appalto di servizi, non c’è stata la richiesta della car

Ciò comporta l’annullamento degli atti impugnati, nonché, tenuto conto della durata del contratto che è scaturito dall’illegittima aggiudicazione e del conseguente stato di esecuzione, la dichiarazione d’inefficacia del medesimo contratto, con obbligo dell’Azienda di procedere, previe verifiche di rito, all’aggiudicazione della gara in favore dell’appellante ed al suo subentro, come da espressa domanda di Ricorrente formulata in primo grado e ribadita in questa sede.

Guardiamo i tempi

Prequalificazione: 21 maggio 2010

Appalto aggiudicato 18/8/2010

Poiché con Ordinanza 14 ottobre 2010, n. 744, il Tar Brescia respingeva interinalmente la domanda cautelare di parte ricorrente, si può presumere l’immediata stipula del contratto

Con la sentenza numero 1310, decisa il 9 giugno 2011, pubblicata il 15/09/2011, il Tar Brescia respinge il ricorso e la domanda di subentro

Con la decisione qui in argomento, il Consiglio di Stato ribalta tutto!

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado, annulla gli atti impugnati, dichiara inefficace il contratto intervenuto tra l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo e Controinteressata s.p.a. ed il conseguente l’obbligo della stessa Azienda di procedere, previe verifiche di rito, all’aggiudicazione della gara in favore dell’appellante ed al suo subentro

Stessa fattispecie nella decisione numero 1696 del 23 marzo 2012 sempre pronunciata dal Consiglio di Stato nella quale si infatti legge che:

<<Quanto sin qui esposto conduce all’accoglimento dell’appello principale, nella parte relativa alla riproposizione della domanda annullatoria dell’aggiudicazione in favore di D_, in uno con gli atti presupposti, in parte qua, a partire dall’ammissione alla gara della stessa D_. Da tale accoglimento deriva che, in sede esecutiva e tenuto conto che non è intervenuto contratto con D_, la stazione appaltante dovrà disporre l’aggiudicazione provvisoria in favore di M_ e, previe verifiche di rito, l’aggiudicazione definitiva, con conseguente eventuale affidamento dell’appalto in suo favore e stipula del relativo contratto.

In ciò si realizza la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dall’attuale appellante principale, restando così esclusa ogni pronuncia sulle domande di declaratoria di inefficacia del contratto con D_, di risarcimento di danni per equivalente e di applicazione delle misure alternative di cui all’art. 123 cod. proc. amm..>>

Sentenza collegata

37890-1.pdf 163kB

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Lazzini Sonia

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