Il commercio elettronico e la conclusione del contratto on-line: il d.lgs. n. 70/2003

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La diffusione e lo sviluppo dell’e-commerce è naturalmente legata alla diffusione del collegamento ad Internet. Il commercio elettronico rappresenta anzi la scommessa in funzione della quale si sono ridisegnate le politiche e le strutture stesse della Rete.

Dal punto di vista strettamente terminologico, si ricorda che il predicato “elettronico”, è il portato della traduzione del prefisso “e.”, che sta per “electronic”, dal quale sono stati fatti precedere i sostantivi relativi alle varie attività economiche della c.d. old economy o off-line economy, allorché nel mondo anglofono ci si voleva riferire alle medesime attività tradizionali, svolte tuttavia per mezzo di strumenti informatici e telematici (soprattutto Internet).

Questo evidenzia l’imprecisione terminologica dell’espressione “commercio elettronico”, essendo in realtà maggiormente corretta e preferibile quella di “commercio telematico”.

Tuttavia, l’etichetta di “commercio elettronico” risulta stabilizzata a livello sia sociale che legislativo, per cui ci si atterrà al suo utilizzo, seppure con la consapevolezza della sua imprecisione.

Dal punto di vista socio-economico, come è stato efficacemente notato da Natalino Irti, il concetto di “globalizzazione” raggiunge nella rete telematica il suo significato più pregnante, proprio in quanto gli scambi economici, per intimo sviluppo e per inesauribile ricerca del profitto, non conoscono i vincoli della territorialità, nel senso che alla chiusa territorialità degli Stati, l’economia (tradizionale, elettronica o telematica che dir si voglia) oppone l’aperta spazialità, in funzione di qualsiasi vantaggiosa regolamentazione dei rapporti.

A maggior ragione, questa considerazione risulta calzante allorché gli scambi avvengano in un “nonluogo” per eccellenza, ovvero, il c.d. spazio telematico o cyberspazio, che si caratterizza per l’assoluta mancanza di frontiere fisiche, di collegamenti territoriali e di una dimensione spazio-temporale.

Le specificità tecniche di Internet si condensano riassuntivamente nell’aspetto della c.d. delocalizzazione, che, dal punto di vista dell’operatore del diritto, non consente il ricorso ai tradizionali strumenti utilizzati per ancorare una determinata fattispecie ad un luogo, e quindi ad una disciplina applicabile, all’evidenza in quanto non esistono frontiere “fisiche” che possano valere a delimitare l’ambito di operatività delle norme di un singolo ordinamento e offrire al navigatore la percezione del cambiamento delle regole cui va ad assoggettarsi.

In più, oltre alle suddivisioni territoriali, nel sistema telematico vengono ad essere rese evanescenti le ripartizioni fra le varie branche del diritto, in quanto un’operazione contrattuale in rete può mettere in gioco non solo regole privatistiche sui contratti, ivi compreso il profilo relativo allo status dei contraenti, o sulla riservatezza, o sulla proprietà intellettuale, ma anche regole pubblicistiche di diritto dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni.

Stante questa premessa, Guido Alpa ha sottolineato, con la consueta puntualità, che il nocciolo del problema è quello della fonte normativa che si debba fare carico di disciplinare queste situazioni: ovvero se debba trattarsi di una fonte negoziale o autoritativa e, in questo secondo caso, di quale livello (nazionale, sopranazionale, planetario), in quanto è intuitiva l’incapacità e/o l’inutilità di una governance del fenomeno di fonte esclusivamente statuale.

Sotto diverso profilo, che si può indicare come “operativo”, precondizione necessaria per l’esistenza stessa del commercio elettronico è il c.d. accesso, che si compone di diversi elementi, ovvero:

– la disponibilità di reti avanzate, che si sostanzia nella diffusione capillare delle reti “a banda larga”, atte al trasferimento di grandi quantità di dati;

– la capacità dell’utente e dell’azienda di connettersi a reti e servizi digitali e la presenza delle competenze necessarie per utilizzare i contenuti delle reti stesse.

Sotto questo secondo aspetto, è evidentemente necessaria una “alfabetizzazione informatica” diffusa, in quanto è stato sottolineato che la familiarità ed una competenza di base nell’uso dei computer e di reti quali Internet sono necessarie per un coinvolgimento nel commercio elettronico e, più in generale, nell’economia digitale.

Sicuramente, nel concetto di “alfabetizzazione” rientra la questione della lingua: sebbene si stiano diffondendo iniziative per promuovere un accesso multilinguistico a Internet, la Rete parla essenzialmente inglese. Questo, evidentemente, porta all’esclusione e/o alla marginalizzazione di tutti coloro che non padroneggiano la nuova lingua “franca”.

Questa breve introduzione trae la sua ragion d’essere dalla considerazione per cui non consta una definizione normativa di “commercio elettronico”.

La stessa Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, rubricata e nota come “Direttiva sul Commercio Elettronico”, ne presuppone una nozione fattuale ed economica, senza quindi fornirne una definizione ad hoc.

In questo senso, rileva quindi la duplice proposta definitoria formulata da Donald Kaplan, vice presidente della sezione francese dell’Internet Society: una ristretta, per la quale “il commercio elettronico designa l’insieme degli scambi commerciali nei quali l’acquisto viene effettuato su una rete di telecomunicazioni”; l’altra ampia, che include “l’insieme degli usi commerciali, ivi compresi quelli nei quali un’impresa non fa che presentare i propri prodotti, mentre l’ordine si effettua altrove”, e ricomprende quindi anche la pubblicità in Rete.

Alessandro Barca – Convegno “La ricerca giuridica in Internet”, Milano, Università Cattolica, 14.5.2010

 

Tale ultimo approccio pare essere stato recepito da parte di un documento di fonte statuale, seppure non vincolante, ovvero le “Linee di politica industriale per il Commercio Elettronico” elaborate dal Ministero dell’Industria il 30 luglio 1998, per le quali “il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni”.

Le “diverse attività” sopra menzionate comportano la distinzione tra commercio elettronico indiretto, che si verifica quando l‘oggetto dell’acquisto è un bene tangibile, acquistato in Rete, ma inviato successivamente tramite le tradizionali forme di recapito (ad es., un corriere), e commercio elettronico diretto, quando il bene, per sua natura digitale, può essere spedito via internet (software, documenti, informazioni, ecc.).

Ulteriormente, sempre in ottica descrittiva, vale una bipartizione tra contratti del commercio elettronico e contratti per il commercio elettronico.

