Il calcolo delle valute e il superamento del tasso soglia antiusura (nota a Trib. Busto Arsizio, Sez. dist. Gallarate, sent. n. 91 del 13 marzo 2012)

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Con la sentenza n. 91 del 13 marzo 2012, il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione distaccata di Gallarate, ha affrontato delicate questioni inerenti il calcolo delle valute da parte delle banche, e il superamento del tasso soglia antiusura.

Relativamente al calcolo delle valute, la sentenza annotata si sofferma, in particolare, sulla questione dell’applicabilità delle valute fittizie in luogo delle valute effettive, metodo in base al quale la banca conseguirebbe il risultato di protrarre fittiziamente i giorni solari del prestito dell’utente, favorendo l’aumento degli interessi debitori in favore di essa per un periodo temporale in cui non vi è stato prestito.

Sul punto, la sentenza rileva la sussistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del calcolo, va considerata soltanto la “data” di ciascuna operazione e non la “valuta”, atteso che secondo l’art. 1852 c.c. il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito dal conto.

In particolare, mentre per i prelevamenti si deve riportare la valuta corrispondente al giorno del pagamento dell’assegno o al giorno in cui la banca perde effettivamente la disponibilità del denaro, per i versamenti, si deve riportare la valuta corrispondente al giorno in cui la banca acquista effettivamente la disponibilità del denaro (Cass. Civ., Sez. I, 26.07.1989, n. 3507, in Foro it. 1990, I,128; e in Banca borsa tit. cred. 1991, II,182; Cass. Civ., Sez. I, 29.06.1981, n. 4209, in Foro padano, 1981, I,87; in Foro it., 1982, I,472; in Resp. civ. e prev., 1982, 200; Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 6; Cass. civ., Sez. I, 20.02.1988, n. 1764, in Banca borsa tit. cred., 1989, II,440; Cass. civ., Sez. I, 10.09.2002, n. 13143, in Giust. civ. Mass., 2002, 1652; e in Fallimento 2003, 623).

Le operazioni di accredito effettivo delle valute devono essere computate dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi, e dunque dal giorno dell’operazione, atteso che tutte le operazioni avvengono in tempo reale, data la totale informatizzazione del sistema bancario.

Secondo tale orientamento, condiviso nella sentenza in commento, la valuta fittizia costituisce un artificio in base al quale la durata dell’anno solare viene fittiziamente allungata, addebitando interessi debitori non dovuti, o accorciata nell’ipotesi inversa di accredito di interessi creditori per l’utente. Ne discende che l’addebito di interessi per valute fittiziamente appostate, è invalido per mancanza di valida giustificazione causale (Sul punto, cfr. Tribunale Bari, 29/10/2008, n. 113, in Guida al diritto, 2009, 2, 22; e in Giur. Merito, 2009, 1, 82).

In secondo luogo, la sentenza annotata affronta il problema del superamento del tasso soglia antiusura.

Ai sensi dell’art. 1815 c.c., così come modificato dalla legge n. 108 del 1996, nel contratto di mutuo, «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

La sentenza in oggetto evidenzia che, sul punto, è dibattuto se sia rilevante anche la cd. “usura sopravvenuta”, consistente nel superamento del tasso soglia, che non dipende dalla pattuizione originaria di un tasso eccessivo, ma dalla discesa della soglia legale.

L’interpretazione autentica della norma è stata effettuata dall’art. 1 c. I del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito nella legge 28 febbraio 2001 n. 24, che afferma il principio dell’“usura originaria”, stabilendo che «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 , comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

Da tale interpretazione discende che, con riferimento al mutuo, non è più sanzionabile l’usura sopravvenuta, a nulla rilevando che la discesa dei tassi determini un superamento successivo del T.E.G., tasso effettivo globale, al momento della scadenza della rata del mutuo e la banca non ha alcun obbligo di adeguamento.

La sentenza annotata evidenzia che il problema si è posto in termini analoghi anche con riguardo ai rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito, quando il tasso pattuito non è fisso e non varia secondo parametri determinati ex ante, ma varia a discrezione delle banche, nei casi in cui esse si avvalgono della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, tra cui anche il tasso di interesse convenzionale.

