Il Collegio deve dare atto dell’esistenza dei presupposti per addivenire al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno

Lazzini Sonia 10/03/11
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È altresì fondata la domanda di risarcimento danni per il periodo in cui la ricorrente non ha potuto svolgere il servizio.

Il Collegio deve dare infatti atto dell’esistenza dei presupposti per addivenire al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

È noto che l’illegittimità dell’atto amministrativo, che si assume essere stata causa di un danno, è un requisito necessario ma non sufficiente per la fondatezza dell’azione risarcitoria, la quale postula che il ricorrente dimostri altresì la sussistenza di un evento dannoso, l’ingiustizia del danno perché incidente su un interesse tutelato dall’ordinamento, il nesso di causalità con la condotta positiva o negativa dell’Amministrazione e la colpa di quest’ultima ( Cons. di Stato sez. VI, 06 maggio 2008, n. 2015).

Nel caso in esame sussistono sia la colpa in capo all’Amministrazione – atteso che la società CONTROINTERESSATA avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la mancata certificazione di un requisito di ammissione alla gara con conseguente aggiudicazione della stessa alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara- sia il danno ingiusto subito dalla ricorrente, che non ha potuto svolgere il servizio di trasporto ed infine il nesso di causalità tra l’illegittimità dell’aggiudicazione alla contro interessata ed il danno lamentato.

Tutto ciò chiarito in fatto e in diritto, il Collegio ritiene di dover adottare, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 ( nel testo novato dalla L. 7 luglio 2000 n. 205) una pronuncia determinativa dei criteri in base ai quali l’Amministrazione sanitaria deve “ proporre a favore dell’avente diritto il pagamento di una somma entro un congruo termine”.

L’utile economico che sarebbe derivato all’impresa dall’esecuzione del servizio ( limitatamente, come si è detto, al periodo di mancato svolgimento del servizio) dovrà essere proporzionalmente rapportato al 10% dell’importo a base d’asta, come ribassato dall’offerta presentata ( Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2008 n. 2590; sez. V, 08 luglio 2002 n. 3796; sez. IV, 06 luglio 2004 n. 5012; sez. VI, 03 aprile 2007 n. 1514), ma tale percentuale deve essere ridotta al 5% nel caso in cui la società non dimostri di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze per l’espletamento di altri servizi ( Cons. Stato , sez. V 24 ottobre 2002 n. 5860; sez. VI, 09 novembre 2006 n. 6607); a tale scopo la ricorrente è tenuta a produrre all’Amministrazione sanitaria idonee prove di avere tenuta ferma la propria organizzazione imprenditoriale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

Sull’importo riconosciuto a titolo di lucro cessante nei termini suesposti vanno cumulati gli interessi e la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valore ( Cons. Stato, A.P., 14 febbraio 2003, n. 2).

In particolare, spetta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi fino alla data di deposito della presente sentenza ( costituente il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta), mentre sulla somma totale sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino all’effettivo soddisfo ( Cons.Stato, sez. IV, 28 aprile 2006 n. 2408; TAR Lazio, sez. III ter, 24 giugno 2008, n. 6129).

Va dunque, in conclusione, ordinato all’Amministrazione Sanitaria Locale di Potenza- ASP, in accoglimento del primo motivo di ricorso, di proporre alla ******à ricorrente il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per mancata aggiudicazione, da determinarsi secondo i criteri e con le modalità esposte in precedenza.

Tale proposta dovrà essere formulata dall’Azienda sanitaria predetta entro il termine di giorni centoventi ( 120 ) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione ad istanza di parte, se antecedente, della presete sentenza.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4 del 12 gennaio 2011 pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza,

N. 00004/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00279/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2010, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7/000143 DEL 22/3/2010, DI AGGIUDICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI E FASCICOLI PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, DELL’UFF. INVALIDI CIVILI E DELL’UFF.PROTOCOLLO, DALLA EX ASL N. 3 DI LAGONEGRO A POTENZA.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Potenza (Asp) e di Controinteressata Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 21 luglio 2010 e depositato il 02 agosto successivo la società Autotrasporti Ricorrente Angelo e figlio, di Ricorrente P. e C. snc ha impugnato il verbale di aggiudicazione n. 7 /000143 del 22.03.2010 con cui l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha aggiudicato la gara per l’affidamento triennale del servizio trasporto campioni e fascicoli a Potenza per i servizi del Dipartimento di Prevenzione, dell’Ufficio invalidi civili e dell’Ufficio protocollo della ex ASL 3 alla ditta CONTROINTERESSATA di Lagonegro, nonché il contratto di affidamento del servizio del 22.03.2010 e tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti.

