Il compito della Corte dei conti è di controllare la conformità dell’attività amministrativa alla legge: l’attività discrezionale della P.A. è tenuta al rispetto sia dei limiti interni dell’azione amministrativa, individuati nell’interesse pubblico, ne

Lazzini Sonia 21/09/06
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In tema di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali da parte della Corte dei Conti, importante sottolineare quanto ci insegna la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Valle d’Aosta numero 9 del 15 giugno 2006:
 
< giova sottolineare che Corte di Cassazione ha evidenziato (cfr., SS.UU. in data 29 gennaio 2001, n. 33 e 29 settembre 2003, n. 14448) come i criteri di economicità ed efficacia, contemplati dall’art. 1 della legge n. 241/1990, modificata dalla legge n. 15 del 2005 e, da ultimo, dal d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005, non sono soltanto specificazione del più generale postulato del buon andamento di cui all’art. 97, 1°co, Cost., ma hanno assunto piena dignità normativa, rilevando sotto il profilo della legittimità e non della mera opportunità dell’azione amministrativa.
 
La Corte regolatrice ha, così, statuito che la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione di un rapporto di ragionevole proporzionalità tra gli obiettivi conseguiti ed i costi sostenuti, quale ulteriore vincolante parametro di giudizio. Ne deriva che la violazione di simili criteri può assumere rilevanza anche nel giudizio di responsabilità amministrativa, dato che l’antigiuridicità dell’atto amministrativo rappresenta un presupposto necessario, anche se non sufficiente, della colpevolezza di chi lo ha realizzato.
 
La stessa giurisprudenza contabile (cfr., Sez. giurisd. Veneto n. 938 del 2004 e Sez. giurisd. Abruzzo n. 67 del 2005) ha affermato che non può invocarsi il limite della insindacabilità, potendo il giudice della responsabilità amministrativa sindacare il vizio della ragionevolezza sulle scelte discrezionali non sulla base di un suo apprezzamento del caso concreto, bensì in ragione dell’incongruità, illogicità ed irrazionalità della scelta dei mezzi rispetto ai fini, raffrontabili con parametri obiettivi, valutabili ex ante e rilevabili anche attraverso la comune esperienza>
 
E quindi:
< l’insindacabilità non può certamente comprendere le scelte funzionalmente deviate rispetto al superiore e preminente criterio direttivo del buon andamento, che equivale a riconoscere la competenza del giudice contabile a valutare la condotta dei pubblici amministratori in relazione al fine da perseguire ed alla natura del pubblico interesse.Una simile valutazione non può essere disgiunta da quella ulteriore della destinazione dei mezzi finanziari pubblici per il soddisfacimento dell’interesse pubblico concreto di cui l’amministratore ha la disponibilità circa il “quando” ed il “quomodo” ma non dell’”an”, non ricorrendo un’ipotesi di autonomia privata (caratterizzata dalla scelta del fine).>
 
relativamente inoltre alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile, merita sapere che:
 
< la Sezione osserva che una transazione operata dall’Amministrazione – sia pure in altro giudizio – non inibisce il potere del giudice di pronunciarsi sull’entità del danno da risarcire e che, comunque, la Procura regionale di questa Corte è il solo soggetto titolare dell’azione di responsabilità amministrativa, posta a tutela dell’interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici>
 
a cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano – LA CORTE DEI CONTI – sezione giurisdizionale per la regione valle d’aosta
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 631/R del Registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d’Aosta nei confronti di **********, responsabile del Dipartimento Sistema Informativo della Regione Valle d’Aosta, rappresentato e difeso come in atti;
 
Visti l’atto di citazione, la memoria di costituzione del convenuto, gli atti e documenti di causa;
 
Uditi, alla pubblica udienza del 18 maggio 2006, tenutasi con l’assistenza del segretario sig.ra ****************, il magistrato relatore dott. **********, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. ************** e il difensore del convenuto, avv. ********************;
 
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 ed il relativo regolamento di procedura;
 
Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;
 
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20:
 
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639,
 
Premesso in
 
FATTO
      Con atto di citazione depositato in data 25 novembre 2004 nella Segreteria di questa Sezione, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio avanti a questa Sezione giurisdizionale il sig. ****** *** nella sua qualità di responsabile del Dipartimento del Sistema Informativo della regione Valle d’Aosta, per sentirlo condannare al pagamento a favore dell’Amministrazione regionale della somma di euro 220.672,49=, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali nonché alle spese di giudizio.
 
