Lilla Laperuta
Nella nota del 20 febbraio 2013 il Dipartimento della Funzione pubblica ha escluso che si possa applicare ai dipendenti statali la disciplina del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre lavoratore, prevista dall’art. 4, comma 24, L. 92/2012 (riforma del lavoro) e dal relativo decreto attuativo (D.M. 22 dicembre 2012).
La riforma del lavoro ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio di un giorno, spettante al padre lavoratore entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, e quello facoltativo di altri due giorni in sostituzione della madre durante il periodo di astensione obbligatoria. Durante le assenze ci sarà una indennità giornaliera Inps del 100% della retribuzione.
In particolare si è affermato che “….la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata L. n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel D.Lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto”.
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