Ha chiesto altresì l’accertamento dell’obbligo di aggiudicare alla ricorrente l’affidamento del servizio di cui innanzi, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell’illegittimo e colpevole comportamento posto in essere dall’Amministrazione intimata.

La società ricorrente premette

– che in data 11.02.2010 l’ASL di Potenza – Ambito territoriale ex ASL n. 3 di Lagonegro, ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio trasporto campioni e fascicoli a Potenza per i servizi del Dipartimento di Prevenzione, dell’Ufficio invalidi civili e dell’Ufficio protocollo ex ASL n. 3;

– che con lettera di invito/capitolato ha richiesto con urgenza entro e non oltre le ore 14, 00 del giorno 01.03.2010, a pena di esclusione, un preventivo di costo per l’espletamento del servizio di cui innanzi;

– che nella lettera di invito alla procedura di gara l’ASL ha espressamente previsto tra i requisiti di partecipazione di essere in possesso di apposito automezzo idoneo furgonato e autorizzazione all’attività di trasporto cose;

– che in data 02.03.2010 si è riunito il seggio di gara per esaminare le offerte pervenute entro il termine e precisamente quella della società CONTROINTERESSATA e Autotrasporti Ricorrente Angelo e figlio;

– che con determina n. 7/94 del 04.03.2010 è stata approvata una nuova lettera di invito e quindi si è provveduto ad inviarla alle ditte interessate invitandole a presentare nuova offerta nel termine delle ore 14,00 del giorno 17.03.2010;

– che successivamente la determina n. 7/94 è stata revocata;

– che in data 11.03.2010 sono stati richiesti chiarimenti alla ditta CONTROINTERESSATA relativamente al percorso “ *********- ******- Potenza e ritorno”; chiarimenti forniti e trasmessi al RUP per essere acquisiti al fascicolo di gara;

– che in data 17.03.2010 il seggio di gara ha provveduto all’esame dei chiarimenti richiesti e che successivamente in data 22.03.2010 il Dirigente responsabile dell’area tecnica provveditorato ha affidato alla società CONTROINTERESSATA la procedura negoziata in oggetto;

– che in data 25.05.2010 l’ASL ha comunicato alla società ricorrente l’esito della gara con la stipula del contratto in data 22.03.2010 e la decorrenza dal 15.06.2010;

– che a seguito di richiesta di accesso in data 05.07.2010 la ricorrente ha ottenuto alcuni documenti fatta eccezione della determina n. 293 del 25.05.2010 perché sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.Leg.vo 163/2006;

– che dall’esame della documentazione è emerso il difetto, in capo alla società CONTROINTERESSATA, di uno dei requisiti di partecipazione alla procedura negoziata;

– che in data 22.03.2010 la gara è stata aggiudicata alla ditta CONTROINTERESSATA di ********* e che tale ditta non era in possesso dell’autorizzazione al trasporto di cose e che l’iscrizione della CONTROINTERESSATA all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi è avvenuta solo in data 13.04.2010.

Ciò premesso avverso l’atto di aggiudicazione è insorta la società Ricorrente ****** e figlio che ha affidato il gravame ai seguenti motivi.

a) violazione delle prescrizioni stabilite dalla lettera invito/capitolato – illegittimità per immotivata violazione della procedura negoziata, quale lex specialis della procedura – violazione degli artt. 71 e 77 bis DPR 445/2000 e succ. mod.- eccesso di potere per omessa istruttoria, sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta- violazione della par condicio e dei principi di libera e leale concorrenza;

b) violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’agire amministrativo ( art. 3 e 97 Cost.; art. 1 L. 241/90).

Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione Sanitaria e la società contro interessata che hanno contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 248 del 09 settembre 2010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensiva.

Con memorie successivamente depositate le parti hanno ulteriormente sviluppate le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata introitata per essere decisa.

DIRITTO

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni pregiudiziali di nullità ed inammissibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione sanitaria e dalla contro interessata CONTROINTERESSATA nelle memorie di costituzione e ribadite nelle memorie difensive successivamente depositate.

L’eccezione di nullità del ricorso per l’asserita mancata sottoscrizione dello stesso sollevata dall’Amministrazione e dalla contro interessata è priva di pregio e non merita di essere condivisa.

