Il “Codice della giustizia contabile” e l’’esecuzione delle sentenze della Corte dei Conti nella Pubblica Amministrazione

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Il 7 ottobre 2016 è entrato in vigore il nuovo codice di giustizia contabile, Decreto legislativo n.174 del 26 agosto 2016, che regola anche la messa in esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti.

L’art. 7 (disposizioni di rinvio) del “Codice della giustizia contabile” stabilisce che il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III del medesimo decreto, dedicati rispettivamente ai “Giudizi di responsabilità” e al “Rito ordinario”, articoli 83-113, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

Per quanto non disciplinato dal codice di giustizia contabile, invece, si applicano gli articoli 99 (principio della domanda), 100 (interesse ad agire), 101 (principio del contradditorio), 110 (successione nel processo), 111(successione a titolo particolare nel diritto controverso) e le altre disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressione di principi generali.

Il giudice può ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento (art. 94, comma 4, D.Lgs. 174/2016), secondo i modi di assunzione stabiliti dallo stesso codice di procedura ( art. 96, c.1, ultimo periodo D.Lgs. 174/2016).

Il segretario del collegio giudicante dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro 5 giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 178, che prevede i termini per la proposizione delle impugnazioni delle sentenze del giudice contabile e la loro decorrenza, specificando che è di 60 giorni il termine per proporre:

1)    l’appello;

2)    la revocazione e l’opposizione di terzo nel caso in cui gli aventi causa e i creditori di una delle parti possano fare opposizione alla sentenza che sia l’effetto di dolo o collusione a loro danno (art. 200, c. 2, D.Lgs. 174/2016);

3)    la revocazione e l’opposizione di terzo contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, pronunciata tra altre persone quando essa sia di pregiudizio ai suoi diritti, contro la sentenza della sezione di Appello (art. 200, c. 1, D.Lgs. 174/2016);

4)    il ricorso per cassazione.

I termini per proporre le impugnazioni sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza (art. 178, c.2, codice di giustizia contabile).

Il recupero effettuato in via amministrativa, su tempestiva richiesta dell’ufficio che ha in carico il credito, alla quale l’ufficio o l’ente rogatore deve dare immediatamente esecuzione, ai sensi dell’art. 215, c.2, del codice di giustizia contabile va comunicato preventivamente al debitore, come si evince dal comma 4 dell’art. 215 del codice di giustizia contabile che stabilisce – nel caso in cui il creditore sia una pubblica amministrazione –  che “ il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in tesoreria delle somme liquidate”, oppure ( comma 5) “a richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione”. Dai predetti commi si deduce pertanto che il debitore è venuto a conoscenza della procedura di recupero in suo confronto, senza specificare però l’art. 215 come deve esserne portato a conoscenza.

L’art. 42 del codice di giustizia contabile sancisce che le notificazioni e le comunicazioni sono disciplinate dal c.p.c. e leggi speciali in materia di giustizia contabile, ove non stabilito diversamente dallo stesso codice e l’art. 2, Allegato 3 “Norme transitorie e abrogazioni” del codice di giustizia contabile precisa che “ai fini dell’impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l’impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice”di giustizia contabile (comma 5), mentre le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice di giustizia contabile, che disciplinano l’esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice( comma 6).

“L’amministrazione o l’ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione” (art. 213, comma 3 del D.Lgs. 174/2016) e “ l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi” (art. 137, comma 2, c.p.c.).

Maria Cristina Manai

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