      La richiesta di risarcimento è connessa al danno conseguente alla tardiva adesione alla convenzione CONSIP – *** Italia sulla telefonia fissa e, più in particolare, con riferimento alle direttrici di traffico e minuti di conversazione, alla sopportazione di costi – quelli effettivamente sostenuti dalla regione Valle d’Aosta – maggiori di quelli che sarebbero stati affrontati dall’Ente stesso in caso di tempestiva adesione alla convenzione sopramenzionata.
 
Risulta dagli atti che, nell’ambito del nuovo regime di acquisto di beni e servizi da parte della P.A. introdotto dalla legge n. 488 del 1999 per ottenere benefici in termini di economicità e semplificazione dei processi interni, l’adesione alla convenzione CONSIP sulla telefonia fissa da parte della regione Valle d’Aosta appare perfezionata solo il 6 novembre 2001 a seguito sottoscrizione del dr. ****** ***, responsabile dell’acquisto di telefonia. Ciò mentre già il 27 giugno 2000 era stata sottoscritta la convenzione di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999, recante ad oggetto la prestazione dei servizi di telefonia fissa, tra CONSIP s.p.a. – amministrazione aggiudicatrice – e *** ITALIA s.p.a., convenzione ritenuta particolarmente vantaggiosa in quanto capace di produrre consistenti risparmi sui costi delle tariffe ordinarie.
 
Con circolare n. 1/2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2000, il competente Ministero dell’Economia e Finanze, peraltro, precisava i termini della procedura negoziale,ed indicava le modalità di adesione alla convenzione richiedendo che ogni amministrazione individuasse uno o più referenti per ottimizzare l’utilizzo delle iniziative di razionalizzazione della spesa nell’ambito delle stesse amministrazioni.
 
Dagli atti prodotti in giudizio risulta che il 27 giugno 2000 il *** sottoscriveva un contratto di fornitura di servizi di telefonia fissa con *** Italia s.p.a. presentante condizioni asseritamene meno favorevoli rispetto a quelle praticate dalla citata convenzione CONSIP. Quest’ultima, con comunicazione n. 3974/2000 del 10 agosto 2000 ed indirizzata all’attenzione del ***, informava la destinataria regione Valle d’Aosta dell’avvenuta stipulazione della convenzione ex lege n. 488/99.
 
Nonostante il tenore e le finalità di una simile missiva, il *** non adottava alcuna iniziativa e si limitava, il successivo 26 settembre 2001, ad accettare la proposta di *** Italia s.p.a. – formulata il 1 giugno 2001 – di prorogare il contratto di fornitura in corso alle medesime condizioni praticate.
 
Il 25 ottobre 2001 la stessa *** Italia s.p.a. proponeva alla regione Valle d’Aosta di aderire alla più vantaggiosa convenzione CONSIP. Tale ultima proposta incontrava il favore della regione interessata che, con sollecitudine, il 6 novembre 2001, per il tramite del sig. ***, rassegnava la propria adesione alla convenzione in oggetto.
 
In relazione a quanto sopra descritto, l’Ufficio requirente di questa Corte, ravvisata l’esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico dell’odierno convenuto per il danno patrimoniale asseritamene cagionato all’Amministrazione regionale per avere quest’ultima fruito nel periodo agosto 2000 – novembre 2001 di un servizio di telefonia fissa a condizioni meno vantaggiose, ha emesso nei confronti dell’interessato l’invito a dedurre previsto dall’art. 5,1°co., del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.19.
 
      A seguito della notifica dell’invito a dedurre, il presunto responsabile ha depositato le proprie controdeduzioni ed è stato sentito, su sua richiesta, in sede di audizione personale.
 
A propria giustificazione il convenuto ha osservato, tra l’altro:
 
–     che, a differenza di quanto opinato da parte attrice, in capo alla regione vi sarebbe stata solo la facoltà e non l’obbligo di aderire alla convenzione CONSIP-***;
 
–     l’adesione sarebbe, comunque, conseguenza di una scelta discrezionale, come tale insindacabile da parte del giudice contabile;
 
–     i ritardi sarebbero da ascriversi alla mancanza di dati relativi ai volumi di traffico telefonico, alle generali difficoltà organizzative, alle difficoltà generate dall’alluvione del 2000 e dall’introduzione dell’euro;
 
–     il *** non era legittimato a sottoscrivere la convenzione per cui è causa.
 
Le giustificazioni addotte, tuttavia, non sono apparse idonee a superare il contestato addebito secondo la Procura regionale procedente.
 
