I soggetti responsabili

Redazione 21/04/11
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Ai fini dell’individuazione dei soggetti responsabili degli abusi edilizi – tanto ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali (24), quanto per quelle amministrative – il legislatore ha voluto fornire una sorta di ausilio all’interprete. Mentre, di norma, il soggetto responsabile della violazione di una o più norme va individuato, con uno sforzo interpretativo e ricostruttivo, nel soggetto che quella norma era tenuto a rispettare, in materia edilizia è stato lo stesso legislatore ad effettuare questa verifica travasandone gli esiti nel dato normativo e così stabilendo a priori chi è il soggetto tenuto a rispondere dell’abuso edilizio.

La l. 1150/1942 indicava, quali soggetti responsabili, il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori. Già in questa prima legge le indicazioni sono ben precise: risponderanno dell’abuso la committenza, il direttore dei lavori ed infine l’impresa esecutrice. La legge 47/1985 ha poi operato una sorta di messa a punto della definizione ampliando il numero dei soggetti responsabili con una formulazione che è stata poi recepita dall’attuale Testo Unico ed alla quale faremo riferimento. L’art. 29 del TU 380/2001, come già visto affrontando il tema delle responsabilità penali, stabilisce che il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.

Dunque i soggetti ai quali il legislatore impone il rispetto della normativa urbanistica, delle previsioni di piano nonché di quelle del permesso di costruire sono, in primo luogo, il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore. Per esecutore dei lavori deve intendersi non solo il soggetto incaricato dell’edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell’immobile (quali la pavimentazione, l’intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori. Vedasi Cass. pen., sez. III, sent. del 12 novembre 2008, n. 48025 Ud. (dep. 23.12.2008) Rv. 241799.Costoro, per previsione legislativa, non possono dismettere il ruolo di garanti della legalità né possono avvalersi di assunzioni di responsabilità da parte di terzi. Si tratta di una sorta di responsabilità di posizione dovendo, il soggetto che riveste quella qualifica, preoccuparsi del rispetto della normativa urbanistico/edilizia. Naturalmente questo non esclude che ciascuno possa distinguere il suo ruolo e dimostrare, nei fatti, di essere estraneo all’abuso.

In questo contesto una posizione particolare assume il proprietario dell’immobile abusivo. Mentre in materia penale occorre dimostrare un apporto causale del soggetto (28), la responsabilità amministrativa non è ancorata a tali presupposti; sarà sanzionato anche il (nuovo) proprietario assolutamente estraneo all’abuso. Se fosse diversamente, basterebbe vendere l’immobile abusivo a terza perso-na (magari inconsapevole dell’abuso) per “sanare” l’opera in quanto tale. Naturalmente il nuovo proprietario, che subisce la sanzione e che si vedrà costretto ad abbattere l’opera abusiva o a dover pagare una sanzione pecuniaria, potrà rivalersi nei confronti del suo dante causa.

Diversa è la posizione che assume il direttore dei lavori, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni del permesso di costruire, ma non deve preoccuparsi degli altri aspetti.

Il direttore dei lavori è il soggetto che viene incaricato dal committente di controllare che l’opera venga eseguita a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto in fase progettuale e contrattuale. Nelle opere pubbliche tale compito è svolto dalla “Direzione dei lavori” organo dell’amministrazione aggiudicatrice dei lavori.

Il direttore dei lavori deve limitarsi a verificare che sussista un valido permesso di costruire e che lo stesso, e le modalità in esso indicate, vengano rispettati. Nei casi in cui dovesse accorgersi di un abuso, ha la possibilità di “dissociarsi” dall’operato degli altri; in questi casi, prevede la norma, egli non sarà responsabile qualora si attivi, contestando agli altri soggetti le violazioni delle prescrizioni del permesso di costruire (29) e contemporaneamente fornendo al responsabile del competente ufficio comunale una motivata comunicazione circa la violazione riscontrata.

Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve anche rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.

Diversamente, il dirigente è tenuto a segnalare al consiglio dell’ordine professionale cui appartiene il direttore dei lavori la violazione in cui è incorso, ed il consiglio dell’ordine potrà attivare una procedura disciplinare con la sanzione della sospensione dall’albo.

Appare singolare il fatto che mentre il direttore dei lavori, pur essendo necessariamente un soggetto esperto in materia, possa disinteressarsi dal verificare la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed alle previsioni di piano, lo stesso non è possibile al costruttore.

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