Il concordato preventivo

Rovere Enzo 07/10/10
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Il concordato preventivo è rivolto al debitore insolvente ed ha lo scopo principale di evitargli le gravi conseguenze del fallimento.

Il concordato si chiama preventivo perché ad esso ci si può rivolgere solo prima della dichiarazione di fallimento

(da qui appunto il nome).

Il concordato, in sostanza, non è altro che un accordo fra un imprenditore commerciale, in crisi appunto o in insolvenza, ed i suoi creditori circa le modalità con le quali dovranno essere gestite tutte le obbligazioni pendenti.

dopo la riforma del concordato preventivo, entrata in vigore nel 2005, non sono più obbligatorie le cosiddette condizioni di meritevolezza,

e quindi:

non è più richiesta la iscrizione dell’imprenditore nel registro delle imprese alla Camera di Commercio da almeno un biennio;

non è più richiesta nemmeno la regolare tenuta della contabilità;

non è più indispensabile la mancanza di una precedente dichiarazione di fallimento o di ammissione ad altre procedure concorsuali;

nemmeno si va a guardare più se non vi sono mai state condanne per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia, l’industria o il commercio.

 

L’unico requisito che la nuova legge chiede, nel principale interesse dei creditori, è che l’imprenditore proponga un piano di risanamento dei propri debiti, che tenga conto della divisione dei creditori nelle seguenti classi:

 

privilegiati

ipotecari, lavoratori dipendenti, Stato, ecc., che hanno la precedenza nell’essere pagati;

chirografari

ad esempio i fornitori, che vengono pagati dopo i privilegiati, con quello che resta e con il rischio anche di non ricevere nulla, se tutto il denaro ricavato è servito per pagare i privilegiati.

 

Effetti dell’ammissione al concordato preventivo

Le conseguenze, per il debitore che è stato ammesso al concordato preventivo, sono le seguenti:

egli conserva l’amministrazione dei suoi beni e, se può, continua l’esercizio dell’impresa, con l’unica limitazione che, durante tutta la procedura, la sua attività è svolta sotto il controllo del Commissario giudiziale;

è richiesta l’autorizzazione del Giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione (che sono, ad esempio, mutui, ipoteche; accettazione di eredità, vendita di immobili, ecc.);

i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive contro il debitore (così, ad esempio, nessuno può avviare per conto suo un decreto ingiuntivo o un pignoramento contro chi si trovi in concordato preventivo, perché ormai tutto è in mano al Giudice delegato ed al Commissario giudiziale).

 

Nel fallimento, invece, il debitore perde l’amministrazione di suoi beni e non può continuare l’esercizio dell’impresa. Le conseguenze sono quindi molto più gravi.

 

ORGANI

del

CONCORDATO PREVENTIVO

(in altre parole chi e che cosa fa funzionare questa procedura)

 

 

(1)

Tribunale fallimentare

 

Il Tribunale fallimentare è l’organo più importante e non si occupa, quindi, solo di fallimento, ma anche del Concordato preventivo.

 

Il Tribunale fallimentare ha le seguenti competenze:

decide la ammissione o meno alla procedura di Concordato preventivo;

successivamente, se il Concordato preventivo non dovesse funzionare, per inadempimento degli obblighi con esso assunti, dichiarerà il fallimento dell’imprenditore;

può anche decidere di annullare il Concordato, se viene scoperta una esagerazione dolosa del passivo o una sottrazione o dissimulazione dell’attivo

decide sui reclami contro i provvedimenti del Giudice delegato;

esamina e decide i provvedimenti relativi al Commissario giudiziale.

 

Il Tribunale, quindi, se decide di ammettere il debitore alla procedura di Concordato preventivo, prende i seguenti provvedimenti:

nomina il Giudice delegato,

ordina la convocazione dei creditori entro trenta giorni,

incarica un Commissario giudiziale

stabilisce il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui il debitore deve depositare in cancelleria la somma necessaria per fare fronte alle spese dell’intera procedura (almeno il 50 % di quelle che si presumono).

 

 

(2)

Giudice delegato

 

Il Giudice delegato ha una competenza generalizzata in materia di direzione dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore e dell’esercizio dell’impresa,

ed in particolare:

risolve le eventuali controversie sorte nel corso della procedura di Concordato ed emette quindi appositi decreti, che possono essere impugnati solo in Tribunale;

presenzia l’adunanza dei creditori e ne dirige lo svolgimento;

autorizza le attività di straordinaria amministrazione;

promuove davanti al Tribunale fallimentare l’eventuale dichiarazione di fallimento;

è giudice istruttore nel giudizio di omologazione del Concordato preventivo.