Quest’ultima ha, quindi, emesso l’atto di citazione in giudizio dell’odierno convenuto in data 25 novembre 2004, contestando un danno complessivo di euro 220.672,49= o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
 
Il convenuto risulta essersi costituito in giudizio con relativo atto depositato il 4 maggio 2005 con il patrocinio dell’Avv. *******.
 
Al riguardo, il convenuto eccepisce, preliminarmente, il difetto di giurisdizione di questo giudice,per la natura discrezionale della scelta e la conseguente insindacabilità dell’operato del ***, che non avrebbe violato alcuna norma espressa o alcun principio giuridico.
 
Alla richiesta di declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti la difesa, sempre in via preliminare, affianca una domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., stante la decisione ad opera della regione Valle d’Aosta di promuovere giudizio civile nei confronti della *** Italia s.p.a. al fine di conseguire il risarcimento del danno prodotto dall’esecuzione del contratto di utenza telefonica stipulato nell’anno 2000.
 
In vista di ciò la regione medesima, con ricorso del 4 maggio 2005, ai sensi dell’art. 3 della delibera 182/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – secondo cui in caso di controversie fra organismi di ***unicazioni ed utenti deve essere preventivamente esperito un tentativo di conciliazione avanti al Co.re.com. competente per territorio – ha promosso la procedura suddetta interessando il Co.re.com. di Aosta.
 
Nel merito la difesa, dopo aver contestato la determinazione del danno erariale così come operata da parte attrice, insta per la reiezione della richiesta risarcitoria avanzata dalla stessa ed invoca, in subordine, in caso di riconoscimento di responsabilità amministrativa, l’applicazione del potere riduttivo nella massima estensione.
 
Nel corso dell’udienza del 25 maggio 2005 il Collegio, sentita la richiesta del difensore di un rinvio dell’udienza al fine di consentire l’esaurimento della procedura conciliativa nel frattempo esperita, udito il P.M. che si associava, in accoglimento dell’istanza, differiva l’udienza a quella del 23 novembre 2005.
 
In vista di tale udienza la difesa depositava nella Segreteria della Sezione giurisdizionale copia dell’atto di citazione – notificato il 4 luglio 2005 – con cui la regione Valle d’Aosta, in conseguenza dell’infruttuoso esperimento della procedura conciliativa, aveva promosso giudizio per danni avverso la *** Italia s.p.a. In particolare, con il suddetto atto l’Amministrazione regionale invoca il ristoro di tutti i danni patiti ed identificabili nella differenza tra le somme effettivamente pagate dalla regione a titolo di prezzo per la somministrazione delle prestazioni di cui al contratto concluso il 27 giugno 2000 – rinnovato su proposta di *** fino all’ottobre 2001 – e quelle che la regione avrebbe dovuto corrispondere se alla stessa fosse stata tempestivamente applicata la convenzione CONSIP.
 
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2005 la difesa chiedeva un breve rinvio della discussione, richiesta motivata dall’esistenza di trattative fra la regione e la *** dirette a pervenire ad una composizione della controversia.
 
La Sezione, sentito il P.M. che nulla opponeva, rinviava l’udienza al 18 maggio 2006.
 
In vista di tale ultima udienza, in data 5 maggio 2006, la difesa faceva pervenire nella Segreteria della Sezione il verbale di deliberazione adottata il 31 marzo 2006 dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta.
 
Con il suddetto provvedimento la Giunta regionale ha deliberato di accettare la proposta di transazione, formalizzata in precedenza da *** Italia s.p.a., prevedente la corresponsione a favore della regione Valle d’Aosta della complessiva somma di euro 115.000= ed il conseguente abbandono del giudizio avviato nei confronti di ***, a spese compensate.
 
All’udienza del 18 maggio 2006 il difensore, ritirata l’istanza di sospensione del presente giudizio stante l’intervenuta cessazione della controversia giudiziale instaurata fra *** Italia s.p.a. e la regione Valle d’Aosta,rinnovava le richieste già formulate con gli atti scritti, invitando il Collegio, nell’eventualità dell’adozione di una pronuncia di condanna, a tener conto, nella determinazione del quantum debeatur, della somma – euro 115.000= -oggetto della transazione.
 
