Il Collegio non può, dunque, che riconoscere la volontà dell’Azienda – manifestata attraverso la predisposizione di regole procedimentali del tutto analoghe a quelle dell’evidenza pubblica, prevedenti una gara tutt’altro che informale – di autovincolarsi

Lazzini Sonia 02/04/09
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Qual è il parere dall’adito giudice amministrativo avverso un ricorso per l’omessa indicazione nella lettera di invito della data di apertura delle buste contenenti le offerte e dei soggetti legittimati a prendere parte allo svolgimento di tali operazioni di gara, con conseguente violazione dell’art. 64 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Sia la valutazione delle offerte tecniche, sia la verifica dell’integrità dei plichi contenenti le medesime, sarebbero avvenuti in seduta riservata e, dunque, in violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa; b) e uno dei criteri di valutazione delle offerte sarebbe illegittimo in quanto non relativo allo svolgimento del servizio bensì alla dimensione oggettiva del concorrente, ed essendo configurabile quale requisito di partecipazione e non quale criterio di valutazione dell’offerta finalizzato all’aggiudicazione del servizio; il provvedimento di nomina della Commissione di gara sarebbe intervenuto antecedentemente rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte di gara?
Il proposto gravame deve ritenersi suscettibile di positiva definizione per l’assorbente motivo di doglianza, secondo cui sia la valutazione delle offerte, sia la verifica dell’integrità dei plichi contenenti le medesime, oltre alla lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione aggiudicatrice sarebbero avvenuti in seduta non pubblica. Orbene, ai fini del decidere, il Collegio non può fare a meno di evidenziare che nel verbale n. 1 del giorno 21 aprile 2008 sono descritte le operazioni eseguite dalla Commissione di gara nominata per l’affidamento del servizio innanzi specificato tra cui quelle relative alla apertura dei plichi e della documentazioni in essi contenuta presentati dalle Associazioni partecipanti alla gara in questione. In particolare, occorre rilevare che da una lettura integrale del citato processo verbale tali operazioni risultano essere state svolte in seduta riservata e non pubblica e, dunque, in violazione del principio generale di pubblicità delle sedute di gara che deve ritenersi inderogabile, in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne le fasi di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e di apertura dei plichi medesimi a differenza della differente fase inerente alla valutazione tecnico – qualitativa dell’offerta che non può che essere svolta in seduta riservata al fine di evitare possibili influenze sui componenti della commissione giudicatrice. Ne discende, pertanto, che l’omessa partecipazione nella prima fase dei rappresentanti delle associazioni partecipanti alla citata fase della procedura selettiva integra un’evidente violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità che devono sempre guidare l’azione amministrativa e, nel caso di specie, lo svolgimento del procedimento di scelta del soggetto che ha proposto la migliore offerta.
 
Dalla lettura della sentenza numero 2104 del 27 febbraio 2009, appuriamo che:
A tale riguardo, il Collegio ritiene di dover precisare che quale che sia la qualificazione da attribuirsi al rapporto sotteso alla procedura selettiva operata dall’Amministrazione se, cioè, si tratti di concessione di servizi o di contributi, come asserito rispettivamente dalla Difesa erariale, nonché dalla controinteressata, ovvero di appalto di servizi come invece prospettato dalla ricorrente, la scelta del privato contraente ha assunto in realtà i connotati tipici formali e sostanziali di una procedura ad evidenza pubblica.
Difatti, nella lettera d’invito, tra l’altro, avente ad oggetto “gara per affidamento della gestione dei servizi di focal point” e nell’allegato capitolato tecnico la disciplina di gara, ivi delineata, appare in concreto essere comunque quella dell’evidenza pubblica, mediante la previsione della presentazione delle offerte entro un termine decadenziale specificamente individuato; la formulazione dell’offerta con precise formalità, modalità e contenuti da parte di soggetti muniti di specifici requisiti; lo svolgimento della gara da parte di apposita commissione.
Particolarmente significativo è da ritenersi, altresì, il criterio – rectius le modalità – di aggiudicazione dettagliatamente articolato in prefissati parametri e relativi punteggi.
Il Collegio non può, dunque, che riconoscere la volontà dell’Azienda – manifestata attraverso la predisposizione di regole procedimentali del tutto analoghe a quelle dell’evidenza pubblica, prevedenti una gara tutt’altro che informale – di autovincolarsi a seguire un vero e proprio procedimento amministrativo, ad evidenza pubblica volto all’individuazione del miglior contraente.
 