In proposito si osserva innanzi tutto che, in base al combinato disposto dell’art. 19, I comma, L. n. 1034/1971 e dell’art. 35 del T.U. 26.6.1924 n. 1054, i ricorsi amministrativi debbono essere sottoscritti dalle parti ricorrenti e firmati dal procuratore legale.

Detto art. 35 precisa che se la parte non ha sottoscritto il ricorso, il difensore che firma in suo nome deve essere munito di procura speciale.

Il ricorso introduttivo del giudizio amministrativo è pertanto da considerarsi ammissibile in caso di duplice sottoscrizione della parte e del procuratore legale, senza necessità di procura ad litem, in calce o a margine del ricorso stesso, mentre è necessaria la procura speciale quando il ricorso non è sottoscritto, oltre che dal difensore anche dalla parte.

È, viceversa, inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto innanzi al giudice amministrativo, sottoscritto dal solo avvocato o procuratore legale, al quale la rappresentanza tecnica sia stata conferita con mandato generale alle liti e non con manato speciale.

Tali essendo i principi in materia di rappresentanza tecnica dinnanzi al giudice amministrativo, devesi far presente che nella fattispecie in esame risulta che la copia originale del ricorso è sottoscritta dal procuratore della società ricorrente e che al ricorso è correlato mandato e procura speciale apposto su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, tale da formare così un corpo unico tra questo e l’atto che lo precede.

Cosicchè la sottoscrizione del difensore e la collocazione della procura speciale materialmente congiunte all’atto introduttivo sono elementi idonei a conferire certezza circa la provenienza del ricorso dalla parte, consentendo di risalire in modo in equivoco all’autore dell’atto e fanno ritenere superata la eccezione di nullità del ricorso per mancata sottoscrizione dello stesso.

Del pari priva di fondamento risulta la eccezione di tardività del ricorso sollevata sia dall’Amministrazione resistente che dalla società contro interessata.

Assume l’USL resistente che la società ricorrente avrebbe avuto conoscenza del verbale di gara e di affidamento del servizio sin dal 25 marzo 2010 e pertanto, tale provvedimento doveva essere impugnato nel termine decadenziale dei successivi 60 giorni, mentre la contro interessata sostiene che la notifica del ricorso sarebbe avvenuta oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di assunzione dell’atto impugnato e, in ogni caso, a quello di perfezionamento in data 13 aprile 2010 delle formalità di pubblicazione.

Orbene, quanto al primo rilievo, è sufficiente osservare che, a prescindere dalla considerazione che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio aderisce, nei procedimenti di gara per l’affidamento di lavori o servizi pubblici, il termine decadenziale di impugnativa decorre dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione ai soggetti concorrenti della gara ( ex art. 79 D.Lvo n. 163/2006), nel caso di specie non risulta affatto provata la circostanza dedotta dall’Amministrazione resistente in ordine alla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione della gara e di affidamento del servizio.

Ed, invero, la lettera datata 25 marzo 2010 inviata dalla ditta ricorrente all’ASP di Potenza, dalla quale l’Amministrazione fa discendere il dato della piena conoscenza dell’atto impugnato, non è assolutamente idonea a comprovare la assunta circostanza, atteso che la stessa risulta essere solo l’ultima di una serie di altre missive, tutte indirizzate dalla ditta Ricorrente all’ASP di Potenza e miranti ad ottenere chiarimenti dei requisiti in ordine alla verifica della sussistenza in capo ai concorrenti dei requisiti richiesti per partecipare alla gara.

La prima missiva è infatti datata 13 marzo 2010 e quindi inviata in epoca antecedente alla data del verbale di gara e di affidamento del servizio e cioè alla data del 17 marzo 2010 ciò vale anche per la seconda missiva del 15 marzo 2010 e quindi sempre antecedente alla suddetta data, nel mentre le successive missive del 23 marzo e del 25 marzo 2010 si limitano a ribadire le richieste di chiarimenti già formulate con le precedenti note e non esaurientemente evase dalla Amministrazione sanitaria.

Quanto poi al rilievo, sempre in tema di tardività, mosso dalla contro interessata il Collegio osserva che, secondo consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve ritenersi tempestivo, non potendosi attribuire alcun rilievo alla pubblicazione dell’esito della gara, poiché costituisce principio pacifico quello secondo cui la conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza per mezzo di apposite comunicazioni.

La pubblicazione, infatti, costituisce forma di conoscenza legale solo per chi, non avendo partecipato alla procedura selettiva, non è direttamente contemplato nell’atto.