I primi sono i contratti telematici, che non mostrano peculiarità rispetto a quelli “tradizionali” che per le modalità di conclusione, e talvolta di esecuzione (come nel caso del commercio elettronico diretto), ovvero per l’oggetto specifico (ad es., beni informatici, contratti sulle opere dell’ingegno), essendo in sè indifferente lo status dei contraenti (professionista o consumatore).

I secondi sono i contratti che possono servire a trattare telematicamente i propri affari, o ad impiantare una piattaforma di commercio elettronico: in questo ambito ricadono l’outsourcing informatico (contratto fra imprenditori), e il contratto di accesso a Internet, il contratto di fornitura di contenuti web (content providing) e quello di certificazione dei sistemi di autenticazione.

Da quanto sopra sinteticamente evidenziato, ne consegue che l’e-commerce non riguarda solo la semplice conclusione del rapporto contrattuale, ma normalmente abbraccia anche altre fasi ed altri aspetti del rapporto, inteso in senso lato: la ricerca e l’individuazione dell’interlocutore/partner, la trattativa e la negoziazione, gli adempimenti e le scritture formali, i pagamenti e la consegna fisica o elettronica del bene/servizio acquistato.

In questo ambito, un settore particolare ma probabilmente la sua forma più conosciuta è quella relativa al commercio elettronico per i consumatori finali (c.d. Business-to-Consumer o B2C).

Questa particolare forma di diffusione commerciale appare segnata da alcune caratteristiche, così sommariamente individuabili:

1) i prodotti sono offerti a tutti i potenziali clienti della Rete;

2) la classificazione di tali prodotti è operata dal sito e presentata al potenziale cliente;

3) gli importi delle operazioni commerciali sono comparativamente contenuti;

4) è richiesta una stretta integrazione tra raccolta degli ordini e gestione della logistica;

5) i pagamenti vengono preferibilmente effettuati on-line;

6) i vantaggi risiedono principalmente nella velocità, ampiezza della scelta e personalizzazione del

servizio.

Come è noto, il potenziale cliente del fornitore, ovvero il consumatore, è stato tratteggiato (sull’onda di quella corrente di pensiero successivamente definita con il termine “consumerism”) dapprima dalla dottrina, in seguito dalla giurisprudenza e, negli ultimi anni, anche dal legislatore (comunitario e, conseguentemente, italiano) come un soggetto che opera per fini estranei alla propria attività professionale e che viene frequentemente a trovarsi nei rapporti con la controparte contrattuale, che invece opera nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale, in una posizione di debolezza contrattuale (legata principalmente ad un c.d. informational gap tra questi soggetti, e alla necessità del consumatore di avere comunque la disponibilità del bene o servizio fornito dal professionista che, all’uopo, sollecita direttamente o indirettamente l’acquisto di un certo prodotto o l’utilizzo di un determinato servizio), e che ne giustifica uno speciale regime di tutela, con la conseguenza di “avvolgere” l’intero momento contrattuale di regole protettive “a senso unico”, in quanto intendono tutelare soltanto la parte assuntivamente debole del contratto, individuata nel consumatore.

L’introduzione e la diffusione esponenziale di Internet impone, a parere di chi scrive, una profonda revisione di questo particolare tipo di consumatore, in quanto il c.d. cyberconsumatore non è considerabile come uno sprovveduto (anche se si tratta di opinione non pacifica, come si vedrà meglio nel prosieguo della presente trattazione), in balìa delle politiche commerciali della c.d. cyberimpresa ed è pertanto meno esposto ai rischi tradizionali delle vendite aggressive, data l’assenza fisica del venditore, il che impone una riflessione circa la possibilità di continuare ad applicare anche alle operazioni commerciali on-line tutto quel complesso di disposizioni elaborate nel corso degli anni nel tentativo di riequilibrare la posizione assuntivamente di debolezza del consumatore nei confronti del professionista.

Infatti, in Internet il cyberconsumatore ha maggiori possibilità di informarsi e di comparare le sue scelte, il che conferma le risultanze degli studi di marketing che hanno dimostrato come, in generale, sia fondamentale per il consumatore l’esperienza visiva e tattile con il prodotto che si appresta ad acquistare (anche perché alcune categorie di beni richiedono un acquisto diretto; è il caso, ad es., dell’abbigliamento, che deve essere provato prima dell’acquisto, per verificarne taglia, vestibilità, corrispondenza effettiva al gusto individuale).

D’altra parte, l’esperienza virtuale, per contrapporla a quella tradizionale, si connota in maniera diversa, ma sempre in funzione di fare incontrare la domanda e l’offerta: non sussiste più un rapporto “fisico” con il prodotto, ma la presenza di un numero maggiore di informazioni relative allo stesso, ivi comprese quelle in generale reperibili sulla rete, anche al di fuori di una vera e propria rete commerciale.

Sotto questo profilo, il pensiero è naturalmente ai forum, newsgroup, bacheche elettroniche, blog, in cui i navigatori hanno la possibilità di entrare in contatto con altri cyberconsumatori per scambiarsi idee ed opinioni su determinati prodotti o servizi.

Sotto altro profilo, il commercio elettronico, rispetto a quello tradizionale, ha il vantaggio di ridurre notevolmente i costi di esercizio ed il raggio di azione, tanto per il professionista quanto per il consumatore.

Nel commercio tradizionale, infatti, il mercato ha un’estensione direttamente proporzionale ai punti vendita del singolo esercizio commerciale, e una sua eventuale espansione, mediante l’apertura di ulteriori punti vendita, comporta notevolissimi costi.

Anche dal punto di vista del consumatore vi è una differenza di costi, nel caso di ricerca telematica o tradizionale: nel primo caso, il consumatore effettua una ricerca senza spostarsi dalla propria “postazione di acquisto”; mentre nella seconda ipotesi vi è un aumento dei costi dovuti agli spostamenti fisici che il consumatore deve sopportare per raggiungere un determinato punto vendita.

Queste caratteristiche possono rappresentare per il cyberconsumatore un elemento già di per sé in grado di riequilibrare la propria posizione di svantaggio nei confronti del prestatore di servizi della società dell’informazione, secondo la definizione di cui alla Direttiva sul Commercio elettronico, siccome recepita nell’ordinamento interno.