Ma non solo
*****, a tale riguardo, premettere che con avviso pubblico in data 1 aprile 2008 Laziodisu ha indetto una gara per l’affidamento della gestione dei servizi di focal point presso l’Università degli studi di Tor Vergata per il periodo 1.5.2008 – 30.4.2009, suddivisa in n. 4 lotti distinti in ciascuna delle facoltà ivi espressamente indicate.
La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione limitatamente alla gestione del servizio di focal point da affidare presso la Facoltà di lettere (lotto n. 4), in ossequio alle disposizioni normative contenute nella lex specialis.
All’esito della procedura selettiva, l’Agenzia intimata ha provveduto ad aggiudicare il predetto lotto alla Cooperativa odierna controinteressata.
9.1 Occorre osservare che con lettera del 1.4.2008 prot. n. 0008791/08 – VI Laziodisu ha invitato l’Associazione ricorrente a partecipare, ove interessata, alla gestione del servizio di focal point mediante presentazione della relativa offerta proponibile anche per un singolo lotto, dietro corresponsione di un corrispettivo annuale pari a 15.000 euro, iva compresa.
La stessa lettera di invito ha previsto che l’offerta, anche in relazione ad un solo lotto, dovesse contenere una “dettagliata relazione tecnica” indicante una serie di elementi relativi essenzialmente alla tipologia ed alle modalità di svolgimento ed organizzative del servizio di focal point tra cui formazione ed aggiornamento del personale con particolare riferimento alla conoscenza ed all’utilizzo di attrezzature tecniche ed informatiche, alla capacità di relazionarsi all’utenza, all’orario di apertura al pubblico, al metodo di monitoraggio dell’utenza e della domanda, nonché a pregresse esperienze maturate nel settore e nel territorio.
9.2 Il capitolato tecnico all’art. 10 (Modalità di aggiudicazione) ha previsto l’aggiudicazione in favore del concorrente che consegua il punteggio più elevato (max punti n. 100) in relazione alla cosiddetta “valutazione della qualità” da eseguirsi con riferimento a parametri di valutazione ivi richiamati unitamente al relativo corrispondente punteggio.
9.3 Orbene, ai fini del decidere, il Collegio non può fare a meno di evidenziare che nel verbale n. 1 del giorno 21 aprile 2008 sono descritte le operazioni eseguite dalla Commissione di gara nominata per l’affidamento del servizio innanzi specificato tra cui quelle relative alla apertura dei plichi e della documentazioni in essi contenuta presentati dalle Associazioni partecipanti alla gara in questione.
In particolare, occorre rilevare che da una lettura integrale del citato processo verbale tali operazioni risultano essere state svolte in seduta riservata e non pubblica e, dunque, in violazione del principio generale di pubblicità delle sedute di gara che deve ritenersi inderogabile, in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne le fasi di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e di apertura dei plichi medesimi a differenza della differente fase inerente alla valutazione tecnico – qualitativa dell’offerta che non può che essere svolta in seduta riservata al fine di evitare possibili influenze sui componenti della commissione giudicatrice. 
 Ne discende, pertanto, che l’omessa partecipazione nella prima fase dei rappresentanti delle associazioni partecipanti alla citata fase della procedura selettiva integra un’evidente violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità che devono sempre guidare l’azione amministrativa e, nel caso di specie, lo svolgimento del procedimento di scelta del soggetto che ha proposto la migliore offerta.
10. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
 
A cura di *************
 
 
 