Nei rapporti bancari di conto corrente, il superamento del tasso soglia va accertato non solo con riferimento al momento della pattuizione contrattuale, ma anche al momento dell’esercizio dello jus variandi nel corso del rapporto, trattandosi di modifica dell’accordo contrattuale, seppure non bilaterale. In tal caso occorre valutare la conformità alla legge del tasso al momento dell’introduzione del nuovo saggio di interesse convenzionale.

Secondo il Tribunale dubbi interpretativi si pongono anche quando sussiste una variazione del tasso che risulta dagli estratti conto, ma non vi è prova della comunicazione di variazione.

La sentenza in commento puntualmente evidenzia che in dottrina e giurisprudenza sono state prospettate diverse soluzioni.

Secondo un primo orientamento, in difetto di comunicazione, l’incremento del tasso convenzionale non è dovuto, così che continua ad applicarsi il tasso precedente indipendentemente dall’eventuale superamento del tasso soglia. Secondo altra impostazione, invece, il principio dell’”usura originaria”, se da un lato comporta l’irrilevanza dello sforamento dovuto al successivo decrescere del T.E.G. in caso di invarianza del tasso praticato, dall’altro impone la necessità di valutare la conformità al tasso soglia al momento di ogni variazione del tasso applicato (sia essa conseguenza di accordo contrattuale o di esercizio dello jus variandi).

La sentenza annotata ritiene preferibile quest’ultima tesi, maggiormente conforme ai principi espressi dal legislatore in sede di interpretazione autentica dell’art. 1815 c.c.

 

MASSIME

  1. La c.d. “valuta fittizia” costituisce un mezzo attraverso il quale la durata dell’anno solare viene fittiziamente allungata, addebitando interessi debitori non dovuti, o accorciata nell’ipotesi inversa di accredito di interessi creditori per l’utente. L’addebito di interessi per valute, fittiziamente appostate, è invalido per mancanza di valida giustificazione causale

 

  1. Il principio dell’ “usura originaria”, se da un lato comporta l’irrilevanza dello sforamento dovuto al successivo decrescere del T.E.G., tasso effettivo globale, in caso di invarianza del tasso praticato, dall’altro impone la necessità di valutare la conformità al tasso soglia al momento di ogni variazione del tasso applicato (sia essa conseguenza di accordo contrattuale o di esercizio dello jus variandi).

TESTO DELLA SENTENZA

Trib. Busto Arsizio, Sez. dist. Gallarate, sentenza n. 91 del 13 marzo 2012

SENTENZA

nella causa civile di cui al numero R.G. *9 avente ad oggetto Opposizione a decreto ingiuntivo n. * emesso dal Tribunale di Busto Arsizio –sez. dist. Gallarate-;

TRA***

OPPONENTI

CONTRO***

OPPOSTA

Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa. La Banca Gamma S.p.A., premesso che ha maturato un credito verso Alpha S.r.L. per scoperto di conto corrente e per mutuo non restituito, ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 649 c.p.c. nei confronti di Alpha S.r.L. e dei garanti Tizio e ****.

Avverso tale decreto ingiuntivo Alpha S.r.L. e i fideiussori hanno proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Alpha S.r.L. ha chiesto inoltre in via riconvenzionale la restituzione delle somme di cui è creditrice in base alla lamentata nullità, tra l’altro, dell’applicazione dell’anatocismo e della commissione di massimo scoperto.

Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., espletata Ctu, sulle conclusioni rassegnate la causa è stata mandata in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

(omissis)

5. Il calcolo delle valute. – Parte opponente ha sostenuto che la banca ha praticato un calcolo scorretto delle valute, applicando le cd. valute fittizie in luogo delle valute effettive, metodo in base al quale la banca conseguirebbe il risultato di protrarre fittiziamente i giorni solari del prestito dell’utente, favorendo l’aumento degli interessi debitori in favore di essa per un periodo temporale in cui prestito non c’è stato.

5.1. Inquadramento generale. – In linea di inquadramento generale, in giurisprudenza (Cass. 1972 n. 2545) è emerso l’orientamento secondo cui va considerata soltanto la “data” di ciascuna operazione e non già la “valuta”, posto che, ai sensi dell’art. 1852 c.c., il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito dal conto. In particolare, parte della giurisprudenza di merito ha affermato che «va certamente condiviso l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale – per quanto riguarda i prelevamenti – si deve riportare la valuta corrispondente al giorno del pagamento dell’assegno, ovvero del giorno in cui la banca perde effettivamente la disponibilità del denaro; mentre, per quanto riguarda i versamenti, si riporta la valuta corrispondente al giorno in cui la banca acquista effettivamente la disponibilità del denaro (Sul punto, si vedano, Trib. Civ. Lecce, sent. del 17.6.2003 n. 1736; ********, Sez. I Civ., sent. 26.7.1989, n. 3507; ******** Civ., 29.6.1981 n. 4209 e 20.2.1988, n. 1764; ******** Civ., Sez. I, 10.9.2002, n. 13143). Di qui, la necessità di computare le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi, ovvero, dato che è fatto notorio che tutte le operazioni avvengono dagli anni ’80 in tempo reale, data la totale informatizzazione del sistema bancario, dal giorno dell’operazione. La valuta fittizia, a ben vedere, costituisce un artificio per il quale la durata dell’anno solare viene fittiziamente allungata, addebitando interessi debitori non dovuti, o accorciata nell’ipotesi inversa di accredito di interessi creditori per l’utente. (…) L’addebito di interessi per valute, fittiziamente appostate, è invalido per mancanza di valida giustificazione causale» (Trib. Bari –sez. dist. **********-, 29 ottobre 2008, n. 113).

La questione resta comunque dibattuta nel panorama giurisprudenziale e dottrinale.

5.3. Il caso concreto qui in esame.- Venendo al caso concreto qui in esame, la contestazione è infondata, avendo il Ctu accertato l’applicazione corretta del calcolo delle valute.

6. Sul superamento del tasso soglia usurario.- Parte opponente ha sostenuto il superamento del tasso soglia antiusura.

6.1. Inquadramento generale. – L’art. 1815 c.c., così come modificato dalla legge n. 108 del 1996, prevede che, nel contratto di mutuo, «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

Si è discusso se sia rilevante anche la cd. usura sopravvenuta, cioè il superamento del tasso soglia che non dipende dalla pattuizione originaria di un tasso eccessivo, ma dipende dalla discesa della soglia legale. L’art. 1 c. I D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito nella legge 28 febbraio 2001 n. 24 (ritenuto costituzionale, cfr. Corte Costituzionale n. 29 del 2002), ha operato l’interpretazione autentica della norma, stabilendo il principio dell’usura originaria: «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 , comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

A seguito di tale interpretazione autentica, con riferimento al mutuo sicuramente non è più sanzionabile l’usura sopravvenuta, a nulla rilevando che la discesa dei tassi determini un superamento successivo del TEG al momento della scadenza della rata del mutuo e la banca non ha alcun obbligo di adeguamento.

Il problema si è posto in termini analoghi anche con riguardo ai rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito, nei casi in cui il tasso pattuito non è fisso e non varia secondo parametri determinati ex ante. Infatti, le banche si avvalgono della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, tra cui anche il tasso di interesse convenzionale. Quindi, è evidente che nei rapporti bancari di conto corrente il superamento del tasso soglia va accertato non solo con riferimento al momento della pattuizione contrattuale, ma anche al momento dell’esercizio dello jus variandi nel corso del rapporto, trattandosi di modifica dell’accordo contrattuale, seppure non bilaterale; quindi, in tal caso occorre valutare la conformità alla legge del tasso al momento dell’introduzione del nuovo saggio di interesse convenzionale.

Dubbi interpretativi si pongono anche quando sussiste una variazione del tasso che risulta dagli estratti conto, ma non vi è prova della comunicazione di variazione. In tale evenienza, a condizione che vi sia specifica contestazione del cliente in ordine a tale (mancata) comunicazione, in dottrina e giurisprudenza sono state prospettate due soluzioni: affermare che in difetto di comunicazione l’incremento del tasso convenzionale non è dovuto così che continua ad applicarsi il tasso precedente indipendentemente dall’eventuale superamento del tasso soglia; oppure, secondo altra impostazione, sostenere che il principio dell’usura originaria, come comporta l’irrilevanza dello sforamento dovuto al successivo decrescere del TEG in caso di invarianza del tasso praticato, così impone anche la necessità di valutare la conformità al tasso soglia al momento di ogni variazione del tasso applicato (sia essa conseguenza di accordo contrattuale o di esercizio dello jus variandi). In quanto più conforme ai principi espressi dal legislatore in sede di interpretazione autentica dell’art. 1815 c.c., è sicuramente preferibile la seconda tesi.

6.3. Il caso concreto qui in esame.-

(omissis) con limitato riferimento al primo trimestre del 2009, il Ctu ha accertato il superamento del tasso soglia da parte del tasso convenzionale applicato dalla banca (omissis)

Infatti, in quel periodo il tasso di interessi applicato dalla banca era pari al 14%, mentre il tasso soglia era pari al 13,68% (cfr. tabella allegata alla relazione peritale). Va però evidenziato che la banca, in virtù di esercizio di jus variandi, già da agosto 2008 ha introdotto l’applicazione del 14%, che in quel momento era inferiore al tasso soglia (in quel momento fissato al 14,805%). Quindi, in difetto di specifica tempestiva contestazione dell’opponente in ordine alla eventuale mancata comunicazione dello jus variandi –in quanto del tutto inefficace perché tardiva è la contestazione effettuata per la prima volta nella comparsa conclusionale-, consegue che il tasso applicato del 14% ha superato il tasso soglia solo a causa di un sopravvenuto abbassamento di quest’ultimo (prima fissato al 15,135%), e non rilevando l’usura sopravvenuta consegue che non è illegittima l’applicazione degli interessi effettuati dalla banca nella riferita misura.

7. Sullo sconto bancario e sulla quantificazione dell’esposizione debitoria. – Parte opponente ha affermato che la Banca è in possesso di cambiali scadute e consegnate dalla Alpha in virtù di contratto di sconto bancario su cambiali; tali cambiali, intanto scadute, non sarebbero state restituite alla Alpha, per cui presumibilmente sarebbero state incassate dalla Banca stessa, così che i relativi importi dovrebbero essere espunti dal totale delle somme dovute alla banca.

Lo sconto di cambiali è il contratto in base al quale la banca, previa girata di cambiale in proprio favore, anticipa al cliente girante l’importo riportato nel titolo previa deduzione dell’interesse; la cessione si riferisce a crediti non scaduti, ed è salvo buon fine. Nel caso di sconto di cambiali, la banca in caso di mancato pagamento può agire nei confronti del cliente girante per il pagamento dei diritti derivanti dal titolo e per la restituzione delle somme anticipate.

Orbene, venendo al caso concreto qui in esame, il rilievo dell’opponente è infondato. Come affermato dalla banca, il contratto di conto corrente è stato dichiarato risolto a far data dal 30.9.2008, con conseguente revoca immediata di tutte le linee di credito (come previsto nel contratto di conto corrente), tra cui anche quelle di cui al collegato rapporto di cessione di crediti in base allo sconto di cambiali, così che la banca non aveva più titolo per porre all’incasso le cambiali stesse.

D’altra parte, l’opponente ha affermato che la circostanza dell’avvenuto incasso delle cambiali è meramente presunta; in realtà, non è emersa nessuna prova dell’incasso, e tale circostanza è anzi contestata dall’opposta, che ha affermato che le cambiali sono state messe a disposizione della Alpha per il ritiro, senza che questa però abbia provveduto a ritirarle o a formulare richiesta in tale senso.

Sotto tale profilo quindi l’opposizione è infondata; inoltre, del tutto tardiva (e comunque non provata) è l’allegazione di un danno per mancato incasso da parte della banca, che avrebbe così impedito a Alpha di riscuotere i crediti di cui alle cambiali: tale allegazione è stata effettuata specificamente solo nella comparsa conclusionale, e quindi è tardiva.

8. Sulla quantificazione delle somme dovute da parte opponente all’opposta.- Orbene, sulla base della relazione peritale che risulta esaustiva e analitica, va effettuato il ricalcolo delle somme dovute alla banca applicando i criteri di cui sopra.