Nella sostanza, le considerazioni sopra svolte sono dunque funzionali ad evidenziare che l’attività di coloro che si occupano di commercio elettronico, tanto tra gli operatori del diritto, quanto al di fuori di questo ambito, tende a valorizzare le caratteristiche del mezzo telematico, al fine di ridurre i rischi tanto per chi compra quanto per chi vende, dovuti alla dimensione globale del fenomeno, cercando di stabilire un rapporto fiduciario tra venditore ed acquirente.

Uno fra gli strumenti fondamentali per ottenere la fiducia di tutti i potenziali destinatari delle attività economiche svolte on-line è evidentemente quello di disciplinare il commercio elettronico attraverso una serie di regole stabili ed omogenee, tali da garantire la certezza del diritto e la possibilità di riferimento ad un quadro comune di principi tali da guadagnare la confidenza degli utenti, ed in particolare dei consumatori.

Dal punto di vista del diritto positivo, due sono le macroaree di intervento nella materia.

La prima è quella relativa alla disciplina della conclusione del contratto o, più in generale, all’impiego di strumenti informatici e telematici per la formazione, documentazione, esternazione o trasmissione di dichiarazioni negoziali, indipendentemente dalla posizione soggettiva delle parti private. La seconda attiene invece specificamente ad alcune regole, prevalentemente di settore, relative allo svolgimento della fase prenegoziale e delle trattative, ovvero ad alcune parti del contenuto del contratto, ovvero ad alcuni aspetti del rapporto contrattuale.

In particolare quest’ultimo ambito si connota per una genesi di fonte comunitaria e sconta quindi i difetti di frammentarietà ed episodicità della disciplina europea, al di là dei problemi di coordinamento già derivanti

dalla stratificazione della normativa interna.

Più nel dettaglio, oltre al D.Lgs. n. 70/2003, numerose appaiono le normative di livello nazionale (anche di derivazione comunitaria), susseguitesi nel corso degli anni, che in generale interferiscono, in modo più o meno penetrante, con la problematica inerente alla conclusione del contratto, ed in particolare tra il cyberprofessionista ed il cyberconsumatore, e che possono così di seguito indicarsi, in via di estrema sintesi e secondo la loro indicazione originaria per migliore immediata comprensione, in quanto svariate disposizioni sono confluite nel recente Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005):

a) il D.Lgs. 15-1-1992, n. 50 (di attuazione della Direttiva 85/577/CE), in materia di contratti negoziati

fuori dei locali commerciali;

b) il D.Lgs. 25-1-1992, n. 74 (di attuazione della Direttiva 84/450/CE), in materia di pubblicità

ingannevole, come di recente modificato dal D.Lgs. 25-2-2000, n. 67 (di attuazione della Direttiva

97/55/CE), in tema di pubblicità comparativa;

c) gli artt. 1469-bis e ss. cod. civ. (introdotti in attuazione della Direttiva 93/13/CE), sulle clausole

vessatorie nei contratti conclusi con i consumatori (ora, art. 33 e ss. del Codice del Consumo);

d) il D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;

e) l’art. 15, comma 2, L. 15-3-1997, n. 59 (la c.d. ”legge Bassanini”), attuato con D.P.R. 10-11-1997, n. 513, e con il collegato DPCM 8-2-1999, contenente le specifiche tecniche per la concreta applicazione del detto decreto presidenziale, ripresi e rielaborati dal D.P.R. 28-12-2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, c.d. TUDA,

come novellato dal il D.Lgs. 23-2-2002, n. 10 (di attuazione della Direttiva n. 99/93/CE), disciplina ora contenuta nel D.Lgs. 7-3-2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale, c.d. CAD; E’ ormai infatti acclarato che la ragione per la quale ed a partire dalla quale in Italia si è iniziato a riflettere intorno all’e-commerce è stata l’adozione della normativa in materia di firma digitale e di documento informatico. Normativa di matrice apertamente ed innegabilmente amministrativistica, in quanto collocata nell’ampio disegno, perseguito dalle leggi Bassanini, di ristrutturazione della Pubblica Amministrazione.

f) il D.Lgs. 31-3-1998, n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

g) la L. 30-7-1998, n. 281, recante la “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”, da considerarsi una sorta di “carta costituzionale” dei diritti dei consumatori, come integrata dal D.Lgs. 23-4-2001, n. 224, attuativo della Direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

h) il D.Lgs. 22-5-1999, n. 185 (di attuazione della Direttiva 97/7/CE), sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

i) la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 18 giugno 1980, ratificata dall’Italia con L. 18 dicembre 1984, n. 975;

j) la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili dell’11 aprile 1980, ratificata dall’Italia con L. 11 dicembre 1985, n. 765;

k) il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea del 22-12-2000, n. 44, Reg. CE/44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Si precisa poi come sussistano molteplici fonti di regolamentazione di Internet (e quindi del commercio elettronico), che, almeno in via astratta, costituiscono strumenti concorrenti per la disciplina del fenomeno, che si caratterizza per la sua complessità, proprio in quanto come sopra evidenziato, molteplici sono gli aspetti giuridicamente rilevanti che la fattispecie concreta può andare a toccare.

Il ventaglio degli strumenti cui è possibile fare riferimento appare così costituito:

a) il diritto internazionale imposto;

b) il diritto comunitario e nazionale;

entrambe caratterizzate per la fonte autoritativa,

c) l’autoregolamentazione (come ad es., ma non esclusivamente, i codici di condotta);

in tale ambito però, non è convincente l’ipotesi di demandare esclusivamente a soluzioni interne alla Rete la risoluzione dei problemi di stratificazione e coordinamento, creando una sorta di “lex informatica”, totalmente deregolamentata (e con un approccio tipicamente statunitense).

Tale soluzione infatti avverrebbe al di fuori di qualsiasi processo democratico, rischiando inevitabilmente di diventare espressione unilaterale di una sola parte dei soggetti coinvolti nella contrattazione on-line, ovvero dei fornitori di servizi o, più in generale, delle imprese che prescelgono e governano il mezzo tecnico.

d) la c.d. soft law, ovvero le regole prodotte da organismi non governativi (ad es. l’UNCITRAL) che si uniformano anch’esse al modello centralizzato, con la differenza che non si tratta di regole coercitive, ma di semplici linee-guida, raccomandazioni, leggi-modello;

e) la lex mercatoria (ad es., la giurisprudenza arbitrale e gli usi provenienti dalla pratica).

E’ d’altra parte intuitivo come questo ampio spettro di possibilità di normazione, oltre a scontare problemi di frammentazione e disomogeneità interni ai singoli settori nei confronti degli altri, anche nello stesso ambito comunitario, comporta una necessità e/o difficoltà di coordinamento tra i Paesi dell’Unione Europea, e tra questi e le principali aree non europee (in primo luogo gli Stati Uniti, che costituiscono ilprincipale attore economico del settore del commercio elettronico, e che non hanno in particolare aderito al regime convenzionale sopra ricordato).

Al fine di cercare di porre rimedio a queste problematiche, nel febbraio 2007 la Commissione Europea ha adottato il c.d. “Libro Verde” sulla revisione dell’acquis communitaire in materia di protezione dei consumatori, essendo risultato evidente che l’approccio normativo sia stato fino ad oggi troppo “verticale”, nel senso che l’Europa ha disciplinato singole attività economiche, apparendo invece mancante una visione generale del sistema.

La proposta “forte” contenuta nel “Libro Verde”, che si auspica si concretizzi in breve tempo in un provvedimento di più ampio respiro (quale una direttiva-quadro), è quindi la creazione di nuovi principi “orizzontali”, validi per qualunque contratto che veda parte il consumatore, allo scopo di ridurre al minimo la frammentazione normativa, e i gravi vuoti normativi.

 

 

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ON-LINE: PROBLEMI E SOLUZIONI

Dal punto di vista strettamente definitorio, il contratto on-line viene qualificato con la dizione “contratto virtuale”, in quanto l’elemento unificante di questa nuova categoria negoziale viene ad essere individuato principalmente nel substrato tecnologico, da ritenersi fattore condizionante tanto i procedimenti formativi quanto le forme della contrattazione telematica.

E’ evidente infatti che l’utilizzo di uno strumento di comunicazione elettronica non muta, di per sé, la natura contrattuale delle operazioni.

Il contratto virtuale costituisce quindi una sottospecie dei contratti a conclusione telematica, ossia quei contratti stipulati mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche di comunicazione, e più specificatamente ne costituisce la naturale evoluzione tecnologica e giuridica.

In questo senso viene dunque a chiarirsi la valutazione, sostenuta in particolare da Irti, Roppo, Galgano, per la quale il paradigma contrattuale del nuovo millennio è tendenzialmente oggettivo: il consenso risulta essere integrato fortemente dal fenomeno della predisposizione – dichiarativa e materiale – e dal regolamento degli interessi stabilito dalla legge e dal mercato.

Il che equivale a dire che, nella specie, sempre meno campeggiano i soggetti del commercio e del contratto di scambio, mentre sempre di più campeggia la macchina e l’automatismo dell’atto di commercio.

La nozione di “contratto virtuale” può essere, a sua volta, bipartita in contratto virtuale “in senso lato” e “in senso stretto”.

Il contratto virtuale “in senso ampio” si caratterizza per essere concluso utilizzando la tecnologia della email lo mediante altri dispositivi telematici similari, basati sempre su servizi Internet, di mera trasmissione del messaggio a contenuto negoziale.

Sotto questo profilo, la posta elettronica evidenzia la caratteristica di semplificare l’attuazione del rapporto sia per quanto concerne il tempo impiegato nella fase della formazione materiale della comunicazione, sia quanto ad immediatezza della spedizione della stessa.

Il contratto virtuale “in senso stretto” può invece essere definito con riferimento allo specifico contratto, concluso utilizzando lo specifico servizio world wide web di Internet, come assetto materiale tecnologico, mezzo di offerta in incertam personam, predisposto unilateralmente dall’offerente, mediante la pressione del c.d. tasto negoziale virtuale, oppure anche l’utilizzo, quale forma necessaria richiesta dal proponente per l’accettazione, di dispositivi di firma digitale e di firma elettronica avanzata.

Tali peculiarità rendono qualificabile il contratto virtuale “in senso stretto” come naturalmente e funzionalmente di impresa, in quanto la predisposizione della piattaforma tecnologica necessaria al suo utilizzo impone degli investimenti tipici di strutture organizzate nella forma dell’impresa individuale o collettiva.

Gli ulteriori caratteri distintivi, sopra accennati (ovvero, l’assenza di trattative, la predisposizione unilaterale, sia sotto il profilo dichiarativo che materiale, da parte del soggetto economicamente più forte, l’offerta ad un pubblico indistinto), ne permettono altresì l’inquadramento nei contratti di impresa in serie o di massa, predisposti e asimmetrici, il che può innegabilmente comportare diverse conseguenze, in termini di disciplina applicabile, a seconda, in particolare, dello status dell’oblato ed a tutela di tale soggetto.

Al soggetto qualificabile come consumatore, verrà dunque innanzitutto applicata la normativa in tema di clausole “abusive” di cui agli artt. 33 e ss. Codice del Consumo, diversamente varrà la disciplina codicistica di cui agli artt. 1341, 1342, 1370 cod. civ..

Dal punto di vista soggettivo, la differente qualificazione dello status dei contraenti rileva sotto il profilo della tipologia dei contratti virtuali: d’impresa (c.d. Business to Business, B2B), con i consumatori (c.d. Business to Consumer, B2C), tra consumatori (c.d. Consumer to Consumer, C2C), tra Pubblica Amministrazione e imprese (c.d. e-procurement).

L’area quantitativamente più significativa, oltre che quella in cui si è maggiormente concentrato l’operato legislativo (di qualsiasi tipologia e livello esso sia, come in precedenza evidenziato), sia quella del commercio B2B e B2C.

Si precisa fin d’ora la difficoltà insita in questo tipo di classificazione, ovvero quella relativa all’accertamento in concreto dello scopo o del fine per il quale sia stato effettuata l’operazione commerciale, e quindi se il bene o il servizio venga reimpiegato o no in un’attività di impresa o professionale (è il caso, ad es., proprio dei programmi per elaboratore, che possono essere utilizzati per finalità sia professionali sia di altro tipo).

Deve comunque rilevarsi come la nozione accolta dal legislatore italiano tende in tal modo ad escludere un’ampia fascia di soggetti, i cc.dd. consumatori-imprenditori, che in altri ordinamenti sono invece stati, seppur variamente e più o meno esplicitamente, presi in considerazione.

Infatti, l’asimmetria di potere contrattuale delle parti del contratto virtuale non riguarda esclusivamente i rapporti tra consumatori e professionisti, ma rileva anche in altre situazioni in cui sussiste la presenza di un “contraente debole” di situazioni contrattuali di squilibrio economico, informativo e normativo.

