I risvolti processuali del fallimento sulla procedura di concordato preventivo

Filippo Franze 09/06/17
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato quali sono i rapporti che legano i giudizi di impugnazione riguardanti l’uno il decreto con cui il Tribunale ha negato l’ammissione o l’omologazione del concordato preventivo, l’altro la dichiarazione di fallimento intervenuta successivamente al diniego del concordato. La prima Sezione della Cassazione Civile, con ordinanza di rimessione n. 18558 del 22 settembre 2016, ha ritenuto particolarmente controversa la questione sull’ammissibilità degli ulteriori gradi di un giudizio nel cui ambito è discussa la sorte del concordato preventivo. Il reclamo avverso la pronuncia di rigetto, qualora ritenuto ammissibile, sarebbe nel caso di specie affiancato da una diversa ed ulteriore impugnazione relativa alla declaratoria di fallimento dell’impresa. L’esame delle Sezioni Unite verterebbe, dunque, sull’inammissibilità o improcedibilità del primo reclamo in favore del giudizio di impugnazione della sopravvenuta sentenza dichiarativa del fallimento. Non è stata del tutto esclusa, tuttavia, l’ipotesi per la quale le procedure dovrebbero essere trattate in via disgiunta, provocando similmente l’effetto sospensivo di cui all’art. 161 L. fallimentare. È bene sottolineare, in ogni caso, come l’analisi effettuata dal Giudice di legittimità verta sui soli decreti mediante i quali le corti di merito definiscono il giudizio di omologazione del concordato preventivo atteso che le pronunce d’inammissibilità della proposta di concordato ovvero di revoca dell’ammissione alla procedura non sarebbero, secondo un recente orientamento dettato da Cass. SS. UU. sentenza n. 27073 del 2016, suscettibili di autonoma impugnazione.

La soluzione della presente questione di diritto è fondata, dunque, sulla scia di alcune precedenti pronunce delle Sezioni Unite che, per mezzo del loro contenuto, hanno arricchito i termini della discussione. In primo luogo, è stato chiarito con sentenza Cass. SS. UU. del 15 maggio 2015, n. 9935 come tra i due giudizi di impugnazione non sussista alcun rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica necessaria. Ne deriva la piena facoltà per i creditori di instaurare, durante la disamina di un concordato preventivo, una procedura prefallimentare senza che tale giudizio possa essere dichiarato improcedibile ovvero debba sospendersi automaticamente sino al verificarsi degli eventi di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 L. fallimentare. La dichiarazione di fallimento, se intervenuta dopo il decreto che decide negativamente sul concordato, è possibile a prescindere dalle eventuali fasi che potrebbero interessare il giudizio sulla proposta di concordato preventivo.

Contrariamente alla previsione ex art. 161 L. fallimentare, nel momento in cui è stato dichiarato il fallimento diviene, poi, impossibile per gli interessati proseguire il giudizio sull’omologabilità del concordato preventivo, ravvisandosi tra le due procedure un rapporto di continenza. L’eventuale sorte del concordato dovrà essere decisa insieme agli altri motivi di impugnazione della declaratoria di fallimento dell’impresa. Trattasi di un fenomeno generale di assorbimento attinente ai vizi del giudizio di omologazione del concordato il cui oggetto, pertanto, dovrà essere vagliato nelle more della successiva risoluzione della crisi fallimentare (cfr. Cass., SS. UU., sentenza del 23 gennaio 2013, n. 1521). È, quindi, onere dei creditori riproporre le suddette doglianze anche nella procedura di impugnazione della declaratoria di fallimento, avendo quest’ultima assorbito il giudizio sul reclamo. Qualora il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato non sia stato impugnato autonomamente né censurato con il reclamo avverso la sentenza di fallimento, la decisione di non omologabilità del concordato diviene definitiva e il giudizio di impugnazione ex art. 18 L. Fall. verterà esclusivamente sui presupposti del fallimento. Il giudice designato nella procedura di fallimento dovrà, pertanto, esaminare sia i requisiti del fallimento che quelli del concordato, potendo negare l’uno ma anche l’altro alla luce degli artt. 173 e 180 L. fallimentare.

La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto “La sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e comunque l’improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perchè l’eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 L. Fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato”.

Filippo Franze

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