I provvedimenti nel diritto processuale civile

Scarica PDF Stampa
In questa sede tratteremo dei provvedimenti del giudice istruttore durante la trattazione e dei provvedimenti anticipatori di condanna.

Volume consigliato

I provvedimenti del giudice istruttore durante la trattazione

Secondo l’articolo 187 del codice di procedura civile, nel corso del processo il giudice può emettere dei provvedimenti con i quali per diversi motivi rimette la causa al collegio.

Durante lo svolgimento della causa, il giudice istruttore può adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 187 del codice di procedura civile.

Provvedimenti di rimessione al collegio

Si prevede che la causa possa essere rimessa davanti al collegio, vale a dire, che la fase di trattazione possa essere chiusa e si possa passare direttamente alla fase di decisione, se il giudice dovesse ritenere che sia pronta per la decisione di merito, senza che si rendano necessari dei mezzi di prova.

Si verificano simili circostanze quando la controversia sia relativa esclusivamente a questioni di diritto, quando sia basata su prove documentali o quando le parti non abbiano presentato istanze istruttorie e non ci siano mezzi di prova che possano essere ammessi d’ufficio.

Il giudice può assumere la causa in decisione per potersi pronunciare in relazione a una questione di merito che abbia carattere preliminare e sia idonea a definire il giudizio.

La causa può essere assunta in decisione dal giudice se dovessero nascere questioni relative alla giurisdizione, alla competenza o altre questioni pregiudiziali, vale a dire, che attengano ai presupposti processuali, che, però, possono essere anche decise insieme al merito.

L’articolo 187 del codice di procedura civile, precisa che se il collegio non dovesse definire il giudizio e dovesse impartire provvedimenti distinti per un’altra istruzione della causa, su istanza di parte e alla prima udienza davanti allo stesso, assegna i termini per presentare istanze istruttorie e memorie di replica.

Il giudice durante il processo fornisce ogni relativa disposizione.

I provvedimenti anticipatori di condanna

In alcuni casi, ad esempio per il pagamento di somme non contestate, il giudice istruttore può emettere dei provvedimenti anticipatori di condanna.

Il giudice istruttore, secondo l’articolo 186 del codice di procedura civile, fornisce in udienza, o nei cinque giorni successivi, i provvedimenti che ritiene opportuni, sulle domande e le eccezioni delle parti.

In relazione a questa disposizione e per consentire una tutela più rapida per chi vuole fare valere un suo diritto in giudizio, il legislatore, negli articoli seguenti, ha previsto che, in alcune ipotesi, il giudice possa adottare dei provvedimenti di condanna durante il giudizio, anticipando interamente o in parte gli effetti della sentenza di condanna.

Uno di questi provvedimenti è costituito dall’ordinanza per il pagamento di somme non contestate, delle quali all’articolo 186-bis del codice di procedura civile.

La norma prevede che, su istanza di parte, “il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione”.

Si tratta di un provvedimento che costituisce un titolo esecutivo e che conserva la sua efficacia anche se il processo si dovesse estinguere.

È revocabile e, come tale, soggetto alla disciplina della quale agli articoli 177, commi 1 e 2 e 178 comma 1 del codice di procedura civile.

Un altro provvedimento anticipatorio di condanna è l’ordinanza di ingiunzione di pagamento o di consegna che, secondo l’art. 186-ter del codice di procedura civile, le parti possono chiedere al giudice istruttore di pronunciare in ogni stato del processo.

La richiesta è ammissibile sino al momento della precisazione delle conclusioni, se del diritto fatto valere si dia prova scritta o se dipenda da una controprestazione o da una condizione e vengano offerti elementi idonei a fare presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.

Se l’istanza è proposta fuori udienza, il giudice dispone la comparizione delle parti, assegnando il termine per la notificazione.

Se la parte contro la quale è stata pronunciata l’ingiunzione sia contumace, l’ordinanza deve essere notificata nel termine di sessanta o di novanta giorni dalla pronuncia, a seconda che la notificazione debba avvenire nel territorio della repubblica, e deve contenere l’espresso avvertimento che diventerà esecutiva se la parte non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica.

La provvisoria esecuzione

L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’articolo 641 per l’accoglimento della domanda di ingiunzione.

Può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva se il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, se ci sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, oppure,  il ricorrente produca una documentazione sottoscritta dal debitore.

In presenza di simili circostanze il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

La provvisoria esecuzione può essere concessa se l’opposizione non sia fondata su prova scritta e limitatamente alle somme non opposte, se la controparte non sia rimasta contumace.

La provvisoria esecutorietà non può mai essere disposta se la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta nei suoi confronti o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico.

Anche l’ordinanza di ingiunzione di pagamento o di consegna è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili.

Se il processo si dovesse estinguere, l’ordinanza che non ne sia munita acquista efficacia esecutiva.

Con l’ordinanza ingiuntiva è possibile iscrivere ipoteca giudiziale.

I provvedimenti anticipatori di condanna successivi alla chiusura dell’istruzione

L’ultimo provvedimento anticipatorio di condanna previsto dal codice di procedura civile, e disciplinato all’articolo 186-quater, ed è quello costituito dall’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione.

Si prevede che, una volta completata la fase istruttoria, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme, oppure, alla consegna o al rilascio di beni, può disporre il pagamento, la consegna o il rilascio, nei limiti entro i quali il giudice ritenga raggiunta la prova.

Con l’ordinanza in esame si provvede anche alle spese processuali.

L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione costituisce titolo esecutivo e può essere revocata con la sentenza che definisce il giudizio.

Se dopo che l’ordinanza in esame viene pronunciata il processo si estingue, la stessa acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.

Allo stesso modo si acquisisce l’efficacia, se la parte intimata entro trenta giorni entro trenta giorni dalla pronuncia dell’ordinanza in udienza oppure dalla comunicazione, non manifesta all’altra parte, con ricorso notificato e depositato in cancelleria, la volontà che venga pronunciata la sentenza.

Volume consigliato

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento