I tribunali di Monza e alba riconoscono il diritto del creditore soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare a partecipare ai riparti precedenti

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I Tribunale di Monza e Alba hanno, recentemente, pronunciato due sentenze, in tema fallimentare, che modificheranno in modo sostanziale le prospettive di recupero per gli intermediari bancari.

I citati Tribunali, infatti, hanno espressamente riconosciuto, in capo alla banca che abbia perso un giudizio di revocatoria fallimentare e, conseguentemente, abbia presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare per l’importo pagato alla procedura, il diritto di partecipare ai riparti pregressi.

Più semplicemente la questione di fatto affrontata è la seguente:

  • nei confronti della banca viene instaurato dal Curatore un giudizio di revocatoria fallimentare con il quale viene chiesta la condanna della banca al pagamento di una certa somma;

  • la banca perde il giudizio e paga al Curatore la somma oggetto della condanna;

  • a seguito del pagamento, la banca deposita una domanda di ammissione al passivo fallimentare per una somma pari a quella pagata al Curatore.

Ebbene, sino ad oggi, la banca, dopo aver presentato la domanda di ammissione al passivo, aveva diritto di partecipare solo ai riparti effettuati dal Curatore dopo il deposito della domanda di ammissione. Con la conseguenza che in tutti i casi in cui il giudizio di revocatoria fallimentare fosse durato (come di norma avviene) diversi anni e il Curatore, medio tempore, avesse effettuato riparti a favore dei creditori chirografari la banca avrebbe perso il diritto di percepire tali somme.

Al contrario, ora, è stato espressamente affermato il diritto della banca di percepire anche le somme che il Curatore abbia, eventualmente, distribuito anteriormente.

In particolare:

  • il Tribunale di Monza, con sentenza n. 830/2011, ha riconosciuto il diritto della Banca soccombente nel giudizio di revocatoria di prelevare sull’attivo non ripartito anche le quote che le sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni riconoscendo che il ritardo nella proposizione della domanda tardiva non fosse ad essa imputabile quantomeno in relazione al riparto precedentemente effettuato, tenuto conto che lo stesso era stato disposto circa tre anni prima della notifica dell’atto di citazione in revocatoria;

  • il Tribunale di Alba, con sentenza n. 151/2011, ha, invece, riconosciuto il medesimo diritto in capo alla Banca che aveva precedentemente definito in via transattiva il giudizio di revocatoria fallimentare promosso dal fallimento, evidenziando come l’imputabilità del ritardo nella proposizione della domanda non sussistesse in ragione del fatto che: 1) il giudizio era stato definito transattivamente, senza, quindi, alcun riconoscimento della fondatezza della domanda; 2) che la transazione era stata conclusa per un importo considerevolmente minore rispetto al petitum iniziale; 3) che non è stata fornita alcuna prova del fatto che il fallimento abbia formulato nel corso del giudizio ipotesi transattive non accettate dal convenuto, il quale, anzi, ha avanzato la proposta conciliativa che ha poi dato origine all’accordo transattivo.

Cipolla Luciana

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