Queste considerazioni confliggono peraltro con la tendenziale indifferenza rispetto all’identità dell’oblato che invece caratterizza di per sé il contratto virtuale: trattandosi di rapporti “in serie”, ontologicamente incompatibili con la sussistenza di un intuitus personae, rientrano nella categoria dei cc.dd. contratti “a soggetto indifferente”, con una conseguente presunzione assoluta di fungibilità della prestazione dell’utente telematico.

Irrilevante risulta invece in sé e per sé l’oggetto dell’operazione negoziale, potendo essere utilizzato dall’imprenditore per lo scambio di beni e servizi di qualsiasi natura, ovviamente eccettuate le ipotesi di forma necessaria, ad substantiam o ad probationem, previste dalle disposizioni di diritto comune e dalla legislazione speciale, con la precisazione peraltro che tali limiti possono essere superati con l’utilizzo della firma digitale o di altri dispositivi di firma elettronica avanzata.

Si tratta ora di analizzare come le peculiarità del mezzo tecnologico incidano sulle regole di formazione del contratto di diritto comune.

Il primo problema che riveste un particolare profilo nell’ambito della contrattazione in Internet è proprio rappresentato dall’incertezza sulla effettiva identità delle parti collegate in Rete.

L’unico sistema per potere individuare con sicurezza il contraente di un contratto concluso in Rete si sostanzia nell’impiego della firma digitale, che permette il preciso “collegamento giuridico” con la titolarità

della chiave di cifratura impiegata.

E’ il settore del commercio elettronico indicato come B2B, costituito prevalentemente da contratti individuali, negoziati ad hoc, ove le esigenze di riferibilità delle dichiarazioni negoziali alle parti e di garanzia e immodificabilità delle medesime una volta emesse inter absentes sono presenti in massimo grado, quello ove la crittografia informatica costituisce la tecnologia idonea ad ottenere lo strumento equipollente alla sottoscrizione su documento cartaceo, in quanto garantisce la paternità del documento, ed altresì l’intrinseca immodificabilità del supporto cartaceo (che garantisce la non modificabilità in modo occulto del documento convenzionale).

Sotto il profilo procedimentale, lo schema tipico, basato sullo scambio di proposta ed accettazione, è ricorrente anche nella contrattazione nello spazio virtuale, e quando si concretizza nello scambio di proposte tramite e-mail non presenta peculiarità giuridiche degne di nota, in quanto il contratto si concluderà, secondo le regole ordinarie, nel momento e nel luogo in cui il proponente avrà notizia dell’accettazione conforme da parte dell’oblato.

E’ necessario invece considerare la situazione, usuale nella negoziazione telematica B2C, in cui il produttore o venditore di beni o servizi “apre” sulla rete dei “negozi elettronici” o “virtuali”, che consistono in siti nei quali, in una sorta di catalogo interattivo, il potenziale acquirente può visionare i prodotti, corredati da caratteristiche e prezzi, può inserirli in un “carrello” virtuale ed al termine della visita il cliente può decidere di acquistare i beni o servizi selezionati, compilando un modulo elettronico (il c.d. form) di accettazione (secondo lo schema giuridico della proposta-accettazione o dell’invito a proporre) ove devono essere digitate, in apposite caselle (i “campi”) i propri dati anagrafici, e usualmente il proprio numero di carta di credito per l’addebito automatico del prezzo stabilito.

In questo tipo di rapporti, per i quali non è prevista la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, si pongono dunque esclusivamente le questioni della idoneità dei comportamenti degli utenti della Rete, sopra descritti, a manifestare una propria volontà negoziale, che appaiono da risolversi in senso positivo, anche in assenza della firma digitale, e della conseguente imputabilità delle conseguenze giuridiche della manifestazione di volontà a colui che ha in custodia il computer utilizzato per la connessione ad Internet.

In via generale, si precisa fin d’ora che l’insieme delle forme informatiche-telematiche rese disponibili tramite Internet vengono definite atipiche in contrapposizione alle forme tipizzate dall’ordinamento giuridico, attualmente all’interno del Codice dell’Ammistrazione Digitale (firma digitale e firme elettroniche qualificate), pur essendo chiaro che la forma giuridicamente atipica è la regola, ovvero è socialmente tipica, mentre quella legislativamente tipizzata è da considerarsi l’eccezione.

L’idoneità ad impegnare della condotta aformalistica (o firma elettronica “debole”, in rapporto a quelle indicate nel Codice dell’Amministrazione Digitale) efficacemente definita come “point and click” o “cliccata con il mouse” o pressione del “tasto negoziale virtuale” si ritiene abbia un duplice fondamento.

Dal punto di vista strettamente terminologico, si tratta peraltro di espressioni la cui stessa “paternità” è contestata: si ritiene che sia originariamente dovuta al Franceschelli, il quale, in un proprio scritto del 1989, con l’espressione “tasto negoziale” si riferiva alla prassi commerciale, di dubbia rilevanza e legittimità giuridica, delle software houses di consentire l’utilizzo di un determinato programma solo inconseguenza della lettura a video del computer delle condizioni della licenza d’uso e accettazione delle stesse mediante successiva pressione del tasto “invio” per proseguire nell’utilizzo normale del programma. Alla pressione del tasto, assolutamente necessitata, la software house tentava di attribuire contenuto negoziale tipico di adesione alle condizioni di licenza di utilizzo.

Nel 1999 invece, il Tosi ha rielaborato tale originaria espressione, attualizzandola al contesto della contrattazione telematica nello spazio virtuale, e chiarendo le differenze rispetto ad essa.

Infatti, mentre al meccanismo del “tasto negoziale”, che è successivo alla conclusione del contratto, non sembrava comunque possibile accordare rilevanza giuridica, nel caso del “tasto negoziale virtuale” le condizioni generali di contratto normalmente appaiono sullo schermo al momento e/o in precedenza al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza di potere giungere a conclusioni differenti in relazione al comportamento concludente del tasto negoziale on-line.

Dal punto di vista socio-giuridico, il primo elemento fondante è quello relativo alla tipicità sociale che tale condotta può dirsi avere ottenuto, quale contegno che importa consapevolezza del passaggio dal piano della mera informazione e valutazione di beni e servizi offerti al piano della impegnatività giuridica. Non è peraltro ancora pacificamente ammesso che il point and click sia percepito con il medesimo carattere di solennità dell’apposizione della sottoscrizione autografa.

