I rapporti tra assicuratore e assicurato: il diritto di rivalsa

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La rivalsa è un diritto dell’assicuratore, che prevede la possibilità, dopo avere pagato a terzi il danno da incidente, di rivalersi sul proprio assicurato se sussistono gravi violazioni del Codice della strada, ad esempio guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di stupefacenti o psicofarmaci, mancata revisione del veicolo, patente scaduta, violazione delle norme di carico del veicolo o qualsiasi modifica strutturale o del motore del veicolo non omologata per legge.
La rivalsa può comportare per l’assicurato spese molto elevate.
 Nel contratto assicurativo ci può essere la “rinuncia alla rivalsa” e in questo caso deve essere inserita in polizza un’apposita clausola che ha un costo supplementare.
Nell’ambito della valutazione personale che ognuno fa all’atto della stipula di un contratto assicurativo, alle clausole di rivalsa previste dal contratto spesso non viene dedicata la giusta attenzione, anche perché nella marea di norme e informazioni più o meno utili che vengono fornite, a volte vengono perse di vista.
 Esistono degli strumenti che aiutano il consumatore a verificare la presenza o l’assenza di questo diritto a vantaggio della compagnia, vale a dire, i comparatori di assicurazioni.

Indice

1. L’etimologia

Rivalsa ha come origine etimologica la parola latina (ri)valere, vale a dire, dimostrare in un’altra e diversa occasione le proprie capacità o ancora meglio “fare prevalere il proprio valore”.
È utilizzato nel linguaggio comune esclusivamente in relazione a un danno, presunto o reale, come sinonimo blando e castigato del termine vendetta.
Nel linguaggio tecnico giuridico il diritto di rivalsa è previsto e limitato a pochi istituti minori e molto specifici, nei contratti di assicurazione e nel diritto tributario.
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2. Gli effetti economici

Le clausole di eventuali rivalse, franchigie e scoperti previste dai contratti assicurativi fanno variare l’importo del premio pagato da parte dell’assicurato, determinano una variazione della copertura assicurativa prestata dal contratto assicurativo, di conseguenza non sempre il contratto meno costoso è il migliore, o non sempre soddisfa le proprie esigenze.

3. La differenza con l’azione di regresso

Diversa è l’azione di regresso, che ha alla base una solidarietà passiva di più soggetti allo stesso modo tenuti da un medesimo adempimento nella sua interezza.
L’azione di regresso e il diritto di regresso dipendono dalla presenza di un danno patito e lamentato, mentre hanno a fondamento la semplice solidarietà passiva tra coobligati nei confronti di un creditore che pretende legittimamente la prestazione integralmente anche nei confronti di uno. Chi adempie bene adempie ma può esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati.

4. La disciplina normativa

Il diritto di rivalsa è disciplinato ai sensi del codice civile, come segue: 
Articolo 754 e successive modifiche e integrazioni, rubricato “Pagamento dei debiti e rivalsa”, che recita:
 Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero.
Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.
 Articolo 1132, rubricato “Dissenso dei condomini rispetto alle liti”, che recita:
 Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L’atto deve essere notificato entro trenta giorni(3) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
 Nel codice di procedura civile, all’articolo 814, rubricato “Diritti degli arbitri” che recita:
 Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo.
Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano.
In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell’art.825, quarto comma.
Si applica l’articolo 830 comma 4.
 Nel codice delle assicurazioni private all’articolo 141, rubricato “Risarcimento del terzo trasportato”, articolo 144, rubricato “Azione diretta del danneggiato”, ad esempio in tema di eccezioni opponibili al danneggiato, articolo 185, rubricato “Nota informativa”. ai commi 1 e 3: rinvia a un regolamento dell’IVASS la disciplina della nota informativa da essere trasmessa insieme alle condizioni di contratto assicurativo (per il ramo danni e per il ramo vita), in tema di nullità, decadenze, esclusioni e limitazioni della garanzia e alle rivalse, articolo 325, rubricato “Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie”.

Dott.ssa Concas Alessandra

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