Indice:
- La questione di Diritto rimessa a Cass., SS.UU., 24 ottobre 2019, n. 8544
- Il primo orientamento ermeneutico
- Il secondo orientamento ermeneutico
- Il parere della VI Sezione Penale della Cassazione, rimettente ex comma 1 Art. 618 Cpp
- Il caso Contrada innanzi alla Corte EDU
- Corte EDU, 14/04/2015 Contrada vs. Italia non è una “ Sentenza pilota “ estensibile a casi analoghi
- Il Dispositivo finale di Cass., SS.UU., 24 ottobre 2019, n. 8544
La questione di Diritto rimessa a Cass., SS.UU., 24 ottobre 2019, n. 8544
Ex comma 1 Art. 618 Cpp, la questione di Diritto rimessa a Cass., SS.UU., 24 ottobre 2019, n. 8544 è la seguente: “ se la Sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna e, conseguentemente, qualora sia necessario conformarsi alla predetta Sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile “.
Il primo orientamento ermeneutico
Cass., sez. pen. I, 11 ottobre 2016, n. 44193 ( Sentenza Dell’ Utri ) nega che la Sentenza Contrada della Corte EDU debba recare ad una “ revoca [ immediata ed automatica ] della Sentenza di condanna definitiva inflitta al ricorrente per il delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, commesso prima del 1994, in quanto, nonostante [ la somiglianza del caso Contrada al caso Dell’ Utri ] [ … ] l’ accertato deficit di prevedibilità dell’ illecito e della pena conseguibile dalla sua commissione [ … ] richiede la valutazione della concreta vicenda fattuale e processuale del soggetto che invochi l’ applicazione degli stessi principi [ del caso Contrada ] “. Anche Cass., sez. pen. I, 10 aprile 2017, n. 53610 ( Sentenza Gorgone ) si manifesta contraria ad una facile e veloce estensione precettiva della Sentenza della Corte EDU sul caso Contrada poiché la pronuncia in questione [ sul leading case Contrada ] non ha natura di Sentenza pilota e non ha rilevato una carenza strutturale dell’ Ordinamento italiano da superare mediante una riforma di valenza generale – uniche situazioni nelle quali possono invocarsi gli effetti favorevoli di una Sentenza della Corte EDU a casi non direttamente esaminati, ma analoghi -, ma ha riscontrato il difetto di prevedibilità della qualificazione giuridica del comportamento di agevolazione di un’ associazione mafiosa in termini di concorso esterno, piuttosto che di partecipazione all’ associazione stessa o di favoreggiamento “. Dunque, sempre secondo Cass., sez. pen. I, 11 ottobre 2016, n. 44193, nonché Cass., sez. pen. I, 10 aprile 2017, n. 53610, la Sentenza Contrada della Corte EDU prima di poter produrre effetti automatici nell’ Ordinamento giuridico italiano, presuppone l’ adizione de quo della Consulta per violazione dell’ Art. 117 Cost.. Dopo l’ eventuale intervento abrogativo e/o novellatorio della Corte Costituzionale, il ricorrente, in seguito, dovrà / potrà produrre domanda di revisione europea, la quale, come stabilito da Consulta n. 113/2011, deciderà “ se la rimozione della lesione debba avvenire mediante la riapertura del processo di cognizione, già a suo tempo definito, oppure, in alternativa, dell’ incidente di esecuzione [ … ] come nel caso dell’ abolitio criminis o dell’ adattamento del solo trattamento sanzionatorio, fermo restando il giudizio di responsabilità “. Analogo è pure il parere di Cass., sez. pen. V, 22 gennaio 2019, n. 27308 ( Dell’ Utri bis ), la quale ha respinto il ricorso di revisione europea del ricorrente Dell’ Utri, in tanto in quanto “ il contenuto della decisione Contrada [ è ] privo di valenza generalizzante e riferibile tout court ad ogni caso di condanna per consorso esterno in associazione di stampo mafioso, pronunciata per fatti verificatisi prima dell’ Ottobre 1994 “
Il secondo orientamento ermeneutico