N. Reg. Sent.
 
REPUBBLICA    ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Sez. I ter
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n. 6752/2008) proposto da Associazione ALFA di Roma (ALFA) Onlus con sede in Roma, Via Orazio Raimondo n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ************** ed ******************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo, in Roma, Via Valadier, n. 44
contro
– Laziodisu – Agenzia per il diritto agli studi universitari del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12
E NEI CONFRONTI
– della Cooperativa Studentesca BETA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ***************** e ****************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale ********-Piselli, in Roma, Via Giuseppe Mercalli, n. 13;
– dell’Associazione Uniti per l’Università, in persona del legale rappresen tante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati *************** ed ****************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo in Roma, Via Giuseppe Mercalli, n. 13;
– dell’Associazione Culturale Orizzonti Blu, in persona del legale rappresentante pro tempore n.c.;
– dell’Associazione Studentesca Elika, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;
PER L’ANNULLAMENTO
– della determinazione n. 684 del 29 maggio 2008 con cui ********* ha disposto l’aggiudicazione definitiva, in favore della Cooperativa Studentesca BETA, la gestione del servizio di focal point presso la Facoltà di lettere per il periodo 1° giugno 2008 – 31 maggio 2009;
– della nota prot. n. 13655/08-Vi del 29 maggio 2008 con cui detta determinazione è stata comunicata alla ricorrente, con conseguente intimazione al rilascio dei locali dalla medesima occupati;
– della lettera di invito del 1° aprile 2008, contenente il bando di gara nonchè l’allegato capitolato tecnico;
– di tutti i verbali della Commissione di gara;
– della determina n. 395 del 10 aprile 2008 di nomina della Commissione di gara;
– della nota del 17 giugno 2008 prot. n. 15234/2008 e della nota del 23 giugno 2008 prot. n. 15836/08-V con cui è stata intimata alla ricorrente la restituzione dei locali dalla medesima occupati;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, e,
Visto il ricorso ed i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cooperativa Studentesca BETA e dell’Associazione Uniti per l’Università.
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Uditi i difensori delle parti in causa come da verbale d’udienza.
Relatore, alla Camera di consiglio del 6 novembre 2008, il dott. ************.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con atto (n. 6752/2008) notificato in data 28 giugno 2008 e depositato il 4 luglio 2008 l’Associazione ALFA di Roma (ALFA) ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento degli atti di gara relativi all’affidamento, in favore della Cooperativa Studentesca BETA, del servizio di focal point presso la Facoltà di lettere per il periodo 1° giugno 2008 – 31 maggio 2009, nell’epigrafe indicati.
2. Espone di aver presentato domanda di partecipazione e relativa offerta conformemente a quanto stabilito nel bando di gara e nel capitolato tecnico e che con nota in data 29 maggio 2008, prot. n. 0013655/08-VI Laziodisu le ha comunicato l’intervenuta aggiudicazione in favore della Coopperativa Studentesca BETA ,intimandole, nel contempo, il rilascio dei locali dalla stessa ricorrente occupati a titolo di precedente affidatario del servizio di focal point.
3. Riferisce di aver presentato istanza di accesso agli atti del procedimento di gara a cui l’Amministrazione intimata ha provveduto a dare riscontro.
4. Avverso i provvedimenti di cui all’epigrafe parte ricorrente deduce:
a) l’omessa indicazione nella lettera di invito della data di apertura delle buste contenenti le offerte e dei soggetti legittimati a prendere parte allo svolgimento di tali operazioni di gara, con conseguente violazione dell’art. 64 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Sotto altro profilo lamenta che sia la valutazione delle offerte tecniche, sia la verifica dell’integrità dei plichi contenenti le medesime, sarebbero avvenuti in seduta riservata e, dunque, in violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa;
b) che uno dei criteri di valutazione delle offerte di cui al punto n. 8 della lettera di invito (organizzazione dell’Associazione con la descrizione delle esperienze maturate nel settore e nel territorio) sarebbe illegittimo in quanto non relativo allo svolgimento del servizio bensì alla dimensione oggettiva del concorrente, ed essendo configurabile quale requisito di partecipazione e non quale criterio di valutazione dell’offerta finalizzato all’aggiudicazione del servizio;