A sua volta, il P.M. modificava la pretesa restitutoria, quantificandola, rispetto a quanto originariamente indicato nell’atto introduttivo del giudizio, nella complessiva somma di euro 177.631,50=, e ciò in conseguenza dello scomputo,già riconosciuto a titolo di sconto traffico, da *** a favore della regione Valle d’Aosta. Tale somma, ad avviso dell’organo requirente, deve essere ulteriormente ridotta di un importo corrispondente allo scorporo relativo a quattro mesi, vale a dire, ad un periodo di tempo necessario per poter procedere ad una indagine di mercato e,quindi, compiere un’attività di valutazione di convenienza (come previsto, peraltro, dalla legge n. 488/99, segnatamente dall’art. 26).
 
In definitiva, tenendo presenti la predetta operazione di scorporo nonché la somma oggetto dell’accordo transattivo, il P.M. ritiene che il danno erariale,come diversamente quantificato, sia stato integralmente ristorato, ed in conformità alla ricostruzione appena descritta, ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
 
La difesa si è associata instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse.
 
La causa è stata, quindi, assunta in decisione.
 
 Considerato in
 
DIRITTO
 
 
 
Il Collegio ritiene di dover, pregiudizialmente, esaminare le eccezioni sollevate dal convenuto, in primis, quella relativa al difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
 
Secondo il convenuto, il giudice contabile può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’Ente, ma la valutazione dei mezzi utilizzati per attuare le scelte discrezionale è ammissibile solo ove detti mezzi manifestino un’assoluta ed incontrovertibile estraneità rispetto ai fini dell’Ente e sia mancata ogni comparazione fra i costi sostenuti ed i risultati conseguiti.
 
Di conseguenza, ad avviso del convenuto, stante la previsione normativa di cui all’art. 1, co.1, primo periodo, della legge n. 20 del 1994, secondo cui “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo e colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”, non sono vagliabili dal giudice contabile le condotte discrezionali che si pongono in contrasto con regole non scritte di opportunità e convenienza ma solo quelle che violino norme espresse e/o principi giuridici.
 
In definitiva, essendo qualificabile come assolutamente discrezionale la scelta del convenuto, in quanto non lesiva di principi di diritto, nessuna valutazione compete, nella fattispecie, al giudice contabile, con la conseguenza che l’insindacabilità delle scelte del convenuto *** si traduce nel difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
 
Ciò premesso, osserva la Sezione che, come noto, l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali è diretta ad affermare l’autonomia della funzione amministrativa e di quella politica, le cui scelte di fondo sono soggette essenzialmente al controllo democratico del corpo elettorale. Tuttavia, la mancanza di assoluta ragionevolezza e/o di logicità delle scelte stesse non appaiono irrilevanti sotto il profilo della cognizione del giudice contabile, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato.
 
Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione (cfr., SS.UU. in data 29 gennaio 2001, n. 33 e 29 settembre 2003, n. 14448), spetta alla Corte dei conti controllare la conformità dell’attività amministrativa alla legge.Ciò sta ad indicare, secondo il giudice regolatore della giurisdizione, che l’attività discrezionale della P.A. è tenuta al rispetto sia dei limiti interni dell’azione amministrativa, individuati nell’interesse pubblico, nella causa del potere invocato e nei precetti di logica ed imparzialità, sia dei limiti esterni, correlati al canone del buon andamento fissato dall’art. 97 della Costituzione, per cui il giudice contabile può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’Ente. Quindi, mentre il giudice contabile non può estendere il proprio sindacato sull’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, rientrando tale aspetto nell’ambito delle scelte discrezionali per cui la legge prevede l’insindacabilità, la Corte dei conti può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti in caso di incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini.
 
Al riguardo, giova sottolineare che la citata Corte di Cassazione ha evidenziato (cfr., in particolare, la sentenza n. 14448/2003, già menzionata) come i criteri di economicità ed efficacia, contemplati dall’art. 1 della legge n. 241/1990, modificata dalla legge n. 15 del 2005 e, da ultimo, dal d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005, non sono soltanto specificazione del più generale postulato del buon andamento di cui all’art. 97, 1°co, Cost., ma hanno assunto piena dignità normativa, rilevando sotto il profilo della legittimità e non della mera opportunità dell’azione amministrativa.
 
La Corte regolatrice ha, così, statuito che la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione di un rapporto di ragionevole proporzionalità tra gli obiettivi conseguiti ed i costi sostenuti, quale ulteriore vincolante parametro di giudizio. Ne deriva che la violazione di simili criteri può assumere rilevanza anche nel giudizio di responsabilità amministrativa, dato che l’antigiuridicità dell’atto amministrativo rappresenta un presupposto necessario, anche se non sufficiente, della colpevolezza di chi lo ha realizzato.
 