Secondo il parere di Cass., sez. pen. I, 12 gennaio 2018, n. 8661, “ l’ obbligo di conformazione nascente dall’ Art. 46 CEDU [ in tema di forza vincolante e di esecuzione delle Sentenze della Corte EDU ] riguarda soltanto il caso [ rectius: ogni caso ] specifico affrontato dalla Corte EDU, i cui principi [ sono ] privi di portata generale [ e ] non sono esportabili in riferimento a situazioni processuali analoghe. Nel caso specifico della Sentenza Contrada, in senso ostativo all’ estensione [ per analogia ] si pone la considerazione che, nell’ Ordinamento interno [ italiano ], governato dal principio di legalità formale e di tassatività, non può trovare ingresso una fattispecie penale di creazione giurisprudenziale, tale comunque non potendo definirsi il concorso esterno in associazione di stampo mafioso, che è frutto della combinazione della norma speciale incriminatrice e della clausola più generale di cui all’ Art. 110 CP [ in tema di pena per coloro che concorrono nel reato ] “. Di egual tenore sono pure le conclusioni di Cass., sez. pen. I, 12 giugno 2018, n. 36505, Cass., sez. pen. I, 12 giugno 2018, n. 36509, Cass., sez. pen. I, 4 dicembre 2018, n. 37, Cass., sez. pen. V, 3 ottobre 2018, n. 55894, nonché di Cass., sez. pen. I, 19 febbraio 2019, n. 15574. Meritevole di segnalazione è pure Cass., sez. pen. I, 27 febbraio 2019, n. 13856, la quale ribadisce “ la negazione della portata generale della Sentenza della Corte EDU nel caso Contrada e la sua esportabilità [ magari automatica ] per la decisione di casi analoghi “.
Il parere della VI Sezione Penale della Cassazione, rimettente ex comma 1 Art. 618 Cpp
La VI Sezione penale, rimettente alle Sezioni Unite, ha espresso, nell’ Ordinanza ex comma 1 Art. 618 Cpp, un parere negativo sia verso il primo orientamento ermeneutico, sia verso il secondo. A parere della VI Sezione Penale della Cassazione, la Sentenza della Corte EDU sul caso Contrada ha asserito che è stato violato, nel Diritto Penale italiano, il principio di legalità, il quale conferisce solo al Parlamento il diritto di legiferare, mentre la Giurisprudenza non può e non deve trasformarsi in una fonte di produzione del Diritto alternativa al Legislatore. Più dettagliatamente, la VI Sezione Penale, alla luce della ratio del “ nulla poena sine lege “, ha precisato che “ l’ essenza della decisione europea sta, piuttosto, nell’ aver portato l’ accento non sulla natura della fonte di produzione [ Legislatore vs. Giurisprudenza ], quanto sulle inalienabili qualità di accessibilità e di prevedibilità della legge, che, se insussistenti, rendono la pronuncia di condanna in contrasto con l’ Art. 7 CEDU [ nessuno può essere condannato per un’ azione od un’ omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale ( … ) ] “. Quindi, per la VI Sezione Penale della Suprema Corte, la Sentenza EDU Contrada svela un’ assai grave mancanza di certezza della pena e del Diritto Penale, a prescindere, almeno per ora, dal pur corretto dibattito sull’ eventuale antinomia tra attività del Legislatore ed interpretazione giurisdizionale. D’ altronde, anche Cass., sez. pen. I, 11 ottobre 2016, n. 44193 ( Sentenza Dell’ Utri ), secondo la VI Sezione Penale, ha confuso soggettività ed oggettività, sottolineando la condotta ambigua dell’ imputato, ma senza poi rigettare la non legalità tipica della nozione giurisprudenziale del reato di associazione di stampo mafioso. In buona sostanza, il nocciolo problematico, secondo la VI Sezione Penale, consta nella totale assenza di tipicità della norma incriminatrice, il che viola pure l’ Art. 7 CEDU, poiché, come afferma la rubrica di tale Articolo, “ nulla poena sine lege “. Detto in altri termini, la VI Sezione Penale, nell’ Ordinanza ex comma 1 Art. 618 Cpp, ha affermato che manca completamente una “prevedibilità in senso oggettivo “ della fattispecie non tipica del concorso esterno di stampo mafioso, il quale non è codicisticamente o, comunque, legalmente, quindi tipicamente previsto nel Diritto Penale interno italiano. La medesima VI Sezione Penale ha anche rimarcato, sempre in tema di non tipicità legale, che “ la Corte europea [ nel leading case