Ne consegue, in conclusione, che il termine decadenziale di impugnativa non può che decorrere, nel caso in esame, dalla data di comunicazione all’interessata dell’aggiudicazione della gara e cioè dal 25 maggio 2010, rispetto al quale termine il ricorso risulta, pertanto, tempestivamente proposto.

Relativamente poi al rilievo mosso dalla società contro interessata secondo cui essendo stato notificato in data 21-22.07.2010 l’atto introduttivo del giudizio ed applicandosi nella fattispecie l’art. 23 bis L. n. 1034/1971 ( che dispone la riduzione alla metà dei termini processuali- salvo quelli per la proposizione del ricorso) anche il deposito del ricorso sarebbe dovuto avvenire nel rispetto del minor termine e quindi al più entro il 28.07.2010 e non come avvenuto solo il 02.08.2010, devesi osservare che, ai sensi del citato art. 23 bis il termine per il deposito, ridotto alla metà, sarebbe di 15 giorni dall’ultima notifica; sicchè essendosi quest’ultima perfezionata in data 22.07.2010 l’avvenuto deposito in data 02.08.2010 risulta conseguentemente tempestivo.

Priva di pregio e pertanto non degna di essere condivisa è la eccezione relativa alla asserita incertezza dell’atto impugnato e del relativo oggetto, in quanto, anche a voler ammettere che la società ricorrente non abbia puntualmente indicato gli estremi dell’atto, vale il principio secondo cui l’oggetto del gravame non deve essere individuato avendo riguardo formalisticamente all’epigrafe del ricorso o alle sue conclusioni, ma occorre far riferimento a criteri sostanziali e non a mere prospettazioni formali, ricercando l’effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal contesto dello stesso ricorso e da ogni altro elemento utile, ancorchè l’atto impugnato sia stato indicato in modo non preciso o erroneo.

Sicchè nella fattispecie è sufficiente che si sia voluto censurare il provvedimento di aggiudicazione della gara e di affidamento del servizio, il che non pare assolutamente possa porsi in dubbio.

In relazione poi alla contestata mancata impugnativa della lettera di invito è sufficiente osservare che alcuna necessità di una sua impugnativa è data rinvenire nel caso in esame, in considerazione della chiara ed in equivoca portata della stessa in ordine alla condizione posta che il preventivo- offerta doveva contenere anche la certificazione che la ditta concorrente era in possesso di apposito automezzo idoneo furgonato e fornito di autorizzazione all’attività di trasporto di cose.

Né poteva essere contestato il verbale di aggiudicazione del 17 marzo 2010 atteso che da quest’ultimo non era dato ovviamente rilevare che la società CONTROINTERESSATA non era in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.

Neppure merita favorevole apprezzamento il rilievo da ultimo formulato dall’Amministrazione resistente in ordine alla mancata impugnativa della determina n. 7/293 del 25 maggio 2010 e che sarebbe stata conosciuta dalla ricorrente “ come si evince dalla richiesta di accesso agli atti del 25.05.2010”. Sul punto devesi far rilevare che la società ricorrente, ricevuta in data 25.05.2010, la nota dell’ASL che comunicava che il servizio è stato affidato alla ditta CONTROINTERESSATA la ********* con contratto del 22.03.2010, nello stesso giorno produceva istanza di accesso agli atti per ottenere copia della documentazione di gara senza fare alcun riferimento alla determina n. 7/293 di pari data.

Risulta in atti, invece, che la ricorrente ha avuto conoscenza della nuova ulteriore determina, peraltro di contenuto meramente confermativo e quindi privo di autonoma capacità lesiva, solo a seguito della nota inviatagli il 31.05.2010, e peraltro senza mai aver potuto riceverne copia in quanto sottratta all’accesso, come riferito dalla stessa Amministrazione.

Quanto, infine, all’assunta mancanza di interesse della ricorrente alla proposizione del ricorso è sufficiente osservare che, nel caso in esame, siamo in presenza di una procedura negoziata alla quale la ricorrente ha preso parte , sicchè la stessa ha subito sicuramente un danno in quanto ha perso la possibilità di aggiudicarsi la gara e per tale motivo è sicuramente portatrice di un interesse all’impugnativa.

Esaminate e superate le diverse eccezioni di inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione e dalla società contro interessata può procedersi all’esame del merito del proposto gravame.

In proposito il Collegio rileva che dalla portata delle due lettere di invito- capitolato ( cioè quella del 18 febbraio 2010 e quella del 05 marzo 2010 ) sia pure con una lieve diversa formulazione emerge con assoluta chiarezza che l’Amministrazione appaltante ha richiesto che le ditte partecipanti nel preventivo-offerta dovessero “ certificare di essere in possesso di apposito automezzo idoneo furgonato e autorizzazione all’attività di trasporto di cose”.

