Il Consigliere perde lo status di Amministratore, ma non in Sicilia

Greco Massimo 14/02/08
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            Come di consueto, anche per l’anno in corso la Finanziaria statale non manca di offrire spunti di dibattito in ordine all’applicazione nella Regione Siciliana delle numerose disposizioni normative ivi contenute. Fra queste, figurano quelle contenute nei commi 23, 24 e 25 dell’art. 2 della Legge n. 244 del 24/12/2007. Le disposizioni che necessitano di un approfondimento urgente riguardano la perdita dello status di amministratore locale prevista dalla lett. a) del comma 24 e la tacita soppressione dell’indennità di funzione per i consiglieri degli enti locali prevista dalla lett. a) del comma 25.
            Così come avvenuto già in precedenza in occasione della riduzione ope-legs del 10% dell’indennità di funzione dei consiglieri degli enti locali, anche in questo caso gli uffici di Comuni e Province sono alla prese con l’applicabilità delle citate norme nel territorio della Regione Siciliana.
            Per affrontare in modo funzionale la questione, appare opportuno distinguere le disposizioni della finanziaria che riguardano lo status degli amministratori e l’assetto ordinamentale-organizzativo dell’ente locale da quelle prettamente finanziarie che rispondono ad esigenze di coordinamento della finanza pubblica statale. Ciò in considerazione della riserva dell’ambito ordinamentale-organizzativo alla competenza esclusiva della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, che, nella fattispecie dell’indennità di funzione, risulta essere esercitata con legge regionale n. 30/2000. In particolare, il comma 7 dell’art. 19 della L.r. n. 30/2000 dispone che “i regolamenti degli enti possano prevedere che al consigliere interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari e preveda l’applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali”.
            Altra questione da valutare è se le disposizioni in argomento costituiscono norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Negli statuti delle Regioni ad autonomia speciale è infatti prescritto che la competenza legislativa esclusiva deve rispettare il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Tuttavia l’individuazione delle disposizioni di legge alle quali attribuire la natura di grandi riforme economico-sociali è affidata alla giurisprudenza della Corte costituzionale. La Corte dà rilievo alla innovatività del contenuto normativo, tenendo conto delle finalità perseguite dal legislatore in ordine a fenomeni di primaria importanza nazionale e all’esigenza di un’attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei principi indicati dal legislatore (Corte Cost. sentenze nn. 13/80; 219/84; 296/93 e 153/95) indipendentemente dall’autodichairazione che ne fa lo stesso legislatore. La mancata impugnativa in via principale della finanziaria statale a cura della Regione Siciliana dinanzi alla Corte Costituzionale complica le cose, comportando l’esame autonomo in via interpretativa delle questioni. 
            Interventi di dettaglio del legislatore statale in tale ambito, quali sono quello di escludere l’ipotesi di trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione e quello di eliminare lo status di amministratore locale ai consiglieri degli enti locali, anche se inseriti nel contesto di una norma finanziaria, non sembrano riconducibili né a principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, né a norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le recenti pronunce della Corte Costituzionale, in vigenza del nuovo Titolo V° della Costituzione, censurano infatti interventi del legislatore statale restrittivi della libertà e dell’autonomia delle regioni e, a caduta, degli enti locali (Corte Cost., sentenze nn. 376/03; 36/04; 4/04 e 417/05). E come tali, non in grado di prevalere sulla competenza esclusiva della Regione Siciliana puntualmente esercitata.
            Discorso diverso andrebbe invece fatto per quelle norme della finanziaria che stabiliscono misure di carattere finanziario. A tal proposito è utile richiamare il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n 649 del 5/09/2007 richiesto dall’Assessorato Reg.le agli Enti Locali per l’analoga questione della riduzione delle indennità di funzione stabilita con la precedente finanziaria: “Un’interpretazione conforme non solo alla lettera della legge, che – va ricordato – ha espressamente ricondotto la novella legislativa riduttiva delle indennità e dei gettoni degli amministratori locali, inserita nella finanziaria 2006, al perseguimento di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ma anche alla ratio e alla sostanza della norma stessa impone, ad avviso della Sezione, di considerare la disposizione applicabile anche all’ambito regionale autonomo e localistico di cui si discute…………….venendo ad essere coinvolto lo specifico fine (sempre però di principio) della riduzione dei costi della politica, che non può essere disconnesso dalle ragioni di coordinamento finanziario proprie di obiettivi di portata chiaramente nazionale, e le modalità della cui attuazione, per tali motivi, non possono essere rimesse a valutazioni discrezionali di ogni ambito regionale ed autonomistico”.
            Lo Stato, con la manovra finanziaria in questione, ha voluto incidere sia sugli aspetti organizzativi-ordinamentali degli enti locali, apportando modifiche al T.U. n. 267/2000, che sugli aspetti della finanza pubblica, introducendo un vincolo riduttivo dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri per finalità che vanno al di là del mero equilibrio finanziario e quindi della riduzione generica della spesa, venendo coinvolto (anche per l’anno corrente) lo specifico scopo della riduzione dei costi della politica che, come sostenuto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa col precedente parere n. 885 del 6/03/2007, “…non può essere disconnesso dalle ragioni di coordinamento finanziario proprie di obiettivi di portata chiaramente nazionale…”.
            A questo punto si può provare a trarre alcune considerazioni in ordine al quesito iniziale. Se infatti le disposizioni normative che riguardano gli aspetti organizzativi-ordinamentali non meritano un’applicazione diretta sul territorio della Regione Siciliana, la stessa affermazione non può essere fatta per quelle disposizioni di carattere finanziario che rispondono ai principi del coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, non appare applicabile la lett.a) del comma 24 che toglie lo status di amministratore locale ai consiglieri riservandolo solo ai sindaci, i presidenti delle Province, i presidenti di consiglio comunali e provinciali, i presidenti dei consiglio circoscrizionali ed ai membri delle Giunte di comuni e province. Così’ come non appare applicabile la lett. a) del comma 25 che elimina la possibilità, prima riconosciuta dal Testo Unico al consigliere, di richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione. E’ invece da considerarsi immediatamente applicabile la parte della disposizione normativa che introduce il vincolo riduttivo dell’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere, che non potrà superare l’importo pari a un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia in base al decreto previsto dall’art. 19 della L.r. n. 30/2000.
            Ciò considerato, se non risulta necessario un intervento del legislatore siciliano per modificare la legge n. 30/2000, sembra invece opportuno ed urgente che il Governo regionale emani una nuova regolamentazione in ordine alla determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in attuazione dei citati vincoli di coordinamento della finanza pubblica introdotti con la finanziaria statale.  
 
Enna 30/01/2008                                                                                          Massimo Greco

Greco Massimo

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