Contrada ] ha riscontrato un deficit sistemico nell’ Ordinamento giuridico interno, in termini di non prevedibilità della norma incriminatrice e della relativa pena “. D’ altronde, tanto l’ Art. 117 Cost, direttamente, quanto l’ Art. 7 CEDU, indirettamente, riservano la cd. “ potestà legislativa “ al Parlamento e non alla Magistratura, con l’ ovvio corollario che non debbono esistere Norme incriminatrici a-tipiche e prive di una forbice edittale altrettanto tipica ed espressa. Come normale, la non tipicità della Norma e l’ incertezza della pena rendono possibile l’ estensione della Sentenza Contrada a tutti i condannati che, per fatti anteriori al 1994, sono stati condannati illegalmente per il reato “giurisprudenziale “ di associazione di stampo mafioso. Secondo la VI Sezione, la Sentenza della Corte EDU sul caso Contrada costituisce, finalmente, il rimedio ad una ventina d’ anni di incertezze e di lacune contrarie sia all’ Art. 117 Cost sia all’ Art. 7 CEDU, poiché solo un uso corretto della “potestà legislativa “ produce Norme penali applicabili con la debita certezza tecnica. Può essere utile ricordare, sotto il profilo storico, che Contrada era stato condannato dalla Corte d’ Appello di Palermo, addì 25/02/2006, per concorso esterno di stampo mafioso per fatti commessi dal 1979 al 1988. Nella Sentenza Cass., SS.UU., 5 ottobre 1994, n. 16 si è risolta la problematica del concorso esterno rispetto all’ Art. 416 bis CP, ma l’ antinomia creata ha provocato il ricorso del Contrada alla Corte EDU, la cui Sentenza risolutiva è stata emessa in data 14/04/2015 sulla base dell’ Art. 7 CEDU. D’ altronde, anche il comma 2 Art. 25 Cost. recita che “ nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso “. Analogo è il tenore dell’ Art. 1 CP: “ nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite “. Infine, giova ricordare pure l’ Art. 14 delle Preleggi: “ le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati “.
Il caso Contrada innanzi alla Corte EDU
La Corte EDU ha accolto il ricorso del Contrada reputando l’ Ordinamento italiano responsabile della violazione dell’ Art. 7 CEDU in tema di “ nulla poena sine lege “. Per conseguenza, la Repubblica italiana è stata costretta a risarcire il danno morale per “ ingiusta detenzione “. Nelle Motivazioni, Corte EDU Contrada vs. Italia ha asserito che “ l’ evoluzione giurisprudenziale in questa materia [ Art. 416 bis CP ], posteriore ai fatti ascritti al ricorrente, dimostra che, all’ epoca in cui tali fatti sarebbero avvenuti, il ricorrente non poteva ragionevolmente prevedere le conseguenze, in termini di sanzione, delle sue presunte azioni, in quanto l’ esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, all’ epoca dei fatti, era oggetto di interpretazioni giurisprudenziali divergenti “. Anzi, Corte EDU Contrada vs. Italia ha inteso precisare la portata assolutamente basilare del nulla poena sine lege ex Art. 7 CEDU, che è e deve rimanere, come precisato nelle Motivazioni, “ un elemento essenziale dello Stato di Diritto, non derogabile nemmeno in tempo di guerra o in altro caso di pericolo pubblico “. Sin dal principio, le Motivazioni di Corte EDU Contrada vs. Italia rimarcano con vigore, sempre nell’ ottica dell’ Art. 7 CEDU, la stretta tipicità legale dell’ Art. 416 bis CP, in tanto in quanto “ la disposizione [ ex Art. 7 CEDU ] non esaurisce la propria portata nella proibizione dell’ applicazione retroattiva del Diritto Penale a svantaggio del’ imputato, ma sancisce pure il principio della legalità del delitto e delle pene [ … ] vietando di estendere il campo di applicazione dei reati già esistenti a fatti che, in precedenza, non costituivano illecito penale; ed anche di applicare la legge in modo estensivo a sfavore dell’ imputato, come nel caso del ricorso all’ analogia “. Come si può notare, Corte EDU Contrada vs. Italia riprende la medesima ratio di tipicità e di legalità insita nel comma 2 Art. 25 