Il comma 2 undecies dell’articolo 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 dispone, tra l’altro, che “la sentenza che decide il ricorso è redatta, ordinariamente, in f

Lazzini Sonia 30/09/10
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Tale disposizione si applica altresì in grado d’appello come statuisce il successivo comma terdecies del medesimo articolo 245 d. lgs n. 163/2006 (anche qui introdotto ex art. 8 d. lgs n. 53/2010);

il precetto su richiamato è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, posto che lo stesso attiene esclusivamente al metodo con il quale viene estesa la decisione, senza impingere in alcun modo sui diritti di difesa delle parti ed assicurando a queste ultime la più rapida conoscenza delle ragioni che sottostanno allo scrutinio giurisdizionale senza cagionare le incertezze che possono derivare dalla mera lettura del dispositivo;

la redazione della sentenza in forma semplificata,peraltro, risponde a un’esigenza di chiarezza e di economia processuale che è sostanzialmente intrinseca al sistema e che ha trovato punti di emersione nella legge 20 luglio 2000, n. 205, senza dimenticare la formulazione dell’articolo 65 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 secondo il quale l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto deve essere succinta;

(..)dall’accoglimento dell’appello principale e dalla pronuncia di irricevibilità di quello incidentale deriva che nessun titolo al risarcimento del danno può vantare la parte appellata;

quanto alla declaratoria di inefficacia del contratto instaurato inter partes, la presente decisione non solo travolge gli effetti della sentenza di primo grado che si era arrogata, con anticipo sui tempi, il potere di cognizione in subiecta materia, ma anche impedisce qualsivoglia incidenza su quella stipula

 

a cura di *************

 

riportiamo qui di seguito la decisione numero 5722 del 16 agosto 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 05722/2010 REG.DEC.

N. 04331/2009 REG.RIC.

N. 04335/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4331 del 2009, proposto da:
Impresa Edile Ricorrente Angelo in P.Omonimo Titolare, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, **********************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via di Val Fiorita, 90;

contro

Comune di Sant’Elia A Pianisi; Impresa Controinteressata Costruzioni S.a.s., rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, via Muzio Clementi, 68;

 

Sul ricorso numero di registro generale 4335 del 2009, proposto da:
Comune di Sant’Elia A Pianisi in P. Comm.Straord.Gest.Provv., rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Controinteressata Costruzioni S.a.s., rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, via Muzio Clementi, 68; Impresa Ricorrente Angelo, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, **********************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via di Val Fiorita N.90;

per la riforma quanto a entrambi gli appelli:

della sentenza del T.a.r. Molise – Campobasso n. 00118/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del Tar Molise – Campobasso n. 118/2009, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DI SCUOLE (RIS.DANNI)..

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Impresa Ricorrente Angelo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il Cons. Filoreto ********** e uditi per le parti gli avvocati ***** e ********, quest’ ultimo su delega dell’ avv. *******;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il comma 2 undecies dell’articolo 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 dispone, tra l’altro, che “…la sentenza che decide il ricorso è redatta, ordinariamente, in forma semplificata”;

tale disposizione si applica altresì in grado d’appello come statuisce il successivo comma terdecies del medesimo articolo 245 d. lgs n. 163/2006 (anche qui introdotto ex art. 8 d. lgs n. 53/2010);

il precetto su richiamato è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, posto che lo stesso attiene esclusivamente al metodo con il quale viene estesa la decisione, senza impingere in alcun modo sui diritti di difesa delle parti ed assicurando a queste ultime la più rapida conoscenza delle ragioni che sottostanno allo scrutinio giurisdizionale senza cagionare le incertezze che possono derivare dalla mera lettura del dispositivo;

la redazione della sentenza in forma semplificata,peraltro, risponde a un’esigenza di chiarezza e di economia processuale che è sostanzialmente intrinseca al sistema e che ha trovato punti di emersione nella legge 20 luglio 2000, n. 205, senza dimenticare la formulazione dell’articolo 65 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 secondo il quale l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto deve essere succinta;

tanto precisato in ordine alla forma della decisione va, in rito, disposta la riunione dei due appelli ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso il medesimo provvedimento giurisdizionale;

sono fondate le doglianze proposte dagli appellanti principali avverso le conclusioni raggiunte dal Giudice di prime cure, secondo il quale l’apertura in seduta segreta anzi che pubblica della busta “B” contenente l’offerta tecnica violerebbe l’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, per quel tramite, dei principi comunitari di pubblicità, trasparenza, imparzialità, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità;

sul punto il collegio condivide il contrario avviso manifestato dalla Sezione con decisione 14 ottobre 2009, n. 6311, secondo il quale “n procedimenti preordinati all’aggiudicazione di appalti pubblici l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche; in particolare, per quanto riguarda l’apertura dell’offerta economica, non esiste alcuna regola espressa circa l’obbligo incondizionato delle stazioni appaltanti di assicurare sempre la pubblicità di tale operazione, che può avvenire in seduta non pubblica qualora la gara comporti, come nel caso del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una comparazione di più fattori”

alla stregua di tale pronuncia va accolto l’appello principale proposto dall’impresa edile Ricorrente e dal Comune di Sant’Elia a Pianisi;

non può, per contro, trovare ingresso l’appello incidentale che appare inammissibile perché presentato oltre i termini decadenziali;

giova al riguardo rammentare che la sentenza di prime cure fu notificata su richiesta dell’appellante incidentale in data 20 aprile 2009, mentre l’appello incidentale, rivolto a contestare quelle parti della sentenza con le quali erano state respinte le altre censure proposte in primo grado dalla Controinteressata Costruzioni s.a.s. e pertanto qualificabile come autonomo, è stato notificato il 12 giugno 2009;

in virtù del principio dell’effetto bilaterale della notificazione della sentenza di primo grado, ove l’appellante incidentale autonomo abbia notificato la sentenza alle controparti, il termine per l’impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza medesima (C.d.S., V, 24 aprile 2009, n. 2588);

nel caso di specie il termine deve ritenersi ridotto a 10 giorni ex articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (C.d.S., V, 29 dicembre 2009, n. 8907) così che alla data del 12 giugno 2009 erano ampiamente decorsi i trenta giorni decorrenti dal 20 aprile 2009;

dall’accoglimento dell’appello principale e dalla pronuncia di irricevibilità di quello incidentale deriva che nessun titolo al risarcimento del danno può vantare la parte appellata;

quanto alla declaratoria di inefficacia del contratto instaurato inter partes, la presente decisione non solo travolge gli effetti della sentenza di primo grado che si era arrogata, con anticipo sui tempi, il potere di cognizione in subiecta materia, ma anche impedisce qualsivoglia incidenza su quella stipula

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.000,00.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione *************** gli appelli riuniti e dichiara irricevibili gli appelli incidentali. Condanna l’appellata alle spese del giudizio che comprensive di diritti ed onorari, liquida in complessivi euro 5.000,00.=

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

***********************, Presidente FF

Filoreto **********, ***********, Estensore

************, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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