Con il che ha voluto inequivocabilmente considerare il possesso del mezzo idoneo e la relativa autorizzazione al trasporto di cose requisito di partecipazione alla gara da possedere, quindi , alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito dalla lettera di invito.

Senonchè, non è contestato in atti che la società aggiudicataria ha conseguito il requisito della autorizzazione all’attività di trasporto cose e quindi l’iscrizione all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, solo in data 13 aprile 2010.

Il difetto del requisito previsto dalla procedura negoziata imponeva quindi l’esclusione della società contro interessata dalla gara e conduce all’accoglimento del ricorso e conseguentemente all’annullamento dell’aggiudicazione in favore della stessa ed esonera il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso.

È altresì fondata la domanda di risarcimento danni per il periodo in cui la ricorrente non ha potuto svolgere il servizio.

Il Collegio deve dare infatti atto dell’esistenza dei presupposti per addivenire al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. È noto che l’illegittimità dell’atto amministrativo, che si assume essere stata causa di un danno, è un requisito necessario ma non sufficiente per la fondatezza dell’azione risarcitoria, la quale postula che il ricorrente dimostri altresì la sussistenza di un evento dannoso, l’ingiustizia del danno perché incidente su un interesse tutelato dall’ordinamento, il nesso di causalità con la condotta positiva o negativa dell’Amministrazione e la colpa di quest’ultima ( Cons. di Stato sez. VI, 06 maggio 2008, n. 2015).

Nel caso in esame sussistono sia la colpa in capo all’Amministrazione – atteso che la società CONTROINTERESSATA avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la mancata certificazione di un requisito di ammissione alla gara con conseguente aggiudicazione della stessa alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara- sia il danno ingiusto subito dalla ricorrente, che non ha potuto svolgere il servizio di trasporto ed infine il nesso di causalità tra l’illegittimità dell’aggiudicazione alla contro interessata ed il danno lamentato.

Tutto ciò chiarito in fatto e in diritto, il Collegio ritiene di dover adottare, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 ( nel testo novato dalla L. 7 luglio 2000 n. 205) una pronuncia determinativa dei criteri in base ai quali l’Amministrazione sanitaria deve “ proporre a favore dell’avente diritto il pagamento di una somma entro un congruo termine”.

L’utile economico che sarebbe derivato all’impresa dall’esecuzione del servizio ( limitatamente, come si è detto, al periodo di mancato svolgimento del servizio) dovrà essere proporzionalmente rapportato al 10% dell’importo a base d’asta, come ribassato dall’offerta presentata ( Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2008 n. 2590; sez. V, 08 luglio 2002 n. 3796; sez. IV, 06 luglio 2004 n. 5012; sez. VI, 03 aprile 2007 n. 1514), ma tale percentuale deve essere ridotta al 5% nel caso in cui la società non dimostri di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze per l’espletamento di altri servizi ( Cons. Stato , sez. V 24 ottobre 2002 n. 5860; sez. VI, 09 novembre 2006 n. 6607); a tale scopo la ricorrente è tenuta a produrre all’Amministrazione sanitaria idonee prove di avere tenuta ferma la propria organizzazione imprenditoriale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

Sull’importo riconosciuto a titolo di lucro cessante nei termini suesposti vanno cumulati gli interessi e la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valore ( Cons. Stato, A.P., 14 febbraio 2003, n. 2).

In particolare, spetta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi fino alla data di deposito della presente sentenza ( costituente il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta), mentre sulla somma totale sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino all’effettivo soddisfo ( Cons.Stato, sez. IV, 28 aprile 2006 n. 2408; TAR Lazio, sez. III ter, 24 giugno 2008, n. 6129).

Va dunque, in conclusione, ordinato all’Amministrazione Sanitaria Locale di Potenza- ASP, in accoglimento del primo motivo di ricorso, di proporre alla ******à ricorrente il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per mancata aggiudicazione, da determinarsi secondo i criteri e con le modalità esposte in precedenza.

Tale proposta dovrà essere formulata dall’Azienda sanitaria predetta entro il termine di giorni centoventi ( 120 ) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione ad istanza di parte, se antecedente, della presete sentenza.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’aggiudicazione della gara a favore della società CONTROINTERESSATA srl.

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda di risarcimento danni.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente FF, Estensore

******************, Consigliere

**************************, Referendario

 

 

 

IL PRESIDENTE          ESTENSORE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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