c) che il provvedimento di nomina della Commissione di gara sarebbe intervenuto antecedentemente (10 aprile 2008) rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte di gara (20 aprile 2008);
d) la violazione degli artt. 7 e 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
5 Si è costituita in giudizio l’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (Laziodisu) che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure dedotte.
6. Si sono costituite l’Associazione Uniti per l’Università e la Cooperativa Studentesca BETA; la prima, in via preliminare, eccepisce l’irricevibilità per tardività dell’impugnativa relativamente al primo motivo di doglianza, concernente l’omessa indicazione delle informazioni di cui all’allegato IX A del decreto legislativo n. 163/2006, in ragione della mancata impugnazione entro il termine decadenziale di cui all’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 decorrente dalla effettiva conoscenza della lettera di invito alla procedura selettiva de qua, nonché, nel merito, l’infondatezza delle ulteriori censure.
7. Il Collegio ritiene di doversi pronunciare preliminarmente, per ragioni d’ordine processuale, sulla opposta eccezione di irricevibilità, limitata alla omessa indicazione nella lettera d’invito della data di apertura delle buste contenenti l’offerta dei partecipanti ed i soggetti legittimati a partecipare a tali operazioni alla asserita violazione dell’art. 64 del decreto legislativo n. 163/2006.
7.1 L’eccezione è priva di pregio, atteso che la mancata previsione nella lettera d’invito della pubblicità delle sedute non rende immediatamente lesiva la medesima.
Difatti, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale l’onere di immediata impugnazione del bando di gara o lettera d’invito sussiste solamente riguardo alle specifiche disposizioni preclusive della partecipazione alla procedura selettiva di determinati soggetti.
Ne consegue, anche con riguardo al caso di specie, che l’impugnazione della lex specialis contestualmente a quella degli atti ad essa conseguenti e connessi non può ritenersi passibile di tardività, atteso che solo questi ultimi identificano il concorrente leso e rendono attuale e concreta la lesione della relativa situazione soggettiva in relazione all’eventuale esito negativo della gara, mentre anteriormente la lesività della clausola contestata resta sul piano dell’astrattezza e potenzialità.
8. Nel merito il ricorso deve ritenersi suscettibile di positiva definizione.
A tale riguardo, il Collegio ritiene di dover precisare che quale che siala qualificazione da attribuirsi al rapporto sotteso alla procedura selettiva operata dall’Amministrazione se, cioè, si tratti di concessione di servizi o di contributi, come asserito rispettivamente dalla Difesa erariale, nonché dalla controinteressata, ovvero di appalto di servizi come invece prospettato dalla ricorrente, la scelta del privato contraente ha assunto in realtà i connotati tipici formali e sostanziali di una procedura ad evidenza pubblica.
Difatti, nella lettera d’invito, tra l’altro, avente ad oggetto “gara per affidamento della gestione dei servizi di focal point” e nell’allegato capitolato tecnico la disciplina di gara, ivi delineata, appare in concreto essere comunque quella dell’evidenza pubblica, mediante la previsione della presentazione delle offerte entro un termine decadenziale specificamente individuato; la formulazione dell’offerta con precise formalità, modalità e contenuti da parte di soggetti muniti di specifici requisiti; lo svolgimento della gara da parte di apposita commissione.
Particolarmente significativo è da ritenersi, altresì, il criterio – rectius le modalità – di aggiudicazione dettagliatamente articolato in prefissati parametri e relativi punteggi.
Il Collegio non può, dunque, che riconoscere la volontà dell’Azienda – manifestata attraverso la predisposizione di regole procedimentali del tutto analoghe a quelle dell’evidenza pubblica, prevedenti una gara tutt’altro che informale – di autovincolarsi a seguire un vero e proprio procedimento amministrativo, ad evidenza pubblica volto all’individuazione del miglior contraente.