La stessa giurisprudenza contabile (cfr., Sez. giurisd. Veneto n. 938 del 2004 e Sez. giurisd. Abruzzo n. 67 del 2005) ha affermato che non può invocarsi il limite della insindacabilità, potendo il giudice della responsabilità amministrativa sindacare il vizio della ragionevolezza sulle scelte discrezionali non sulla base di un suo apprezzamento del caso concreto,bensì in ragione dell’incongruità, illogicità ed irrazionalità della scelta dei mezzi rispetto ai fini, raffrontabili con parametri obiettivi, valutabili ex ante e rilevabili anche attraverso la comune esperienza.
 
Pertanto, l’insindacabilità non può certamente comprendere le scelte funzionalmente deviate rispetto al superiore e preminente criterio direttivo del buon andamento, che equivale a riconoscere la competenza del giudice contabile a valutare la condotta dei pubblici amministratori in relazione al fine da perseguire ed alla natura del pubblico interesse.Una simile valutazione non può essere disgiunta da quella ulteriore della destinazione dei mezzi finanziari pubblici per il soddisfacimento dell’interesse pubblico concreto di cui l’amministratore ha la disponibilità circa il “quando” ed il “quomodo” ma non dell’”an”, non ricorrendo un’ipotesi di autonomia privata (caratterizzata dalla scelta del fine).
 
Alla luce delle osservazioni che precedono, il Collegio è dell’avviso che nella fattispecie non sussistesse una piena discrezionalità dell’adozione della scelta conforme al pubblico interesse bensì una forma di discrezionalità condizionata in quanto orientata dal legislatore e caratterizzata dalla previsione di precisi limiti procedurali e funzionali derivanti dalla regolamentazione pubblicistica.
 
Pertanto, l’attività demandata al convenuto non appare quale estrinsecazione di libera determinazione negoziale ma espressione di attività amministrativa pubblica. Infatti, la legge n. 488/1999, nel prevedere (art. 26) per gli Enti pubblici diversi dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la possibilità di aderire alle convenzioni nazionali stipulate dalla CONSIP s.p.a. oppure di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni per assicurare lo stesso risultato economico, mirava, essenzialmente, a salvaguardare l’autonomia dei soggetti destinatari,così che nessun altro comportamento potesse essere considerato in linea con il precetto enucleato dalla norma in esame, e ciò a garanzia dell’Erario e del principio del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 119 della Costituzione.
 
A conferma dell’assunto secondo cui che la disposizione normativa di cui all’art. 26 contemplasse un iter procedimentale pressocchè vincolato circa gli effetti economici delle scelte effettuate e,conseguentemente, solo un ristretto margine di discrezionalità per gli amministratori degli Enti pubblici, giova precisare che, successivamente, il legislatore ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa relativa all’ipotesi di contratti stipulati in violazione dell’obbligo di utilizzare le convenzioni stipulate dalla CONSIP s.p.a., prima con l’art. 24, co. 4, della legge n. 289 del 2002, poi abrogato dall’art. 3, co. 166, della legge n. 350 del 2003, ed, infine, con l’art. 1 del d.l. n. 168/2004, convertito in legge n. 191/2004.
 
In conclusione, non può trovare accoglimento l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata al riguardo dal convenuto e deve, conseguentemente, affermarsi la giurisdizione di questa Corte.
 
Ciò premesso, sempre preliminarmente, deve ritenersi del tutto decaduta l’istanza di sospensione del giudizio a suo tempo formulata dalla difesa. In effetti, come esplicitato e comprovato dal difensore, in conseguenza dell’accordo transattivo concluso fra la regione Valle d’Aosta e la *** Italia s.p.a., è da considerarsi cessata la controversia giudiziale instaurata fra i predetti soggetti. Ne deriva che, non potendosi più ritenere esistente una vicenda processuale tale da poter influire, con un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, sull’ esito del giudizio da sospendere, non può che prendersi atto del formale ritiro dell’istanza da parte della proponente difesa e giudicare decaduta l’originaria domanda di sospensione del presente giudizio.
 
A questo punto, con riferimento all’intervenuta transazione, la Sezione osserva che una transazione operata dall’Amministrazione – sia pure in altro giudizio – non inibisce il potere del giudice di pronunciarsi sull’entità del danno da risarcire e che, comunque, la Procura regionale di questa Corte è il solo soggetto titolare dell’azione di responsabilità amministrativa, posta a tutela dell’interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici (cfr., Sezione I Centrale d’Appello, n. 187/2002).
 