 

 

(3)

Commissario giudiziale

 

Il Commissario giudiziale ha le seguenti competenze:

verifica l’elenco dei creditori e dei debitori presentato dall’imprenditore;

vigila sull’amministrazione dei beni del debitore e sull’esercizio dell’impresa;

redige una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto e sulla condotta del debitore;

convoca i creditori e provvede ad inviare i vari avvisi agli stessi;

valuta le garanzie offerte;

esprime parere motivato sulla omologazione;

sta attento che il Concordato, dopo la sua omologazione, venga correttamente portato avanti ed adempiuto secondo la legge.

 

 

(4)

Assemblea dei creditori

 

L’assemblea dei creditori vota sulla proposta di concordato ed il suo voto è vincolante per il Tribunale fallimentare solo se è negativo.

La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Se la proposta non è approvata, il Giudice delegato riferisce al Tribunale, che deve dichiarare il fallimento, sempre che ci siano le condizioni di insolvenza.

Intervengono tutti i creditori esistenti alla data della proposta di Concordato da parte dell’imprenditore, secondo l’elenco presentato dal debitore stesso e verificato dal Commissario, compresi anche quelli il cui credito sia in contestazione.

 

Non possono però votare:

i creditori che hanno pegno, privilegio o ipoteca sui beni del debitore, salvo che rinuncino a tale diritto (si dice anche, tecnicamente, che sono creditori con diritto di prelazione);

il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado del debitore;

i cessionari e gli aggiudicatari dei crediti di questi ultimi da meno di un anno prima della proposta di concordato.

 

Il decreto correttivo alla riforma del Concordato preventivo, in vigore dall’1/1/2008, ha creato una distinzione importante in seno ai creditori privilegiati,

 

e precisamente:

creditori privilegiati per i quali è previsto

il pagamento integrale

sono esclusi dal voto se non rinunciano, in tutto o in parte, alla prelazione, e per la parte di credito non coperta dalla garanzia sono equiparati, ai fini del voto stesso, ai chirografari;

creditori privilegiati per i quali è previst

 il pagamento parziale

possono, indipendentemente dalla rinuncia della garanzia, votare per la parte di credito che non sarà soddisfatta, poiché per essa sono equiparati ai chirografari.

 

 

Omologazione

del

Concordato preventivo

 

Il Tribunale, verificata la regolarità di tutta la procedura e soprattutto l’esito della votazione dei creditori (ricordiamo che tale controllo è di mera legittimità e non di merito), fissa l’udienza per la comparizione del debitore e del Commissario giudiziale ed approva il Concordato con decreto motivato non reclamabile e senza effettuazione di indagini istruttorie.

Se, invece, ci sono delle opposizioni, il Tribunale deciderà in merito, dopo aver esaminato i mezzi istruttori chiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando allo scopo uno dei membri del Tribunale stesso.

 

 

 

ACCORDI di RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI

e

TRANSAZIONE FISCALE

 

D.L. 14 marzo 2005 nr. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005 nr. 80

Il citato decreto legge del 2005 ha introdotto la possibilità per il debitore di stipulare con i creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti (stragiudiziale) quando si dovesse trovare in crisi, e pertanto non ancora in situazione di insolvenza.

Tale accordo è valido se viene sottoscritto da tanti creditori che rappresentino almeno il 60 % del passivo del debitore e deve comunque garantire il pagamento per intero anche dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione.

L’imprenditore, se vuole, può anche chiedere, per maggiore sua tutela e trasparenza, la omologazione dell’accordo, dopo averlo depositato in cancelleria, insieme alla documentazione del caso e comunque prevista dall’articolo 161 della legge fallimentare.

Da quando l’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, e per i successivi 60 giorni, i creditori non possono iniziare e nemmeno proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.

Durante tutto questo arco di tempo sono sospese le prescrizioni, che sarebbero state interrotte dalle azioni esecutive e non si verificano nemmeno le decadenze.

Il decreto legislativo 169/2007 ha stabilito che contro il decreto di omologazione si può proporre reclamo presso la Corte di Appello.

Ancora, il decreto legislativo 5/2006 ha introdotto la possibilità, per l’imprenditore, di presentare, con il piano di ristrutturazione dei debiti, un programma di transazione fiscale, per proporre il pagamento anche parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dilazione di pagamento.

Rovere Enzo

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