I reati nei negli ordinamenti europei

Redazione 28/04/21
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In diritto, il reato è quello che la legge dice che è reato (principio di tassatività).

In senso tecnico, il reato è un fatto giuridico umano (commissivo od omissivo) vietato dall’ordinamento giuridico di uno Stato, ai quali si ricollega una sanzione penale, rientra nella più ampia categoria dell’illecito.

Secondo alcuni autori il reato si scompone in un elemento oggettivo e in uno soggettivo (teoria della bipartizione), secondo altri in fatto tipico, antigiuridico, colpevole (teoria della tripartizione), una dottrina minoritaria lo considera formato da quattro elementi: fatto umano, antigiuridico, colpevole, punibile.

Nella maggior parte degli ordinamenti, i reati vengono classificati in due o tre categorie, a seconda della gravità.

Il codice penale italiano attualmente in vigore (codice Rocco), all’articolo 17 distingue due diversi tipi di reato:

il delitto, la quale pena può essere ergastolo, reclusione, multa, e la contravvenzione, la quale pena può essere arresto e ammenda.

Tra le varie classificazioni elaborate da parte della dottrina, i reati possono essere considerati comuni o propri a seconda che possano essere compiuti, rispettivamente, da chiunque o da chi riveste particolari qualifiche o posizioni (i pubblici ufficiali, gli esercenti servizi di pubblica utilità e incaricati di pubblico servizio).

Si distinguono reati colposi, dolosi o preterintenzionali, tentati o consumati.

La definizione formale

Dal punto di vista formale o giuridico, il reato è quel fatto infrattivo della legge penale (principio di legalità), espressamente previsto dal legislatore, al quale l’ordinamento giuridico ricollega come conseguenza, una sanzione (pena).

Dal punto di vista strutturale, il reato è quel fatto umano che si può attribuire al soggetto (principio di materialità) offensivo di un bene giuridicamente tutelato da una lesione o, in determinati casi, anche da una minaccia, sanzionato con una pena ritenuta proporzionale alla rilevanza del bene tutelato, in cui la sanzione svolge la funzione di rieducazione del condannato.

Il reato, previsto, disciplinato e sanzionato dall’ordinamento giuridico si distingue dall’illecito amministrativo e dall’illecito civile per la diversa natura della sanzione prevista.

La definizione sostanziale

Alla concezione formale si contrappone la concezione sostanziale del reato in base alla quale è tale il fatto socialmente pericoloso anche se non espressamente previsto dalla legge.

Ne deriva che sono punibili le condotte socialmente pericolose anche se non sono criminalizzate dalla legge.

Questa concezione elide la certezza del diritto e le garanzie per i cittadini e per questo motivo i paesi democratici e liberali hanno adottato una nozione formale del reato.

La definizione formale-sostanziale

Un fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di tutela da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali.

Sempre che la misura dell’aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena e le sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire un’efficace tutela.

La classificazione

La maggior parte degli ordinamenti giuridici classifica i reati in base alla loro gravità.

A livello globale, alcuni paesi hanno un sistema “binario”, altri un sistema “ternario”.

Quella binaria è mitigata da considerazioni più complesse.

Ad esempio, nella legge penale francese, i reati sono classificati in tre categorie, secondo la loro gravità: contravvenzioni, reati e crimini.

La Germania, che nel suo codice penale del 1871 aveva adottato la stessa divisione ternaria della Francia, ci ha rinunciato dal 1945 a favore di un sistema binario che riconosce solo crimini (Verbrechen) e reati (Vergehen).

Successivamente vennero introdotti i “reati regolamentari” (Ordnungswidrigkeiten) che sono legati al diritto amministrativo ma hanno alcune somiglianze con il diritto penale.

Il sistema binario è presente anche in Italia e in Spagna, ma in questo Paese c’è una distinzione tra delitos gravi e meno gravi.

Nel Regno Unito, la legge inglese è passata da un sistema ternario a un sistema binario.

La distinzione principale è tra i reati incriminabili e i reati non incriminabili, solo i primi richiedono un processo con giuria.

Ci sono anche i cosiddetti reati “either-way offenses”, per i quali viene riunita una giuria tenendo conto di diversi parametri, ma principalmente il plea bargaining (l’equivalente italiano del patteggiamento) dell’accusa.

 

La classificazione dei reati nel diritto italiano

Nel diritto italiano il reato è distinto in dottrina secondo classificazioni di ampia portata, alcune delle quali sono di generale condivisione, mentre di altre non è sufficientemente riconosciuta la validità, oppure l’opportunità teoretica restando più che altro come tracce convenzionali.

La classificazione dei reati, come molti altri argomenti del diritto, non si presenta esente dalle insidie di interpretazioni potenzialmente viziate da visioni filosofiche o ideologiche e, anche per questo, è suscettibile di variazioni nel tempo.

Conviene considerare la preminenza dell’aspetto di convenzionalità attuale nell’elencazione di alcuni tra i principali tipi classificabili.

I delitti e le contravvenzioni

La divisione principale all’interno della categoria del reato è quella che distingue i delitti dalle contravvenzioni. Tale divisione risale al codice toscano del 1853 ed è stata accettata senza modifiche dal Codice Zanardelli del 1889 e dal Codice Rocco del 1930.

Il criterio distintivo delle due categorie accolto dal codice penale attualmente vigente è di natura formale.

Secondo l’articolo 17 del codice penale:

Sono delitti i reati al quale verificarsi l’ordinamento penale ricollega come pene l’ergastolo, la reclusione e la multa. Fino al 1994 era prevista la pena di morte per taluni gravissimi delitti, poi sostituita con l’ergastolo e definitivamente esclusa anche in caso di legge penale di guerra con la modificazione del quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione avvenuta con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

Sono contravvenzioni i reati al verificarsi dei quali l’ordinamento penale ricollega come pene l’arresto e l’ammenda.

Il reato proprio e il reato comune

A seconda della figura soggettiva di chi lo commette, il reato può essere distinto in proprio o comune.

Il reato comune può essere commesso da chiunque, ad esempio omicidio, furto, danneggiamento.

Il reato proprio può essere commesso esclusivamente da chi rivesta una determinata qualifica o abbia uno status precisato dalla norma, o possieda un requisito necessario per la commissione dell’illecito, il peculato e la concussione, ad esempio, possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, perché la ratio specifica della norma consiste nell’evitare che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio commettano azioni illecite approfittando della loro posizione, mentre la ratio generale intende preservare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Il delitto di falsa perizia può essere commesso esclusivamente dal perito.

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