Il Codice dei contratti (decreto legislativo 163/2006) all’articolo 41 (Capacita’ economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) , comma 3, prevede la possibilità per le imprese che non sono in grado di dimostrare il fatturato nei tre

Lazzini Sonia 20/07/06
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Si legga sull’argomento:
 
Tar Piemonte, Torino, Tribunale n. 2714 del 30 giugno 2006
< Con il terzo motivo le imprese ricorrenti assumono che l’Azienda resistente non avrebbe loro consentito la dimostrazione della capacità finanziaria con mezzi diversi dal pregresso fatturato, ciò che, invece, lo stesso bando di gara avrebbe espressamente consentito.
Il motivo è fondato.
La possibilità di attestare la propria capacità finanziaria mediante mezzi diversi dal pregresso fatturato è, infatti, sancita nel bando di gara, ove, come già rilevato, al punto III.2.1.2) si prevede che “In carenza del sopraccitato requisito si applicherà l’art.13/3° c. del D.Leg.vo 358/92 e smi”, norma che, a sua volta, così recita: “Se il fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione”.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, con riferimento alla ditta ricorrente si configuri il “giustificato motivo” richiesto dalla citata disposizione normativa, atteso che l’impresa in questione è stata costituita nel 2005 e non poteva, quindi, aver effettuato forniture nei due anni precedenti, per cui la stazione appaltante, invece che escluderla dalla gara, avrebbe dovuto applicare la citata disposione del bando di gara ed il richiamato art. 13, comma 3, del decreto legislativo 358/1992, consentendole una diversa modalità di dimostrazione della propria capacità finanziaria.
Ciò comporta l’accoglimento della domanda di annullamento degli atti di non ammissione alla gara delle imprese ricorrenti>
 
 
 
Art. 41.
Capacita’ economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13,
d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita’ finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo’ essere fornita mediante uno o piu’ dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonche’ gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1,
lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non e’ in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attivita’ da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo’ provare la propria capacita’ economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.

Lazzini Sonia

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