Ciò premesso, al fine del decidere, il proposto gravame deve ritenersi suscettibile di positiva definizione per l’assorbente motivo di doglianza, secondo cui sia la valutazione delle offerte, sia la verifica dell’integrità dei plichi contenenti le medesime, oltre alla lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione aggiudicatrice sarebbero avvenuti in seduta non pubblica.
9 *****, a tale riguardo, premettere che con avviso pubblico in data 1 aprile 2008 Laziodisu ha indetto una gara per l’affidamento della gestione dei servizi di focal point presso l’Università degli studi di Tor Vergata per il periodo 1.5.2008 – 30.4.2009, suddivisa in n. 4 lotti distinti in ciascuna delle facoltà ivi espressamente indicate.
La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione limitatamente alla gestione del servizio di focal point da affidare presso la Facoltà di lettere (lotto n. 4), in ossequio alle disposizioni normative contenute nella lex specialis.
All’esito della procedura selettiva, l’Agenzia intimata ha provveduto ad aggiudicare il predetto lotto alla Cooperativa odierna controinteressata.
9.1 Occorre osservare che con lettera del 1.4.2008 prot. n. 0008791/08 – VI Laziodisu ha invitato l’Associazione ricorrente a partecipare, ove interessata, alla gestione del servizio di focal point mediante presentazione della relativa offerta proponibile anche per un singolo lotto, dietro corresponsione di un corrispettivo annuale pari a 15.000 euro, iva compresa.
La stessa lettera di invito ha previsto che l’offerta, anche in relazione ad un solo lotto, dovesse contenere una “dettagliata relazione tecnica” indicante una serie di elementi relativi essenzialmente alla tipologia ed alle modalità di svolgimento ed organizzative del servizio di focal point tra cui formazione ed aggiornamento del personale con particolare riferimento alla conoscenza ed all’utilizzo di attrezzature tecniche ed informatiche, alla capacità di relazionarsi all’utenza, all’orario di apertura al pubblico, al metodo di monitoraggio dell’utenza e della domanda, nonché a pregresse esperienze maturate nel settore e nel territorio.
9.2 Il capitolato tecnico all’art. 10 (Modalità di aggiudicazione) ha previsto l’aggiudicazione in favore del concorrente che consegua il punteggio più elevato (max punti n. 100) in relazione alla cosiddetta “valutazione della qualità” da eseguirsi con riferimento a parametri di valutazione ivi richiamati unitamente al relativo corrispondente punteggio.
9.3 Orbene, ai fini del decidere, il Collegio non può fare a meno di evidenziare che nel verbale n. 1 del giorno 21 aprile 2008 sono descritte le operazioni eseguite dalla Commissione di gara nominata per l’affidamento del servizio innanzi specificato tra cui quelle relative alla apertura dei plichi e della documentazioni in essi contenuta presentati dalle Associazioni partecipanti alla gara in questione.
In particolare, occorre rilevare che da una lettura integrale del citato processo verbale tali operazioni risultano essere state svolte in seduta riservata e non pubblica e, dunque, in violazione del principio generale di pubblicità delle sedute di gara che deve ritenersi inderogabile, in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne le fasi di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e di apertura dei plichi medesimi a differenza della differente fase inerente alla valutazione tecnico – qualitativa dell’offerta che non può che essere svolta in seduta riservata al fine di evitare possibili influenze sui componenti della commissione giudicatrice. 
 Ne discende, pertanto, che l’omessa partecipazione nella prima fase dei rappresentanti delle associazioni partecipanti alla citata fase della procedura selettiva integra un’evidente violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità che devono sempre guidare l’azione amministrativa e, nel caso di specie, lo svolgimento del procedimento di scelta del soggetto che ha proposto la migliore offerta.
10. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
11. Le spese e gli onorari di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio, Sezione I ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie.
Condanna l’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (Laziodisu) al pagamento in favore dell’Associazione ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 3000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6.11.2008con l’intervento dei signori:
Dott. ***************                  Presidente
*********************              Consigliere
Dott. ************                   Primo Referendario

Lazzini Sonia

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