Ulteriore fondamento, più strettamente giuridico, è costituito dalla circostanza per la quale il linguaggio iconico telematico e la pressione del tasto virtuale per comunicare l’adesione in senso stretto alla proposta standard divengono, in quanto prescelti dal proponente come modalità necessaria per la manifestazione di volontà ex art. 1326, comma 4, cod. civ., forma telematica atipica predisposta unilateralmente dalla parte contrattualmente “forte” ed implicitamente accettata dall’oblato che utilizza detta forma per l’adesione alla proposta.

Il linguaggio telematico non è quindi poi così “diverso” da quello ordinariamente usato, rilevando in tale prospettiva la sua funzionalità al risultato, ovvero la conclusione del contratto, che viene raggiunto mediante la sostituibilità della lingua con icone o segni del tutto convenzionali e/o predisposti unilateralmente dall’operatore commerciale che si avvale della piattaforma tecnologica di contrattazione basata sul meccanismo di accesso al sito web, ma accettati altrettanto convenzionalmente dall’utilizzatore.

Non sembra infatti contestabile la riconoscibilità del mezzo di comunicazione nè a livello sociale da parte del generale consesso di utilizzatori della Rete, nè a livello individuale da parte del destinatario della proposta.

In questo senso si spiega l’indicazione del Gambino per la quale il contenuto della schermata del computer sia il “contesto telematico” all’interno del quale l’utente sceglie liberamente di muoversi almomento in cui altrettanto liberamente decide di accedere al mercato virtuale, assumendosi pertanto un  sorta di “rischio informatico”, in virtù del principio di autoresponsabilità, di conoscenza della semantica telematica.

Gli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 70/2003, rispettivamente in tema di “informazioni dirette alla conclusione del contratto” e di “inoltro dell’ordine”, sotto questo profilo, prendono quindi sostanzialmente atto di una situazione già esistente, ovvero si limitano a recepire le regole procedurali socialmente tipiche del mercato virtuale

Per quel che più nel dettaglio riguarda l’art. 13, si rileva che il suo comma 2 stabilisce a carico del prestatore di servizi l’obbligo accessorio di accusare la ricevuta nei confronti del destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per via telematica, riportando gli elementi informativi essenziali ivi indicati.

Tale obbligo non entra quindi a fare parte delle regole tipiche di formazione del contratto, ed in questo senso è da considerarsi quindi meramente accessorio rispetto alle regole formative di diritto comune, il che vale a dire che non interferisce con il perfezionamento del contratto, che ha luogo indipendentemente dall’osservanza di esso.

Nulla peraltro vieta, in virtù della c.d. autonomia privata procedimentale, che le parti possano regolare in autonomia lo svolgimento dell’iter di formazione del contratto, in modo da configurare l’avviso di ricevimento come atto finale, e non successivo, del procedimento formativo del contratto, come peraltro la prassi dei contratti di acquisto di beni o servizi su Internet talvolta attesta.

Un limite all’autonomia privata deve invece ravvisarsi nella scelta del mezzo tecnico da utilizzare per la comunicazione dell’avviso (e solo per questo, non quindi per la proposta e l’accettazione, in quanto il D.Lgs. in commento dichiaratamente non interferisce con il procedimento formativo del contratto) che deve, infatti, essere effettuato “per via telematica”, ma con la precisazione che si tratta di disposizione inderogabile solo per l’ambito del B2C.

L’art. 13, comma 3, prevede poi una regola analoga a quella contenuta nell’art. 1335 cod. civ., ed altresì nell’art. 24 della Convenzione di Vienna del 1980 in tema di vendita internazionale di beni mobili, reinterpretato in funzione dell’evoluzione tecnologica:

– da una parte, una presunzione di conoscenza da parte del destinatario dell’ordine e della ricevuta

pervenuta all’indirizzo virtuale;

– dall’altra, una presunzione di ricevimento condizionata all’accessibilità, in virtù della quale l’ordine e la ricevuta inviati all’indirizzo virtuale si intendono pervenuti nel momento in cui le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi (il che tuttavia vale nell’ipotesi in cui venga utilizzato il sistema di validazione temporale legalmente accettato, in quanto diversamente la data e l’ora apposti al documento informatico potrebbero essere facilmente contestate, in ragione della facilità con cui possono essere modificate).

Per chiarire il primo aspetto, bisogna partire dalla considerazione per la quale la giurisprudenza ricomprende nella nozione di “indirizzo” anche il luogo pattiziamente fissato per l’inoltro delle comunicazioni o il domicilio eletto. D’altra parte, è da rilevarsi che sia l’indirizzo e-mail, inserito sulla carta intestata o distribuito on-line, quanto l’indirizzo telematico del sito web, possa essere considerato indirizzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1335 cod. civ. che, per parte sua, pacificamente prescinde dal mezzo di trasmissione concretamente adoperato.

Stante questi presupposti, la logica conseguenza, altresì attualmente ed espressamente confermata a livello legislativo dall’art. 45, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale, è quella di una equiparazione tra l’indirizzo reale e l’indirizzo virtuale, nel senso che il contratto virtuale si conclude all’indirizzo virtuale del proponente ove perviene l’accettazione telematica.

Da ciò ulteriormente deriva, sempre in virtù del principio di autoresponsabilità, un onere di verifica a carico dell’utilizzatore della casella di posta elettronica, in mancanza del quale vale la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ..

La presunzione di ricevimento condizionata all’accessibilità costituisce dunque un rafforzamento della presunzione di conoscenza di diritto comune, la cui prova contraria a carico del destinatario risulta particolarmente gravosa, in quanto deve dimostrare la presenza di malfunzionamenti tecnici ostativi alla ricezione in assoluto del messaggio o alla ricezione fedele e completa dello stesso.

Per completezza espositiva, il principio di autoresponsabilità rileva anche reciprocamente a carico dell’oblato, che deve quindi previamente verificare l’assenza di revoche o modifiche alla proposta prima di inviare la propria accettazione (sia che la conclusione avvenga a mezzo e-mail o a mezzo sito web), mentre è evidente che una volta inviata l’accettazione, la stessa non è di fatto revocabile, atteso il tipo di mezzo di trasmissione utilizzato.

Nessuna particolare difficoltà presenta invece l’individuazione del tempo di conclusione del contratto che normalmente avverrà nel momento in cui l’impulso elettronico dell’accettante verrà registrato dal server del provider del proponente.

