I risvolti operativi della futura banca dati sull’escussione della garanzia provvisoria

Lazzini Sonia 16/01/13
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Legge 4 aprile 2012, n. 35:il diverso regime di presentazione del reale possesso dei requisiti sia di ordine generale che speciale_previsto dall’ 1 gennaio 2013 avrà notevoli influenze sul minor rischio di escussione della cauzione provvisoria ma prima….

il legislatore dovrà modificare l’articolo 48 del codice dei contratti in tema di sorteggio dei requisiti speciali, altrimenti questa semplificazione, per quanto concerne gli appalti di servizi e forniture, potrebbe riguardare solo principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni e non anche tutti gli altri requisiti di Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

Ricordiamo che l’inadempimento nella dimostrazione dei requisiti di ordine speciale è fonte di escussione della garanzia provvisoria, per le imprese sorteggiate ex art 48 e per la prima e seconda

Come lo è anche la mancata dimostrazione, per l’aggiudicatario, dei requisiti di ordine morale di cui all’articolo 38 del codice

Sembra, a volte, che il nostro legislatore abbia più di una mano_non comunicanti fra loro_ ad aiutarlo a scrivere i testi delle diverse leggi

Vediamo il perché di questa affermazione

Ad essere sotto la lente di ingrandimento, per forza, dopo le affermazione dell’articolo 20 della Legge 4 aprile 2012, n. 35, è l’articolo 48 del codice dei contratti in tema di conseguenze della mancata dimostrazione del reale possesso dei requisiti di ordine speciale

Con l’art. 4, comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011_ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (cd decreto sviluppo) Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia_ si decide che

<< per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici>>

Introducendo, al comma c-bis dello stesso articolo, il comma 3bis dell’articolo 41 che così recita:

<< c-bis) all’articolo 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorità sul sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11.”>>

Ecco la norma

Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, dir. 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995)

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

ma nello stesso articolo che, è bene ricordarlo, si occupa della capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, ci sono anche altri requisiti che la Stazione appaltante può richiedere ovvero:

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo per il controllo della qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d’invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

In pratica quindi, sembra, che solo per la dimostrazione dei dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni la Stazione appaltante dal 2013 potrà rivolgersi alla Banca dati, mentre per tutti gli altri, dovrà agire come ora

Ma non solo

C’è un’altra complicazione

E arriva dallo Statuto delle imprese_ Legge 11 novembre 2011, n. 180

dimostrazione dei requisiti ed escussione della cauzione provvisoria

Solo qualche perplessità sul contenuto dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 13 del neo nato Statuto delle Imprese

Sembra che la norma di cui all’articolo 13 del neo nato Statuto delle Imprese stravolga le disposizioni di cui all’articolo 48 del codice dei contratti, rendendo così illegittimo il sorteggio dei requisiti di ordine speciale ( e quindi le relative sanzioni, compresa l’escussione della cauzione provvisoria)

Se la pubblica amministrazione _non le sole amministrazioni pubbliche quindi _ e le autorità competenti << nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all’impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163>>questo va a modificare in maniera sostanziale il rischio stessa della cauzione provvisoria

Ricordiamo infatti che, in caso di mancata dimostrazione del reale possesso dei requisiti di ordine speciale, da parte delle imprese ammesse e sorteggiate_quindi non ancora aggiudicatarie_per giurisprudenza consolidata_tra l’esclusione dalla procedura e la segnalazione all’autorità_viene anche prevista_come atto dovuto_l’escussione della cauzione provvisoria

Il problema non è solo questo

E se alla stessa procedura, partecipa una grande impresa?

Sentenza collegata

38252-1.pdf 131kB

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