Il Ctu ha effettuato un calcolo applicando la misura convenzionale degli interessi e sulla base della capitalizzazione degli stessi operata dalla banca (legittima in quanto conforme alla delibera Cicr), ed ha espunto l’importo richiesto a titolo di commissioni di massimo scoperto; alla luce di ciò, il Ctu ha ristrutturato il rapporto di dare e avere tra le parti, e ha calcolato in € 13.131,77. Quindi, essendo il credito della banca inferiore rispetto a quello risultante dal decreto ingiuntivo opposto, il decreto ingiuntivo va revocato, e in accoglimento della domanda (subordinata al mancato rigetto dell’opposizione) dell’opposta, Tizio e **** (nei limiti della fideiussione, in base alla quale sono obbligati a garantire la banca per i debiti per cui è causa) nonché Alpha S.r.L. vanno condannati a corrispondere a Banca Gamma S.p.A. la complessiva somma di € 13.131,77, oltre interessi legali (così come richiesti) dalla data del 19.3.2009 (così come richiesto, pur se la messa in mora è antecedente in quanto comunicata il 2.10.2008 –cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio).

Invece, poiché risulta comunque un credito della banca, va rigettata la domanda riconvenzionale dell’opponente, con cui è stata chiesta la condanna di Banca Gamma S.p.A. alla ripetizione dell’indebito conseguentemente alle richieste declaratorie di nullità.

9. Sulle somme mutuate. – La banca ha ottenuto decreto ingiuntivo anche per la restituzione di somme mutuate a Alpha S.r.L., e in particolare per il pagamento della somma di € 12.315,20 a titolo di residuo capitale, € 14.240,82 per 9 rate scadute e non pagate, oltre interessi dal 1.11.2008.

La banca ha assolto pienamente il proprio onere probatorio, provando il titolo (il contratto di finanziamento di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio) e allegando l’inadempimento del debitore.

Viceversa, Alpha S.r.L. non ha fornito prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa del creditore. In particolare, Alpha S.r.L. non ha allegato e provato di avere pagato le somme in questione; inoltre del tutto generico è il rilievo di parte opponente secondo cui l’inadempimento non sussiste in quanto vi sarebbero versamenti mensili di importo capiente rispetto alle singole rate, non avendo l’opponente neppure quantificato negli scritti difensivi l’importo complessivo di tale pagamento in misura superiore rispetto al dovuto, e non allegando neppure che tale asserito pagamento in misura superiore sia sufficiente a estinguere il debito complessivamente maturato. Inoltre, premesso che l’imputazione del pagamento deve essere dichiarata dal debitore solo al momento del pagamento mentre una dichiarazione di imputazione successiva al pagamento è del tutto inefficace (Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2002, n. 3941), va evidenziato che parte opponente non ha allegato e provato di avere dichiarato, al momento del pagamento, a estinzione di quale debito il pagamento era rivolto. Anzi, l’opposta ha precisato che, in difetto di dichiarazione di imputazione da parte del debitore al momento del pagamento ai sensi dell’art. 1193 c. I c.c., tali pagamenti sono stati imputati, in applicazione del criterio suppletivo di cui all’art. 1193 c. II c.c., al debito più oneroso e antico, cioè allo scoperto di conto corrente, che già a fine marzo 2008, periodo di scadenza della prima rata di mutuo non pagata (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), superava cinquemila euro (vedi tabella allegata alla relazione peritale, e relativa al conteggio delle somme dovute con applicazione degli interessi convenzionali, capitalizzazione trimestrale, e con espunzione della c.m.s.) mentre le singole rate di mutuo che via via scadevano erano di importo di poco inferiore a ottocento euro (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), fino ad arrivare (lo scoperto di conto corrente) all’importo di € 13.131,77 (vedi la citata tabella allegata alla relazione peritale) alla data della messa in mora e revoca del beneficio del termine con lettera del 30.9.2008 (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio); quindi lo scoperto di conto corrente è credito di importo complessivamente superiore rispetto alle rate di mutuo fino ad allora non pagate. Inoltre, la banca ha allegato che l’imputazione di tali pagamenti allo scoperto di conto corrente, effettuata negli estratti conto, non era mai stata prima contestata dalla Alpha. Inoltre, il debito per scoperto di conto corrente è anche meno garantito, in quanto il credito di cui al finanziamento è garantito anche dalla cooperativa Omega (come affermato da entrambe le parti).

Ne consegue che l’imputazione operata dalla banca è corretta, e quindi legittimamente è stato revocato il beneficio del termine.

