Il capitale sociale

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SOMMARIO:

  1. Introduzione
  2. Modalità di conferimento e capitale sociale minimo
  3. Relazione giurata
  4. Riforma del D/Lgs 142/2008
  5. Modalità di sottoscrizione delle quote
  6. Diritto di voto

Introduzione

Il capitale sociale, o capitale di rischio, è il capitale contribuito alla società da parte dei soci e che viene impiegato nelle attività di affari, a meno che si creino delle riserve in base a quanto pattuito e dichiarato nello statuto societario.

Essendo “di rischio”, il capitale può essere anche perso interamente o aumentato se le attività generano profitti/utili dai ricavi.

Il capitale è indicativo delle risorse su cui l’azienda può contare da parte dei propri azionisti. Viene anche detto “di rischio” perché, in caso di cessazione della attività, una volta liquidato l’attivo vengono prima rimborsate le passività secondo il loro grado di privilegio, e per ultimo il capitale sociale, che è più a rischio.

Il capitale sociale può essere formato da beni tangibili (denaro, edifici, terreni, veicoli, macchinari e altri) e intangibili (brevetti), beni liquidabili attraverso la vendita a compratori o in un’asta e hanno un valore in denaro (in inglese, si dicono “asset”).

Per convenzione contabile, è una voce del passivo dello stato patrimoniale di ammontare pari ai conferimenti in denaro, di beni in natura o di crediti da parte dei titolari di una società di capitali.

La cifra del capitale sociale è una quota ideale del patrimonio netto che è rappresentato dalla differenza positiva tra le attività e le passività reali della società.

Simili elementi si trovano indicati nei vari report finanziari, il foglio di bilancio, e sono resi pubblici per motivi di information disclosure/trasparenza informativa.

Modalità di conferimento e capitale sociale minimo

I beni conferiti e i crediti devono essere stimati da un perito e conferiti obbligatoriamente al 100% al momento della sottoscrizione del capitale (art. 2343 c.c.).

L’obbligo di versamento integrale dei conferimenti resta esclusivamente in capo alla società per azioni unipersonale.

Per i conferimenti in denaro deve essere fatto un versamento pari al 25% dell’ammontare al momento della sottoscrizione, mentre i conferimenti in natura non possono che essere liberati in unica soluzione.

Unica eccezione il caso di società di capitali uni-personale, dove anche il conferimento di denaro deve essere fatto al 100% al momento della sottoscrizione.

Nella società per azioni non possono essere fatti i conferimenti di prestazione d’opera, possibili nelle società di persone e, dal 2003, nella S.r.l. (art. 2345 c.c.)

Il capitale sociale si distingue in capitale sottoscritto, conferito e versato

In Italia, il capitale sociale minimo per fondare una S.r.l. deve essere pari o superiore a 10.000€, mentre per fondare una S.p.A. deve essere pari o superiore a 50.000€.

Il capitale sociale minimo è una forma di garanzia blanda siccome sicuramente nel lungo tempo può variare vistosamente, può anche finire versato in una società figlia e controllata/sussidiaria in contesto di scissione societaria e, nell’ordinamento italiano, questo requisito potrebbe essere interpretato come paternalistico se messo a confronto con altri ordinamenti più spiccatamente neoliberisti, negli Stai Uniti e in Gran Bretagna il requisito di capitale minimo è assente.

Relazione giurata

I beni conferiti, diversi da conferimenti in denaro, devono essere accompagnati da una relazione giurata.

Il Tribunale nomina un esperto che ha il compito di sottoscriverla.

La relazione giurata contiene la descrizione del bene, dei metodi seguiti per la perizia, l’attestazione che il valore del bene è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e del sopraprezzo.

La perizia serve a tutela di tutti portatori di interesse nei confronti dell’impresa, a garantire l’attendibilità dei bilanci societari, vale a dire che il valore nominale iscritto come capitale sociale non sia superiore al valore reale dei conferimenti.

Riforma del D/Lgs 142/2008

Il Decreto Lgs. n. 142 del 4 agosto 2008 riforma la disciplina dei conferimenti per le società per azioni.

Se il conferimento è relativo a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, non serve la perizia se il valore stimato non è superiore al valore ponderato negli ultimi sei mesi dello stesso strumento, rilevato in mercato regolamentato a piacere.

Se il conferimento è relativo beni o crediti diversi dai precedenti, non è più obbligatoria la perizia quando il valore dei beni non supera:

Il “valore equo” (fair value) ricavato da un bilancio dell’ultimo anno, certificato da un revisore, (senza rilievi in merito all’oggetto del conferimento).

Il “valore equo” certificato da un esperto indipendente, che può non essere quello nominato dal tribunale.

Il decreto introduce una determinata discrezionalità.

Per i valori mobiliari o gli strumenti monetari, l’azienda può scegliere il mercato regolamentato che presenti una quotazione, presumibilmente la più alta, per i beni oggetto della stima; per gli altri beni o crediti, può scegliere una persona esperta a piacere, con il vincolo della “comprovata professionalità” e dell’indipendenza dal conferente e dalla società conferitaria.

Modalità di sottoscrizione delle quote

La sottoscrizione può essere limitata a un numero predeterminato di soci, oppure, più raramente, una sottoscrizione pubblica.

Si ricorre a una sottoscrizione pubblica ad esempio per creare una public company ad azionariato diffuso, o per il salvataggio di una società da un’azione fallimentare, in mancanza di un unico soggetto disposto a rilevarla e investire per il suo risanamento.

Diritto di voto

Il D.L. n.66/2014, cosiddetto “Decreto Competitività”, ha inroditto per la prima volta nell’ordinamento italiano le azioni con voto plurimo, che consentono ai relativi detentori di esprimere da uno ad un massimo di tre voti in Consiglio di Amministrazione, per ogni singola quota azionaria posseduta.

Viene in questo modo superato lo storico principio “un’azione uguale un voto” che in Italia vigeva ininterrottamente dal lontano 1942, dopo avere attraversato indenne tutte le modifiche al diritto societario.

La norma prevedeva che il potere di direzione e controllo dell’azionista fosse strettamente collegato e proporzionale al rischio dallo stesso assunto nell’impresa con il capitale proprio investito in quote azionarie.

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