I Segni Distintivi dell’Impresa

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I segni distintivi  dell’impresa, secondo la legge, sono degli elementi che hanno la funzione di identificare un determinato imprenditore, un determinato luogo dove si esercita l’impresa, un determinato prodotto, per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori.

I segni distintivi fondamentali sono la ditta, l’insegna e il marchio.

L’imprenditore svolge la sua attività in un contesto nel quale svolgono la loro attività altri imprenditori in concorrenza, che sono sempre più numerosi.

Il sistema della concorrenza fa in modo che sia fondamentale permettere che i beni, i prodotti o i servizi che ogni impresa offre, possano essere subiti ricondotti alla sua attività e possano essere subito riconosciuti dai consumatori.

I segni distintivi, dei quali si scriveva sopra, rispondono a questa funzione.

Nonostante vengano identificati in via principale nella ditta, nell’insegna e nel marchio, non si possono considerare un numero chiuso.

Anche se in modo atipico, rientrano nella stessa categoria, gli slogan pubblicitari, i jingle, le divise indossate dal personale dell’impresa.

La funzione dei segni distintivi

La ditta, l’insegna e il marchio, allo stesso modo dei segni distintivi atipici, rispondono all’esigenza fondamentale di permettere ai consumatori di agire e districarsi in modo consapevole sul mercato.

A questo scopo, il marchio svolge un ruolo importante, ma anche la ditta, l’insegna e gli altri segni svolgono hanno la loro fondamentale funzione nel differenziare gli imprenditori davanti ai clienti dei loro beni e ai fruitori dei loro servizi.

Intorno ai segni distintivi ruota una pluralità di interessi, che non sanciscono come esclusivo quello dei consumatori a non cadere nell’inganno in relazione alla provenienza di beni o servizi.

Esiste interesse anche da parte degli imprenditori, i quali si devono distinguere dai concorrenti e devono attrarre i clienti e aumentare i guadagni per merito del valore economico che rivestono i segni distintivi.

Attraverso la regolamentazione dei segni distintivi dell’impresa e il contemperamento dei relativi interessi si cerca di realizzare una concorrenza di mercato ordinata e leale.

I caratteri comuni

Nonostante ognuno dei tre segni distintivi sia oggetto di una specifica regolamentazione, gli stessi sono accomunati da alcuni caratteri che derivano dall’omogeneità della funzione alla quale si rivolgono.

Il primo carattere si identifica con la libertà dell’imprenditore nello scegliere il suo segno distintivo, sempre nel rispetto dei requisiti di verità, novità e capacità distintiva.

Segue il carattere della trasferibilità dei segni distintivi da parte dell’imprenditore, il quale, nonostante questo, vede come limitata la sua libertà nel senso della necessità che la circolazione non tragga in inganno il pubblico.

Gli imprenditori hanno diritto di utilizzare in modo esclusivo il loro segno distintivo per differenziarsi dagli altri in concorrenza.

Questo diritto non può essere avanzato quando non esiste un reale pericolo di confusione da parte del consumatore, perché un altro imprenditore potrebbe utilizzare lo stesso segno distintivo se dovesse esercitare un’attività di impresa diversa, oppure la dovesse svolgere in mercati diversi.

La tutela penale

L’importanza degli scopi che persegue la normativa relativa ai segni distintivi, rende necessario un veloce studio della disciplina penale sulla loro tutela.

Il codice penale, all’articolo 473, sanziona la contraffazione e l’alterazione di marchi o altri segni distintivi o il loro uso dopo che siano stati contraffatti o alterati.

Lo stesso codice, all’articolo 474, punisce l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni distintivi falsi.

L’articolo 517 del codice penale, sanziona la vendita o la messa in circolazione in altro modo di prodotti industriali con segni distintivi che potrebbero essere ingannevoli in relazione alla loro origine, alla loro provenienza o alla loro qualità.

Riportiamo di seguito il testo degli articoli del codice penale sopra menzionati.

Articolo 473 del codice penale

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 474 del codice penale

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 517 del codice penale

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

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