Il più grave aspetto, peraltro più teorico che reale, dell’individuazione del luogo di conclusione del contratto può essere risolto, atteso il già rilevato carattere “planetario” della contrattazione digitale, mediante l’applicazione della disciplina di diritto internazionale privato o delle disposizioni di diritto internazionale pattizio (quindi, sommariamente, i principi generali della scelta della legge applicabile o, in difetto di scelta, della legge del “collegamento più stretto”), o, soprattutto, tenendo conto dello status del contraente (professionista piuttosto che consumatore).

L’unico elemento aggiuntivo che fornisce al riguardo il D.Lgs. n. 70/2003 comporta l’irrilevanza della collocazione fisica del server, per evitare che lo stesso venga posto in uno stato off-shore per escludere la garanzia predisposta a livello comunitario, nel caso in cui sia possibile configurare l’esercizio stabile del commercio elettronico all’interno della UE, nel senso che rileverà il luogo fisico dove viene esercitata l’attività, indipendentemente dal domicilio virtuale indicato dal proponente.

E’ opportuno peraltro ricordare come normalmente il contratto virtuale, in quanto contratto unilateralmente predisposto dal soggetto economicamente più forte nella forma delle condizioni generali di contratto, contenga clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., o abusive ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo.

In queste ipotesi, l’utilizzabilità del tasto virtuale, pur diffusa nella prassi del commercio elettronico, non è da considerarsi vincolante in ambito interno dal punto di vista giuridico (ed assumendo un orientamento ondeggiante anche la giurisprudenza statunitense) per le seguenti differenziate ragioni:

– in caso di applicabilità della disciplina ex art. 1341, comma 2, cod. civ., per la quale le clausole

vessatorie devono essere specificamente approvate per iscritto, è da ritenersi quantomeno dubbio che il meccanismo del tasto virtuale soddisfi tale requisito (essendo da escludersi, ad es., che il “doppio click” soddisfi il meccanismo della “doppia firma”), dovendo quindi necessariamente farsi ricorso allo strumentodella firma digitale, ma si tratta di situazione da valutarsi caso per caso;

– nel caso di rapporti B2C, oltre ai limiti ex art. 1341, comma 2, cod. civ., bisognerà tenere conto delle

caratteristiche delle singole clausole (ovvero se presuntivamente abusive, salva la prova che siano state oggetto di trattativa tra le parti, o se da ritenersi presuntive in via assoluta).

In conclusione quindi, non può non rilevarsi come il D.Lgs. n. 70/2003 costituisca, allo stato, solo l’ultimo e altresì modesto tassello per l’integrale realizzazione della società dell’informazione, secondo il disegno elaborato a livello comunitario, ma che per un verso contiene disposizioni di incerta interpretazione e, peraltro verso, si inserisce in un contesto di già caotica legislazione consumeristica.

Come troppo sovente accade, la normativa con la quale il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva sul commercio elettronico n. 2000/31/CE non si distingue per accuratezza di tecnica legislativa nè per approfondimento di soluzioni, in quanto, in special modo, risente di un marcato automatismo di trasposizione delle corrispondenti formulazioni del legislatore comunitario, avendo il legislatore italiano “accuratamente” evitato di prendersi carico di effettuare uno sforzo ricostruttivo e/o di tradurre le indicazioni (meramente programmatiche, atteso lo strumento normativo utilizzato dal legislatore comunitario) in concrete e precise indicazioni operative, demandando quindi ancora una volta agli interpreti un arduo compito di analisi sistematica e di coordinamento (e valga un ultimo esempio a conferma, relativo all’anomalia dell’esclusione, dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 70/2003, dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione, ex art. 11, comma 1, lett. a), considerato invece che l’autenticazione con la firma digitale da parte del notaio consente la stipulazione di tutti i contratti di alienazione per i quali è necessaria la forma scritta ad substantiam e, al fine della trascrizione nei pubblici registri immobiliari, quella minima della scrittura privata autenticata).

 

 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELL’AMBITO DEL COMMERCIO ELETTRONICO

Pur avendo rilevato le caratteristiche che, ad avviso di chi scrive, dovrebbero imporre una differenziazione tra la figura del “cyberconsumatore” ed il consumatore c.d. “off-line”, bisogna dare comunque atto dell’esistenza, allo stato, della normativa di protezione in favore del soggetto qualificabile, in modo indifferenziato, come consumatore.

In via preliminare, bisogna altresì precisare che il Codice del Consumo non ha assorbito e rielaborato la disciplina sul commercio elettronico, in quanto il suo art. 68, rubricato, per l’appunto, “commercio elettronico”, contiene un mero rinvio al D.Lgs. n. 70/2003; tale disposizione precisa inoltre che il richiamo vale “solo per gli aspetti non disciplinati dal presente codice”, e quindi, nella sostanza, il D.Lgs. n. 70/2003 viene relegato al rango di fonte “subordinata”, che riprende pieno vigore solo in caso non trovi applicazione la normativa “superiore” contenuta nel Codice del Consumo.

Rimane quindi l’obbligo per il professionista di tenere un comportamento trasparente nei confronti del consumatore, che si concretizza innanzitutto nel dovere di informazione, finalizzato a garantire che la parte assuntivamente debole del rapporto contrattuale sia messa nelle condizioni di fornire un assenso contrattuale consapevole e non superficiale.

L’art. 52 del Codice del Consumo precisa quindi che il consumatore ha diritto ad una serie di informazioni preliminari: (a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista; (b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; (c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; (d) spese di consegna; (e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; (f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2; (g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; (h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; (i) durata della validità dell’offerta e del prezzo; (l) durata minima del contratto in caso di contratti per la

fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

E proprio in caso di “commercio elettronico” l’art. 52 del Codice impone l’integrazione in senso addittivo con il D.Lgs. 70/2003, ed in particolare con gli artt. 7, 8 e 12 che riprendono molti punti del precedente decalogo, aggiungendo ulteriori elementi informativi quali: (i) indirizzo di posta elettronica dell’operatore; (ii) numero iscrizione nel Registro delle Imprese dell’operatore; (iii) numero di Partita IVA dell’operatore; (iv) estremi di iscrizione all’Albo, se l’offerente del servizio appartiene ad una professione regolamentata; (v) indicazione di eventuali codici di condotta cui l’operatore aderisce.

Per completezza espostiva, si ricorda che questo tipo di tutela è stata recentemente rinforzata ulteriormente a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “decreto PCS”, ossia il D.Lgs. n. 146/07 che, sostituendo gli artt. 18-27 del Codice del Consumo, vieta a fare data dal 21/09/2007 tutta una serie di “pratiche commerciali sleali” messe in opera dal professionista per blandire, o addirittura coartare, la libera volontà economica del consumatore.