Analogamente infondato è il rilievo di nullità del contratto, in quanto le somme sarebbero state erogate per ripianare l’esposizione debitoria maturata da Alpha S.r.L. sul conto corrente: è del tutto irrilevante l’uso che il mutuatario abbia fatto delle somme, se per ripianare l’esposizione debitoria sul conto corrente, o per altro fine.

Ne consegue che, in difetto di prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, il credito indicato nel decreto ingiuntivo fondato su mutuo chirografario, per l’importo di € 42.538,38, è corretto.

Si aggiunga che dell’obbligazione in questione rispondono anche i fideiussori ingiunti (cfr. doc. 7 di parte opposta) nei limiti del massimale garantito (che comunque è fissato in € 120.000,00).

Quindi Alpha S.r.L. e i fideiussori opponenti vanno condannati al pagamento in favore di Banca Gamma S.p.A. della complessiva somma di € 42.538,38. Gli interessi sono stati chiesti dalla banca con decorrenza non dalla messa in mora del 2.10.2008, ma dal 19.3.2009, al tasso legale, così come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo; quindi sulla somma capitale sono dovuti gli interessi legali dal 19.3.2009.

10. Sulle somme complessivamente dovute. – Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo va revocato in quanto il credito dell’opposta è stato accertato essere inferiore della somma ingiunta. Quindi, Alpha S.r.L. e i fideiussori vanno condannati in solido al pagamento della complessiva somma di € 55.670,15, oltre interessi legali dal 19.3.2009 fino al soddisfo.

11. Sulla domanda di risarcimento dei danni formulata da parte opponente. – Parte opponente ha domandato la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni per asserita violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte della banca. Tuttavia la domanda va rigettata: il credito della banca è risultato in gran parte sussistente e fondato, e non vi è prova di comportamenti in mala fede.

12. Sulle spese di lite e di Ctu. – In ragione dell’accertamento del credito in misura di poco inferiore rispetto a quanto richiesto da parte opposta, risponde ad equità compensare nella misura del 20% le spese della fase monitoria, mentre il restante 80% viene posto a carico degli opponenti in solido tra loro.

Con riferimento invece alle spese di lite del giudizio di opposizione, per motivi analoghi, risponde ad equità compensare nella misura del 20% le spese della fase monitoria, mentre il restante 80% viene posto a carico degli opponenti in solido tra loro.

Nel dispositivo si liquideranno congiuntamente le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione, in base alla somma ritenuta congrua in ragione della quantità e qualità dell’attività difensiva svolta, della complessità in fatto e diritto delle questioni trattate, e del valore della causa.

Le spese di espletamento di CTU sono poste in via definitiva a carico di parte opposta nella misura del 20%, e a carico degli opponenti in solido tra loro nella misura del 80%.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:

  1. accoglie parzialmente l’opposizione, e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. * emesso dal Tribunale di Busto Arsizio –sez. dist. Gallarate-;

  2. condanna in solido Tizio e **** nei limiti del massimale garantito, nonché Alpha S.r.L. in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Banca Gamma S.p.A. in persona del l.r.p.t., della somma di € 55.670,15, oltre interessi legali dal 19.3.2009 fino al soddisfo;

  3. rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento dell’indebito formulata da parte opponente;

  4. rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata da parte opponente;

  5. liquida le spese processuali sostenute da Banca Gamma S.p.A. in persona del l.r.p.t., sia nella fase monitoria sia giudizio di opposizione, nella misura complessiva di in € 11.887,00, di cui € 287,00 per spese, € 3.100,00 per diritti ed € 8.500,00 per onorario, oltre spese generali nella misura del 12,50% su quanto liquidato per diritti ed onorario, e oltre IVA e CPA come per legge;

  6. condanna in solido tra loro Tizio e **** nei limiti del massimale garantito, nonché Alpha S.r.L. in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Banca Gamma S.p.A. in persona del l.r.p.t., del 80% delle somme di cui al punto 5 del dispositivo, mentre compensa il residuo 20%;

  7. pone a carico definitivamente di Tizio e **** nei limiti del massimale garantito, nonché Alpha S.r.L. in persona del l.r.p.t. in solido tra loro le spese di C.T.U. nella misura del 80%, mentre il residuo 20% è posto definitivamente a carico di Banca Gamma S.p.A. in persona del l.r.p.t..

Gallarate, li 13 marzo 2012.

Il Giudice Unico

Avv. Vincenza Lioniello

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