Ciò premesso, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di definire il giudizio con pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, pronuncia conseguente all’accertamento della completa soddisfazione dei diritti dell’Erario, così come postulato dal P.M. e già descritto in premessa.
 
      La richiesta declaratoria – che è stata formulata a seguito della modifica della domanda attorea – costituisce – come noto – formula di chiusura dei giudizi, allorché si verifichi un evento idoneo a realizzare l’interesse sostanziale della parte, tale da rendere inutile la pronuncia giudiziale.
 
Una simile fattispecie, caratterizzata dal venir meno dell’interesse delle parti ad una decisione della domanda giudiziaria, si verifica nel caso in cui intervenga, in corso di causa, una situazione satisfattiva della pretesa avanzata da parte attrice.
 
 Per effetto di simile sopravvenienza, infatti, la parte ottiene, ancor prima della pronuncia giudiziale, il soddisfacimento dell’interesse a presidio del quale è concessa la tutela giudiziale, determinandosi, in tal modo, una situazione in cui viene meno l’interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
 
Ciò premesso, nel caso in esame, oltre a tener conto della susseguente differente quantificazione del danno azionato – per lo sconto traffico riconosciuto da *** – la Sezione condivide che la pretesa restitutoria, così diversamente quantificata in euro 177.631,50=, debba essere diminuita di un ulteriore importo – pari almeno a quello riconosciuto negli atti transattivi che fanno riferimento ai conteggi eseguiti da parte attrice – corrispondente al periodo di tempo necessario – circa quattro mesi – per poter fondatamente e concretamente effettuare la comparazione fra le tariffe e le condizioni del contratto in essere con *** Italia s.p.a. e quelle previste dalla convenzione CONSIP s.p.a. Tenendo, infine, doverosamente in conto il reintegro effettuato a mezzo della perfezionata transazione, non può che prendersi atto dell’avvenuto risarcimento del danno erariale azionato.
 
In effetti, ridotta la pretesa nei termini indicati da parte attrice,le somme riconosciute a titolo di transazione a favore dell’Amministrazione regionale, corrispondono ampiamente – come riconosciuto dal P.M. in udienza – al danno per cui si procede nell’odierno giudizio, circostanza che, ad avviso del Collegio, non può che comportare la pronuncia da parte di questa Sezione di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
 
Al riguardo, infatti, è opinione di questi Giudici che non sussistano ragioni per escludere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quale formula conclusiva del giudizio, allorché, come accade nella fattispecie, risulti in modo inequivoco che la pretesa risarcitoria sia stata già soddisfatta.
 
Ed infatti, a fronte dell’accertata dinamica di rifusione dell’addebito, non sarebbe giustificata, né sotto un profilo logico né sotto un profilo giuridico, una sentenza di condanna, dovendosi ritenere aderente all’evoluzione della vicenda processuale, una pronuncia che, tenendo conto del quantum del danno risarcibile, prenda atto degli eventi nel frattempo intervenuti nelle more del giudizio, quali, come sopra precisato, lo sconto traffico, lo scorporo temporale e l’accordo transattivo.
 
Conseguentemente, il Collegio, considerate le conclusioni delle parti, prende atto della istanza di parte attrice nonché della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della presente controversia, statuendo di conseguenza.
 
In considerazione della complessità del giudizio nonché del fatto che l’esito dello stesso, pur prescindendo da una pronuncia nel merito, non limita l’organo giudicante, il quale, lungi dal prendere semplicemente atto dell’intervenuta definizione della controversia, esercita, comunque, un sindacato sia sotto il profilo della fondatezza dell’ipotesi accusatoria che sotto quello della congruità del danno ristorato – soluzione, quest’ultima, imposta dalla circostanza che, altrimenti, il giudice delle responsabilità erariali subirebbe un effetto preclusivo dell’esercizio delle prerogative giurisdizionali che ad esso competono – si dispone la compensazione delle spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Valle d’Aosta,
 
definitivamente pronunciando,
 
DICHIARA
 
Cessata la materia del contendere in accoglimento delle richieste del P.M. per intervenuto integrale ristoro del danno erariale, come diversamente quantificato.
 
COMPENSA
 
le spese di giudizio.
 
Manda alla Segreteria per quanto di competenza.
 
Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio del 18 maggio 2006.
 
         
 
Depositata in Segreteria il 15 giugno 2006.
 

Lazzini Sonia

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