Si sono in precedenza visti gli obblighi a carico del prestatore ex artt. 12 e 13 del D.Lgs. 70/2003 nei confronti del destinatario del servizio, genericamente inteso.

Qualora invece la controparte del prestatore/professionista sia un consumatore, l’art. 53 del Codice del Consumo prescrive che “il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 52, comma 1, prima o al momento della esecuzione del contratto”.

Atteso che la disposizione citata parla chiaramente di conferma “per iscritto”, ciò significa che il professionista deve inviare al domicilio del consumatore una informativa cartacea, e solo se lo sceglie il consumatore, alla conferma scritta può essere equiparato il c.d. “supporto duraturo”, definizione su cui peraltro esistono forti dubbi interpretativi, in quanto è discutibile che sia considerata sufficiente la mera ricezione di una e-mail.

Nella prassi accade infatti che il professionista si attenga alle disposizioni del D.Lgs. n. 70/2003, ed invii (al massimo) una e-mail di conferma della ricezione dell’ordine, che il consumatore deve diligentemente salvare e conservare, ma questo non accade per scelta del consumatore (come prevede invece l’art. 53 del Codice), ma per mera “comodità” del professionista.

Avendo dato contezza dei principali punti di contatto tra la disciplina di cui al Codice del Consumo e del D.Lgs. n. 70/2003, è quindi in via di estrema sintesi, che si ricordano complessivamente gli strumenti di tutela in favore (anche) del “cyberconsumatore”:

A) Doveri informativi del professionista;

B) Diritto di recesso (rectius, diritto di pentimento) in favore del consumatore;

C) Sanzioni amministrative: se il professionista viola la normativa speciale sui “contratti a distanza” viene punito, su denuncia del consumatore, con una sanzione amministrativa minima di Euro 516,00. Sul punto però si ricorda ancora una volta che il D.Lgs. n. 70/2003 sul commercio elettronico non è stato assorbito dal Codice del Consumo, per cui alla specifica violazione dovrebbe applicarsi la norma speciale che prevede invece una sanzione ridotta minima di Euro 103,00.

D) Foro del consumatore.

 

 

ARTICOLO TRATTO DA ITALIA OGGI 1-3-10 

La controversia è risolta con un clic

Per risolvere le controversie legate al commercio elettronico occorreva pensare a uno strumento di conciliazione on-line. Da questa considerazione nel 2001 è partito il servizio Risolvionline (www.risolvionline.com) della Camera arbitrale di Milano. «Ma da subito abbiamo ricevuto richieste di un nostro intervento anche per altri settori, in situazioni che rendevano particolarmente complicato l’incontro tra le parti», ricorda Roberta Regazzoni, responsabile del progetto. Da qui l’idea di ampliare la sfera di intervento a tutti i settori in cui operano solitamente le Camere di commercio. Dopo i primi di anni di rodaggi, Risolvine ha preso piede nel 2007 ma una spinta ulteriore è arrivata nel 2008 dall’approvazione della direttiva europea per la conciliazione transfrontaliera, identificata come una vertenza in cui le due parti abbiano il domicilio o la residenza abituale in differenti stati membri dell’Ue. «A quel punto abbiamo deciso di andare oltre, accogliendo anche le richieste che ci arrivavano da paesi extracomunitari come gli Stati Uniti, il Brasile e l’Egitto, spesso meta dei turisti italiani», aggiunge Regazzoni, che ricorda il contributo a questa crescita assicurato dal multilinguismo del sito. A rivolgersi al servizio sono prevalentemente i consumatori, mentre non decolla il servizio tra le imprese: «Un dato dovuto principalmente alla scarsa conoscenza dello strumento», secondo Regazzoni. «Infatti proprio quello business è il settore che potrebbe trarre i maggiori benefici dall’Adr». Quanto alle tariffe, il servizio è gratuito (fino al 30 giugno) per le controversie che coinvolgono i consumatori e prevede prezzi scontati rispetto alle procedure presso le Camere di commercio negli altri casi: si va da un minimo di 25 euro a carico di ciascuna parte per le controversie con un valore (indicato dalle parti nel formulario) fino a 500 euro, fino a un massimo di 500 euro per quelle di valore superiore a 250 mila euro. «La maggior parte delle controversie fin qui trattate riguarda l’e-commerce e il turismo», conclude la responsabile, «due settori che solitamente mettono a confronto parti domiciliate in luoghi lontani tra loro». A Treviso, invece, Curia Mercatorum (associazione senza scopo di lucro, partecipata da numerose Camere di commercio, associazioni di categoria e associazioni professionali) ha creato Web Curia On Line Dispute Risolution, una soluzione informatica che permette di gestire la conciliazione direttamente via Internet. Il procedimento parte con l’invio telematico della richiesta, alla quale segue l’invito all’adesione rivolto dalla segreteria all’altra parte. In caso di accettazione da parte di quest’ultimo, la segreteria si attiva per l’organizzazione dell’incontro proponendo alle parti i nominativi di tre conciliatori. La discussione avviene on-line attraverso funzioni audio/video e chat con il conciliatore che aiuta le parti a redigere l’accordo. La Camera di commercio del Piemonte ha percorso la strada informatica attraverso Conciliaonline (www.conciliaonline.net), che consente di cercare un accordo in Web conference, nella «stanza virtuale della conciliazione», come è denominato lo spazio del sito internet riservato. La Cdc di Ancona, invece, ha istituito un servizio di conciliazione online in merito ai rapporti tra imprese o tra queste ultime e i consumatori, in merito alle forniture di beni e servizi online e ai contratti di fornitura per l’accesso a internet (che coinvolgono gli Internet service provider). Salvo la possibilità di farvi ricorso anche per altre dispute, ogniqualvolta le caratteristiche della controversia rendano non economico l’incontro fisico ,come nel caso di controversie tra soggetti appartenenti a ordinamenti giuridici di paesi diversi o con sedi e attività in luoghi distanti tra loro. Nella stessa direzione si muove Tinnova, azienda speciale delle Camere di commercio di Firenze e Prato, che ha creato Concilia Clic, un applicativo per le conciliazioni online, al quale hanno aderito oltre alle Cdc locali, anche quelle di Varese, Cremona, Lodi e Bergamo. La stessa Tinnova, infine, ha messo a punto Concilia Flow, servizio che gestisce il corso della pratica di conciliazione, consentendo di seguire l’iter della procedura in tutte le sue fasi.

Barca Alessandro

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