Cost., nell’ Art. 1 CP nonché nell’ Art. 14 delle Preleggi. L’ utilizzo dell’ analogia nel Diritto Penale scardinerebbe ogni limite garantistico, creando seri pericoli nella legittima restrizione della libertà personale. Molti regimi dittatoriali, tanto del passato quanto del presente, si fondano, soprattutto e anzitutto, sulla violazione del nulla poena sine lege ex Art. 7 CEDU. Anzi, le Motivazioni di Corte EDU Contrada vs. Italia fanno eco alla ratio del giusto processo e della certezza del Diritto ex comma 3 Art. 111 Cost., giacché “ la chiara definizione dei reati e delle pene [ anche ex Art. 7 CEDU ] [ … ] si realizza se la persona sottoposta a giudizio può conoscere, dal testo della disposizione pertinente, [ … ] per quali atti o omissioni viene attribuita la responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti “. Ecco, di nuovo, la ratio di tipicità strettamente legale di cui al comma 2 Art. 25 Cost., di cui all’ Art. 1 CP e di cui all’ Art.14 delle Preleggi. Sempre nelle Motivazioni di Corte EDU Contrada vs. Italia, i Magistrati di Strasburgo, alla luce del sommo ruolo dell’ Art. 7 CEDU, precisano che “ è compito della Corte EDU [ anche per fattispecie simili al leading case Contrada, ndr ] non già di interpretare il Diritto di ciascuno Stato membro o di offrire qualificazione giuridica ai fatti oggetto del processo, funzione demandata ai giudici nazionali, ma di verificare che, all’ epoca della commissione del comportamento oggetto di incriminazione e di condanna, esistesse una disposizione di legge [ espressa, tipica e non analogica ] che rendeva l’ atto punibile; e che la pena inflitta non eccedesse i limiti fissati da tale disposizione, in modo tale che il risultato dell’ attività cognitiva giudiziale sia stato rispettoso dell’ Art. 7 CEDU “. Un Diritto Penale estensibile per analogia e/o retroattivo costituisce una mostruosità liberticida e contraria pure all’ Art. 13 Cost. . Corte EDU Contrada vs. Italia, nella parte conclusiva delle proprie Motivazioni, ha sottolineato che, all’ epoca dei fatti illeciti contestati all’ imputato, il reato di concorso esterno mafioso era una “ costruzione giurisprudenziale “ non conforme alla ratio della stretta tipicità legale e, per giunta, pure oggetto di interpretazioni tra di loro antinomiche presso le varie Sezioni della Corte Suprema. D’ altronde, si consideri pure, come notato da Corte EDU Contrada vs. Italia, che la Sentenza della Corte d’ Appello di Palermo del 25/02/2006, contraria all’ Art. 7 CEDU, citava Precedenti di legittimità emessi dopo la presunta commissione del delitto da parte del Contrada, ovverosia dal 1979 al 1988. Quindi, come concluso da Corte EDU Contrada vs. Italia, “ il reato in questione [ concorso esterno di stampo mafioso ] non era sufficientemente chiaro e prevedibile [ ex Art. 7 CEDU ] “. Infine, Cass., 43112/2017 ha dichiarato “ ineseguibile [ … ] la Sentenza di condanna passata in giudicato “.
Corte EDU, 14/04/2015, Contrada vs. Italia non è una Sentenza “ pilota “ estensibile a casi analoghi.
Il ricorrente di Cass., SS.UU., 24 ottobre 2019, n. 8544 non ha adito i Magistrati di Strasburgo, ma invoca, per se stesso, l’ applicazione analogica di Corte EDU Contrada vs. Italia. Più dettagliatamente, l’ imputato che ricorre in Cass., SS.UU., 24 ottobre 2019, n. 8544 fa notare “ il riscontro [ in Corte EDU Contrada vs. Italia ] [ … ] di una violazione di ordine generale, tale da travalicare il singolo caso risolto [ per il Contrada ] e da imporre allo Stato convenuto l’ obbligo giuridico di conformazione ai principi [ ex Art. 7 CEDU ] affermati dalla stessa Corte EDU in favore del Contrada, in modo da impedire il futuro ripetersi di analoghe trasgressioni, nell’ interesse generale dei soggetti che, pur senza avere adito la Corte EDU, versino in situazione identica a quella già vagliata “. Tale tesi difensiva è stata però rigettata da Cass., SS.UU., 24 ottobre 2019, n. 8544.
Nel dettaglio, Cass., SS.UU., 24 ottobre 2019, n. 8544 afferma che, per sola analogia della fattispecie fattuale, non si possono estendere, ex Art. 46 CEDU gli effetti di una Sentenza della Corte EDU ad una situazione analoga, tranne nel caso in cui anche tale analoga situazione venga, a sua volta, giudicata anch’ essa formalmente dalla Corte EDU. L’ Art. 46 CEDU vale per casi simili, ma solo in presenza di una Sentenza “ pilota “ o “ di portata generale “ della Corte EDU. Quindi, la violazione dell’ Art. 7 CEDU, nel caso in esame, necessita/necessiterebbe di un potenziale giudizio espresso della Corte EDU. Come specificato da Cass., SS.UU., 24 ottobre 2019, n. 8544, “ nel sistema convenzionale [ della CEDU ] l’ espansione degli effetti di una decisione della Corte EDU ad altri casi non oggetto di specifica disamina rinviene una base normativa nell’ Art. 61 del regolamento CEDU, per il quale, ove venga rilevata una violazione strutturale dell’ Ordinamento statale [ in questo caso contro l’ Art. 7 CEDU ] [ … ] è possibile adottare una Sentenza pilota che indichi allo Stato convenuto la natura della questione sistemica riscontrata e le misure riparatorie da adottare a livello generalizzato “. In secondo luogo, ex comma 9 Art. 61 del regolamento della CEDU, può darsi che la Corte EDU emetta una “ Sentenza con portata generale “, ma solo qualora i Magistrati di Strasburgo “ accertino una violazione [ della CEDU ] in tema di diritti della persona, violazione suscettibile di ripetersi, con analoghi effetti pregiudizievoli, nei riguardi di una pluralità di soggetti diversi dal ricorrente, ma versanti nella medesima condizione [ … ] sicché l’ obbligo di adeguamento dello Stato convenuto trascende la posizione del singolo coinvolto nel caso risolto “. Tale dovere di “ adottare misure [ abrogative o integrative ] generali “ è ribadito pure da Corte EDU, GC, 13/07/2000 Scozzari & Giunta vs. Italia, in cui si statuisce che “ quando la Corte EDU constata una violazione [ della CEDU ], lo Stato convenuto ha l’ obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo dell’ equa soddisfazione prevista dall’ Art. 41 CEDU, ma anche di adottare misure generali [ di solito abrogative o integrative, ndr ] aventi contenuto ripristinatorio, ossia quegli interventi specificamente suggeriti dalla Corte EDU, oppure individuati in via autonoma dallo Stato condannato, purché idonei ad eliminare [ altri simili futuri ] pregiudizi “. A tal proposito, si vedano pure Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola vs. Italia, Corte EDU, GC, 01/03/2006, Sejdovic vs. Italia nonché Corte EDU, GC, 08/04/2004 Assanidze vs. Georgia. D’ altronde, anche Consulta n. 236/2011 ( ripresa da Consulta n. 49/2015 ) afferma che, se la Sentenza della Corte EDU reca “ portata generale “ o è una “ Sentenza pilota “, in tal caso, ma solamente in tal caso sussiste “ un valore vincolante e fondante [ nonché ] un obbligo conformativo per lo Stato condannato nel giudizio celebrato dinanzi alla Corte EDU “. Tale “ obbligo conformativo “ delle Sentenze “ pilota “ e di quelle “ di portata generale “ comporta novelle legislative abrogative o integrative. Sempre Consulta n. 236/2011 precisa che “ allo Stato convenuto ed al suo giudice non è consentito negare di dar corso alla decisione adottata dalla Corte di Strasburgo e di eliminare la violazione patita dal cittadino, mediante i rimedi apprestati dall’ Ordinamento interno “. Ciononostante, come osservato da Corte Costituzionale nn. 348 e 349/2007, è pur vero che non tutte le Sentenze della Corte EDU sono Sentenze “ pilota “ o Sentenze “ di portata generale “.
Nella Giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana si assiste, negli Anni Duemila, ad un interessante sforzo finalizzato a conciliare, da un lato, l’ autonomia sovrana del Magistrato interno con, dall’ altro lato, le esigenze imposte dalle Sentenze “ pilota “ o “ di portata generale “ della Corte EDU. A tal proposito, Consulta n. 348/2007 precisa che “ bisogna conciliare l’ autonomia interpretativa del giudice comune ed il dovere di quest’ ultimo di prestare collaborazione con la Corte europea, affinché il significato del diritto fondamentale [ statuito nella CEDU ] cessi di essere controverso e riceva effettiva attuazione “. Il comma 1 Art. 117 Cost., tuttavia, parla di “vincoli derivanti dall’ Ordinamento comunitario “, ma non si tratta di un obbligo di applicazione automatica, in tanto in quanto, nella sopravvenienza di una Sentenza della Corte EDU che manifesta un’ incompatibilità di rango costituzionale, il Magistrato è tenuto ad adire la Consulta, alla quale spetta l’ ultima parola in tema di adeguamento o, viceversa, non adeguamento ad un Precedente della Corte EDU antinomico rispetto alla Carta fondamentale. Tale eccezione deve valere pure di fronte alle Sentenze “ pilota “ o “ di portata generale “. Nel caso in cui la Corte EDU ravvisi una lacuna nella Legislazione italiana, come precisato da Consulta 113/2011, “ il giudice delle leggi [ la Corte Costituzionale ] non può sostituirsi alla Corte EDU nell’ interpretare le disposizioni della CEDU, pena l’ usurpazione di prerogative altrui, in violazione dell’ impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione del trattato internazionale [ di ratifica della CEDU ], ma deve operare un giudizio di bilanciamento, finalizzato a verificare la sussistenza di un vuoto di tutela normativa rilevante in relazione ad un diritto costituzionalmente garantito “. In ogni caso, a parere di chi redige, sovente la Corte EDU ha mortificato eccessivamente la libertà sovrana di Legislatore italiano. La CEDU non è da venerare alla stregua di una sacra scrittura. In effetti, provvidenzialmente, Consulta n. 311/2009 si manifesta consapevole del potenziale liberticida della Corte EDU ed asserisce che “ nel caso in cui il giudice interno ravvisi l’ incompatibilità tra la norma, nella lettura offertane dal Diritto Europeo, e la Costituzione italiana, in assenza di una Giurisprudenza consolidata, il relativo dubbio è sufficiente per negare i potenziali contenuti assegnabili secondo la Giurisprudenza sovrannazionale “. Come si può notare, Consulta n. 311/2009 limita il potere abrogativo / integrativo della Corte EDU, salvo nel caso di una Giurisprudenza consolidata, quindi tranne in presenza di Sentenze “ pilota “ o “ di portata generale“. Ora, Corte EDU Contrada vs. Italia non è né una Sentenza “ pilota “ né una Sentenza “ di portata generale “. Similmente, Consulta n. 236/2011 precisa, lodevolmente, che “il giudice comune non resta relegato nella posizione di mero esecutore o di recettore passivo del comando contenuto nella pronuncia del giudice europeo [ … ] poiché una tale subordinazione finirebbe per violare la funzione assegnatagli dal comma 2 Art. 101 Cost ed eludere il principio che ne prevede la soggezione soltanto alla legge e non ad altra fonte autoritativa, principio che non soffre eccezioni neppure in riferimento alle norme della CEDU “. Pure Consulta n. 311/2009 insiste sull’ errore della xenofilia ipertrofica ed irragionevole verso Strasburgo, in tanto in quanto “ il giudice nazionale dispone di un [ pieno, ndr ] margine di apprezzamento del significato e delle conseguenze delle Sentenze della Corte EDU, purché ne rispetti la sostanza e la stessa esprima una decisione che si collochi nell’ ambito del diritto consolidato e dell’ uniformità dei Precedenti “. Tuttavia, si ripete che Corte EDU Contrada vs. Italia non esprime tale “ diritto consolidato “, giacché non è un Precedente “ pilota “ o “ di interesse generale “
Il dispositivo finale di Cass., SS.UU., 24 ottobre 2019, n. 8544.
La conclusione di Cass., SS.UU., 24 ottobre 2019, n. 8544 non ha accolto le doglianze della difesa, in tanto in quanto “ i principi affermati dalla Sentenza Corte EDU, 14/04/2015, Contrada vs. Italia non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condotta per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, in quanto la Sentenza non è una Sentenza pilota e non può considerarsi espressione di una Giurisprudenza europea consolidata “
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